E’ inevitabile, in questa fase di rodaggio, dover sottolineare alcune indicazioni, peraltro già fornite in sede di Protocollo, in ordine alle modalità di presentazione delle istanze di esecutorietà dei decreti ingiuntivi.
Sta infatti accadendo che in molte istanze manca l’atto principale (l’istanza) e sia inserita la sola scansione del decreto ingiuntivo notificato.
Ricordiamo l’istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo dovrà essere proposta in modalità telematica, rientrando tra gli atti ricompresi nel Libro IV, Titolo I, Capo I, come richiamato dall’art. 16 bis comma IV del DL 179/2012, utilizzando la forma della “istanza generica” ed il sottotipo “Istanza richiesta esecutorietà”.
In questa istanza l’Avvocato dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che non gli è stato notificato alcun atto di opposizione.
Considerato che il D.L. 90/2014 non ha modificato il comma 4 dell’art. 16 bis DL 179/2012, dal 30/6/2014, le istanze di esecutorietà andranno depositate telematicamente anche per i fascicoli monitori iscritti prima di tale data.
All’istanza di cui al comma 1 va allegato
a) l’atto notificato (comprensivo della relata di notifica), scansionato in formato pdf immagine, se la notifica è stata eseguita a mezzo UNEP o a mezzo raccomandata ex L. 53/94 ovvero
b) se la notifica è stata eseguita via PEC ex L. 53/94, le ricevute di avvenuta consegna e quella di accettazione.
c) se del caso, la sentenza che ha respinto l’opposizione o il provvedimento che ha dichiarato estinto il relativo procedimento.
Al momento, poiché le specifiche DGSIA non sono state ancora del tutto implementate dalle software house, è possibile allegare le buste di notifica ex L. 53/94 art. 3 bis (in formato eml o msg) come “allegati semplici”.
Successivamente a ciò, il Giudice valuterà se richiedere all’Avvocato (mediante un provvedimento di “sospensione” della concessione dell’esecutorietà) la visione dell’originale della notifica (se cartacea).
Concesso il provvedimento, l’Avvocato depositerà in Cancelleria la stampa (estratta da pst.giustizia.it) del provvedimento di concessione dell’esecutorietà ed il proprio decreto ingiuntivo notificato. In caso di notifica via pec, dovrà provvedere alla stampa del ricorso per ingiunzione, del decreto, della relata e dei messaggi di invio, accettazione e RAC e munirli di attestazione ex art. 9, comma 1 bis L. 53/94.
Infine, il Cancelliere, cui spetta la spedizione in forma esecutiva del provvedimento, munirà l’atto della formula, restituendolo all’Avvocato.
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