Quesiti e risposte: qual è la data di un provvedimento? Quella di accettazione nel fascicolo o quella della firma del Giudice?

Quesiti e risposte: qual è la data di un provvedimento? Quella di accettazione nel fascicolo o quella della firma del Giudice?

D:  In data odierna ho accertato che sono stati emessi due decreti ingiuntivi dal Tribunale di Napoli. Ho fatto le copie e lo ho autenticate. Entrambi i decreti sono stati emessi dal Giudice in data 16/09/2014 ma il Cancelliere ha registrato l’evento in data 01 ottobre 2014. 
Ritengo che la data dell’evento con il quale il Cancelliere annota “emesso decreto di accoglimento n…..” equivalga al “vecchio” timbro di deposito del provvedimento che il Cancelliere apponeva sul decreto cartaceo. 
Mi chiedo: come posso dimostrare che il decreto emesso il 16/9/14 e’ stato depositato il successivo 01/10/14 e quindi notificato nei termini; poi come fa a sapere il debitore se la notifica e’ tempestiva (quaranta giorni dal deposito del provvedimento) se dall’atto notificato l’unica data che si rileva e’ quella della emissione? Sarebbe opportuno sollecitare chi di competenza affinché sui provvedimenti venga in qualche modo visualizzata anche la  data di deposito.
Grazie sempre per l’attenzione.
R:    L’equiparazione dell’accettazione del Cancelliere al  timbro di “depositato”  è  in linea generale corretta, perché l’atto del Giudice, pur inviato in cancelleria, non compare nei registri informatici sino a quando non viene accettato. Sino a quando il decreto ingiuntivo non compare nei registri, non esiste.
La norma di riferimento, però, è scritta molto male, perché dà adito a dubbi nella parte in cui non prevede  più la firma digitale del Cancelliere per i depositi telematici dei provvedimenti del Magistrato. Sino al DM 209/12, l’art. 15 DM 44/2011 disponeva infatti che “L’atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e’ depositato nel fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell’ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della propria firma digitale”.    Essa riproduceva quindi, sul piano informatico, il procedimento classico “cartaceo”: 1) Redazione e deposito del provvedimento firmato digitalmente = Stampa, sottoscrizione del Giudice e deposito del provvedimento cartaceo in Cancelleria; 2) Accettazione telematica e firma digitale del Cancelliere = timbro di depositato, firma autografa e pubblicazione/emissione del provvedimento cartaceo.
Col DM 209/2012, il primo comma dell’art. 15 ha subìto una modifica, ed ora infatti prevede che “L’atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, e’ depositato telematicamente nel fascicolo informatico”.  
Non è più quindi richiesta la firma del Cancelliere:  ciò potrebbe far sorgere il dubbio che la data di emanazione/pubblicazione coincida con la firma del provvedimento da parte del Giudice, anche perché la norma non accenna minimamente all’accettazione o comunque ad altra attività di intervento manuale del Cancelliere stesso.
In realtà, questa modifica è stata apportata anche (e soprattutto) perché avrebbero dovuto firmare gli atti in deposito i molti assistenti giudiziari che lavorano nelle cancellerie e che invece non possono, in base alle mansioni, sottoscrivere alcunché se non in udienza.  Oggi, in altri termini, possono procedere all’accettazione anche i semplici assistenti: evitando la firma del Cancelliere al Ministero devono aver ipocritamente pensato che la semplice accettazione fosse un qualcosa di non così evidente come la firma.
Ciò peraltro non significa che la norma abbia in qualche modo uniformato, quanto alla tempistica, il deposito dei provvedimenti e quello degli atti di parte:   i provvedimenti del Giudice, come detto, si intendono depositati nel momento in cui il deposito viene “accettato” dal Cancelliere: in tale momento viene generato l’evento ed il provvedimento si intende a tutti gli effetti emesso o pubblicato.
Il problema da Te segnalato è che questa data del deposito effettivo non compare sull’atto ma soltanto sui registri e, per risolverlo, andrebbe probabilmente apportata una modifica ai sistemi.
Comunque quando attesti, in veste di Avvocato, la conformità, puoi aggiungere o attestare anche (a scanso di equivoci) “che il provvedimento datato 16.09.2014 è stato reso pubblico dal cancelliere in data 1/10/2014 come si rileva dalla consultazione del registro informatico“. Tieni comunque presente che un accesso al fascicolo informatico, effettuato anche come mera richiesta di “visibilità”, renderebbe evidente il dato cronologico altrimenti dubbio.

robertoarcella

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