Quesiti e risposte: posso notificare via PEC alle PP.AA. prima del 30.11.2014?
D: dovendo notificare atto di appello nei confronti di P.A., non essendo spirato il termine ultimo del 30.11.2014 per la comunicazione del regolare indirizzo pec, posso procedere comunque in sicurezza alla notifica telematica all’indirizzo risultante da Indicepa ?
R: Il termine del 30.11.2014, cui fai riferimento, è stato introdotto dall’art. 47 del D.L. 90/2014, che l’ha introdotto modificando l’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012. In origine, tale norma disponeva testualmente:
“Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia e’ consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti“
Si tratta, quindi, di una norma finalizzata ad una ordinata e corretta tenuta dell’indirizzario delle p.e.c. degli Uffici della P.A., utilizzabile – come dice la norma – “solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti“.
Quanto alle notifiche “in proprio”, previste dalla L. 53/94, quest’ultima – all’art 3 bis – fa riferimento ai “pubblici elenchi” dai quali deve risultare la p.e.c. del destinatario e, quindi ad INIPEC (per quanto riguarda Imprese e professionisti), Registro Imprese (imprese) Reginde (professionisti) e INDICEPA (per quanto riguarda la P.A.): elenchi consultabili invece da chiunque e, quindi, anche dall’Avvocato notificante.
Conclusivamente, a prescindere dall’art. 47 DL 90/20147, a mio modo di vedere puoi tranquillamente notificare alla P.A. se ed in quanto il relativo indirizzo sia indicato in indicepa.gov.it.
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