VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI A RUOLO DEI PIGNORAMENTI  DAL 31 MARZO 2015

VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI A RUOLO DEI PIGNORAMENTI  DAL 31 MARZO 2015

CSPT

VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI A RUOLO DEI PIGNORAMENTI  DAL 31 MARZO 2015

di Roberto Arcella
Avvocato del Foro di Napoli

N.B.: Il presente articolo è stato fatto oggetto di aggiornamento. Per la versione aggiornata, scaricare il documento pdf : clicca qui per scaricare la versione in pdf

Sommario

in generale………………………………………………………………………………………….. 1

come si effettua l’iscrizione a ruolo……………………………………………………….. 2

come va attestata la conformita’ dei documenti informatici ……………………..5

in pratica……………………………………………………………………………………………. 7

IN GENERALE

Si ricorda che dal 31/3/2015 i procedimenti esecutivi vanno obbligatoriamente iscritti a ruolo in modalità telematica, ai sensi degli articoli 518, 543 e 557 c.p.c. come modificati dall’art. 18 D.L. 132/2014.

I termini, previsti a pena di decadenza, sono i seguenti:

  1. entro 15 giorni per le espropriazioni mobiliari
  2. entro 15 giorni per le espropriazioni immobiliari
  3. entro 30 giorni per i pignoramenti presso terzi
  4. entro 30 giorni per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Tali termini decorrono

  • per i pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto;
  • ai sensi dell’art. 521bis c.p.c., in relazione al pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie di presa in consegna del veicolo inviata a mezzo PEC al creditore pignorante.

COME SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE A RUOLO

L’iscrizione a ruolo va fatta (come detto, telematicamente) depositando:

A) Come “atto principale” la Nota di Iscrizione a Ruolo, prevista dall’art. 159 bis disp. att. cpc. Questa  va redatta come documento pdf  “nativo” (o testuale, che dir si voglia) ovvero scritta con un programma di elaborazione testi (es: MSword, LibreOffice) e trasformata in PDF. NON va quindi stampata e scansionata! La NIR deve contenere l’indicazione delle  parti,  le  generalità  e  il  codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo, del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento e, inoltre, le indicazioni contenute nel  Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 (entrato in vigore il 7/4/2015).  Si segnala che il redattore SLpct, versione 1.3.9, redige automaticamente la Nota di Iscrizione a Ruolo.

Le indicazioni obbligatorie ai sensi del DM 19/3/2015 sono:

a.1       PER LE ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI:    Importo del precetto;     Dati identificativi del creditore:        Per il creditore  procedente  persona  fisica:  Cognome,  Nome, Codice fiscale,        Per il creditore procedente persona  giuridica:  Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;      Dati identificativi del  difensore  della  parte  che  iscrive  a ruolo:        Cognome, Nome, Codice Fiscale;      Dati identificativi del Debitore:        Se persona fisica:  Cognome,  nome,  codice  fiscale,  data  di notifica precetto, data di notifica pignoramento;        Se persona  giuridica:  Denominazione,  Codice  Fiscale/Partita IVA, Categoria, data  di  notifica  precetto  data  di  notifica  del pignoramento;      Dati dei titoli esecutivi:        Nome Cognome/denominazione del creditore;        Descrizione del titolo;      Dati identificativi del bene immobile:        Indirizzo        Descrizione del bene;        Tipo  di  catasto  (Urbano/Terreni),  Classe/tipologia  (A1,A2, ecc.);        Identificazione:  Sezione,  Foglio,   particella,   subalterno, Graffato  (specificando  se   dati   di   catasto   o   denuncia   di accatastamento).        Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero  di  partita  tavolare (specificando se informatizzata o cartacea).  Per  i  beni  siti  nei comuni  della  provincia  Autonoma   di   Bolzano   e’   obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella  edilizia e della particella materiale;      Diritti sul bene immobile:        Parte (identificazione del debitore), Bene  (da  scegliere  tra quelli gia’ indicati perche’ sottoposti  a  pignoramento),  o  Unita’ negoziale, diritto (proprieta’, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).

a.2       PER LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE:     Importo del precetto;      Dati identificativi del creditore:        Per il creditore  procedente  persona  fisica:  Cognome,  Nome, Codice fiscale,        Per il creditore procedente persona  giuridica:  Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria.      Dati identificativi del Debitore:        Se persona fisica:  Cognome,  Nome,  codice  fiscale,  data  di notifica precetto;        Se persona giuridica: Denominazione, CF/PI, categoria, data  di notifica precetto;      Dati identificativi del difensore del difensore della  parte  che iscrive a ruolo:        Cognome, Nome, Codice Fiscale;      Dati identificativi dell’eventuale Custode:        Cognome, nome, Codice Fiscale;      Dati dei titoli esecutivi:        Nome Cognome/denominazione del creditore        Descrizione del titolo;        Tipologia del bene (secondo la classificazione gia’ presente in SIECIC) Per le espropriazioni mobiliari presso il debitore.

a.3       PER LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI:     Importo del precetto;      Data udienza in citazione;      Dati identificativi del creditore:        Per il creditore  procedente  persona  fisica:  Cognome,  nome, Codice fiscale,        Per il creditore procedente persona  giuridica:  Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;      Dati identificativi del difensore del difensore della  parte  che iscrive a ruolo:        Cognome, Nome, Codice Fiscale;      Dati identificativi del Debitore:        Se persona fisica:  Cognome,  nome,  codice  fiscale,  data  di notifica precetto;        Se persona giuridica:  Denominazione,  CF/PI,  Categoria,  data notifica precetto;      Dati identificativi del terzo pignorato:        Se persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale;        Se persona giuridica: Denominazione, Categoria;      Dati identificativi del Custode:        Cognome, nome, Codice Fiscale;      Dati del titolo esecutivo:        Nome e Cognome/denominazione del creditore;        Descrizione del titolo        Tipologia del bene.

a.4       PER LA CONVERSIONE  DI  SEQUESTRO  IN PIGNORAMENTO:  oltre ai dati relativi a ciascun  tipo  di  esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati:      Tribunale che ha emesso la sentenza o del  diverso  provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione;      numero del provvedimento;      data provvedimento;      importo del credito.

N.B.: Come detto, il redattore SLpct  1.3.9 genera in automatico la Nota di Iscrizione a Ruolo come pdf nativo ed atto principale. Al momento, però, indica i dati di un solo terzo pignorato: il che non inficia l’iscrizione a ruolo in considerazione del fatto che il file DatiAtto.xml è completo di ogni dato che verrà quindi correttamente importato dal SIECIC all’atto dell’accettazione della busta del Cancelliere.

B) La copia conforme:

b.1      del titolo esecutivo

b.2      dell’atto di precetto, completo delle relate di notifica

b.3      dell’atto di pignoramento e, quindi (a seconda dei casi)

b.3.1    del verbale di pignoramento mobiliare (nel caso di espropriazione mobiliare)

b.3.2    della citazione contenente il pignoramento presso terzi, completa delle relate di notifica (nel caso di pignoramento presso terzi)

b.3.3    dell’atto di pignoramento immobiliare

b.3.3.1 della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare: quest’ultima potrà però essere depositata successivamente, con separato deposito telematico, non appena il Conservatore  dei  Registri immobiliari l’avrà restituita.

Ai sensi dell’art. 18 DL 132/2014 (che ha aggiunto agli articoli 518, 543 e 557 c.p.c. la medesima previsione), “la conformità di tali copie e’ attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”.

Trattandosi di deposito telematico, tali copie consistono in documenti informatici, ed esattamente in copie di atti ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3[1], del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale): tali copie vanno quindi esclusivamente ottenute mediante scansione dei corrispondenti documento cartacei.

N.B.: titolo esecutivo, precetto ed atto/verbale di pignoramento vanno scansionati come documenti separati, e non come unico file!

COME VA ATTESTATA LA CONFORMITA’ DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Non essendovi alcuna norma tecnica specifica nel D.M. 44/2011 (Regole tecniche per il processo civile telematico) per tali attestazioni di conformità, si deve necessariamente applicare la normativa tecnica generale sui documenti informatici, ossia il dpcm 13.11.2014.

Nella specie, si tratta di copie digitali di documenti analogici, e la relativa disciplina è dettata dall’art. 4[2] del dpcm citato.

Contenuto dell’attestazione: E’ possibile, per ciascun Avvocato, creare un “modello” di attestazione sulla seguente falsariga:

Io sottoscritto Avvocato…., codice fiscale……, ai sensi dell’art. 18 DL 132/2014 e dell’art. 22 del dlt 82/2005, nella mia veste di procuratore del creditore procedente, attesto che il presente documento digitale è copia conforme del corrispondente atto cartaceo in mio possesso. 
Luogo….. Data                                                                                   Avvocato………”.

Dove inserire l’attestazione: Il comma 3 dell’art. 4 del dpcm 13.11.2014 prevede che l’attestazione possa essere inserita:

  1. Nello stesso documento informatico generato dalla scansione, provvedendo poi a anche firmare digitalmente la copia
  2. In un documento separato

Nel primo caso, si può procedere in vari modi. Per esempio: 1) Nello scansionare il documento si aggiunge alla scansione una ulteriore pagina contenente l’attestazione di conformità, oppure 2) Con opportuni strumenti informatici (Adobe Acrobat, Foxit Reader),  si sovrascrive sul documento pdf generato dalla scansione il testo dell’attestazione; oppure 3) con appositi strumenti informatici (PDF-SAM) si uniscono due files pdf, l’uno contenente l’immagine del documento e l’altro l’attestazione. In tutti e tre i casi si ricorda che la copia va firmata digitalmente.

Nel secondo caso, si inserisce nel documento separato la dichiarazione di attestazione richiamando uno ad uno i documenti attestati conformi.

L’attestazione di conformità potrà essere in tal caso redatta nei seguenti termini:

Io sottoscritto Avvocato…., codice fiscale……, ai sensi dell’art. 18 DL 132/2014 e dell’art. 22 del dlt 82/2005, nella mia veste di procuratore del creditore procedente, attesto che i seguenti documenti informatici, uniti  alla presente attestazione mediante allegazione alla medesima busta di posta elettronica certificata ai fini del relativo deposito telematico in giudizio, sono copie conformi dei corrispondenti originali cartacei i mio possesso:
  1. Titolo esecutivo, costituito da…..
  2. Atto di precetto notificato il con procura a margine oppure procura ad litem formata su atto separato ex art. 83 cpc
  3. Verbale/atto di pignoramento – Atto di pignoramento presso terzi
  4. Nota di trascrizione.
Luogo….. Data                                                            Avvocato………”.

Anche tale attestazione va necessariamente sottoscritta digitalmente e, ai sensi dell’art. 4 dpcm 13/11/14, dovrà (prudenzialmente) contenere l’impronta di ciascun documento informatico ed il riferimento temporale. Per l’estrazione di questi ultimi, esistono numerose applicazioni gratuite sul web e, tra esse, segnaliamo http://apps.dirittopratico.it/impronta.html del Collega Avv. Claudio De Stasio.

Tali dati saranno, per ciascun documento attestato conforme riprodotti secondo uno schema simile al seguente

File: 20150107  pippo.pdf
Dimensioni: 226317 bytes
Impronta SHA256: cbe5e2dc7af85518afaffd146913a05867e85f32f3bcbcf0043d7428b2948e15
Impronta MD5: 8c48597b25986d00e192ed4b33ba3b4d
Riferimento temporale UTC: 2015-01-16T20:06:27.000Z

IN PRATICA…

1) Preparazione dei documenti informatici:

Per semplicità, abbiamo scelto di attestare la conformità degli atti negli stessi documenti contenenti la copia per immagine del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento.

  • Predisponiamo un documento cartaceo contenente l’attestazione di conformità, senza sottoscriverla manualmente .
  • Procediamo alla scansione del PIGNORAMENTO e, come ultima pagina da scansionare, aggiungeremo l’attestazione di conformità (B. Va scansionato l’originale cartaceo del pignoramento restituito dall’Ufficiale Giudiziario, avendo cura che siano ben leggibili anche le relate di notifica ed il timbro attestante la restituzione. In caso di notifica postale, ove manchi l’a.r., alleghiamo la stampa “dovequando” di Poste Italiane: l’a.r. sarà depositato successivamente)
  • Procediamo, come al punto 2), alla scansione separata degli altri originali degli atti oggetto di deposito che richiedono l’attestazione di conformità (PRECETTO con relate di notifica, TITOLO ESECUTIVO con “comandiamo” ed eventuale relata di notifica separata dal precetto, EVENTUALE NOTA DI TRASCRIZIONE).

Sottolineiamo ancora una volta che ciascun atto va scansionato separatamente dagli altri, in maniera tale da avere un documento informatico per l’atto di pignoramento, un documento informatico per il titolo esecutivo ed uno per il precetto.

  • Raccogliamo tutti i documenti in una cartella e firmiamoli digitalmente tutti.

2) Pagamento del contributo unificato

Come chiarito dalla Circ. Min. Giustizia 3/3/2015,  il pagamento del contributo unificato (e della marca da 27 €)  va effettuato in fase di iscrizione a ruolo per il solo pignoramento presso terzi. Per il pignoramento mobiliare e per quello immobiliare, infatti, il DPR 115/2002 prescrive che esso debba avvenire ad opera della parte che procede al deposito dell’istanza di vendita. Siccome tale adempimento può avvenire nei 90 giorni dal pignoramento, il deposito dell’istanza di vendita (e quindi il pagamento del c.u.) nei pignoramenti mobiliari presso il debitore ed in quelli immobiliari può avvenire successivamente, entro l’indicato termine.

3) Predisposizione della busta di deposito

 Apriamo SLpct, avendo cura di controllare che si tratti della versione più aggiornata (al momento, la versione più recente è quella n. 1.3.9)

  • Inseriamo, come di consueto, un “identificativo busta” (testo libero), selezioniamo il registro “Esecuzioni Mobiliari” o “Esecuzioni Immobiliari”, a seconda della necessità;
  • Selezioniamo “Attore-Appellante-Ricorrente” (per “Tipo Parte”) e “Altro” (per “Tipo Atto”) in caso di pignoramento mobiliare presso il debitore o immobiliare, “Citazione” nel pignoramento presso terzi;
  • Tra gli “Atti”, selezioniamo “Fase introduttiva – Atto di pignoramento” come da figura

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Clicchiamo su “Avanti” e seguiamo la semplice procedura guidata, avendo cura di compilare tutti i campi richiesti, facendo attenzione a quelli relativi ai dati del precetto (data notifica ed importo), la data (di notifica) del pignoramento ed alla data in cui l’UNEP ha restituito il pignoramento.

  • ATTENZIONE: I dati del terzo pignorato vanno inseriti nella maschera relative alle Altre Parti (“Altro”): in caso di errore di inserimento (per es. il terzo viene inserito come debitore), il sistema genera un ERRORE NON FORZABILE!

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Al termine della procedura, alleghiamo i documenti facendo attenzione ad associare l’esatto tipo di allegato: per ciascuno di essi è prevista una specifica tipologia di allegato dall’apposito menu a tendina, come da immagine che segue

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4) Invio della p.e.c.

Procediamo all’invio della p.e.c. di deposito come di consueto (ricordiamo, nell’oggetto, di scrivere la parola DEPOSITO tutta in maiuscolo, seguita da uno spazio e, quindi, testo libero) ed attendiamo le quattro ricevute.

_________________________________________________________________________

[1] Art. 22 dlt 82/2005
  1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui e’ possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
  2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.
  3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale e’ assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
  4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonche’ d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
[2] Art. 4 DPCM 13/11/2014
  1. La copia per immagine su supporto informatico  di  un  documento analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3,  del  Codice e’  prodotta mediante  processi  e  strumenti  che  assicurino  che  il  documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli  del  documento analogico  da  cui  e’  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti  o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano  adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della  forma  e  del contenuto dell’originale e della copia.
  2. Fermo restando quanto  previsto  dall’art.  22,  comma  3,  del Codice, la copia per immagine di uno o piu’  documenti analogici  puo’ essere  sottoscritta  con  firma   digitale   o   firma   elettronica qualificata da chi effettua la copia.
  3. Laddove richiesta dalla natura dell’attivita’, l’attestazione di conformita’ delle copie per immagine su supporto informatico  di un documento analogico di cui all’art. 22, comma  2,  del  Codice, puo’ essere inserita nel documento informatico  contenente  la  copia  per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto  con firma digitale del notaio o con firma digitale  o  firma  elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’attestazione di conformita’ delle copie per immagine su  supporto  informatico  di uno o piu’ documenti analogici puo’  essere  altresi’  prodotta  come documento informatico separato contenente un riferimento temporale  e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi’ prodotto e’ sottoscritto con firma digitale del notaio  o  con  firma digitale o firma elettronica qualificata  del  pubblico  ufficiale  a cio’ autorizzato.
robertoarcella

71 commenti

robertoarcella Scritto il12:54 - 16 Aprile 2015

Il “deve” qui è prudenziale: a qualcuno l’hash piace troppo….

Sempronio Scritto il18:24 - 17 Aprile 2015

Supponiamo che il procedente abbia inserito nel PCT un pignoramento non firmato dall’U.G. ma solo da lui digitalmente e non abbia nemmeno quindi inserito l’attestazione di conformità (questa nemmeno per titolo e precetto). Cosa posso fare? opp. ex 615 c.p.c. o 617 c.p.c? devo però contestare la conformità o mi posso limitare a eccepire l’assenza dell’attestazione? Grazie per l’aiuto e la pazienza. Cordiali saluti

Marco Damele Scritto il07:52 - 22 Aprile 2015

Il vademecum è ottimo. Purtroppo il sistema non contempla uno schema idoneo per la conversione di sequestro in pignoramento eseguito c/o III. I dati richiesti non sono congruenti con l’esecuzione da iscrivere. Ad esempio, non si sa cosa inserire laddove viene richiesta la data notifica pignoramento (non c’è un pignoramento, ma la conversione) oppure la data consegna atto da UG a Creditore (non c’è alcuna consegna) oppure l’importo precetto (non c’è alcun precetto).

    robertoarcella Scritto il20:26 - 22 Aprile 2015

    Grazie per la segnalazione che ho provveduto a girare al DGSIA. Verificherò, appena possibile, se può funzionare – in attesa di una patch – l’inserimento di dati fittizi, vale a dire, nel campo “data notifica pignoramento” e “data consegna atto da UG” la data del titolo esecutivo (anche se mi viene in mente che il termine ex art. 156 disp att. cpc è superiore ai termini ex art. 18 DL 132/2014 ed allora, dovendo inserire una data fittizia, sarebbe forse opportuno inserire la stessa data dell’iscrizione a ruolo (forse….)

Bruno Benetti Scritto il21:31 - 22 Aprile 2015

Nel Suo articolo leggo che
“Siccome tale adempimento può avvenire nei 90 giorni dal pignoramento, il deposito dell’istanza di vendita (e quindi il pagamento del c.u.) nei pignoramenti mobiliari presso il debitore ed in quelli immobiliari — può — avvenire successivamente, entro l’indicato termine.”
Ho cercato di evidenziare la parola problematica “può”. Infatti la circolare parla di “deve”. E la locale cancelleria immobiliare adesso si rifiuta di iscrivere le esecuzioni se si allega subito il contributo.
Come sono le interpretazioni di questa circolare in altri fori?

    robertoarcella Scritto il21:07 - 23 Aprile 2015

    Il “può” si riferisce alla possibilità data all’Avvocato di non depositare l’istanza di vendita nei 90 giorni e conseguentemente di non versare il c.u.. Ovviamente, se deposita l’istanza di vendita, “deve” pagare il c.u.. Grazie per la consueta attenzione che dedica alle minime sfumature di quanto scrivo: è per me uno stimolo in più.

gugmar Scritto il10:03 - 6 Maggio 2015

Confermo che anche le linee guida della Cancelleria del Tribunale di Parma hanno (purtroppo) recepito la corrente favorevole all’hash.

Gennaro Scritto il13:52 - 21 Maggio 2015

Se titolo e precetto sono stati notificati, contestualmente, tramite pec occorre:
1)in primis, stampare ricevuta accettazione e consegna e poi scansionare ovvero mutare direttamente le pec di accettazione e consegna in pdf?
2)in secondo luogo, le ricevute di accettazione e consegna vanno inserite nel file titolo esecutivo e nel file precetto ovvero vanno inserite – utilizzando il software slpct – come allegato “ricevuta di accettazione Pec” e “ricevuta di avvenuta consegna PEC”?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie mille

Angelo Scritto il11:40 - 27 Maggio 2015

Salve,
a proposito di pignoramento, io non ho iscritto un pignoramento presso terzi e devo fare la rinuncia agli atti esecutivi per sopravvenuto accordo tra le parti. L’istanza di rinuncia so che deve essere depositata come un atto endoprocessuale in via telematica. Il mio problema è che non vedo il mio fascicolo nel PCT. Come effettuo il deposito??

    robertoarcella Scritto il11:45 - 27 Maggio 2015

    Avendo iscritto a ruolo il pignoramento, devi attendere che il Cancelliere accetti il deposito

      Angelo Scritto il14:05 - 27 Maggio 2015

      Gentile Collega,
      io non ho iscritto il pignoramento e non lo iscriverò. L’Ufficiale Giudiziario ovviamente ha pignorato e dovrei vedere già il fascicolo su PCT, in quanto l’iscrizione la fa lo stesso Ufficiale. Ma ad oggi non ci sta. Devo attendere da come ho capito?

        robertoarcella Scritto il14:25 - 27 Maggio 2015

        Dall’11/12/14 i pignoramenti non vengono più iscritti dall Ufficiale Giudiziario ma dalla parte: art. 18 DL 132/14

Piero Schiapparelli Scritto il16:04 - 2 Giugno 2015

Buongiorno a tutti,

Io sono un privato cittadino, e ho faccio regolarmente riferimento al sito sotto citato come punto di accesso primario di informazione per quello che riguarda il tema insolvenza / pignoramenti:

http://wikiprestiti.org/pignoramento/

Potreste aiutarmi a capire se le informazioni contenute nella pagina suddetta sono accurate? Per quello che mi riguarda non e’ importante che le informazioni siano al 100% complete, visto non sono un esperto del settore, ma vorrei essere sicuro di avere le corrette informazioni di base.

Cordiali saluti,
Piero Schiapparelli

Daniela Di Rienzo Scritto il15:29 - 4 Giugno 2015

DEVO ISCRIVERE A RUOLO UN PPT. ALL’EPOCA NOTIFICAI SENTENZA E PRECETTO A MEZZO PEC. DUNQUE DOVRò DEPOSITARE I FILES DI ACCETTAZIONE E CONSEGNA. GIUSTO? INOLTRE LA RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC GIA’ CONTIENE L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ E IL CALCOLO DELL’HASH. DEVO RIFARE L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’? E, IN CASO POSITIVO, DEVO ATTESTARE CHE IL FILE DEPOSITATO E’ CONFORME A QUELLO NOTIFICATO TELEMATICAMENTE? GRAZIE IN ANTICIPO

    robertoarcella Scritto il17:57 - 4 Giugno 2015

    Per l’iscrizione a ruolo dei pignoramenti, la norma prescrive il deposito di “copia conforme” del precetto, titolo e pignoramento. Se depositassi le ricevute eml/msg, depositeresti in realtà i duplicati. In realtà, nel Vademecum il problema che ci siamo posti è se il deposito di un quid pluris (quali sono i duplicati) possa bastare, e la risposta (implicitamente) data è che probabilmente il Legislatore ha voluto che si depositasse ciò che ha “visto” l’Ufficiale Giudiziario al momento in cui ha notificato il pignoramento, cioè la riproduzione cartacea delle notificazioni via PEC ex art. 9 comma 1 ter L. 53/94. Di qui la scelta di depositare in ogni caso le copie conformi e non i duplicati

Paolo Savoia Scritto il14:00 - 5 Giugno 2015

Gentile robertoarcella, ho inviato telematicamente presso il tribunale di perugia l’iscrizione di un pignoramento mobiliare (io esercito a torino). Ho ricevuto il messaggio di accettazione della busta telematica. Addirittura mi hanno telefonato dalla cancelleria per dirmi che il mio deposito era regolare ed era stato preso in carico. Poi dal 4 maggio più nulla. Sono senza R.G. del fascicolo, nessun ulteriore dato. Devo depositare l’istanza di vendita ed il c.u. l’ho versato all’atto dell’iscrizione a ruolo. Ma per depositare l’istanza ho bisogno di sapere l’R.G. del fascicolo. Nessuno risponde ai telefoni in quella cancelleria. Ho inviato delle mail alla cancelliera, ma senza aver ricevuto mai risposta. Cosa diavolo mi devo inventare visto che stanno scadendo i 90 giorni per presentare l’istanza?

    robertoarcella Scritto il15:10 - 5 Giugno 2015

    Se hai ricevuto la quarta pec, aprendo l’allegato esitoatto.xml con wordpad trovi, tra le righe, il numero di ruolo.

      robertoarcella Scritto il07:36 - 9 Giugno 2015

      Se hai trovato il Tuo fascicolo accedendo al PDA non puoi non aver ricevuto la quarta pec (accettazione deposito del Cancelliere): controlla bene

Massimo Caldarola Scritto il20:22 - 29 Giugno 2015

Buonasera, nel caso di pignoramento di immobile graffato, nella sezione “graffato” dei dati catastali cosa si dovrebbe scrivere?

FabioRuggiero Scritto il18:44 - 30 Giugno 2015

Gentile Collega, devo depositare telematicamente un PPT ed ho un dubbio connesso al deposito della dichiarazione del terzo pervenutami a mezzo pec.
Procedo con la scansione della dichiarazione unitamente alle ricevute del messaggio pec?

sofia Scritto il15:06 - 2 Luglio 2015

Perdonate ho ricevuto in un presso terzi mobiliare la dichiarazione positiva del terzo via pec, devo produrla nel fascicolo telematico come? sto stendendo un’istanza dai ssegnazione cui potre allegarla ma non saprei come?Il terzo ha messo al dichiarazione in postacert, come PDF firmato anch’esso digitalmente. Ringrazio moltissimo chi fosse ingrado di aiutarmi.

antonio Scritto il20:58 - 8 Luglio 2015

alla lettera A – imposta-quale documento va allegato? Gli altri sono specificamente indicati nel menù a tendina. Mi riferisco a pignoramento presso terzi.

    robertoarcella Scritto il21:00 - 8 Luglio 2015

    Nulla. La versione 1.3.9 di SLPCT imposta automaticamente la NIR come atto principale

domenico Scritto il15:05 - 13 Luglio 2015

buongiorno avv. ho ricevuto un pignoramento della mia auto il 15 maggio 2015 non ho portato l’auto all IVG perchè volevo fare la conversione del pignoramento solo che fino ad oggi non è possibile perchè non è stato iscritto a ruolo….. la mia domanda è visto il trascorso di tutto questo tempo…non posso chiedere l’annullamento del procedimento? grazie

    antonio Scritto il16:04 - 13 Luglio 2015

    credo che le consulenze si paghino…

ef Scritto il14:53 - 15 Luglio 2015

vorrei sapere se, in mancanza di consegna del libretto all’IVG, il creditore deve iscrivere a ruolo nei 30 giorni dal ritiro del pignoramento?

Pignoramenti: piccoli consigli di sopravvivenza | SLpct Scritto il10:27 - 17 Luglio 2015

[…] l’occasione per segnalare la validissima guida dell’Avv. Roberto Arcella per chi volesse approfondire […]

Manuela Marverti Scritto il11:13 - 23 Luglio 2015

Buongiorno , in data 19 maggio ho iscritto a ruolo telematicamente un pignoramento mobiliare presso il Tribunale di Roma . e alla data odierna non ho ancora ricevuto la 4° pec. Mi dicono che la cancelleleria di Roma sta aprendo le buste di marzo . No comment……
La domanda: è: mi scadono i 90 giorni per l’istanza di vendita che non posso depositare perchè non ho il numero di RG del procedimento. Che fare?

Luigi D’Agosto Scritto il07:37 - 27 Luglio 2015

Gentile collega, devo iscrivere a ruolo un sequestro presso terzi (Banche) di conti correnti. 1) come custode devo inserire i dati del procuratore (persona fisica) che ha reso la dichiarazione ex art. 547 (stanti i contenuti obbligati della nota di iscrizione a ruolo per i ppt) o posso non inserire nulla ? 2) Poichè il sequestro presso terzi è stato eseguito presso più soggetti (Banche e possibili debitores debitoris), ma la nota redatta automaticamente da consolle consente solo l’inserzione di un terzo, posso provvedere integrando il file word con l’indicazione di tutti i terzi e poi convertirlo in PDF nativo per allegarlo come atto principale ? nella negativa, posso indicare uno qualsiasi dei terzi o devo per forza indicare il primo ? laddove io possa indicare tutti i terzi, e debba indicare l’eventuale custode (che ex lege è il terzo), avendo, a oggi, reso dichiarazione positiva una banca e una società professionale, potrò integrare il file word della nota di iscrizione a ruolo indicando i due diversi beni pignorati ?
La ringrazioe e porgo i migliori saluti.

Francesco Scritto il11:56 - 31 Luglio 2015

Gent. Collega, mi sembra che il quesito posto da Angelo non sia stato risolto. Anche io non ho iscritto un pignoramento presso terzi e devo effettuare la rinuncia agli atti esecutivi per sopravvenuto pagamento.
Come depositare in tal caso l’istanza di rinuncia agli atti esecutivi se non esiste il fascicolo telematico ?

Silvio Scritto il08:49 - 10 Agosto 2015

Buongiorno, dove depositare un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ( Tribunale di Roma) mi dicono che sono molto arretrati con le iscrizioni telematiche ed io, non vedo il numero dal sistema. Come faccio a depositare la opposizione?

Le iscrizioni a ruolo dei pignoramenti Scritto il14:58 - 27 Settembre 2015

[…] approfondimenti si rimanda al VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI A RUOLO DEI PIGNORAMENTI DAL 31 MARZO 2015 dell’Avv. Roberto Arcella del Foro di […]

vs Scritto il21:14 - 8 Ottobre 2015

In caso di pignoramento presso terzi devo depositare anche la dichiarazione ricevuta dal terzo? E come devo comportarmi, visto che mi è arrivata per posta raccomandata? Devo scansionarla ed attestare la conformità?

robertoarcella Scritto il05:52 - 9 Ottobre 2015

Conviene depositarla. Pur dubitando che si tratti di un “atto processuale di parte” ex art. 16 decies dl 179/12, se è in origine in formato cartaceo la autenticherei (utile per inutile non vitiatur)

Rossella de Angelis Scritto il10:34 - 11 Ottobre 2015

scusate non sò se questo sia il posto giiusto per trasmettere tutta la mia ansia e avere conforto .
ho iscritto ieri un PPT (5000.000 euro non una bazzecola) ho seguito pedissequamente lo stesso iter già utilizzato. L’unica novità consiste che ho fatto il pagamento telematico e depositando (come indicano nel sito) sia il file secondo l’estensione xml.p7m che in pdf.
Stanotte mi è arrivata la 3 pec con questa dizione
odice esito: -1. Descrizione esito: — Formato di file non ammesso. Sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente.
Sono preoccupatissima, poichè si tratta di un controllo di sistema, potrebbe essere il formato ed estensione del file relativo al pagamento automatico?
Mi sono rivolta al Collega Sileni che in parte mi ha rassicurato dicendomi che è un errore non bloccante quindi non ci dovrebbero essere problemi però mi ha segnalato che per ogni atto occorre fare l’attestazione di conformità ed io lìho fatto unico (mi è sfuggito che dal 21 agosto le cose sono cambiate) . Si tratta di Roma per cui, se qualcuno ha esperienza su Roma, devo farmi rifiutare il deposito e proporne un altro? a Grosseto non avrei problemi ma Roma?

    robertoarcella Scritto il10:47 - 11 Ottobre 2015

    Dovresti per favore copiare ed incollare il “commento” nella sezione helpdesk, indicando anche la tua mail per poterti rispondere e richiedere ulteriori dettagli. A lume di naso, senza aver esaminato nulla, il problema dovrebbe risiedere nel fatto che hai allegato il file xml.p7m relativo ricewvuta di pagamento del c.u. come “contributo unificato”, oppure come “allegato semplice”, piuttosto che come “contributo unificato telematico”. In genere si tratta di errore forzabile, ma – ripeto – scrivi nella pagina di helpdesk in modo tale da poterci scambiare ulteriori dettagli al riguardo. Grazie

Avv. Roberto Franzoso ASTI Scritto il11:19 - 11 Novembre 2015

Buongiorno Collega Arcella ed altri Colleghi lettori, una questione pratica che riguarda l’inefficacia del pignoramento immobiliare ex novellato art 557 cpc qualora venga depositato oltre 15 giorni dopo la riconsegna da parte degli Uff. Giudiz. Secondo voi tale inefficacia è rilevabile d’ufficio dal G.E. o solo ad istanza di parte debitrice? Nemmeno un Giudice mi ha saputo rispondere! Avete per caso qualche “precedente” concreto da riferirmi? Grazie mille. Avv. Roberto Franzoso

daniele Scritto il17:12 - 25 Novembre 2015

Buongiorno nel compilare la nota di iscrizione a ruolo mi chiede di inserire i dati del custode, ma nel mio caso, pignoramento mobiliare presso debitore, è stato emesso un assegno circolare consegnato dall’ufficiale giudiziario alla cancelleria del tribunale. Cosa devo indicare alla voce custode?
grazie
avv. Daniele Saggese

robertoarcella Scritto il06:25 - 26 Novembre 2015

Per l’art. 520 c.p.c. “L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina”. L’art. 166 disp.att. cpc prevede poi che “Il giudice dell’esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati”.
Nel campo custode, quindi – alla luce di tali norme – indicherei “Cancelliere del Tribunale di…” ed il codice fiscale del Tribunale stesso

Achile Scritto il11:20 - 23 Dicembre 2015

Ho ritirato i titoli per un pignoramento presso terzi il 10 dicembre. Il plico mi è arrivato per problemi postali solamente oggi e l’udienza era fissata in citazione per il 21 dicembre. Credo di non poter iscrivere a ruolo. Giusto?

    Manuela La Spada Scritto il15:24 - 2 Dicembre 2016

    Egr. Avvocato,
    Le scrivo in merito al problema da Lei esposto tempo addietro. Mi ritrovo nella stessa situazione, e non so se sia il caso di iscrivere a ruolo ugualmente, aspettando che il GE mi indichi una nuova data di udienza che provvederò a notificare al terzo o al debitore, oppure se procedere con la rinnovazione del precetto e dare avvio alla procedura ex novo. lei come ha risolto il problema?
    Grazie per la cortese attenzione.
    Manuela La Spada

Francesca Scritto il11:28 - 8 Gennaio 2016

Buongiorno,
Ho un dubbio circa l’iscrizione a ruolo di un pignoramento presso terzi. Dovendo rintorificare ai sensi dell’art. 143 cpc al debitore, i termini per l’iscrizione a ruolo decorrono da quale consegna degli atti? Dalla prima da cui emerge la notifica regolare al terzo e non al debitore o da quella successiva al 143? Grazie

Antonio Scritto il10:15 - 19 Gennaio 2016

Gentile collega, Volevo chiederle: nel caso di titolo e precetto notificati contestualmente dall’U.C., cosiderato che il titolo e il precetto sono riportati singolarmente nella finestra, li scansiono due volte, allegando entrambi a ciascuna voce. Inoltre, gradirei sapere, se i singoli files con l’attestazione di conformità, devono essere firmati digitalmente prima di essere allegati, o al momento stesso dell’allegazione, o meglio dopo il confronto di conformità, come avviene, per esempio, nei procedimenti per l’impostazione dell’atto principale, in ipotesi di atto generico o memorie endoprocedimentali. RingraziandoLa, sin d’ora, per la disponbilità cordilamente saluto.

robertoarcella Scritto il07:14 - 25 Marzo 2016

Viene correttamente generata un’unica attestazione per più documenti.

Giorgia Scritto il16:18 - 30 Marzo 2016

Buona sera Avvocato, per quanto riguarda il pignoramento di quote sociali, la recente normativa (31 marzo 2015) non è molto chiara e lascia molti dubbi interpretativi in merito alla forma di tale esecuzione. MI pare di capire che tale forma di pignoramento sia un ibrido, non rientra tra le forme indicate nel codice di rito pertanto non mi è dato comprendere che linea seguire a seguito della notifica. La ringrazio anticipatamente

GIOVANNI CAPUTO Scritto il19:46 - 20 Aprile 2016

Egregio Collega, mi chiedevo come devo comportarmi per iscrizione a ruolo di un PPT nell’ipotesi in cui si è provveduto al rinnovo di precetto e il titolo sia stato già notificato unitamente all’atto di precetto (primo atto di precetto) con relata in calce a quest’ultimo; per documentare l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, mi chiedo, ergo, se devo allegare al titolo anche il primo atto di precetto, essendo la relata in calce a questo.
La ringrazio complimentandomi per l’ottimo vedemecum.

    robertoarcella Scritto il06:00 - 21 Aprile 2016

    Se la notifica del t.e. é avvenuta con un precetto aspo esso pedissequo, sotto la specifica “copia conforme del titolo..” allegherai la scansione dell’intero documento, ovvero sia il titolo con la formula che il successivo precetto

      GIOVANNI CAPUTO Scritto il17:43 - 28 Aprile 2016

      Grazie Collega
      Saluti

Marini Laura Scritto il19:27 - 5 Maggio 2016

Salve, in una esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Perugia, il G.E. a seguito dell’assegnazione del bene pignorato, che non è sufficiente a soddisfare il credito vantato, ha disposto l’integrazione del pigoramento. L’ufficiale Giudiziario ha provveduto e, ritirato il verbale, mi è stato detto di procedere all’iscrizione a ruolo entro 15 gg.. Ma così si verrebbero a creare due numeri di ruolo differenti per lo stesso procedimento. Nel caso dovrei versare anche un altro contributo unificato ?

Stefano Scritto il18:24 - 23 Maggio 2016

Gent.mo Collega, in caso di iscrizione telematica di pignoramento presso terzi devo depositare anche la dichiarazione ricevuta dal terzo a mezzo PEC ? In fase di iscrizione telematica posso allegare il file pdf e la PEC inviati dal terzo ed attestarne la conformità??? Grazie e complimenti ancora per il vademecum.

    Giuseppe Pilon Scritto il19:19 - 17 Febbraio 2017

    Credo sia importante solo la dichiarazione del terzo e non il mezzo con cui è pervenuta (secondo me basterebbe indicare “dichiarazione pervenuta a mezzo pec”. Ovviamente per la copia della dichiarazione va attestata la conformità

Stefano Scritto il08:32 - 24 Maggio 2016

Gent.mo Collega, in caso di iscrizione telematica di pignoramento presso terzi devo depositare anche la dichiarazione ricevuta dal terzo a mezzo PEC ? In fase di iscrizione telematica posso allegare il file pdf e la PEC inviati dal terzo ed attestarne la conformità??? Grazie e complimenti ancora per il vademecum.

valentina Scritto il09:29 - 24 Giugno 2016

Egr. Collega,

devo iscrivere telematicamente un pignoramento mobiliare, ma nel verbale di pignoramento positivo non è stato indicato nessun custode. Cosa inserisco nella voce “custode” del redattore atti SLPCT? il campo è obbligatorio e non mi fa andare avanti.
Grazie

    robertoarcella Scritto il15:26 - 24 Giugno 2016

    Il nominativo del debitore

Andrea Scritto il11:49 - 19 Luglio 2016

Egr. Collega,
ho trovato il VADEMECUM molto utile.
Per il pignoramento di quote di partecipazione S.P.A, (nelle forme del mobiliare presso il debitore) è necessaria la relazione notarile in occasione dell’invio telematico dell’istanza di vendita?
il redattore atti SLPCT non la contempla come obbligatorio.
Grazie in anticipo

Rocco truncellito Scritto il12:08 - 20 Luglio 2016

Utilissimo questo vademecum. Grazie.

Mari Scritto il16:31 - 8 Agosto 2016

Egregio collega avrei bisogno di una conferma, i termini 30gg x iscrizione pignoramento presso terzi sono soggetti al feriato
giudiziale?a me risulterebbe di si..purtroppo un terzo tarda a inviarmi dichiarazione e i termini intanto decorrono

Le iscrizioni a ruolo dei pignoramenti Scritto il13:04 - 19 Agosto 2016

[…] approfondimenti si rimanda al VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI A RUOLO DEI PIGNORAMENTI DAL 31 MARZO 2015 dell’Avv. Roberto Arcella del Foro di Napoli e alla WEB APP “Gli adempimenti nel […]

www.ilmiorecupero.it | iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi – www.ilmiorecupero.it Scritto il17:56 - 9 Settembre 2016

[…] altro vademecum per l’iscrizione a ruolo di pignoramenti qui […]

Rosella MALUNE Scritto il11:27 - 25 Novembre 2016

salve, nell’ipotesi in cui il giorno dopo il pignoramento ci sia stata l’udienza per la sospensione della provvisoria esecuzione 351 cpc e si sia ottenuto accoglimento totale della sospensiva con ordinanza della Corte d’appello, come posso bloccare il pignoramento già iniziato ?

    robertoarcella Scritto il06:34 - 26 Novembre 2016

    Con l’opposizione ex art. 615 comma 2 cpc

      Rosella MALUNE Scritto il15:27 - 28 Novembre 2016

      Grazie per la risposta. Pensavo non fosse necessario visto l’art. 623 cpc. !

        gioacchino bàrbera Scritto il17:08 - 28 Novembre 2016

        A me sembrerebbe applicabile l’art. 626 c.p.c.

    Emanuela Scritto il20:59 - 4 Dicembre 2016

    Come è andata a finire? Hanno iscritto a ruolo il pignoramento? Io mi trovo nella stessa situazione pignoramento completato ho da iscrivere a ruolo e il presidente con decreto 351 ha sospeso il titolo salvo revoca o modifica a fine gennaio ?

      Rosella Scritto il23:58 - 4 Dicembre 2016

      Non c è stata l iscrizione a ruolo del pignoramento.

Rosella MALUNE Scritto il17:49 - 28 Novembre 2016

l’ART. 626 CPC mi sembra si riferisca ad una sospensione del processo esecutivo disposta dal G.E ex art. 624 cpc. piuttosto che la sospensiva dell’esecuzione ad opera della Corte d’Appello. Però è anche vero che se c’è una sospensiva non dovrebbe essere compiuto nessun altro atto esecutivo.

Manuela La Spada Scritto il15:35 - 2 Dicembre 2016

Egr. Avvocato,
ho ricevuto dall’UNEP, qualche giorno fa, l’originale dell’atto di pignoramento regolarmente notificato (a luglio) al debitore e al terzo pignorato (che nel frattempo ha provveduto a trattenere le somme), ma oltre la data di udienza indicata nell’atto stesso, che era stata fissata al 7.11.16.
Sarei ancora in termine (30gg) per l’iscrizione a ruolo, ma non so se sia il caso dare seguito alla procedura esecutiva con il deposito telematico e aspettare che il GE mi indichi una nuova data (che andrei a comunicare al terzo e al debitore), o se invece ricominciare ex novo con un precetto in rinnovazione.
Lei cosa mi consiglia al riguardo?

Manuela Scritto il23:15 - 21 Giugno 2017

Egregio Collega,
devo depositare una rinuncia agli atti di una esecuzione immobiliare che è stata controfirmata anche dal creditore mio assistito e dal debitore per accettazione e per rinuncia all’udienza di cui all’art. 172 disp att cpc
Naturalmente, non posso depositare quale atto principale un documento scansionato.
Quali modalità devo seguire per un deposito telematico corretto?
La ringrazio anticipatamente,

antonio Scritto il17:59 - 28 Agosto 2017

salve devo iscrivere un Pignoramento stipendio presso terzi iscrizione telematica con la console spclt .
al punto 4 e 5 mi esce “sportello prossimità ” cosa va inserito ? va lasciato in bianco?
al punto 9 beni mettete evolumenti stipendi?valore bene cosa indicate ?
punto 11 estensione dati rito va inserito debitore o terzo? ( nel caso di terzo mi chiede data precetto che nn è stato notificato al terzo )
ho due titoli esecutivi ma la console ne indica uno solo come si può fare ?
inoltre inseriti i tre creditori poi mi costringe ad inserire un solo creditore procedente come si dev fare?

antonio Scritto il18:00 - 28 Agosto 2017

la dichiarazione ricevuta dal terzo per pec comne va deposita? cartacea o console?

chiara Scritto il11:55 - 18 Ottobre 2017

Buongiorno, nella iscrizione al ruolo del pignoramento immobiliare, non riesco a capire come si inseriscono, nella descrizione, DUE titoli esecutivi (non parlo degli allegati ma della descrizione dei titoli richiesta dal pct per formare la nota di iscrizione al ruolo). Grazie

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