VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI A RUOLO DEI PIGNORAMENTI DAL 31 MARZO 2015
di Roberto Arcella
Avvocato del Foro di Napoli
Sommario
in generale………………………………………………………………………………………….. 1
come si effettua l’iscrizione a ruolo……………………………………………………….. 2
come va attestata la conformita’ dei documenti informatici ……………………..5
in pratica……………………………………………………………………………………………. 7
IN GENERALE
Si ricorda che dal 31/3/2015 i procedimenti esecutivi vanno obbligatoriamente iscritti a ruolo in modalità telematica, ai sensi degli articoli 518, 543 e 557 c.p.c. come modificati dall’art. 18 D.L. 132/2014.
I termini, previsti a pena di decadenza, sono i seguenti:
- entro 15 giorni per le espropriazioni mobiliari
- entro 15 giorni per le espropriazioni immobiliari
- entro 30 giorni per i pignoramenti presso terzi
- entro 30 giorni per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Tali termini decorrono
- per i pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto;
- ai sensi dell’art. 521bis c.p.c., in relazione al pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie di presa in consegna del veicolo inviata a mezzo PEC al creditore pignorante.
COME SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE A RUOLO
L’iscrizione a ruolo va fatta (come detto, telematicamente) depositando:
A) Come “atto principale” la Nota di Iscrizione a Ruolo, prevista dall’art. 159 bis disp. att. cpc. Questa va redatta come documento pdf “nativo” (o testuale, che dir si voglia) ovvero scritta con un programma di elaborazione testi (es: MSword, LibreOffice) e trasformata in PDF. NON va quindi stampata e scansionata! La NIR deve contenere l’indicazione delle parti, le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento e, inoltre, le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 (entrato in vigore il 7/4/2015). Si segnala che il redattore SLpct, versione 1.3.9, redige automaticamente la Nota di Iscrizione a Ruolo.
Le indicazioni obbligatorie ai sensi del DM 19/3/2015 sono:
a.1 PER LE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI: Importo del precetto; Dati identificativi del creditore: Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale, Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria; Dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale; Dati identificativi del Debitore: Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto, data di notifica pignoramento; Se persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica precetto data di notifica del pignoramento; Dati dei titoli esecutivi: Nome Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento). Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano e’ obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale; Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli gia’ indicati perche’ sottoposti a pignoramento), o Unita’ negoziale, diritto (proprieta’, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).
a.2 PER LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE: Importo del precetto; Dati identificativi del creditore: Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale, Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria. Dati identificativi del Debitore: Se persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica precetto; Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica precetto; Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale; Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Dati dei titoli esecutivi: Nome Cognome/denominazione del creditore Descrizione del titolo; Tipologia del bene (secondo la classificazione gia’ presente in SIECIC) Per le espropriazioni mobiliari presso il debitore.
a.3 PER LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI: Importo del precetto; Data udienza in citazione; Dati identificativi del creditore: Per il creditore procedente persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale, Per il creditore procedente persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria; Dati identificativi del difensore del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale; Dati identificativi del Debitore: Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto; Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto; Dati identificativi del terzo pignorato: Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale; Se persona giuridica: Denominazione, Categoria; Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Dati del titolo esecutivo: Nome e Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo Tipologia del bene.
a.4 PER LA CONVERSIONE DI SEQUESTRO IN PIGNORAMENTO: oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito.
N.B.: Come detto, il redattore SLpct 1.3.9 genera in automatico la Nota di Iscrizione a Ruolo come pdf nativo ed atto principale. Al momento, però, indica i dati di un solo terzo pignorato: il che non inficia l’iscrizione a ruolo in considerazione del fatto che il file DatiAtto.xml è completo di ogni dato che verrà quindi correttamente importato dal SIECIC all’atto dell’accettazione della busta del Cancelliere.
B) La copia conforme:
b.1 del titolo esecutivo
b.2 dell’atto di precetto, completo delle relate di notifica
b.3 dell’atto di pignoramento e, quindi (a seconda dei casi)
b.3.1 del verbale di pignoramento mobiliare (nel caso di espropriazione mobiliare)
b.3.2 della citazione contenente il pignoramento presso terzi, completa delle relate di notifica (nel caso di pignoramento presso terzi)
b.3.3 dell’atto di pignoramento immobiliare
b.3.3.1 della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare: quest’ultima potrà però essere depositata successivamente, con separato deposito telematico, non appena il Conservatore dei Registri immobiliari l’avrà restituita.
Ai sensi dell’art. 18 DL 132/2014 (che ha aggiunto agli articoli 518, 543 e 557 c.p.c. la medesima previsione), “la conformità di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”.
Trattandosi di deposito telematico, tali copie consistono in documenti informatici, ed esattamente in copie di atti ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3[1], del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale): tali copie vanno quindi esclusivamente ottenute mediante scansione dei corrispondenti documento cartacei.
N.B.: titolo esecutivo, precetto ed atto/verbale di pignoramento vanno scansionati come documenti separati, e non come unico file!
COME VA ATTESTATA LA CONFORMITA’ DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Non essendovi alcuna norma tecnica specifica nel D.M. 44/2011 (Regole tecniche per il processo civile telematico) per tali attestazioni di conformità, si deve necessariamente applicare la normativa tecnica generale sui documenti informatici, ossia il dpcm 13.11.2014.
Nella specie, si tratta di copie digitali di documenti analogici, e la relativa disciplina è dettata dall’art. 4[2] del dpcm citato.
Contenuto dell’attestazione: E’ possibile, per ciascun Avvocato, creare un “modello” di attestazione sulla seguente falsariga:
“Io sottoscritto Avvocato…., codice fiscale……, ai sensi dell’art. 18 DL 132/2014 e dell’art. 22 del dlt 82/2005, nella mia veste di procuratore del creditore procedente, attesto che il presente documento digitale è copia conforme del corrispondente atto cartaceo in mio possesso.
Luogo….. Data Avvocato………”.
Dove inserire l’attestazione: Il comma 3 dell’art. 4 del dpcm 13.11.2014 prevede che l’attestazione possa essere inserita:
- Nello stesso documento informatico generato dalla scansione, provvedendo poi a anche firmare digitalmente la copia
- In un documento separato
Nel primo caso, si può procedere in vari modi. Per esempio: 1) Nello scansionare il documento si aggiunge alla scansione una ulteriore pagina contenente l’attestazione di conformità, oppure 2) Con opportuni strumenti informatici (Adobe Acrobat, Foxit Reader), si sovrascrive sul documento pdf generato dalla scansione il testo dell’attestazione; oppure 3) con appositi strumenti informatici (PDF-SAM) si uniscono due files pdf, l’uno contenente l’immagine del documento e l’altro l’attestazione. In tutti e tre i casi si ricorda che la copia va firmata digitalmente.
Nel secondo caso, si inserisce nel documento separato la dichiarazione di attestazione richiamando uno ad uno i documenti attestati conformi.
L’attestazione di conformità potrà essere in tal caso redatta nei seguenti termini:
“Io sottoscritto Avvocato…., codice fiscale……, ai sensi dell’art. 18 DL 132/2014 e dell’art. 22 del dlt 82/2005, nella mia veste di procuratore del creditore procedente, attesto che i seguenti documenti informatici, uniti alla presente attestazione mediante allegazione alla medesima busta di posta elettronica certificata ai fini del relativo deposito telematico in giudizio, sono copie conformi dei corrispondenti originali cartacei i mio possesso:
-
Titolo esecutivo, costituito da…..
-
Atto di precetto notificato il con procura a margine oppure procura ad litem formata su atto separato ex art. 83 cpc
-
Verbale/atto di pignoramento – Atto di pignoramento presso terzi
-
Nota di trascrizione.
Luogo….. Data Avvocato………”.
Anche tale attestazione va necessariamente sottoscritta digitalmente e, ai sensi dell’art. 4 dpcm 13/11/14, dovrà (prudenzialmente) contenere l’impronta di ciascun documento informatico ed il riferimento temporale. Per l’estrazione di questi ultimi, esistono numerose applicazioni gratuite sul web e, tra esse, segnaliamo http://apps.dirittopratico.it/impronta.html del Collega Avv. Claudio De Stasio.
Tali dati saranno, per ciascun documento attestato conforme riprodotti secondo uno schema simile al seguente
File: 20150107 pippo.pdf
Dimensioni: 226317 bytes
Impronta SHA256: cbe5e2dc7af85518afaffd146913a05867e85f32f3bcbcf0043d7428b2948e15
Impronta MD5: 8c48597b25986d00e192ed4b33ba3b4d
Riferimento temporale UTC: 2015-01-16T20:06:27.000Z
IN PRATICA…
1) Preparazione dei documenti informatici:
Per semplicità, abbiamo scelto di attestare la conformità degli atti negli stessi documenti contenenti la copia per immagine del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento.
- Predisponiamo un documento cartaceo contenente l’attestazione di conformità, senza sottoscriverla manualmente .
- Procediamo alla scansione del PIGNORAMENTO e, come ultima pagina da scansionare, aggiungeremo l’attestazione di conformità (B. Va scansionato l’originale cartaceo del pignoramento restituito dall’Ufficiale Giudiziario, avendo cura che siano ben leggibili anche le relate di notifica ed il timbro attestante la restituzione. In caso di notifica postale, ove manchi l’a.r., alleghiamo la stampa “dovequando” di Poste Italiane: l’a.r. sarà depositato successivamente)
- Procediamo, come al punto 2), alla scansione separata degli altri originali degli atti oggetto di deposito che richiedono l’attestazione di conformità (PRECETTO con relate di notifica, TITOLO ESECUTIVO con “comandiamo” ed eventuale relata di notifica separata dal precetto, EVENTUALE NOTA DI TRASCRIZIONE).
Sottolineiamo ancora una volta che ciascun atto va scansionato separatamente dagli altri, in maniera tale da avere un documento informatico per l’atto di pignoramento, un documento informatico per il titolo esecutivo ed uno per il precetto.
- Raccogliamo tutti i documenti in una cartella e firmiamoli digitalmente tutti.
2) Pagamento del contributo unificato
Come chiarito dalla Circ. Min. Giustizia 3/3/2015, il pagamento del contributo unificato (e della marca da 27 €) va effettuato in fase di iscrizione a ruolo per il solo pignoramento presso terzi. Per il pignoramento mobiliare e per quello immobiliare, infatti, il DPR 115/2002 prescrive che esso debba avvenire ad opera della parte che procede al deposito dell’istanza di vendita. Siccome tale adempimento può avvenire nei 90 giorni dal pignoramento, il deposito dell’istanza di vendita (e quindi il pagamento del c.u.) nei pignoramenti mobiliari presso il debitore ed in quelli immobiliari può avvenire successivamente, entro l’indicato termine.
3) Predisposizione della busta di deposito
Apriamo SLpct, avendo cura di controllare che si tratti della versione più aggiornata (al momento, la versione più recente è quella n. 1.3.9)
- Inseriamo, come di consueto, un “identificativo busta” (testo libero), selezioniamo il registro “Esecuzioni Mobiliari” o “Esecuzioni Immobiliari”, a seconda della necessità;
- Selezioniamo “Attore-Appellante-Ricorrente” (per “Tipo Parte”) e “Altro” (per “Tipo Atto”) in caso di pignoramento mobiliare presso il debitore o immobiliare, “Citazione” nel pignoramento presso terzi;
- Tra gli “Atti”, selezioniamo “Fase introduttiva – Atto di pignoramento” come da figura
Clicchiamo su “Avanti” e seguiamo la semplice procedura guidata, avendo cura di compilare tutti i campi richiesti, facendo attenzione a quelli relativi ai dati del precetto (data notifica ed importo), la data (di notifica) del pignoramento ed alla data in cui l’UNEP ha restituito il pignoramento.
- ATTENZIONE: I dati del terzo pignorato vanno inseriti nella maschera relative alle Altre Parti (“Altro”): in caso di errore di inserimento (per es. il terzo viene inserito come debitore), il sistema genera un ERRORE NON FORZABILE!
Al termine della procedura, alleghiamo i documenti facendo attenzione ad associare l’esatto tipo di allegato: per ciascuno di essi è prevista una specifica tipologia di allegato dall’apposito menu a tendina, come da immagine che segue
4) Invio della p.e.c.
Procediamo all’invio della p.e.c. di deposito come di consueto (ricordiamo, nell’oggetto, di scrivere la parola DEPOSITO tutta in maiuscolo, seguita da uno spazio e, quindi, testo libero) ed attendiamo le quattro ricevute.
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[1] Art. 22 dlt 82/2005
-
Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui e’ possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
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Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.
-
Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale e’ assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
-
Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonche’ d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
[2] Art. 4 DPCM 13/11/2014
- La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice e’ prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o piu’ documenti analogici puo’ essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.
- Laddove richiesta dalla natura dell’attivita’, l’attestazione di conformita’ delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del Codice, puo’ essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’attestazione di conformita’ delle copie per immagine su supporto informatico di uno o piu’ documenti analogici puo’ essere altresi’ prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi’ prodotto e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
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