Quesiti e risposte: intervento nel procedimento esecutivo é telematico?

Quesiti e risposte: intervento nel procedimento esecutivo é telematico?

D: Devo iscrivere a ruolo un atto di intervento in una procedura mobiliare di pignoramento presso terzi. Nel seguire tutti i passaggi di SLpct non mi pare che sia previsto (o comunque io non lo trovo): 1) la compilazione automatica della nota di iscrizione a ruolo; 2) l’inserimento del contributo unificato acquistato.
Sulla pagina facebook del software mi è stato risposto che: “Un atto di intervento, a mio avviso, è successivo, quindi il procedimento a cui fa riferimento ha già un RG, motivo per cui SLpct non ti crea la NIR.”
Ma se così fosse c’è un problema per l’utilizzo di SLpct in quanto la procedura invece prevede espressamente una nota di iscrizione a ruolo in quanto alla procedura esecutiva, come é noto, viene attribuito d’ufficio un numero di ruolo,

R: Rispondo per punti:
1) l’atto di intervento nella procedura esecutiva NON implica la generazione di un nuovo numero di RG, che resta sempre quello del procedimento principale;
2) per gli atti di intervento, in generale, non è prevista (né é necessaria) la NIR, che pertanto non deve essere creata dal redattore;
3) il contributo unificato può essere depositato come “allegato semplice” o con l’attributo specifico previsto per le ricevute telematiche, se versato in questa forma;
4) osservazione ultima ma non meno importante: a mio modo di vedere, l’intervento nel procedimento esecutivo può essere telematico solo se ad intervenire sia il creditore procedente o atro creditore già intervenuto, ovviamente in base ad altro titolo esecutivo. Ciò perché l’art. 16 bis DL 179/12, comma 2 – secondo il quale “ 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. ” – col richiamo integrale al primo comma della norma, esige non solo che debba trattarsi dell’atto successivo a quello con cui inizia l’esecuzione (e l’intervento indubbiamente rientra in tale novero), ma anche che si tratti di deposito “da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite
“.
Quindi, secondo la mia opinione, l’intervento nell’esecuzione può allo stato essere telematico solo se ad intervenire sia uno dei creditori già costituito nel procedimento esecutivo: diversamente l’intervento é ancora “cartaceo”.

robertoarcella

3 commenti

Tony Scritto il10:43 - 9 Marzo 2016

Riguardo il deposito cartaceo da Lei paventato, mi permetto di segnalare questo articolo
http://www.associazionenazionaleavvocatiitaliani.it/sorrento/?p=147

    robertoarcella Scritto il21:07 - 9 Marzo 2016

    In effetti il post é un po’ vecchiotto…

Antonella Di Lorenzo Scritto il16:56 - 25 Gennaio 2017

Egregio collega buonasera,
devo presentare un atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare.
il credito è fondato sull’ordinanza relativa alle somme non contestate.
Le mie domande sono:
1) è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sull’ordinanza?
2) se non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva posso depositare il duplicato informatico dell’ordinanza senza dichiarare la conformità?
Grazie mille
Cortesi saluti

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