La ricevuta di avvenuta consegna, quale prova della notifica via P.E.C. ex L. 53/94 , deve recare la firma del gestore

La ricevuta di avvenuta consegna, quale prova della notifica via P.E.C. ex L. 53/94 , deve recare la firma del gestore

Segnaliamo una delle prime pronunce (Tribunale di Napoli, IV sezione, dr. Lupi) in tema di notificazioni dell’avvocato a mezzo posta certificata, ai sensi dell’art. 3 bis L. 53/1994.
Com’è noto, la prova della notificazione può essere fornita in maniera cartacea, mediante le stampe dell’atto, della relata e dei messaggi di invio, di ricevuta di accettazione e di quello di avvenuta consegna, seguiti dall’attestazione ex art. 9, comma 1 bis,  L. 53/94, ma anche – e soprattutto – mediante il deposito telematico (possibile dal 15/5/2014 a seguito dell’entrata in vigore del Provvedimento del DGSIA del 16/4/2014) delle ricevute di accettazione in formato “eml” o “msg”, che devono recare la firma digitale del gestore della p.e.c. stessa: l’art. 9  del DPR 68/2005 prevede infatti che “Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai  medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera  dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata  automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia,  una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare  l’integrita’ e l’autenticita’ delle ricevute stesse secondo le modalita’ previste dalle regole  tecniche di cui all’articolo 17” (comma 1) e che “La busta di trasporto e’ sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che  garantisce la provenienza, l’integrita’ e l’autenticita’ del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalita’ previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17” (comma 2).
Nel breve – ma significativo – provvedimento qui commentato, il Giudice ha fatto corretta applicazione di tale norma ritenendo non provata la notificazione per la riscontrata mancanza della firma digitale della p.e.c. recante la ricevuta di avvenuta consegna: firma che, lo ricordiamo, si distingue nei messaggi grazie alla “coccarda” che compare (per Outlook) in alto a destra, sotto la data ed ora del messaggio.ImmagineImmagine

robertoarcella

10 commenti

Bruno. Spagna Musso Scritto il13:14 - 21 Maggio 2014

E per thunderbird da dove si evince?

    robertoarcella Scritto il20:15 - 21 Maggio 2014

    Trovi la risposta nell’articolo immediatamente successivo. Grazie

La ricevuta di avvenuta consegna, quale prova della notifica via P.E.C. ex L. 53/94 , deve recare la firma del gestore | Assistenza Processo Civile Telematico Scritto il15:46 - 21 Maggio 2014

[…] Fonte: Avvocati Telematici Napoli […]

Giuseppe Minniti Scritto il17:19 - 21 Maggio 2014

Ho controllato nelle stampe che faccio delle ricevute tramite outlook, la coccarda non viene riportata!
Qualcuno sa dirmi come farla comparire? Oppure devo stampare anche il rapportino che attesta la firma digitale, quello che si apre quando clicco sulla coccardina stessa, per intenderci.
E’ vero che si possono depositare i file della pec di consegna (firmati digitalmente) nel fascicolo elettronico ma il problema permane per le cause davanti ai Giudici di Pace (che non hanno un fascicolo elettronico) e quando vado a mettere in esecuzione un precetto notificato a mezzo PEC.
grazie a chi saprà aiutarmi

    robertoarcella Scritto il20:15 - 21 Maggio 2014

    La “coccarda” o gli altri segni non vengono solitamente riprodotti sulle stampe. Per queste ultime fa fede l’attestazione (anch’essa “analogica”) di conformità ex art. 9, comma 1 bis, L. 5394

      Giuseppe Minniti Scritto il12:23 - 23 Maggio 2014

      Quindi, nell’attestazione di conformità, devo attestare che il messaggio ricevuto “di avvenuta consegna” è firmato digitalmente.
      Cosa invece non necessaria per il messaggio di “accettazione” dove è indicato nel corpo del testo che il messaggio è firmato digitalmente.
      Giusto?

        robertoarcella Scritto il12:43 - 23 Maggio 2014

        Non andiamo al di là del significato delle parole. Qui abbiamo parlato solo dei documenti digitali, non di attestazione o stampa. Per l’attestazione e sufficiente quanto già riportato nei modelli

Quesiti e risposte: dove si verifica l’esistenza o meno della firma digitale dei gestori di posta sulle ricevute p.e.c. | Avvocati Telematici Napoli Scritto il17:30 - 21 Maggio 2014

[…] luce del  provvedimento del Tribunale di Napoli pubblicato ieri su questo blog, anche la conoscenza di questi dettagli tecnici non è […]

ValentinaCarollo Scritto il01:35 - 22 Maggio 2014

Ci ho messo un bel pò per capire questa ordinanza perché genera un po’ di confusione. Ci si lamenta che il file della PEC depositato dal Collega non contiene la firma digitale del gestore di posta elettronica ma forse ho capito il perché: L’avvocato deve aver salvato e prodotto il messaggio PEC in un formato testuale anziché eml o msg e così il giudice non poteva verificare la firma…. Se è così bravo a chiedere l’integrazione! Ricordatevi di salvare i messaggi PEC nel formato giusto (messaggio) e non testo come di solito dà di default Outlook (basta scorrere il menù a tendina per la scelta del formato corretto in fase di salva con nome).

Quesiti e risposte: ancora su come fare per riconoscere un messaggio di posta firmato digitalmente | Avvocati Telematici Napoli Scritto il19:11 - 10 Giugno 2014

[…] Collega, Ti riferisci evidentemente alla questione che abbiamo trattato in altro articolo su questo blog: ma andiamo per ordine. Un client di posta è un programma che consente di […]

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