Processo civile telematico

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LA MANCATA O INDETERMINATA DICHIARAZIONE DEL VALORE E IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il campo «valore» negli schemi informatici (datiatto.xml) dopo l’abolizione della nota di iscrizione a ruolo e i limiti della presunzione di valore massimo (art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002)

Avv. Roberto Arcella – Foro di Napoli

  1. Premessa e delimitazione del tema.

L’art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prescrive che il valore del processo risulti da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo[1]; ove tale dichiarazione manchi, l’art. 13, comma 6, dispone che il processo si presuma del valore più elevato, con conseguente debenza del contributo unificato nella misura massima[2]. Nel processo civile telematico il valore è, oggi, uno fra i dati che il difensore riporta nel file di dati strutturati che accompagna l’atto (datiatto.xml).

Da qui la questione che si intende esaminare: se il campo «valore» non compilato, ovvero valorizzato a zero (0), integri di per sé la «mancanza» della dichiarazione rilevante ai fini dell’art. 13, comma 6, sì da giustificare l’applicazione del contributo nella misura massima; e se a tale conclusione conduca, in particolare, l’abolizione della nota di iscrizione a ruolo disposta dalla riforma cd. Cartabia.

  1. Il quadro normativo.

La misura del contributo unificato è graduata dall’art. 13, comma 1, per scaglioni di valore. Conviene osservare subito un dato che il seguito del discorso presuppone: per il valore indeterminabile la legge non rinvia allo scaglione più elevato, ma fissa importi propri, euro 237 per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace (lett. c) ed euro 518 per gli altri processi civili di valore indeterminabile (lett. d), a fronte degli euro 1.686 previsti per i processi di valore superiore a euro 520.000 (lett. g)[3]. L’indeterminabilità del valore riceve, dunque, una disciplina propria, e non è assimilata dal legislatore al valore massimo.

Quanto alla presunzione, l’art. 13, comma 6, la fa operare «se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14». La giurisprudenza di legittimità ne ha messo in luce il carattere di norma di chiusura, residuale e ad effetto sanzionatorio, rilevando che la sua funzione non è di punire in sé l’inosservanza di un onere formale, quanto di consentire la determinazione del contributo là dove il valore del processo non sia altrimenti conoscibile: lo scopo della disciplina, si è affermato, è «unicamente quello di determinare la misura del contributo unificato in relazione al valore della causa»[4]. Se questa è la funzione della norma, la sua applicazione dovrebbe arrestarsi là dove il valore risulti in altro modo conoscibile.

  1. Dal documento cartaceo al dato strutturato: la nota di iscrizione a ruolo e gli schemi informatici.

Il confronto fra il testo previgente e quello vigente delle disposizioni sull’iscrizione a ruolo consente una prima verifica. L’art. 168 c.p.c., che nel testo originario disponeva l’iscrizione a ruolo «su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo» e ne prevedeva l’inserimento nel fascicolo d’ufficio, nel testo vigente non menziona più la nota: il cancelliere iscrive la causa a ruolo all’atto della costituzione e forma il fascicolo informatico d’ufficio[5]. Parallelamente, l’art. 71 disp. att. c.p.c., già rubricato «Nota d’iscrizione a ruolo» e volto a definirne il contenuto, è oggi rubricato «Iscrizione a ruolo della causa» e dispone che la parte che per prima si costituisce «indica negli schemi informatici» le generalità delle parti e del procuratore «nonché l’oggetto e il valore della domanda»[6].

Il raffronto suggerisce che la nota di iscrizione a ruolo non sia stata soppressa lasciando un vuoto: il suo contenuto, e segnatamente l’indicazione del valore della domanda, risulta trasfuso, per espressa scelta del legislatore, «negli schemi informatici». E gli schemi informatici ai quali la norma rinvia sembrano identificarsi con gli schemi XSD che presiedono alla formazione del file di dati strutturati (datiatto.xml), il cui impiego discende dall’obbligo generalizzato di deposito telematico[7]. In questa prospettiva si spiega anche la ratio dell’abolizione: era divenuto superfluo un documento che si limitava a riprodurre dati già altrimenti strutturati, giacché la nota duplicava il datiatto, del quale il datiatto è oggi l’erede funzionale. Il valore, se la lettura è corretta, resta un dato del canale di cancelleria, oggi veicolato in forma telematica.

  1. Le regole di compilazione del campo «valore» negli schemi tecnici (XSD).

Individuato nel datiatto.xml il documento che tiene luogo della nota di iscrizione a ruolo, occorre stabilire come, secondo le specifiche tecniche, il campo «valore» debba essere compilato. La risposta si trae dagli schemi XSD del processo civile telematico, adottati quali specifiche tecniche ai sensi dell’art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44; e conviene riportarne i dati nel dettaglio, poiché è su di essi che l’intero ragionamento si regge.

Nell’area del contenzioso civile (SICID), il file «tipi-atti.xsd» della versione base_v7 definisce il complexType «AttoIntroduttivo», struttura comune a tutti gli atti introduttivi. Nella sequenza dei suoi elementi figura «ValoreCausa», dichiarato di tipo «bt:Valuta» e recante l’attributo minOccurs=”0″, vale a dire facoltativo; a esso è associata un’annotazione di documentazione ufficiale del seguente tenore: «Valore della causa (ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente». Immediatamente dopo compare l’elemento «ContributoUnificato», del pari dichiarato con minOccurs=”0″, la cui documentazione avverte che «l’assenza dell’elemento specifica l’esenzione del pagamento»[8].

Quanto al tipo di dato, il file «tipi-base.xsd» definisce «Valuta» come simpleType ottenuto per restrizione di «xs:float», con whiteSpace fissato a «collapse» e con il pattern «\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,2})?». L’espressione merita di essere letta: la classe «\p{Nd}» designa le cifre decimali, il quantificatore «*» ne ammette un numero qualsiasi, compreso lo zero, e il gruppo finale, reso facoltativo dal punto interrogativo, contempla la parte decimale a due cifre. Il tipo consente dunque, per costruzione, tanto la stringa «0» quanto la stringa vuota[9]. La prescrizione «0 se indeterminabile o esente», per parte sua, ricorre identica in tutte le versioni degli schemi ministeriali pubblicate dal 2022 a tutt’oggi: circostanza che ne esclude il carattere di peculiarità transitoria e, a maggior ragione, quello di sintomo di irregolarità.

Da questi elementi sembra potersi ricavare che il campo «valore» lasciato vuoto e il campo valorizzato a zero (0) non costituiscano, sul piano tecnico, un’omissione, ma la codifica prescritta di due situazioni distinte, il valore indeterminabile e l’esenzione. Chi digita zero, in altri termini, non tace: dichiara, nella forma che la specifica tecnica gli impone, che la causa è di valore indeterminabile o esente.

  1. L’idoneità del dato sul valore reso attraverso il canale di cancelleria.

Resta da verificare se il dato così reso sia idoneo a impedire l’operare della presunzione. La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalle indicazioni ministeriali in materia, ha affermato che l’effetto sanzionatorio del comma 6 si riferisce soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata alcuna dichiarazione sul valore della causa, e ha riconosciuto idoneità all’indicazione resa fuori delle conclusioni, purché datata, sottoscritta, presentata al momento dell’iscrizione a ruolo e acquisita al fascicolo d’ufficio: in tal caso l’indicazione vale come formale integrazione dell’atto ed è idonea a individuare lo scaglione. La Corte ha espressamente esteso il principio alla nota di iscrizione a ruolo, ritenendola, ove munita di data e firma, «pienamente idonea a contenere la specificazione del valore della causa»[10].

Accostato a tali requisiti, il datiatto.xml sembra possederli tutti, e in forma anzi più stringente: reca una data certa, coincidente con quella del deposito telematico; è sottoscritto, poiché confluisce nella busta telematica firmata digitalmente dal difensore; ed è inserito, per previsione di legge, nel fascicolo informatico d’ufficio che il cancelliere forma ai sensi dell’art. 168 c.p.c. vigente[11]. Se la nota cartacea era ritenuta idonea, non pare agevole negare la medesima idoneità allo strumento che ne ha assunto la funzione con garanzie di autenticità e di acquisizione al fascicolo non inferiori.

Nella stessa direzione sembra deporre l’insegnamento secondo cui la dichiarazione di valore resa ai fini del contributo è «indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo»[12]. Se ne ricava che l’accertamento del valore è affidato a un controllo, e non a un automatismo presuntivo ancorato all’assenza di una singola compilazione.

  1. La lettura del campo «valore» vuoto o pari a zero: un dovere di verifica graduato.

Se le premesse illustrate colgono nel segno, il campo «valore» vuoto o valorizzato a zero (0), che per prescrizione tecnica codifica le ipotesi del valore indeterminabile o dell’esenzione, non può essere senz’altro assimilato alla «mancanza» della dichiarazione ex art. 14. Da esso pare doversi far discendere, piuttosto, un dovere di verifica in capo alla cancelleria, articolabile nella scansione che segue.

6.1. La verifica dell’esenzione.

La verifica muove dall’accertare se l’atto rientri fra quelli esenti dal contributo unificato. In caso affermativo, dal campo vuoto o pari a zero non sembra potersi trarre conseguenza alcuna sul piano sanzionatorio: nessun contributo è dovuto e, a maggior ragione, non è dovuto il contributo nella misura massima. La conclusione si concilia con la stessa specifica tecnica, che contempla lo zero (0) anche per l’ipotesi di esenzione e che ricollega all’assenza dell’elemento «ContributoUnificato» proprio l’esenzione dal pagamento[13].

6.2. In difetto di esenzione: il valore indeterminabile e l’esame dell’atto.

Esclusa l’esenzione, il campo vuoto o pari a zero esprime la dichiarazione che la causa è di valore indeterminabile. Ne discende, per la cancelleria, il compito di esaminare l’atto per riscontrare se alla domanda possa essere attribuito un valore determinato. Due sono gli esiti possibili.

Il primo: se dall’esame dell’atto emerge che alla domanda è attribuibile un valore determinabile, la cancelleria applica quel valore e, ove risulti versato soltanto il contributo previsto per il valore indeterminabile (euro 237, ovvero euro 518 per i processi civili diversi da quelli di competenza esclusiva del giudice di pace), ingiunge l’integrazione della differenza[14].

Il secondo: se la domanda è effettivamente di valore indeterminabile e non esente, e risulta versato il contributo previsto per il valore indeterminabile, il contributo deve ritenersi correttamente corrisposto, senza che nulla sia dovuto a titolo di integrazione o di sanzione.

6.3. In via residuale: la presunzione di valore massimo.

Soltanto ove l’atto non consenta né di determinare il valore, né di riscontrare l’esenzione, e manchi ogni altra indicazione utile, la presunzione di valore massimo dell’art. 13, comma 6, riprende spazio. Essa si atteggia, in questa ricostruzione, a extrema ratio, riservata ai casi di totale e insuperabile assenza di elementi di valutazione, e non a conseguenza automatica di un campo non compilato o valorizzato a zero: conclusione che riflette, del resto, la funzione che alla norma è stata riconosciuta[15].

  1. Conclusioni.

Gli elementi raccolti inducono a ritenere che l’abolizione della nota di iscrizione a ruolo abbia inciso sulla forma dell’adempimento più che sulla sostanza del principio: il valore continua a essere comunicato alla cancelleria e da questa controllato, oggi attraverso gli schemi informatici che della nota hanno preso il posto, per espressa disposizione dell’art. 71 disp. att. c.p.c. vigente. Il datiatto.xml si presenta, in questa prospettiva, come l’erede funzionale della nota, e soddisfa i requisiti che la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti a superare la presunzione.

Quanto al campo «valore» vuoto o valorizzato a zero (0), le regole tecniche esaminate portano a escludere che esso integri, di per sé, la «mancanza» della dichiarazione ex art. 14; ne discende piuttosto un dovere di verifica graduato: in primo luogo l’esenzione, dalla quale non deriva conseguenza sanzionatoria; in difetto, l’indeterminabilità, con esame dell’atto e conseguente applicazione del valore determinabile eventualmente emergente, accompagnata dall’ingiunzione di integrazione, ovvero conferma del contributo già versato per il valore indeterminabile; da ultimo, e solo in via residuale, la presunzione di valore massimo. Se il percorso qui seguito è corretto, l’applicazione del contributo unificato nella misura massima, in presenza di un campo «valore» vuoto o pari a zero e fuori dei casi di totale assenza di ogni indicazione, resta priva di fondamento.

[1] Art. 14, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: «Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito». Analoga prescrizione, per il processo tributario, è dettata dal comma 3-bis del medesimo articolo.

[2] Art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115 del 2002: «Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)».

[3] Art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002. La lett. c) prevede «euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace»; la lett. d) prevede «euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile»; la lett. g) prevede «euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000».

[4] Cass. civ., Sez. V, 29 ottobre 2020, n. 23874, resa in materia di contributo unificato tributario ma argomentata sulla nota del Ministero della giustizia del 29 settembre 2003, dettata per le giurisdizioni civili, e sulle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze (circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011; direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012). Nel passo recepito dalla Corte si legge che «l’effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all’art. 13 T.U., comma 6, si riferisc[e] soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all’atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa», e che la precisazione resa fuori dell’atto, purché sottoscritta e presentata al momento dell’iscrizione a ruolo, «deve considerarsi come una formale integrazione dell’atto introduttivo del giudizio»; ciò in quanto risulta comunque raggiunto lo scopo della norma, che è «unicamente quello di determinare la misura del contributo unificato in relazione al valore della causa».

[5] L’art. 168 c.p.c., nel testo originario, disponeva che il cancelliere iscrivesse la causa a ruolo «su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo» e formasse il fascicolo d’ufficio «nel quale inserisce la nota d’iscrizione a ruolo»; nel testo vigente (per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) l’inciso relativo alla nota è soppresso e il cancelliere «forma il fascicolo informatico d’ufficio».

[6] L’art. 71 disp. att. c.p.c., nel testo originario, era rubricato «Nota d’iscrizione a ruolo» e prevedeva che «la nota d’iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda e della data di notificazione della citazione»; nel testo vigente è rubricato «Iscrizione a ruolo della causa» e prevede che la parte che per prima si costituisce «indica negli schemi informatici» le generalità e il codice fiscale delle parti e del procuratore, «nonché l’oggetto e il valore della domanda», oltre agli ulteriori dati richiesti dalla normativa tecnica.

[7] Art. 196-quater disp. att. c.p.c.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori «ha luogo esclusivamente con modalità telematiche», nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

[8] Schemi adottati quali specifiche tecniche del processo civile telematico ai sensi dell’art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44. Area SICID (contenzioso civile), file «base_v7/tipi-atti.xsd», complexType «AttoIntroduttivo»: «<xs:element name=”ValoreCausa” type=”bt:Valuta” minOccurs=”0″><xs:annotation><xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation></xs:annotation></xs:element>». L’elemento successivo, «ContributoUnificato», è del pari dichiarato con minOccurs=”0″ e reca la documentazione «Valore del contributo unificato (…) L’assenza dell’elemento specifica l’esenzione del pagamento».

[9] File «tipi-base.xsd»: «<xs:simpleType name=”Valuta”><xs:restriction base=”xs:float”><xs:whiteSpace value=”collapse”/><xs:pattern value=”\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,2})?”/></xs:restriction></xs:simpleType>», con l’annotazione «Formato numerico accettato per l’indicazione di tutti gli importi». Il quantificatore «*», applicato alla classe delle cifre decimali «\p{Nd}», rende conformi al tipo tanto la stringa «0» quanto la stringa vuota.

[10] Cass. civ., Sez. V, n. 23874 del 2020, cit., che estende i principi ivi richiamati alla cd. «nota di iscrizione a ruolo», la quale, «ove munita dei predetti requisiti (cioè, data e firma della parte o del difensore), è pienamente idonea a contenere la specificazione del valore della causa ed a consentire l’integrazione dell’elemento mancante». Nella giurisprudenza di merito, quanto al principio, Comm. trib. reg. Campania-Napoli, Sez. XXV, 15 giugno 2018, n. 5864, che ammette la sanatoria dell’omissione mediante «atto separato debitamente datato e sottoscritto dal difensore o dalla parte» recante l’indicazione del valore della lite, e che ha confermato l’applicazione del contributo nella misura massima proprio perché, nella specie, il valore risultava dalla sola nota di iscrizione a ruolo priva della sottoscrizione del procuratore.

[11] Art. 168, comma 2, c.p.c., cit. supra, nota 5, a norma del quale il cancelliere forma il fascicolo informatico d’ufficio. Per la sottoscrizione digitale della busta telematica, art. 196-quater disp. att. c.p.c., cit. supra, nota 7.

[12] Cass. civ., Sez. V, 11 maggio 2023, n. 12770 (Rv. 668082-01): la Corte, nell’escludere che la dichiarazione del difensore rilevi ai fini dell’individuazione del valore della domanda ai sensi dell’art. 10 c.p.c., ne individua il destinatario nel funzionario di cancelleria, «cui compete il relativo controllo». Il rilievo che qui interessa è, appunto, l’individuazione del canale e del soggetto cui il dato sul valore è destinato.

[13] Cfr. la documentazione degli elementi «ValoreCausa» e «ContributoUnificato» riportata supra, nota 8.

[14] Art. 13, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 115 del 2002, cit. supra, nota 3.

[15] Cass. civ., Sez. V, n. 23874 del 2020, cit., quanto alla riferibilità dell’effetto sanzionatorio ai soli casi in cui non venga presentata «alcuna dichiarazione sul valore della causa».

La prova dell’inserimento dell’atto da notificare nell’area web: avvocato e UNEP, quali differenze

Il perfezionamento delle notificazioni telematiche non andate a buon fine per causa imputabile al destinatario

di Roberto Arcella, avvocato del Foro di Napoli

Sommario: 1. Il problema e la tesi. – 2. Il previgente vuoto di tutela e il suo superamento: da Cass., Sez. Un., n. 28452/2024 all’area web. – 3. Il meccanismo del perfezionamento sussidiario: l’inserimento nel portale dei servizi telematici. – 4. Il presupposto oggettivo: la causa imputabile al destinatario e la sua prova. – 5. Il cuore del problema: la documentazione dell’avvenuta notificazione. – 5.1. L’ufficiale giudiziario e la relata fidefacente. – 5.2. L’avvocato, la tassatività dell’art. 6 l. n. 53/1994 e l’onere di deposito del pacchetto. – 6. La ratio della differenza: la diversa fonte della fede. – 7. Il quadro operativo del deposito a carico dell’avvocato. – 8. Conclusioni e rilievi pratici.

1. Il problema e la tesi

La progressiva digitalizzazione del procedimento notificatorio ha reso la posta elettronica certificata lo strumento tendenzialmente obbligatorio per la notificazione degli atti, tanto ove essa sia eseguita dall’ufficiale giudiziario (art. 149-bis c.p.c.), quanto ove sia compiuta in proprio dall’avvocato (art. 3-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53), quanto ancora nelle comunicazioni e notificazioni di cancelleria (art. 136 c.p.c.). A questa centralità corrisponde, però, un accidente ricorrente: la notificazione telematica che non giunga a buon fine, vale a dire quella per cui il sistema, in luogo della ricevuta di avvenuta consegna, generi un avviso di mancata consegna.

Il legislatore della riforma – con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e con il correttivo di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – ha risolto la questione distinguendo a seconda che la mancata consegna dipenda da una causa imputabile o non imputabile al destinatario, e prevedendo, per la sola prima ipotesi, un meccanismo di perfezionamento sussidiario: l’inserimento dell’atto in un’area riservata (l’area web) collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Decorsi dieci giorni dall’inserimento, ovvero, se anteriore, alla data di accesso del destinatario, la notificazione si ha per eseguita.

Sul piano sostanziale, il meccanismo è identico per l’ufficiale giudiziario e per l’avvocato. Cambia, invece, il piano della prova, cioè della documentazione da versare in atti per dimostrare l’avvenuta notificazione. L’asimmetria discende dalla diversa natura giuridica dei due soggetti e delle rispettive attestazioni: all’ufficiale giudiziario basta dichiarare, nella relata, di avere provveduto all’inserimento nell’area web, perché quella dichiarazione è assistita da pubblica fede; l’avvocato, che della medesima fede non dispone, deve depositare l’intero pacchetto documentale (l’atto, la relata, la ricevuta di mancata consegna e la certificazione generata dal portale), idoneo a provare con fonti oggettive ciascun segmento della fattispecie.

2. Il previgente vuoto di tutela e il suo superamento: da Cass., Sez. Un., n. 28452/2024 all’area web

Per apprezzare la portata dell’innovazione occorre muovere dal regime anteriore. Nella disciplina precedente al d.lgs. n. 149/2022 mancava uno strumento idoneo a neutralizzare l’inerzia o l’imperizia del destinatario, con la conseguenza che l’avviso di mancata consegna arrestava il procedimento notificatorio, esponendo il notificante al rischio di decadenza.

Su questo terreno era maturato un netto contrasto giurisprudenziale, poi composto dalle Sezioni Unite con la sentenza 5 novembre 2024, n. 28452.[1] Da un lato si collocava l’orientamento fondato sull’autoresponsabilità del destinatario, secondo cui la saturazione della casella (la cosiddetta casella piena) integra un evento a lui imputabile ed equiparabile alla consegna; dall’altro l’orientamento per cui la notifica si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna, poiché la legge richiede tale riscontro per garantire l’effettiva disponibilità dell’atto, escludendo una fictio iuris che attribuisca effetti alla mancata consegna. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel regime antecedente alla riforma, la notificazione telematica eseguita dall’avvocato non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario, ma solo se venga generata la ricevuta di avvenuta consegna; con la conseguenza che il notificante, per evitare la decadenza, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio, beneficiando della conservazione degli effetti dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione.

L’area web è la risposta a quel vuoto: consente oggi di superare l’arresto del procedimento notificatorio quando il mancato recapito dipenda da un contegno del destinatario.

3. Il meccanismo del perfezionamento sussidiario: l’inserimento nel portale dei servizi telematici

La disposizione cardine per l’avvocato è l’art. 3-ter, comma 2, l. n. 53/1994, nel testo riscritto dal correttivo e vigente dal 26 novembre 2024, a mente del quale, «se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata».

Speculare è la previsione dettata per l’ufficiale giudiziario dall’art. 149-bis, settimo comma, c.p.c., a tenore del quale, «se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata».

Le due norme sono, sul piano del contenuto precettivo, sovrapponibili: identico è l’atto (l’inserimento nel portale), identica è la dichiarazione richiesta (sulla sussistenza dei presupposti), identico è il momento perfezionativo (il decimo giorno o l’accesso anteriore). Si tratta, in sostanza, di un domicilio digitale di piattaforma, non corrispondente ad un indirizzo di posta elettronica certificata, e forzoso, al quale si accede quando la notifica al domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi sia fallita per causa imputabile al destinatario; un modello analogo, quanto alla struttura, a quello previsto per gli atti impositivi dall’art. 60-ter d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.[2]

Va precisato che l’area riservata di cui all’art. 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cui il testo originario dell’art. 3-ter faceva rinvio, non è mai stata realizzata; di qui la sospensione dell’efficacia della disposizione fino al 31 dicembre 2024 e, infine, la riscrittura ad opera del correttivo, che ha sostituito quel rinvio con l’area generata dal portale ministeriale.[3] Del medesimo strumento devono avvalersi anche gli Uffici NEP, ai sensi dell’art. 149-bis c.p.c., e le cancellerie per le comunicazioni di cui all’art. 136 c.p.c.

4. Il presupposto oggettivo: la causa imputabile al destinatario e la sua prova

Il ricorso all’area web è consentito soltanto quando la mancata consegna sia imputabile al destinatario. Ove, invece, la causa non gli sia imputabile, la notificazione deve essere eseguita con le modalità ordinarie: a mezzo del servizio postale o dell’ufficiale giudiziario, ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c. (art. 3-ter, comma 3, l. n. 53/1994). La linea di confine tra le due ipotesi non è rimessa all’apprezzamento discrezionale del notificante, ma va ricostruita alla luce delle specifiche tecniche AgID sulla posta elettronica certificata e della tassonomia degli errori ivi codificata: devono ritenersi imputabili al destinatario gli eventi riconducibili ai codici da 1 a 7 (fra i quali, tipicamente, la casella satura o piena e la casella non più attiva), sempre che l’indirizzo del destinatario sia stato correttamente estratto da uno dei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. n. 179/2012.[4]

Sul piano probatorio, il fatto costitutivo che legittima il ricorso all’area web non è la mera affermazione del notificante, ma l’oggettivo esito negativo della trasmissione, quale documentato dall’avviso (o ricevuta) di mancata consegna. Tale avviso, recapitato al mittente decorse ventiquattro ore dall’invio, reca un codice numerico, l’indicazione del gestore e un testo esplicativo dell’errore, ed è sottoscritto (sigillato) dal gestore del servizio: è dunque un documento la cui attendibilità non dipende dal notificante, ma dal terzo qualificato che lo ha generato. È questo il documento che, nel pacchetto dell’avvocato, assolve la funzione di provare il presupposto; nel fac-simile predisposto a fini illustrativi esso è costituito da una delivery status notification attestante il rifiuto definitivo del server destinatario (es.: errore 550, casella inesistente).

5. Il cuore del problema: la documentazione dell’avvenuta notificazione

Sul terreno della prova le due figure divergono: l’ufficiale giudiziario documenta l’avvenuta notificazione con la sola relata, mentre l’avvocato deve versare in atti un pacchetto documentale articolato. La ragione sta nella diversa natura delle rispettive attestazioni.

5.1. L’ufficiale giudiziario e la relata fidefacente

L’ufficiale giudiziario è pubblico ufficiale in ragione del suo status, ai sensi dell’art. 357 c.p. La relazione di notificazione che egli redige – prescritta, in via generale, dall’art. 148 c.p.c. e, per la notifica telematica, dall’art. 149-bis, quarto comma, c.p.c., come documento informatico separato sottoscritto con firma digitale – è un atto pubblico munito di efficacia probatoria privilegiata: fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto l’ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o essere stato da lui compiuto (art. 2700 c.c.).

Ne discende una conseguenza decisiva. Quando l’ufficiale giudiziario dichiara, nella relata, di avere proceduto all’inserimento dell’atto nell’area web, quella dichiarazione è essa stessa coperta da pubblica fede: la sua parola è, tecnicamente, la prova dell’inserimento. Lo stesso vale per la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti, che egli rende all’interno del medesimo atto fidefacente.

Il modello di relata predisposto dal Ministero della Giustizia per gli Uffici NEP consiste in un unico documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e sostitutivo, come vi si legge, del documento cartaceo e della firma autografa, che racchiude tre segmenti: la relazione in senso proprio (l’attestazione di avere notificato l’atto a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo estratto dall’elenco indicato); l’indicazione dell’esito e delle ricevute; e, infine, l’attestazione, resa ai sensi dell’art. 149-bis, settimo comma, c.p.c., di avere provveduto, «stante l’impossibilità di eseguire la notificazione a mezzo PEC ovvero il suo esito negativo per causa imputabile al destinatario», all’inserimento della notifica nell’area web, con la precisazione che la notificazione si avrà per eseguita decorsi dieci giorni o alla data anteriore di accesso.

La relata, inoltre, non allega le ricevute di posta certificata, ma ne riporta la sola impronta di hash (l’impronta della ricevuta di accettazione e quella della ricevuta di consegna). L’ufficiale giudiziario può così ridurre le ricevute a una mera stringa di caratteri all’interno della propria relazione, perché a fare fede è la sua attestazione, non il documento informatico in sé. Al giudice, per riscontrare la regolarità della notificazione, basta la relata: essa prova, con l’efficacia dell’art. 2700 c.c., tanto l’infruttuoso tentativo telematico quanto l’inserimento nell’area web e il conseguente perfezionamento.

5.2. L’avvocato, la tassatività dell’art. 6 l. n. 53/1994 e l’onere di deposito del pacchetto

Radicalmente diversa è la posizione dell’avvocato. La qualità di pubblico ufficiale non gli compete in ragione dello status, ma gli è attribuita dalla legge in via funzionale e circoscritta. L’art. 6 l. n. 53/1994 stabilisce, infatti, che «l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto». L’elencazione è tassativa – e non potrebbe essere altrimenti, considerate le implicazioni penali che la qualifica porta con sé – e non contempla l’art. 3-ter.[5]

L’omissione non è casuale né colmabile in via interpretativa. Ne discende che, quando l’avvocato rende la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti e procede all’inserimento dell’atto nell’area web ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, non opera quale pubblico ufficiale e non beneficia delle garanzie tipiche di quella funzione: la sua attestazione documenta l’attività svolta, ma non come atto assistito da pubblica fede.

Occorre però delimitare il fenomeno. L’avvocato notificante non è privo, in radice, di fede pubblica: la relata di notificazione della PEC originaria è redatta ai sensi dell’art. 3-bis, richiamato dall’art. 6, ed è quindi pienamente fidefacente quanto al tentativo di notifica telematica. Difetta di pubblica fede, invece, il segmento successivo e distinto, riconducibile all’art. 3-ter: la dichiarazione sui presupposti e l’attestazione dell’inserimento nell’area web. L’avvocato fa fede di avere tentato la notifica PEC, ma non di averla perfezionata, con l’efficacia privilegiata propria dell’ufficiale giudiziario, mediante inserimento nel portale.

Da questa lacuna discende l’onere di documentare l’avvenuta notificazione aliunde, cioè attraverso fonti probatorie oggettive e non dipendenti dalla parola del notificante. L’avvocato deve perciò versare in atti un pacchetto informatico, firmato digitalmente. Tale pacchetto, in formato compresso .zip, contiene:

  1. Il certificato di avvenuta notifica, generato dal portale dei servizi telematici. Tale documento, sigillato elettronicamente, reca l’emblema della Repubblica e attesta che la notifica, richiesta dall’avvocato nei confronti del destinatario e inserita in una certa data, non ha avuto esito, «stante l’impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC ovvero il suo esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata», e che, decorsi dieci giorni dall’inserimento, «la notificazione in oggetto si ha per avvenuta». La sua efficacia probatoria non deriva dall’avvocato, ma dal fatto di essere un documento informatico formato da un sistema informatico della pubblica amministrazione (artt. 20 e seguenti del codice dell’amministrazione digitale): è il portale ministeriale, non il difensore, ad attestare oggettivamente l’inserimento e il decorso del termine.
  2. L’atto notificato, oggetto della notificazione.
  3. La relata di notificazione, redatta dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis e, come detto, coperta da pubblica fede quanto al tentativo telematico.
  4. La ricevuta di mancata consegna della posta certificata, in formato nativo (il messaggio con estensione .eml), che prova il presupposto della causa imputabile e la cui attendibilità è garantita dal sigillo del gestore.

Il contrasto con la relata dell’ufficiale giudiziario è, quindi, netto. Là dove l’ufficiale può ridurre le ricevute a una mera impronta di hash all’interno della propria attestazione fidefacente, l’avvocato deve depositare la ricevuta di mancata consegna nel suo formato nativo e, soprattutto, deve corredarla della certificazione generata dal portale: non gli è consentito sostituire alla prova documentale la propria dichiarazione, per la semplice ragione che quest’ultima, quanto all’inserimento nell’area web, non fa fede.

6. La ratio della differenza: la diversa fonte della fede

La divergenza tra i due regimi documentali riposa su una ragione che può così sintetizzarsi: muta la fonte della fede.

Per l’ufficiale giudiziario la fede è nel soggetto. Egli è pubblico ufficiale a pieno titolo e la sua relata è un atto pubblico: la prova dell’inserimento nell’area web è, perciò, immanente alla sua dichiarazione. Nulla egli deve aggiungere alla propria parola, che vale come prova privilegiata fino a querela di falso.

Per l’avvocato la fede non è nel soggetto, quanto all’attività ex art. 3-ter. Poiché l’art. 6 non estende a quella attività la qualifica di pubblico ufficiale, la prova dell’avvenuta notificazione va attinta da fonti oggettive esterne: da un lato la ricevuta di mancata consegna, che promana dal gestore della posta certificata; dall’altro, e soprattutto, la certificazione generata dal portale dei servizi telematici, che promana da un sistema pubblico. Il pacchetto zip raccoglie queste fonti oggettive, che suppliscono alla fede pubblica di cui il difensore, per l’attività ex art. 3-ter, non dispone. La certificazione del portale è il perno del meccanismo: trasferisce sul sistema ministeriale l’attestazione dell’inserimento e del decorso del termine che l’avvocato non può rendere in forma fidefacente.

7. Il quadro operativo del deposito a carico dell’avvocato

La ricostruzione trova conferma nella disciplina positiva della prova della notificazione telematica in proprio. L’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994 impone all’avvocato, in tutti i casi in cui debba fornire prova della notificazione, di depositare i documenti informatici che la comprovano, ricorrendo alla copia analogica con attestazione di conformità solo ove il deposito telematico non sia possibile. Coerentemente, l’art. 26, comma 5, del provvedimento DGSIA del 7 agosto 2024 prescrive che la trasmissione telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute e della copia dell’atto notificato avvenga inserendo l’atto notificato nella busta telematica e, come allegati, le ricevute pertinenti. In tutti gli uffici in cui è attivo il processo civile telematico – oggi la generalità, in forza dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c. – è pertanto vietato documentare la notifica mediante la mera stampa che riproduca l’atto, il messaggio e le ricevute, dovendosi mettere a disposizione del giudice i documenti informatici nativi.[6]

Questo assetto, concepito per la notifica telematica andata a buon fine (dove il fulcro è la ricevuta di avvenuta consegna), si proietta, nella fattispecie che qui interessa, sul pacchetto di documenti idoneo a provare il perfezionamento sussidiario: l’atto, la relata, la ricevuta di mancata consegna e la certificazione del portale, riuniti nel medesimo contenitore informatico e sottoscritti digitalmente. La logica è la stessa: al giudice devono essere forniti i documenti informatici, non la parola del notificante.

8. Conclusioni e rilievi pratici

Il perfezionamento della notificazione telematica non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario riposa, oggi, su un unico meccanismo sostanziale – l’inserimento nell’area web del portale dei servizi telematici, con perfezionamento al decimo giorno o all’accesso anteriore – comune all’ufficiale giudiziario e all’avvocato. La disciplina della prova, però, diverge, e la divergenza è coerente con la diversa natura dei due soggetti.

Se ne traggono due indicazioni operative speculari.

Per l’ufficiale giudiziario è sufficiente che la relata di notificazione – atto pubblico fidefacente – dia atto dell’esito negativo per causa imputabile al destinatario e dell’avvenuto inserimento nell’area web ai sensi dell’art. 149-bis, settimo comma, c.p.c.: la sua dichiarazione è, di per sé, prova del perfezionamento, al punto che le ricevute della posta certificata possono essere richiamate mediante la sola impronta di hash.

Per l’avvocato, viceversa, la dichiarazione non basta, perché l’art. 6 l. n. 53/1994 non estende all’attività di cui all’art. 3-ter la qualifica di pubblico ufficiale. Il difensore deve pertanto depositare il pacchetto documentale completo, comprensivo dell’atto notificato, della relata, della ricevuta di mancata consegna in formato nativo e della certificazione di avvenuta notifica generata dal portale: è quest’ultima, quale documento formato da un sistema pubblico, a fornire la prova oggettiva dell’inserimento e del decorso del termine che l’attestazione del difensore non è in grado di rendere in forma fidefacente.

Dal punto di vista del giudice chiamato al controllo, ne discende un criterio di verifica differenziato: nella notifica dell’ufficiale giudiziario, l’esame si appunta sulla relata e sulla sua regolarità formale; nella notifica in proprio dell’avvocato, esso deve estendersi alla completezza e alla congruenza del pacchetto, e in particolare alla presenza della ricevuta che documenta la causa imputabile e della certificazione del portale che attesta il perfezionamento. Là dove la fede pubblica del soggetto non soccorre, è la prova documentale oggettiva a doverne prendere il posto.

 

[1] Cass., Sez. Un., 5 novembre 2024, n. 28452 (Pres. D’Ascola, Rel. Vincenti), Rv. 672742-01. Il principio è riferito al regime anteriore al d.lgs. n. 149/2022; la riforma, introducendo il perfezionamento nell’area web, ne ha superato il presupposto per l’ipotesi di causa imputabile al destinatario.

[2] Area che, peraltro, in quel caso fa parte di un dominio gestito da soggetto privato (la società InfoCamere s.c.p.a.), a differenza dell’area del portale dei servizi telematici, gestita direttamente dal Ministero della giustizia.

[3] L’efficacia dei commi 2 e 3 dell’art. 3-ter l. n. 53/1994, introdotti dal d.lgs. n. 149/2022, era stata sospesa fino al 31 dicembre 2024 dall’art. 4-ter d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla l. 3 luglio 2023, n. 87, e successivamente prorogata; il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha poi riscritto le due disposizioni, in vigore dal 26 novembre 2024, sostituendo il rinvio all’area ex art. 359 c.c.i.i. con l’area generata dal portale ministeriale.

[4] L’individuazione delle fattispecie di mancata consegna imputabile e non imputabile va condotta alla luce delle specifiche tecniche AgID sulla posta elettronica certificata; sono da ritenersi imputabili al destinatario gli eventi riconducibili ai codici da 1 a 7, fermo restando, per gli eventi da 1 a 4, che l’indirizzo sia stato correttamente estratto da uno dei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

[5] L’art. 6, comma 1, l. n. 53/1994 attribuisce la qualità di pubblico ufficiale «ad ogni effetto» all’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’art. 5. L’art. 3-ter, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e successivo all’impianto originario della legge, non figura nell’elenco; l’omesso richiamo, in una materia presidiata anche da sanzione penale, non tollera interpretazioni estensive o analogiche.

[6] Al principio si affianca l’orientamento, ispirato alla strumentalità delle forme, secondo cui, in assenza di contestazione della parte costituita, la prova della notificazione può essere data anche mediante la produzione delle copie informatiche dell’atto, del messaggio e delle ricevute (fra le altre, Cass., Sez. III, 4 novembre 2024, n. 28207). Si tratta, però, di temperamento operante sul piano del vizio e della sua sanatoria, che non elide l’onere primario di deposito dei documenti informatici nativi.

CIE come mezzo di identificazione elettronica: come recuperare PIN e PUK per accedere a servizi online (PST compreso)

La Carta d’Identità Elettronica non è soltanto il documento che ha progressivamente sostituito la tradizionale carta d’identità cartacea. E’, però, anche un mezzo di identificazione elettronica, attraverso il quale il titolare può identificarsi e autenticarsi nell’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti che ammettono tale modalità di accesso.

Si tratta di una funzione particolarmente rilevante anche per gli avvocati e, più in generale, per chi utilizza i servizi telematici della giustizia.

La CIE può essere utilizzata, ad esempio, per accedere all’area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST). Il Portale contempla infatti la Carta d’Identità Elettronica tra gli strumenti utilizzabili per l’identificazione informatica richiesta per l’accesso ai servizi riservati, fra i quali rientrano la consultazione dei registri e del fascicolo informatico e i servizi di consultazione relativi alla Corte di cassazione.

La medesima possibilità è prevista negli altri comparti della giustizia digitale. Nel Processo Tributario Telematico, l’accesso ai servizi del S.I.Gi.T. può avvenire mediante CIE; anche i nuovi Portali Esterni della Giustizia Amministrativa, destinati ad avvocati, cittadini e ausiliari del giudice, consentono l’autenticazione mediante Carta d’Identità Elettronica, oltre che attraverso gli altri strumenti ammessi.

L’utilità della CIE, dunque, va ben oltre la sua funzione di documento di riconoscimento. Essa costituisce un mezzo di identificazione elettronica utilizzabile per accedere a un numero crescente di servizi online, compresi quelli che interessano direttamente l’attività professionale dell’avvocato. Proprio per questo, lo smarrimento dei codici associati alla carta può diventare un problema concreto, soprattutto quando ci si accorge di non averli più a disposizione nel momento in cui occorre autenticarsi a un servizio.

PIN e PUK della CIE: cosa sono

Alla Carta d’Identità Elettronica sono associati due distinti codici di sicurezza, entrambi composti da otto cifre: il PIN (Personal Identification Number) e il PUK (Personal Unblocking Number).

Il PIN è il codice personale utilizzato, in particolare, nelle operazioni che richiedono l’impiego fisico della carta e un livello di autenticazione più elevato.

Il PUK consente invece di impostare nuovamente il PIN qualora quest’ultimo sia stato dimenticato o bloccato. Il blocco del PIN interviene dopo tre inserimenti consecutivi errati. Il PUK è inoltre utilizzato in alcune delle procedure relative all’attivazione delle credenziali CIE.

Una delle ragioni per cui questi codici vengono frequentemente smarriti deriva dalle stesse modalità con cui sono consegnati. Al momento della richiesta della CIE, infatti, la prima metà del PIN e del PUK viene riportata sulla ricevuta rilasciata dall’operatore comunale o consolare. La seconda metà viene invece consegnata successivamente insieme alla carta, nella relativa lettera di accompagnamento.

Per ottenere il PIN e il PUK completi occorre pertanto unire le rispettive due parti. È facile comprendere come, a distanza di mesi o anni dal rilascio, possa accadere di avere ancora la CIE perfettamente valida ma di non riuscire più a reperire uno o entrambi i codici.

Ho perso il PIN ma possiedo ancora il PUK

È la situazione più semplice da risolvere.

Se si dispone ancora del PUK, non è necessario recuperare il precedente PIN: è possibile impostarne uno nuovo.

L’operazione può essere effettuata attraverso l’app ufficiale CieID, utilizzando le funzioni dedicate alla gestione e allo sblocco della carta, oppure da computer mediante il Software CIE.

Occorre quindi precisare che, in questo caso, parlare di “recupero del PIN” non è del tutto esatto. Il vecchio codice non viene comunicato nuovamente al titolare: attraverso il PUK viene invece consentita l’impostazione di un nuovo PIN.

La stessa procedura consente di risolvere il problema derivante dal blocco conseguente all’inserimento, per tre volte consecutive, di un PIN errato.

Cosa fare se è stato smarrito anche il PUK

La situazione diventa leggermente più complessa quando non si dispone più neppure del PUK, ma non comporta necessariamente la richiesta di una nuova Carta d’Identità Elettronica.

Il Ministero dell’Interno ha infatti introdotto nell’app CieID una specifica funzione di “Recupero PUK”, attraverso la quale è possibile ottenere nuovamente il codice senza recarsi presso gli uffici comunali, purché ricorrano le condizioni previste.

La procedura può essere utilizzata se, al momento della richiesta della CIE, sono stati comunicati al Comune (o al Consolato un numero di cellulare oppure un indirizzo di posta elettronica. )Possono essere utilizzati anche i recapiti successivamente associati alla carta attraverso le procedure previste dal sistema CIE.

Occorre inoltre disporre di uno smartphone dotato di tecnologia NFC e dell’app CieID aggiornata.

Avviata l’app, si seleziona la funzione “Recupero PUK” e si seguono le indicazioni visualizzate. Sarà necessario avvicinare la Carta d’Identità Elettronica allo smartphone e fornire i dati richiesti dalla procedura, compreso il numero di serie della CIE, riportato sulla carta e caratterizzato dall’inizio con le lettere “CA”.

Il PUK non viene recuperato immediatamente: occorrono 48 ore

Un aspetto della procedura merita particolare attenzione.

La richiesta effettuata tramite CieID non determina l’immediata comunicazione del PUK. Per ragioni di sicurezza è previsto un intervallo di 48 ore.

Decorso tale termine, il titolare riceve, attraverso il recapito associato alla CIE, la comunicazione necessaria per completare la procedura e visualizzare il PUK.

Una volta recuperato quest’ultimo, sarà possibile utilizzarlo per sbloccare la carta e, se necessario, impostare un nuovo PIN.

Se non erano stati comunicati e-mail o numero di cellulare

La procedura attraverso l’app presuppone che alla CIE sia associato almeno uno dei recapiti necessari.

Chi, al momento della richiesta della carta, non abbia comunicato un numero di cellulare o un indirizzo e-mail, oppure non disponga più dei recapiti originariamente comunicati, può rivolgersi agli uffici comunali per procedere all’aggiornamento dei contatti e alle operazioni necessarie per il recupero dei codici.

Secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, per queste operazioni è possibile rivolgersi anche a un Comune diverso da quello presso il quale era stata originariamente richiesta la CIE.

È una possibilità particolarmente utile per le carte rilasciate alcuni anni fa, quando possono essere stati indicati un indirizzo e-mail ormai inutilizzato o un numero telefonico successivamente sostituito.

Attenzione ai tentativi: PIN e PUK non si comportano allo stesso modo

Occorre prestare particolare attenzione quando non si è certi dei codici ricordati.

Dopo tre inserimenti consecutivi errati del PIN, quest’ultimo viene bloccato. Il problema è tuttavia reversibile: disponendo del PUK è possibile sbloccare la carta e impostare un nuovo PIN.

Più serie sono invece le conseguenze dell’inserimento ripetutamente errato del PUK.

Le indicazioni ufficiali del Ministero dell’Interno precisano che, dopo dieci inserimenti consecutivi di un PUK errato, la CIE viene bloccata irreversibilmente per quanto riguarda le funzionalità di autenticazione ai servizi online. Il documento continua a essere valido come documento di identità, ma per ripristinarne le funzionalità elettroniche occorre richiedere una nuova CIE.

Se non si è sicuri del PUK, è dunque decisamente preferibile utilizzare la procedura ufficiale di recupero anziché procedere per tentativi.

Non sempre occorre utilizzare fisicamente la carta

Un altro aspetto ancora poco conosciuto riguarda i diversi livelli con i quali il sistema CIE consente l’accesso ai servizi online.

Il sistema contempla tre livelli di autenticazione, caratterizzati da un grado crescente di sicurezza.

Il livello 1 si basa sulle credenziali dell’utente. Il livello 2 aggiunge un ulteriore fattore di autenticazione, ad esempio attraverso un codice temporaneo o le modalità messe a disposizione dall’app CieID. Il livello 3, infine, richiede l’impiego della Carta d’Identità Elettronica e la sua lettura attraverso uno smartphone dotato di NFC oppure un apposito lettore collegato al computer.

La distinzione ha conseguenze pratiche importanti. Una volta attivate le credenziali CIE di livello 1 e 2, per accedere ai servizi che richiedono uno di tali livelli non è necessario leggere ogni volta fisicamente la carta mediante NFC.

La CIE può quindi essere utilizzata con modalità diverse a seconda del livello di sicurezza richiesto dal singolo servizio.

 

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