Quesiti e risposte: notifiche via pec, come va allegata la procura al momento dell'iscrizione a ruolo della causa

Quesiti e risposte: notifiche via pec, come va allegata la procura al momento dell'iscrizione a ruolo della causa

D: quando si iscrive a ruolo un atto di citazione notificato via pec, va allegata la procura originale o quella scannerizzata ?
R:  Devi allegare entrambe, se si tratta di un’iscrizione a ruolo “cartacea” (oggi, allo “stato dell’arte del p.c.t.”, non può essere diversamente). Considera, infatti, che la procura in originale va allegata ex art. 165 c.p.c., mentre la copia scannerizzata va allegata a tutte le stampe degli atti teletrasmessi e dei relativi messaggi che, ex art. 9 L. 53/1994, devi necessariamente collazionare e certificare conformi ai documenti digitali oggetto della notificazione.  Come abbiamo già scritto in altro post di questo blog “Al fine di fornire la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica, anche nell’ambito di processi “cartacei” si potrà comunque procedere, secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge 53/1994, con l’esibizione della prova della notificazione stampata su carta.

A tal fine sarà necessario stampare:

(1) il messaggio di PEC di invio della notifica;

(2) tutti gli atti allegati (ivi compresi l’atto e la relata di notifica)

(3) la ricevuta di accettazione;

(4) la ricevuta di avvenuta consegna;

Per ciascun documento dovrà essere attesta la conformità degli atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte tramite apposizione su ciascun documento della relativa dichiarazione da redigere ai sensi dell’art. 9 L. 53/94.  Appare opportuno ribadire che anche per tale attività si applica l’art. 6 della L. 53/94, che riconosce in capo all’avvocato, che certifica la conformità all’originale, la qualifica di pubblico ufficiale.

E’ intuitivo, peraltro, che in caso di contestazione della validità della notificazione si potrà comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i files relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna, con conseguente onere di conservazione di questi ultimi a carico dell’avvocato stesso.

Anche a tale notificazione si applica l’art. 10 della Legge 53/1994 che prevede l’apposizione di una marca da bollo (dovuta oggi nella misura di €2,58 per atti diretti fino a 2 destinatari; di €7,75 da 3 a 6 destinatari; di €12,39 da 7 destinatari in poi) sull’atto notificato che venga depositato in Cancelleria”  N.B. tali diritti non sono più dovuti a decorrere dal 25/6/2014 per le notifiche via pec ai sensi del DL 90/2014.

Per maggiori dettagli, consulta il Vademecum, pagg.14 e ss. oppure quest’altra pagina di questo stesso blog: http://avvocatotelematico.wordpress.com/le-notifiche-a-mezzo-posta-certificata/ .

robertoarcella

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