Quesiti e risposte: ho notificato cartaceamente un atto di riassunzione ma la cancelleria rifiuta di accettare il deposito cartaceo…

Quesiti e risposte: ho notificato cartaceamente un atto di riassunzione ma la cancelleria rifiuta di accettare il deposito cartaceo…

D: Salve.  Ho notificato a mezzo ufficiale la rinnovazione di una riassunzione in corso di causa (non vi è mandato in quanto già rilasciato), ovviamente la cancelleria della Sezione Stralcio del Tribunale di Napoli non ha accettato il deposito cartaceo.
Posso scansionare l’atto e inviarlo come atto generico (utilizzo Team system).
Stessa cosa vale anche per le cartoline di notifica postali (quelle verdi per intenderci) vanno comunque scansionate e inviate? Grazie per il Vs prezioso supporto.

R: Come si è detto in varie circostanze – ed è stato ribadito nel protocollo PCT di Napoli del 17/7/2014 – non avendo le norme sul PCT abrogato l’art. 87 disp. att. c.p.c. ultima parte (“Possono anche essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale“), la produzione documentale può avvenire anche in udienza in forma cartacea. Ciò ovviamente nei soli casi consentiti, vale a dire, esemplificativamente, in quello del deposito di una citazione testimoniale o di un altro atto processuale notificato.

Ciò non toglie che si possa depositare telematicamente anche un atto originariamente cartaceo, qual è quello cui fai riferimento. Non potendo allegarlo alla busta come “atto principale”, dovrai scansionarlo (con le eventuali cartoline di notifica postale) e depositarlo come allegato ad una “nota di deposito” con lo schema “memoria generica”.

Nel Protocollo PCT di Napoli, all’art. 9, il caso in esame è espressamente contemplato:

Art. 9: Le parti che sottoscrivono il presente protocollo si danno reciprocamente atto delle difficoltà interpretative dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012 nella parte in cui dispone che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, con particolare riferimento all’ammissibilità del deposito di atti e documenti (esemplificativamente: una citazione testimoniale, un ricorso notificato) nel corso dell’udienza, piuttosto che prima di essa e nelle modalità prescritte dalla norma. 

Convengono pertanto, al riguardo, che l’art. 16 bis D.L. 179/2012 vada interpretato nel senso che la norma si riferisce ai soli depositi fuori udienza. 

E’ comunque raccomandato il deposito telematico di tali atti processuali prima dell’udienza,  ferma la facoltà del Giudice di disporre l’esibizione dell’originale o il deposito dell’atto cartaceo (ad esempio: il ricorso di lavoro notificato).

Nel caso in cui l’Avvocato abbia provveduto al deposito in udienza di un atto o documento, successivamente potrà inviare telematicamente anche copia informatica del medesimo atto o documento con le modalità ex DM 44/2011, al fine di implementare il fascicolo informatico: in tal caso l’Avvocato indicherà, nella nota di deposito che costituisce “atto principale” del deposito telematico, che l’atto allegato è copia informatica del documento o dell’atto depositato in udienza e la Cancelleria lo accetterà come “evento particolare”, “annotazione” (“depositato in udienza ”).”

robertoarcella

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