D: causa pendente da alcuni anni; collega che rinuncia al mandato; mi sono costituita un paio di mesi or sono depositando procura cartacea e breve atto di costituzione cartaceo; gli atti successivi invece sono stati depositati telematicamente; controparte ha eccepito la nullità della costituzione e degli atti successivi (memorie 183 6° comma). E’ così?
R: Per il primo comma dell’art. 16 bis, DL 179/2012, “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche“: il presupposto dell’obbligatorietà del deposito con modalità telematiche è che la parte sia già precedentemente costituita, dacché nel testo normativo citato l’aggettivo “costituite” può riferirsi solo a “parti” e non anche a “difensori” (maschile plurale).
Il caso della costituzione di nuovo difensore della parte già costituita pare quindi essere paradigmatico dell’ipotesi astratta configurata dalla norma: e ne discenderebbe, quindi, la fondatezza dell’eccezione avversaria.
Sennonché potrebbe rilevarsi che, avendo il cancelliere accettato il deposito degli atti cartacei ed avendo le parti ed il Giudice avuto contezza del contenuto della comparsa, lo scopo sia raggiunto e la nullità sanata ex art. 156 c.p.c.: non tutti concordano con questa impostazione, che finirebbe con lo svilire la portata della norma e del perentorio avverbio “esclusivamente”.
La soluzione più praticabile ed equilibrata mi pare essere quella della sanatoria ex art. 182 c.p.c., comma 1 (“Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi“) che , nel tuo caso, imporrebbe al Giudice di concederTi un termine per regolarizzare la costituzione irregolare (in quanto cartacea) mediante deposito con modalità telematiche della comparsa e della procura.
Grazie al Collega Antonio D’Agostino per la proficua discussione avuta al riguardo.
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