Quesiti e risposte: come si effettua lo scambio delle comparse e delle memorie depositate telematicamente
D: Come si procede ai fini dello scambio delle comparse o delle memorie che si depositano telematicamente? E’ necessaria una mail o una p.e.c. per l’Avversario?
R: Lo scambio delle comparse e delle memorie, nell’ambito del processo civile telematico, si realizza attraverso il semplice deposito telematico, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività.
Va considerato infatti che l’originario comma 4 dell’art. 13 del D.M. 44/2011 (Regole tecniche) – che prevedeva che “Ai fini della comunicazione prevista dall’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell’atto e dei documenti allegati con le modalità previste dall’articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile” – è stato abrogato dal successivo art. 1 del D.M. 209/2012 del 15/10/2012: si è infatti considerata sia la difficoltà di coordinamento tra l’attività di deposito e quella dell’invio della p.e.c. (questa doveva procedere o seguire il deposito? come andava dimostrato l’avvenuto invio della pec in un momento in cui le relative ricevute non erano in concreto depositabili? come poteva il cancelliere controllare l’effettivo scambio?), ma anche e soprattutto la circostanza che dell’avvenuto deposito la parte avversaria ha immediata contezza nel momento in cui acceda al fascicolo telematico attraverso il Portale (in modalità autenticata), successivamente all’accettazione del deposito da parte del Cancelliere.
Ergo è indispensabile DA SUBITO un controllo periodico dei propri fascicoli attraverso pst.giustizia.it
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