Tutorial: comunicare (entro il 31/10/14) all'Agenzia delle Entrate la p.e.c. dell'Avvocato ai sensi delle norme antiriciglaggio

Tutorial: comunicare (entro il 31/10/14) all'Agenzia delle Entrate la p.e.c. dell'Avvocato ai sensi delle norme antiriciglaggio

Il Collega Avv. Roberto Castellano (Foro di Tivoli) ci ha cortesemente fatto sapere com’è riuscito ad eseguire la comunicazione prescritta dal Provvedimento congiunto dell`Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza prot. 2014/105953 dell`8 agosto 2014, con il quale  sono state emanate le disposizioni di attuazione relative alla rilevazione ai fini fiscali di trasferimenti da e per l`estero di denaro, titoli e valori (c.d.Monitoraggio fiscale), di cui al D.L. 28/6/1990 n. 167, decreto da ultimo modificato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 167.
L`articolo 2 della ricordata Legge prevede infatti che, in deroga ad ogni altra vigente disposizione normativa, possano essere richieste informazioni ai soggetti di cui agli articoli 11-12-13 e 14 del D.lgs. 231/2007 riferite a specifiche operazioni con l`estero o rapporti ad esse collegate, nonché l`identità dei titolari effettivi e che le relative modalita` sarebbero state fissate con il Provvedimento  cui si è fato cenno. Poiché i potenziali soggetti destinatari di tali richieste sono anche gli Avvocati e poiché le comunicazioni viaggiano sul canale della posta certificata, (ahinoi!) anche gli Avvocati sono tenuti a tale adempimento.
Ecco il procedimento:
1) occorre anzitutto essere in possesso delle proprie credenziali di accesso a Fisco On Line o Entratel (sito Agenzia delle Entrate), vale a dire delle credenziali del “cassetto fiscale”;
2) utilizzare il foglio di excel ” InfoCert_Comunicazione_PEC.XLS“, scaricabile dal sito Infocert: precisiamo che con il file “originale” non siamo riusciti a generare il file txt. Con l’aiuto del Dr. Karim El Saidi (Alexpro), è stata apportata una modifica al foglio che è disponibile qui nella versione corretta InfoCert_Comunicazione_PEC. Il file che risulterà da tale operazione si troverà nella cartella C:\temp del nostro computer;
3) scaricare ed installare il programma “FileInternet
4) scaricare il modulo di controllo “CAT00227.exe” dal sito dell’Agenzia ed attivarlo
5) aprire il programma “FileInternet” ed sottoporre prima a controllo il file *.txt derivato dall’attivazione delle “macro” del file “InfoCert_Comunicazione_PEC.xls”:  ciò conduce alla creazione del file controllato *.dcm (La tipologia del modulo di controllo acquisito indica la denominazione “Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria“);
6) Validazione il file *.dcm tramite digitazione del codice fiscale del “fornitore” (alias: tasmittente) e del PIN;
7) Si ottiene il file così ottenuto del tipo *.ccf  che va trasmesso all’Agenzia delle Entrate attraverso il canale riservato di Fisco On Line o Entratel
8) La procedura si conclude con il riscontro dall’Anagrafe TributariaAgenzia Entrate

robertoarcella

5 commenti

captaingreek Scritto il21:43 - 22 Settembre 2014

Non aiutiamo l agenzia a reprimercimeglio. La procedura è machinosa ignoriamoli.
Inviato da Samsung Mobile

Vera Scritto il16:00 - 21 Ottobre 2014

Buongiorno,
sto provando a compilare il file excel ma in qualità di libera professionista non essendo obbligata ad avere una Firma Digitale non ho nulla da poter indicare nei corrispondenti campi. In assenza di compilazione il controllo dell’Agenzia blocca il file. Suggerimenti? Grazie in anticipo.

    robertoarcella Scritto il06:25 - 22 Ottobre 2014

    Le ricordo anzitutto che se il Suo indirizzo p.e.c. è iscritto nell’elenco INIPEC, Lei non è tenuta ad alcuna comunicazione. Quanto al Suo quesito, se proprio deve inviare il file, alla voce corrispondente alla firma digitale non indichi nulla.

Vera Scritto il18:16 - 22 Ottobre 2014

In quanto revisore non iscritto all’ordine dei dottori commercialisti il mio indirizzo PEC non viene acquisito da INI-PEC con la conseguenza che l’obbligo di comunicazione all’Agenzia permane (tale conferma l’ho ricevuta tanto dal Registro Revisori Legali quanto dall’Agenzia). Ciò che rende impossibile provvedere all’adempimento è che senza la compilazione della “data di inizio e fine validità” della Firma Digitale, il controllo telematico blocca il file che non può quindi essere trasmesso.

    robertoarcella Scritto il06:53 - 23 Ottobre 2014

    Il file è stato predisposto secondo le specifiche dell’Agenzia delle Entrate e non è modificabile. D’altra parte, rilevo che il possesso di un dispositivo di firma digitale sia imprescindibile per qualunque attività professionale: puoi ottenere la firma digitale anche “a vista” (per es. in Camera di Commercio) e puoi quindi risolvere ogni problema anche in relazione all’indicazione “data di inizio e fine validità” della Firma Digitale. Mi spiace doverti dare una risposta così ovvia, ma quando si ha da fare con la burocrazia….

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