Quesiti e risposte: come deposito la prova dell’avvenuta notifica via pec?

Quesiti e risposte: come deposito la prova dell’avvenuta notifica via pec?

D: Dopo aver  notificato, occorre depositare telematicamente la prova della notifica in cancelleria.
Come procedere?

R: Il comma 1 ter dell’art. 9 L. 531994, infatti prescrive che “In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1‐bis“: ciò significa che la stampa dell’atto+relata+messaggi ed infine l’attestazione di conformità è utilizzabile esclusivamente nei casi in cui non sia possibile fornire la prova della notifica con modalità telematiche.

Come si fornisce quest’ultima? Semplicemente allegando alla busta di deposito le buste di accettazione e di avvenuta consegna, in formato eml oppure msg: l’allegazione delle stesse può avvenire come “allegato semplice” (“SM” nel DatiAtto.xml) , anche se tra poco sarà disponibile una versione di SLpct che permetterà di allegarle con i giusti attributi per la corretta indicizzazione (PA = Messaggio di PEC ; RA = Ricevuta di avvenuta consegna). Tale forma più appropriata di indicizzazione (che comporterà nella formazione della busta l’onere di indicare anche “la fonte” da cui è stato estratto l’indirizzo pec) permetterà ai Giudici di controllare in maniera più semplice la regolarità delle notificazioni.

robertoarcella

16 commenti

Avv. Roberto Castellano Scritto il07:23 - 15 Febbraio 2015

OK. Le “buste” di accettazione e di avvenuta consegna, in formato eml sono due “files”. La domanda è: debbono essere firmati dall’avvocato che li deposita prima di essere allegati alla PEC di trasmissione alla Cancelleria? (In tal caso assumerebbero l’aspetto: “esempio.eml.p7m”).

    robertoarcella Scritto il09:28 - 15 Febbraio 2015

    No, vanno depositate così come sono. Del resto sono già firmate dal gestore pec

robertoarcella Scritto il12:00 - 15 Febbraio 2015

No produzione documenti richiesti. Basta istanza generica o memoria generica

    Stefano Scritto il11:33 - 15 Giugno 2015

    Sto provvedendo al deposito telematico della prova di avvenuta notifica a mezzo pec
    Ho salvato sul mio computer due file in formato eml, e precisamente
    1) la ricevuta di accettazione (contenente messaggio PEC e file daticert) e
    2) la ricevuta di consegna (contenente messaggio pec, file daticert e ulteriore busta postacert.eml contenente quanto notificato, in formato p7m)
    Utilizzo Slpct.
    da quanto ho capito per il deposito telematico occorre scegliere come tipo di atto “istanza generica” o “memoria generica”.
    Disponendo di due file .eml mi si pone il problema di impostare un “atto principale” in formato pdf nativo (slpct non accetta solo allegati generici).
    Ho pensato di scrivere una nota di deposito ad hoc, sottoscriverla digitalmente ed impostarla come atto principale, cui allegherei i due file eml innanzi descritti.
    Ritenete che questa soluzione sia accettabile o mi sfugge qualcosa?
    grazie per ogni contributo

    robertoarcella Scritto il07:43 - 18 Giugno 2015

    Qui trovi il Vedemecum per il deposito delle ricevute pec di notifica: https://avvocatotelematico.files.wordpress.com/2015/06/vademecum-deposito-notifiche-via-pec-ver-2-2.pdf

      Francesco R. Scritto il16:08 - 8 Settembre 2015

      In realtà la guida non scioglie il dubbio in quanto comincia a descrivere il procedimento dall’inserimento degli allegati.
      Selezionando come atto principale l’istanza generica, non deve poi essere caricato il documento PDF nativo istanza generica, che sarà poi firmato digitalmente unitamente al file dati xml?
      E quale deve essere il contenuto di tale istanza? Una nota di deposito va bene?

        Francesco R. Scritto il18:53 - 14 Ottobre 2015

        Anche io ho questo problema.
        Nella guida si afferma che “Quando sia invece possibile il deposito telematico, l’Avvocato è tenuto a depositare necessariamente la prova telematica della notificazione. Vale a dire che l’Avvocato dovrà depositare – anche alla luce delle specifiche tecniche sopra ricordate – le ricevute di accettazione e quella di avvenuta consegna come allegati ad un “atto principale” costituito dall’atto stesso
        notificato (così come disposto testualmente dall’art. 19 del Provvedimento del 16/4/2014).
        Io devo depositare la notifica di un ricorso in riassunzione e relativo provvedimento di fissazione udienza.
        Ma allegando l’atto principale in pdf nativo, dovrei codificarlo non come istanza, bensì come ricorso in riassunzione (nel mio caso). Questo potrebbe creare i seguenti problemi:
        a) la cancelleria lavorerà il mio atto come ricorso in riassunzione, mentre in realtà è soltanto la la prova della notifica dello stesso unitamente al provvedimento di fissazione udienza;
        b) comunque, avrei il problema di non aver allegato tutto, poiché oggetto della notifica sono DUE FILE e, precisamente, il duplicato informatico del ricorso in riassunzione e il duplicato informatico del provvedimento di fissazione udienza.
        A questo punto, mi chiedo e vi chiedo, non sarebbe il caso di depositare SEMPRE una istanza generica con allegate le sole ricevute di accettazione e consegna? In fondo gli atti notificati sono facilmente visibili aprendo il file .msg o .eml, della ricevuta di consegna completa.
        Non vedo pertanto cosa si potrebbe obiettare avverso tale modalità di deposito telematico.
        Grazie in anticipo per la risposta e complimenti per il servizio che rendete.
        Francesco

          robertoarcella Scritto il19:38 - 14 Ottobre 2015

          In questi casi memoria generica va più che bene

Avv. Roberto Castellano Scritto il13:35 - 15 Febbraio 2015

Mi dispiace dover continuare le domande. I due files *.eml di “accettazione” e di “consegna” sono corredati da altri file: quello di consegna: daticert.xml, postacert.eml; quello di accettazione: daticert.xml. Nell’allegarli, i due xml si confondono perchè sono denominati nello stesso medo….vi sono problemi nel “confezionare” la trasmissione.. coma vanno risolti? (grazie per una cortese risposta e…per la pazienza!)

Stefano Scritto il11:32 - 15 Giugno 2015

Sto provvedendo al deposito telematico della prova di avvenuta notifica a mezzo pec

Ho salvato sul mio computer due file in formato eml, e precisamente
1) la ricevuta di accettazione (contenente messaggio PEC e file daticert) e
2) la ricevuta di consegna (contenente messaggio pec, file daticert e ulteriore busta postacert.eml contenente quanto notificato, in formato p7m)

Utilizzo Slpct.

da quanto ho capito per il deposito telematico occorre scegliere come tipo di atto “istanza generica” o “memoria generica”.

Disponendo di due file .eml mi si pone il problema di impostare un “atto principale” in formato pdf nativo (slpct non accetta solo allegati generici).

Ho pensato di scrivere una nota di deposito ad hoc, sottoscriverla digitalmente ed impostarla come atto principale, cui allegherei i due file eml innanzi descritti.

Ritenete che questa soluzione sia accettabile o mi sfugge qualcosa?

grazie per ogni contributo

Nicola M. Scritto il16:16 - 9 Novembre 2015

Buongiorno,
Nel mio caso l’atto che ho notificato è un verbale di udienza (estratto dal fascicolo telematico e inviato a mezzo pec unitamente alla relata di notifica).
Ora il mio problema attiene alle modalità di deposito delle ricevute di consegna e accettazione che vanno allegate ad un “atto principale”.
Ma qual è in questo caso l’ “atto principale”?
Una nota di deposito che creo io e firmo io? Alla quale allegherei solo le ricevute.
Oppure la copia informatica del verbale di udienza che ho notificato? E in quest’ultimo caso mi chiedo se sia richiesto firmare digitalmente il verbale di udienza.
Ringrazio per l’attenzione.

    robertoarcella Scritto il21:57 - 9 Novembre 2015

    Una nota di deposito in PDF nativo va più che bene

antonio Scritto il11:03 - 13 Settembre 2016

Buongiorno, ho un dubbio!
Ho introdotto una causa telematicamente, ma ho fatto le notifiche per mezzo ufficiale giudiziario, per depositare tramite redattore atti la prova dell’avvenuta notifica come devo fare?

mi può spiegare anche in linee generali.

Grazie anticipatamente

    robertoarcella Scritto il06:09 - 14 Settembre 2016

    Scansioni l’atto restituito dall’UG, lo attesti conforme e lo depositi allegandolo ad una nota di deposito in formato PDF testuale

aloisio paulus Scritto il19:34 - 28 Gennaio 2017

Le notifiche a mezzo PEc : accettata e consegnata NON documentano affatto che il destinatario abbia effettivamente avuto conoscenza dell’atto. ( con l’UG c’ è una relata che attesta la consegna nelle mani di chi ha titolo a ricevere o attesta la mancata consegna con i conseguenti atti di procedura .
Ciò posto una pec “consegnata” nella casella del destinatario non dà alcuna certezza di essere stata effettivamente ricevuta e letta anche se la conoscenza risulta “presunta”-
ATTENZIONE: Con le presunzioni, tutte strumentali, volano via i patrimoni a gente che rimane all’oscuro di tutte le manovre PEC.
Ritengo che debba essere valida solo la notifica a mezzo UG ( per la certezza del diritto alla difesa) altrimenti la conoscenza dell’atto rimane solo fra mittente e sistema.
C’E’ Rimedio ???

    Nicola Scritto il21:42 - 28 Gennaio 2017

    In questi termini, nemmeno con la notifica tramite UG c’è garanzia di effettiva conoscenza dell’atto: ricevo una busta, ma se non la apro non scoprirò mai il suo contenuto. Con la PEC è esattamente la stessa cosa: ricevo una busta elettronica, ma se non la apro non scoprirò mai il suo contenuto. Cambia solo lo strumento, nessun diritto di difesa viene compresso.

Rispondi a antonio Annulla risposta