Quesiti e risposte: notifica del ricorso di lavoro, posso avvalermi dell'art. 52 DL 90/2014?

Quesiti e risposte: notifica del ricorso di lavoro, posso avvalermi dell'art. 52 DL 90/2014?

D: Iscrivo un ricorso di lavoro cartaceo e successivamente estraggo dal sistema PCT il decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice. Posso notificare a mezzo posta copia del ricorso  con il pedissequo decreto avendo cura di inserire nella relazione di notifica l’attestazione ex art. 52 DL 90/14 per il solo DFU?
Siete unici. Grazie

R: Puoi notificare anche in maniera “tradizionale” con l’autentica ex art. 52 DL 90/14 da Te apposta a ricorso e decreto di fissazione. Ma attenzione: anche il ricorso deve essere stato preventivamente scansionato e memorizzato nei registri informatici del Tribunale (ovvero, se si tratta del Tribunale di Napoli, depositato ai sensi dell’art. 4 del Protocollo)! Diversamente devi chiedere le copie cartacee in Cancelleria.

robertoarcella

5 commenti

marco Scritto il23:55 - 27 Ottobre 2014

Il ricorso di lavoro depositato in forma cartacea non potrebbe essere notificato via PEC come segue? Creazione di una unica busta informatica contenente:
1) la scansione dell’originale del ricorso cartaceo anche non presente nei registri informatici del tribunale (cfr. art. 3-bis, comma 2, legge 21 gennaio 1994, n. 53: “Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità
all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”);
2) la copia informatica del decreto di fissazione udienza presente nel fascicolo informatico (cfr. art.
16 bis, comma 9-bis del D.L. 18 ottobre 2012, N. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 Dicembre 2012, N. 221 così come introdotto dalla L. 21 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L.
24 giugno 2014, n. 90);
3) la relazione di notifica.
all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”);
2) la copia informatica del decreto di fissazione udienza presente nel fascicolo informatico (cfr. art.
16 bis, comma 9-bis del D.L. 18 ottobre 2012, N. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 Dicembre 2012, N. 221 così come introdotto dalla L. 21 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L.
24 giugno 2014, n. 90);
3) la relazione di notifica.tribunale (cfr. art. 3-bis, comma 2, legge 21 gennaio 1994, n. 53: “Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità
all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”);
2) la copia informatica del decreto di fissazione udienza presente nel fascicolo informatico (cfr. art.
16 bis, comma 9-bis del D.L. 18 ottobre 2012, N. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 Dicembre 2012, N. 221 così come introdotto dalla L. 21 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L.
24 giugno 2014, n. 90);
3) la relazione di notifica.
all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”);
2) la copia informatica del decreto di fissazione udienza presente nel fascicolo informatico (cfr. art.
16 bis, comma 9-bis del D.L. 18 ottobre 2012, N. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 Dicembre 2012, N. 221 così come introdotto dalla L. 21 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L.
24 giugno 2014, n. 90);
3) la relazione di notifica.

Andrea Scritto il11:34 - 31 Ottobre 2014

Secod me dovresti chiedere anche una sola copia cartacea, pagarne quindi i diritti e poi attestare la conformità della copia cartacea alla corrispondente copia conforme rilasciata dal Tribunale.

    robertoarcella Scritto il14:53 - 31 Ottobre 2014

    La seconda copia cartacea non ha senso per la notifica telematica

Stefania Scritto il16:10 - 23 Marzo 2016

Buonasera,
devo notificare un ricorso ex artt 615.co.1, 617 co.1 e 618 bis c.p.c., depositato cartaceamente, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, il quale è stato firmato “cartaceamente” dal Giudice ed inserito dal Cancelliere nel fascicolo informatico.
Ora… vorrei effettuare la notifica tramite Ufficiali Giudiziari…. devo chiedere copia conforme sia del ricorso che del decreto e provvedere alla notifica?

Marianna Scritto il12:35 - 1 Dicembre 2017

Preg.mo, ho notificato tramite ufficiali giudiziari un ricorso in appello lavoro alla controparte ed il Presidente della Corte nel decreto di fissazione udienza mi chiede di depositare via pct entro sette giorni prima dell’udienza il ricorso notificato. Mi chiedevo se il ricorso notificato che provvederò a scansionare dovrà essere da me autenticato? Grazie

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