La Cancelleria del Tribunale di Napoli, Ruolo Generale, ci ha segnalato che alcuni Avvocati, in sede di deposito dei ricorsi per ingiunzione, pur indicando gli estremi della “marca notifiche”, prevista dall’art. 30 dpr 115/2002, da euro 27,00, non allegano la relativa scansione alla busta.
In simili condizioni, la Cancelleria è costretta a rifiutare il deposito telematico.
Ricordiamo infatti che per l’art. 285, comma 4, dpr 115/2002, “Il funzionario addetto all’ufficio annulla mediante il timbro a secco dell’ufficio le marche, attesta l’avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito“.
In altri termini, l’attività (necessaria) dell’avvocato di indicare il numero seriale della marca da bollo da euro 27 si traduce nell’attività di “annullamento” (che in precedenza avveniva col timbro a secco) delle marche, ma a tale attività si aggiunge quella di controllo dell’esatto pagamento dell’imposta che, in caso di esito negativo (per mancato o incompleto pagamento) dà luogo all’inevitabile rifiuto del deposito.
Ergo: nel caso in cui si opti per il pagamento a mezzo marche, ricordiamoci di scansionare sia il c.u. che la marca ex art. 30.
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