Quesiti e risposte: come collazionare una citazione notificata via pec ai fini dell'iscrizione a ruolo "cartacea"

Quesiti e risposte: come collazionare una citazione notificata via pec ai fini dell'iscrizione a ruolo "cartacea"

D: Buongiorno,
poiché devo iscrivere a ruolo la mia prima citazione notificata a mezzo pec, potete dirmi esattamente come devo procedere per attestare che la copia che deposito è conforme a quella notificata? E comunque dopo l’iscrizione a ruolo devo inviare la copia della citazione telematicamente?
grazie mille per la risposta e complimenti per l’ottimo lavoro.

R: Schematicamente (documenti che unirai tutti assieme e legherai con un “timbro di congiunzione”):
– stampa della citazione
– stampa della procura
– stampa della relata di notifica
– stampa del messaggio di invio della PEC
– stampa del messaggio di accettazione
– stampa del messaggio di ricevuta di avvenuta consegna
Attestazione di conformità ex art. 9, comma 1 bis L. 53/94 redatto come da formula riportata in questo sito.
Non ti faccio lavorare troppo e Te la trascrivo qui:

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA

 DELL’ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 bis,  della L. 53/94 e successive modifiche che, io sottoscritto Avv. _____________ attesto che l’antescritto atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio
in data:         gg/mm/aaaa
alle ore:        hh:mm
di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digital mente dalla casella p.e.c.: xxxxxxxxx@yyyy.it
alla casella  di posta elettronica certificata:
xxxxxxxxxxx@zzzzzz.com
ed è composto da

  • Copia dell’atto di citazione sottoscritto digitalmente pdf.p7m
  • Procura ad litem sottoscritta digitalmente – pdf.p7m
  • Relata di notifica sottoscritta digitalmente – relata di notifica.pdf.p7m
  • Stampa del messaggio pec di invio
  • Stampa della ricevuta di accettazione
  • Stampa ricevuta completa di avvenuta consegna

 
Napoli, gg/mm/aa
Avv. _____________________

robertoarcella

37 commenti

studiolegaleaita Scritto il13:26 - 23 Gennaio 2015

E se invece voglio iscrivere a ruolo in telematico? Devo allegare l’atto di citazione in formato pdf.p7m o l’atto di citazione in formato pdf e poi firmarlo? E le ricevute di accettazione e consegna vanno stampate in cartaceo e devo attestarne la conformità o posso allegare i messaggi .eml?

robertoarcella Scritto il07:29 - 26 Gennaio 2015

Iscriverai a ruolo (non a Napoli, dove al momento non c’è valore legale per i depositi di atti introduttivi!) depositando l’atto di citazione in pdf testuale (anche firmato va bene) ed allegando le ricevute di notifica eml/msg. Non puoi allegare la scansione dei messaggi, stante il divieto ex artt. 9 commi 1 bis ed 1 ter L. 53/94 nei casi ove è possibile il deposito telematico

Mariano Scritto il17:25 - 8 Febbraio 2015

Egr. Collega Arcella, la procura ad litem cartacea in originale (che, ai fini della notifica telematica, è stata oggetto di scansione, firma digitale ed asseverazione) in che modo va depositata all’atto della iscrizione a ruolo?
Io propenderei per una allegazione in calce al fascicolo formato come dalle succitate istruzioni.
Gradirei conoscere il Tuo illustre parere.

stefano Scritto il00:08 - 4 Aprile 2015

Vorrei porvi il seguente quesito: atto di citazione cartaceo, che scannerizzo e di cui attesto conformità ex art. 3 bis c.2 all’originale cartaceo per notifica via pec. Poi iscrivo a ruolo in cartaceo. E’ una procedura corretta ovvero l’atto di citazione notificato via PEC deve essere sempre nativo? riterrei che debba essere sempre PDF nativo solo ove si proceda a iscrizione a ruolo telematica.

    robertoarcella Scritto il09:47 - 4 Aprile 2015

    No, non è corretto. L’atto di citazione, in quanto documento autoprodotto dall’avvocato, deve essere notificato come originale informatico (pdf testuale)

      stefano Scritto il08:03 - 5 Aprile 2015

      Può citarmi la norma che impone il PDF nativo? Anche dal provv. del ministero 16.04.2014, art. 19bis, non si evince questo(l’atto deve essere nativo se depositato in telematico). un atto di citazione potrebbe ben essere originale in cartaceo senza che la sua origine analogica possa essere vietata per il sol fatto di venir notificato tramite PEC. Ma forse sbaglio, eppure una norma in tal senso io non la ho individuata.

        robertoarcella Scritto il08:18 - 5 Aprile 2015

        È il primo comma dell’art 19 bis. Perché mai notificare un atto di citazione come copia? Probabilmente non è un divieto “stricto sensu”, ma così facendo di certo hai il limite di non poter, successivamente, depositare in via telematica, a rigore, quanto hai notificato. Io sono quindi per un’interpretazione rigorosa

      stefano Scritto il09:19 - 5 Aprile 2015

      Infatti. Ma il problema lo pongo poiché posso attestare la conformità delle notifiche PEC ex 9 c.1 l 53/1994 solo ove non sia possibile il deposito telematico, che è poi il tema dell’articolo sopra. Nel caso di notifica atto di citazione via pec è allora possibile il deposito telematico e conseguentemente ritengo di non poter attestare la conformità per iscrizione a ruolo cartacea. Dunque credo che possa ben darsi un atto di citazione cartaceo, notificato via PEC (con conseguente impossibilità di deposito telematico) che mi permetta quindi di attestare conformità per il deposito cartaceo. Pur essendo un procedimento non lineare, è l’unico, a mio parere, che riesce a far salva la possibilità di deposito cartaceo di atto di citazione notificato a mezzo PEC. Ponendo poi notificazioni a più parti con mezzi diversi (PEC e posta), non vedo come non possa darsi un originale cartaceo. Il 19bis c.1 non mi pare imponga questo divieto. Invero lo vedo solo al comma 3 e limitatamente al deposito telematico. Spero di aver fatto capire il mio dilemma, che, sostanzialmente riguarda l’attestazione di conformità di cui all’articolo qui sopra, quando è invece possibile il deposito telematico.

stefano Scritto il08:13 - 5 Aprile 2015

La mia domanda deriva dal fatto che la conformità ex 9 c.1bis del messaggio di posta elettronica può avvenire solo “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche”. Dunque, se l’ atto di citazione pdf notificato via PEC deve per forza essere nativo, mi è preclusa l’iscrizione a ruolo in cartaceo, poichè non potrei attestare conformità, considerato che il deposito telematico sarebbe possibile.

stefano Scritto il08:13 - 5 Aprile 2015

La mia domanda deriva dal fatto che la conformità ex 9 c.1bis del messaggio di posta elettronica può avvenire solo “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche”. Dunque, se l’ atto di citazione pdf notificato via PEC deve per forza essere nativo, mi è preclusa l’iscrizione a ruolo in cartaceo, poichè non potrei attestare conformità, considerato che il deposito telematico sarebbe possibile.

robertoarcella Scritto il07:00 - 8 Aprile 2015

Sulla questione della notifica in forme diverse a destinatari diversi, mi pare pacifica la possibilità di procedere con la formazione di due originali diversi: uno cartaceo per la notifica “tradizionale” ed uno telematico per quella via p.e.c..
Quanto al limite ex artt. 9, commi 1 bis ed 1 ter, la “possibilità” di deposito telematico (secondo me, in maniera non corretta), viene interpretata in questo modo:
– se è “possibile” il deposito cartaceo, puoi attestare ai sensi del comma 1 bis;
– se è obbligatorio il deposito telematico, devi depositare le buste informatiche.
Nel caso dell’iscrizione a ruolo di una citazione, puoi quindi sempre procedere all’attestazione cartacea, perché il deposito telematico (ove consentito ex art. 35 DM 44/2011) è puramente facoltativo.
La possibilità di attestazione, infine, non è legata al formato del documento notificato (pdf nativo o testuale).

    dario Scritto il22:46 - 4 Novembre 2015

    Egregio,
    Hai sentito di contestazioni ad eventuali iscrizioni cartacee di atti nativi di citazione anche dopo la novella dell’agosto 2015?
    Ringrazio.

      dario Scritto il22:49 - 4 Novembre 2015

      Un chiarimento: Parlo di atti di citazione nativi informativi notificati via pec, per il quale vorrei procedere con iscrizione cartacea. Grazie

robertoarcella Scritto il07:00 - 8 Aprile 2015

Sulla questione della notifica in forme diverse a destinatari diversi, mi pare pacifica la possibilità di procedere con la formazione di due originali diversi: uno cartaceo per la notifica “tradizionale” ed uno telematico per quella via p.e.c..
Quanto al limite ex artt. 9, commi 1 bis ed 1 ter, la “possibilità” di deposito telematico (secondo me, in maniera non corretta), viene interpretata in questo modo:
– se è “possibile” il deposito cartaceo, puoi attestare ai sensi del comma 1 bis;
– se è obbligatorio il deposito telematico, devi depositare le buste informatiche.
Nel caso dell’iscrizione a ruolo di una citazione, puoi quindi sempre procedere all’attestazione cartacea, perché il deposito telematico (ove consentito ex art. 35 DM 44/2011) è puramente facoltativo.
La possibilità di attestazione, infine, non è legata al formato del documento notificato (pdf nativo o testuale).

    dario Scritto il22:46 - 4 Novembre 2015

    Egregio,
    Hai sentito di contestazioni ad eventuali iscrizioni cartacee di atti nativi di citazione anche dopo la novella dell’agosto 2015?
    Ringrazio.

      dario Scritto il22:49 - 4 Novembre 2015

      Un chiarimento: Parlo di atti di citazione nativi informativi notificati via pec, per il quale vorrei procedere con iscrizione cartacea. Grazie

Daria Scritto il12:59 - 13 Aprile 2015

E’ normale che stampando i file firmati digitalmente (.p7m) non esce la firma con la coccarda laterale??

    robertoarcella Scritto il13:08 - 13 Aprile 2015

    Normale. La coccarda è un segno (privo di valore legale) apposto sulle copie di atti firmati digitalmente che siano stati depositati telematicamente. Tanto è vero che se scarichi un duplicato dello stesso atto non compare alcuna coccarda

      daste17 Scritto il18:31 - 13 Aprile 2015

      Grazie mille, mi ha tolto un grande dubbio.

daste17 Scritto il22:43 - 19 Aprile 2015

Ho provato a iscrivere a ruolo un pignoramento presso terzi creando la busta elettronica con titolo esecutivo, precetto, nota di iscrizione a ruolo, istanza di iscrizione a ruolo e ricevuta pagamento contributo, tutte debitamente firmate. Purtroppo alla terza ricevuta di consegna, il messaggio che mi è arrivato è il seguente: “Codice esito: -1.
Descrizione esito: —
Documento XML non valido: Dichiarazione dell'elemento 'ns3:IscrizioneRuoloPignoramento' non trovata., sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente.”
Non riesco a individuare quale sia il problema da questo messaggio.

puvin Scritto il12:03 - 11 Maggio 2015

devo depositare delle osservazioni alla CTU (dinanzi al Tribunale) predisposte dal mio consulente di parte. Mi par di aver capito che devo procedere io al deposito telematico. Se cosi è ne devo attestare anche la conformità all’originale cartaceo? grazie per l’attenzione

puvin Scritto il12:03 - 11 Maggio 2015

devo depositare delle osservazioni alla CTU (dinanzi al Tribunale) predisposte dal mio consulente di parte. Mi par di aver capito che devo procedere io al deposito telematico. Se cosi è ne devo attestare anche la conformità all’originale cartaceo? grazie per l’attenzione

Valerio Scritto il21:26 - 23 Ottobre 2015

Caro Collega Arcella, eseguita una notifica via pec di atto di citazione, al momento dell’iscrizione a ruolo si deposita la procura stampata dal computer (che apparirà come una semplice fotocopia) o quella con le firma in originale (all’atto dell’invio è stata firmata,scansita e firmata digitalmente)?

Valerio Scritto il21:26 - 23 Ottobre 2015

Caro Collega Arcella, eseguita una notifica via pec di atto di citazione, al momento dell’iscrizione a ruolo si deposita la procura stampata dal computer (che apparirà come una semplice fotocopia) o quella con le firma in originale (all’atto dell’invio è stata firmata,scansita e firmata digitalmente)?

Marco Scritto il16:59 - 15 Novembre 2015

Salve, volevo chiederle se, dovendo depositare un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec presso un Tribunale già abilitato al deposito telematico degli atti introduttivi, posso in ogni caso depositare cartaceamente (previa attestazione di conformità) o in tal caso violerei l’art. 9 comma 1 bis? Grazie

Marco Scritto il16:59 - 15 Novembre 2015

Salve, volevo chiederle se, dovendo depositare un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec presso un Tribunale già abilitato al deposito telematico degli atti introduttivi, posso in ogni caso depositare cartaceamente (previa attestazione di conformità) o in tal caso violerei l’art. 9 comma 1 bis? Grazie

Avv. Simone Scritto il17:23 - 19 Novembre 2015

Ho notificato un atto di citazione a mezzo pec. Ho stampato tutto quello che c’era da stampare ed attestato la conformità. Nei prossimi giorni dovrò procedere all’iscrizione a ruolo, che farò nella modalità tradizionale cartacea (anche perchè devo allegare tantissimi documenti e sarebbe scomodo scansionarli tutti).
La mia domanda è: devo firmare a penna solo l’asseverazione di conformità? Citazione e relata, firmati digitalmente nella notifica, restano senza alcuna firma “visibile”?
Grazie e complimenti per il sito.

    robertoarcella Scritto il15:11 - 21 Novembre 2015

    Esatto, firmi a penna la sola attestazione. Successivamente all’iscrizione a ruolo conviene anche che depositi le ricevute pec (accettazione e consegna) in formato digitale

Avv. Simone Scritto il17:23 - 19 Novembre 2015

Ho notificato un atto di citazione a mezzo pec. Ho stampato tutto quello che c’era da stampare ed attestato la conformità. Nei prossimi giorni dovrò procedere all’iscrizione a ruolo, che farò nella modalità tradizionale cartacea (anche perchè devo allegare tantissimi documenti e sarebbe scomodo scansionarli tutti).
La mia domanda è: devo firmare a penna solo l’asseverazione di conformità? Citazione e relata, firmati digitalmente nella notifica, restano senza alcuna firma “visibile”?
Grazie e complimenti per il sito.

Avv. Achille Scritto il11:13 - 23 Novembre 2016

Buongiorno,
innanzi tutto grazie per le guide ed i consigli per me molto utili.
Volevo chiedere, per l’iscrizione a ruolo cartacea anche l’attestazione di conformità va unito agli altri documenti e “legato” con un timbro di congiunzione?
Grazie, auguro buon lavoro.

    robertoarcella Scritto il14:44 - 24 Novembre 2016

    Si

Avv. Achille Scritto il11:13 - 23 Novembre 2016

Buongiorno,
innanzi tutto grazie per le guide ed i consigli per me molto utili.
Volevo chiedere, per l’iscrizione a ruolo cartacea anche l’attestazione di conformità va unito agli altri documenti e “legato” con un timbro di congiunzione?
Grazie, auguro buon lavoro.

    robertoarcella Scritto il14:44 - 24 Novembre 2016

    Si

Iacopo Scritto il17:51 - 14 Luglio 2017

Buonasera Avv. Arcella, vorrei sottoporle questo problema ringraziandola fin da ora per l’attenzione.
Ho notificato un atto di appello a mezzo PEC allegando la procura (firmata dal cliente e scansionata: non firmata da me digitalmente in quanto attestata in relata) e la relata di notifica.
L’atto di appello e la relata di notifica sono firmati digitalmente in CADES e presentano l’estensione pdf.p7m.
Premesso che la firma in CADES è imposta dal mio gestionale, in sede di iscrizione a ruolo dovrò allegare la busta di “avvenuta consegna” contenente un file pdf.p7m (la relata).
Sono consapevole che tale formato non rientra nel novero dei formati consenti dall’art. 13 delle Specifiche Tecniche, ma allora perché consentire la firma in CADES se poi l’irregolarità in sede di deposito è inevitabile?
Perdoni la domanda, ma non capisco se è errato il mio ragionamento e, soprattutto, a quali conseguenze mi espongo seguendo tale procedura.

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