D: Salve, devo depositare presso la cancelleria del Tribunale di Napoli un ricorso in riassunzione del procedimento ex art. 702 bis a cognizione sommaria, interrotto per declaratoria di incompetenza territoriale del giudice precedentemente adito. Apparentemente si tratta di un atto endoprocessuale. E’ possibile procedere al deposito in via telematica o è necessario il deposito del cartaceo?
R: Nel caso da Te prospettato, non esiste una “parte già precedentemente costituita” nel fascicolo informatico ove intendi eseguire il deposito, per la semplice ragione che il fascicolo informatico del Tribunale, a favore del quale il precedente Giudice ha declinato la competenza per territorio, verrà iscritto proprio a seguito del Tuo ricorso, cui verrà quindi attribuito un nuovo R.G.: il tuo atto è quindi da considerarsi, agli effetti dell’art. 16 bis comma 1 DL 179/2012, un “introduttivo”.
Per semplificare, diciamo pure che uno dei “sintomi” di estraneità alla fattispecie ex art. 16 bis comma 1 DL 179/2012 è il fatto che al fascicolo viene attribuito un nuovo R.G.
Trattandosi del Tribunale di Napoli, devi al momento necessariamente depositare il cartaceo, non essendo stato autorizzato il deposito dei c.d. “introduttivi”.
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