Quesiti e risposte: attestazione di conformità e copia esecutiva

Quesiti e risposte: attestazione di conformità e copia esecutiva

D: L’attestazione di conformità fatta dall’Avvocato per le copie di un decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, la inserisco dopo ricorso, procura, decreto e prima dell’atto di precetto giusto? Utilizzo il modello scaricabile da questo sito?

R: Un chiarimento preliminare (e dirimente, nel Tuo caso) mi sembra doveroso:  l’attestazione di conformità cui fai riferimento (vale a dire, quella che trovi qui) va bene per le copie conformi prive della formula esecutiva: in altri termini, scarichi il provvedimento dal PdA, puoi stamparlo ed autenticarlo (gratis) ed uitilizzarlo alla stessa stregua di una copia rilasciata dal Cancelliere.

Non puoi, però, autoprodurre (con l’indicata formula) la copia esecutiva e neanche la copia conforme alla copia esecutiva cartacea che, al più, potrai far autenticare dall’UNEP.

Però, puoi scansionare la copia esecutiva, sottoscriverla digitalmente, e notificarla (se il destinatario ha una pec risultante da pubblici registri, i.e.: inipec, registroimprese, RegInde) ai sensi dell’art. 3bis L. 53/94 utilizzando il modello di relata di notifica che trovi su questo sito e l’attestazione di conformità contenuta nella relata stessa.  Per le notifiche via pec, segui le indicazioni che trovi qui.

robertoarcella

27 commenti

Dino Scritto il14:41 - 30 Luglio 2014

Avrei anche io un quesito da porvi.
Dopo aver provveduto a diffidare e mettere in mora il debitore tramite Pec, (quest’ultima regolarmente giunta a destinazione), ho chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo telematico.
A questo punto avrei voluto notificargli tramite pec, il ricorso per ingiunzione di pagamento, il decreto ingiuntivo concesso dal tribunale di napoli, la relata di notifica e l’attestazione di conformità del decreto ingiuntivo. Il tutto ovviamente firmato digitalmente.
Purtroppo, dopo averglieli inoltrati alla stessa Pec alla quale gli avevo indirizzato i miei precedenti solleciti, sono giunto alla amara constatazione che il debitore se l’è cancellata.
In sostanza non mi è giunta la ricevuta di consegna, o meglio, mi è arrivato un avviso del server in cui mi avvertiva che “l’utente non esiste”.
Il quesito è: adesso che dovrò provvedere ad effettuare la notifica tramite racc.ta a/r, avvalendomi dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine, dovrò prima chiedere le copie del decreto ingiuntivo all’ufficio copie, oppure potrò attestare lo stesso la conformità del decreto ingiuntivo?
In sostanza possiamo attestare la conformità del decreto ingiuntivo telematico a prescindere da come esso verrà notificato (a questo punto a mezzo ufficiale giudiziario)?

    robertoarcella Scritto il15:41 - 30 Luglio 2014

    Prego limitare i commenti ai post a mere osservazioni e formulare i quesiti, anche a chiarimento, nella pagina helpdesk.
    Non possiamo rispondere, per ragioni pratico-organizzative, ai quesiti formulati attraverso la funzione “commenta”.
    Grazie

Dino Scritto il14:41 - 30 Luglio 2014

Avrei anche io un quesito da porvi.
Dopo aver provveduto a diffidare e mettere in mora il debitore tramite Pec, (quest’ultima regolarmente giunta a destinazione), ho chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo telematico.
A questo punto avrei voluto notificargli tramite pec, il ricorso per ingiunzione di pagamento, il decreto ingiuntivo concesso dal tribunale di napoli, la relata di notifica e l’attestazione di conformità del decreto ingiuntivo. Il tutto ovviamente firmato digitalmente.
Purtroppo, dopo averglieli inoltrati alla stessa Pec alla quale gli avevo indirizzato i miei precedenti solleciti, sono giunto alla amara constatazione che il debitore se l’è cancellata.
In sostanza non mi è giunta la ricevuta di consegna, o meglio, mi è arrivato un avviso del server in cui mi avvertiva che “l’utente non esiste”.
Il quesito è: adesso che dovrò provvedere ad effettuare la notifica tramite racc.ta a/r, avvalendomi dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine, dovrò prima chiedere le copie del decreto ingiuntivo all’ufficio copie, oppure potrò attestare lo stesso la conformità del decreto ingiuntivo?
In sostanza possiamo attestare la conformità del decreto ingiuntivo telematico a prescindere da come esso verrà notificato (a questo punto a mezzo ufficiale giudiziario)?

Alberta Musetti Scritto il12:13 - 15 Ottobre 2014

Una volta apposta la formula esecutiva dal Cancelliere che, alla vecchia maniera, rilascia anche una copia conforme alla copia esecutiva origibnale, quale copia scansiono e invio tramite PEC? L’originale esecutivo o la copia conforme alla copia esecutiva? Mi pare che quest’ultima copia, per le notifiche via PEC, abbia perso senso….o no?

    robertoarcella Scritto il20:21 - 15 Ottobre 2014

    Quando si procede alla notifica via pec di un documento originariamente analogico (il provvedimento cartaceo spedito in forma esecutiva) non ha senso richiedere il rilascio anche della copia conforme alla copia esecutiva, dovendosi scansionare la copia esecutiva che va attestata poi conforme ex art. 3 bis, comma 2, L. 53/94.

Alberta Musetti Scritto il12:13 - 15 Ottobre 2014

Una volta apposta la formula esecutiva dal Cancelliere che, alla vecchia maniera, rilascia anche una copia conforme alla copia esecutiva origibnale, quale copia scansiono e invio tramite PEC? L’originale esecutivo o la copia conforme alla copia esecutiva? Mi pare che quest’ultima copia, per le notifiche via PEC, abbia perso senso….o no?

    robertoarcella Scritto il20:21 - 15 Ottobre 2014

    Quando si procede alla notifica via pec di un documento originariamente analogico (il provvedimento cartaceo spedito in forma esecutiva) non ha senso richiedere il rilascio anche della copia conforme alla copia esecutiva, dovendosi scansionare la copia esecutiva che va attestata poi conforme ex art. 3 bis, comma 2, L. 53/94.

Alberta Musetti Scritto il11:24 - 16 Ottobre 2014

Immaginavo. Il Cancelliere lo ha fatto sua sponte. Grazie infinite.

Alberta Musetti Scritto il11:24 - 16 Ottobre 2014

Immaginavo. Il Cancelliere lo ha fatto sua sponte. Grazie infinite.

Amato Mercuri Scritto il19:21 - 16 Gennaio 2015

Salve a proposito di quest discussione: mi sembra che se vi è la formula di provvisorie esecutività il Ministero abbia chiarito che dobbiamo fare alla vecchia maniera non potendo attestare la conformità della formula. Quindi una volta ottenuta dalla Cancelleria la copia cartacea del DI con formula esecutiva possiamo inviarla via PEC con attestazione di conformità ex 53/94? (da me continuano a mandarla tramite ufficiale giudiziario)
Secondariamente quando notifichiamo un DI inseriamo nella PEC:
1- il ricorso
2- procura alle liti
3 – decreto
4- relata e attestazione di conformità
ora la procura alle liti è una scansione e quindi va attestata ex 53/94, il decreto del giudice se estratto da PolisWeb va attestato ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012.
Ma il Ricorso qual’ora sia creato con stampante pdf e poi firmato digitalmente va attestato ex53/94 o ex 179/2012? (lo stesso si pone se la procura alle liti viene firmata digitalmente sia dalla parte che dal difensore). In pratica i documenti che creiamo con stampante pdf e poi firmiamo digitalmente come vanno attestati?
Grazie

Amato Mercuri Scritto il19:21 - 16 Gennaio 2015

Salve a proposito di quest discussione: mi sembra che se vi è la formula di provvisorie esecutività il Ministero abbia chiarito che dobbiamo fare alla vecchia maniera non potendo attestare la conformità della formula. Quindi una volta ottenuta dalla Cancelleria la copia cartacea del DI con formula esecutiva possiamo inviarla via PEC con attestazione di conformità ex 53/94? (da me continuano a mandarla tramite ufficiale giudiziario)
Secondariamente quando notifichiamo un DI inseriamo nella PEC:
1- il ricorso
2- procura alle liti
3 – decreto
4- relata e attestazione di conformità
ora la procura alle liti è una scansione e quindi va attestata ex 53/94, il decreto del giudice se estratto da PolisWeb va attestato ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012.
Ma il Ricorso qual’ora sia creato con stampante pdf e poi firmato digitalmente va attestato ex53/94 o ex 179/2012? (lo stesso si pone se la procura alle liti viene firmata digitalmente sia dalla parte che dal difensore). In pratica i documenti che creiamo con stampante pdf e poi firmiamo digitalmente come vanno attestati?
Grazie

robertoarcella Scritto il06:52 - 28 Marzo 2015

Ripeto: dal Portale puoi scaricarlo e notificarlo al fini della decorrenza del termine per l’opposizione (e per evitarne l’inefficacia), e quindi come copia conforme (attestata dall’avvocato ex art. 52 dl 90/2014). Per le copie esecutive va fatta richiesta tradizionale al cancelliere di copia cartacea ex art. 153 disp.att.cpc

stefano Scritto il10:44 - 27 Maggio 2015

Avrei da porle la seguente domanda: vorrei depositare telematicamente in giudizio, quale documento allegato ad un ricorso introduttivo, la copia autentica di un provvedimento (ordinanza) che estrarrò dal fascicolo informatico di un altro procedimento in cui ho difeso il mio cliente. L’attestazione di conformità di tale copia informatica (e non del duplicato, essendo mia intenzione scaricare appunto la copia informatica) va redatta in formato PDF nativo? E poi va unita (al file scaricato) mediante un programma quale PDF Merge? E infine l’attestazione di conformità va firmata digitalmente oppure va firmato digitalmente solo l’unico file risultante dall’unione dei due?
Ringraziandola per la risposta, mi complimento per l’eccellente utilità del suo sito.
Stefano

    robertoarcella Scritto il11:47 - 27 Maggio 2015

    Devi attestare la conformità ex art. 16bis comma 9bis dl 179/12 applicando la regola ex art. 6 dpcm 13/11/14

stefano Scritto il10:44 - 27 Maggio 2015

Avrei da porle la seguente domanda: vorrei depositare telematicamente in giudizio, quale documento allegato ad un ricorso introduttivo, la copia autentica di un provvedimento (ordinanza) che estrarrò dal fascicolo informatico di un altro procedimento in cui ho difeso il mio cliente. L’attestazione di conformità di tale copia informatica (e non del duplicato, essendo mia intenzione scaricare appunto la copia informatica) va redatta in formato PDF nativo? E poi va unita (al file scaricato) mediante un programma quale PDF Merge? E infine l’attestazione di conformità va firmata digitalmente oppure va firmato digitalmente solo l’unico file risultante dall’unione dei due?
Ringraziandola per la risposta, mi complimento per l’eccellente utilità del suo sito.
Stefano

    robertoarcella Scritto il11:47 - 27 Maggio 2015

    Devi attestare la conformità ex art. 16bis comma 9bis dl 179/12 applicando la regola ex art. 6 dpcm 13/11/14

Silvia Scritto il00:23 - 2 Dicembre 2015

Ho anch’io un quesito da porre.
Ho un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da notificare al debitore.
E’ necessario stampare da polisweb ricorso e decreto ingiuntivo telematico (anche la procura?) e predisporre l’attestazione di conformità ex art 52 DL90/2014 per la relativa notifica? Grazie per l’attenzione.

Silvia Scritto il00:23 - 2 Dicembre 2015

Ho anch’io un quesito da porre.
Ho un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da notificare al debitore.
E’ necessario stampare da polisweb ricorso e decreto ingiuntivo telematico (anche la procura?) e predisporre l’attestazione di conformità ex art 52 DL90/2014 per la relativa notifica? Grazie per l’attenzione.

Giuseppe Cangialosi Scritto il18:18 - 1 Febbraio 2016

Mi sono fatto rilasciare una copia esecutiva di una sentenza (senza copia conforme) per procedere alla notifica via pec. Ma, letto delle possibili controindicazioni di tale modalità di notifica, vorrei procedere alla notifica tradizionale. Quid iusirs? leggo, infatti, che non si può autoprodurre la copia conforme alla copia esecutiva …

    robertoarcella Scritto il22:01 - 1 Febbraio 2016

    Dal 9/1/16 é possibile, grazie alle nuove specifiche DGSIA

      GUIDO GHERARDI Scritto il17:42 - 23 Marzo 2017

      Dunque dal 9 gennaio 2016 è possibile chiedere all’UNEP la notifica di un titolo esecutivo attestando la conformità della copia per il notificato alla prima copia con la formula esecutiva rilasciata dalla cancelleria?

        robertoarcella Scritto il07:12 - 24 Marzo 2017

        No, in quel caso al più la copia e autenticata dallUfficiale Giudiziario

Crisa Scritto il22:27 - 19 Aprile 2017

salve devo notificare un ricorso in pdf nativo estratto dal mio fascicolo telematico e il decreto di fissazione di udienza (rito lavoro) che però non risulta avere la firma digitale. Il primo è un duplicato informatico quindi non servirebbe l’attestazione di conformità mentre il decreto non ha firma digitale (il formato è pdf e non p7m).
Domande: attesto la conformità di entrambi il files? quale è la dizione corretta? che differenza c è tra attestazione di conformità e asseverazione di conformità? graie in anticipo

Lascia un commento