D: Salve, innanzitutto ringrazio per il meritevole servizio che offrite. Sono meravigliato da come girando su internet si trovino opinioni differenti su una questione non di poco rilievo:
1) se devo notificare un decreto ingiuntivo (sia esso salvato su pc dal fascicolo telematico sia esso scansionato dal cartaceo) devo sottoscriverlo digitalmente? vedo che voi, in base alla nuova formulazione dell’art. 18 del D.M 44/2011 siete per il si, ma vedo tante guide di blasonati CDO che sono per l’opinione contraria. E, per non sbagliare, mettessimo sia la copia firmata che quella non firmata??
2) devo notificare un D.I. telematico (duplicato). E’ corretto procedere così:
1) Salvo su PC da fascicolo informatico ricorso, procura, decreto.
2) allego tutto alla Pec come files separati (firmo non firmo, metto entrambi? domanda di cui sopra)
3) In relata faccio attestazione ex art 52 (solo per il decreto, o anche per il ricorso e la procura??)
4) Invio il tutto
Grazie mille della risposta che vorrete darmi
Argomento: Notifiche via P.E.C.
Ora: 4 settembre 2014 agiovedìThursdayEurope/RomeoThu, 04 Sep 2014 13:19:29 +0000Europe/Rome 13:19
Indirizzo IP: 95.236.12.105
R: A mio modo di vedere i documenti infirmatici oggetto della notificazione vanno sempre firmati digitalmente.
Ed infatti, l’art. 18. comma 1 DM. 44/2011 precisa che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere firmate digitalmente (“…il difensore puo’ eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale…”).
L’art. 19 bis del Provv. 16/4/14 prevede poi che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF firmato digitalmente (dal 15/5/2014 sia nel formato CAdES che in quello PAdES) e che quando l’atto é destinato al successivo deposito telematico deve essere pure in formato PDF testuale.
Ciò detto, opterei per l’apposizione, sempre e comunque, della firma digitale: l’aggiunta del medesimo documento non firmato digitalmente a considero francamente inutile se non pericolosa, perché potrebbe far sorgere problemi di contestazione di conformità e di affidamento del destinatario.
Sul procedimento descritto nella seconda parte del quesito nulla da osservare.
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robertoarcella
Quesiti e risposte: l'atto oggetto di notifica via pec va firmato digitalmente?
D: Salve, innanzitutto ringrazio per il meritevole servizio che offrite. Sono meravigliato da come girando su internet si trovino opinioni differenti su una questione non di poco rilievo:
1) se devo notificare un decreto ingiuntivo (sia esso salvato su pc dal fascicolo telematico sia esso scansionato dal cartaceo) devo sottoscriverlo digitalmente? vedo che voi, in base alla nuova formulazione dell’art. 18 del D.M 44/2011 siete per il si, ma vedo tante guide di blasonati CDO che sono per l’opinione contraria. E, per non sbagliare, mettessimo sia la copia firmata che quella non firmata??
2) devo notificare un D.I. telematico (duplicato). E’ corretto procedere così:
1) Salvo su PC da fascicolo informatico ricorso, procura, decreto.
2) allego tutto alla Pec come files separati (firmo non firmo, metto entrambi? domanda di cui sopra)
3) In relata faccio attestazione ex art 52 (solo per il decreto, o anche per il ricorso e la procura??)
4) Invio il tutto
Grazie mille della risposta che vorrete darmi
Argomento: Notifiche via P.E.C.
Ora: 4 settembre 2014 agiovedìThursdayEurope/RomeoThu, 04 Sep 2014 13:19:29 +0000Europe/Rome 13:19
Indirizzo IP: 95.236.12.105
R: A mio modo di vedere i documenti infirmatici oggetto della notificazione vanno sempre firmati digitalmente.
Ed infatti, l’art. 18. comma 1 DM. 44/2011 precisa che anche le scansioni informatiche da notificare devono essere firmate digitalmente (“…il difensore puo’ eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale…”).
L’art. 19 bis del Provv. 16/4/14 prevede poi che l’atto del processo sia, tra l’altro, in formato PDF firmato digitalmente (dal 15/5/2014 sia nel formato CAdES che in quello PAdES) e che quando l’atto é destinato al successivo deposito telematico deve essere pure in formato PDF testuale.
Ciò detto, opterei per l’apposizione, sempre e comunque, della firma digitale: l’aggiunta del medesimo documento non firmato digitalmente a considero francamente inutile se non pericolosa, perché potrebbe far sorgere problemi di contestazione di conformità e di affidamento del destinatario.
Sul procedimento descritto nella seconda parte del quesito nulla da osservare.
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