Quesiti e risposte: notifica con attestazione di conformità errata, è nulla?

Quesiti e risposte: notifica con attestazione di conformità errata, è nulla?

D: Controparte ha notificato sia al cliente che al legale precetto su sentenza munita di f.e.
Nella relazione di notifica viene attestata la conformità della copia informatica della sentenza alla copia presente nel fascicolo informatico da cui è stata estratta: in realtà la sentenza, essendo munita di f.e., è copia informatica .pdf ottenuta dalla scansione della copia cartacea.
La mancanza della corretta attestazione di conformità quali conseguenze ha sulla notifica, sia relativamente al termine breve per proporre appello, che per la successiva fase esecutiva?
Ringrazio per l’attenzione

R: Dal tenore del quesito non è chiaro se si tratti di notifica “tradizionale” oppure – come parrebbe evincersi  dal fatto che l’attestazione in discussione é contenuta nella relata – di una notificazione telematica ex art. 3 bis L. .53/94: cercherò pertanto di dare una risposta per ciascuno dei casi.

1. Ove si tratti di notifica telematica di copia per immagine mancante dell’attestazione sarebbe violato l’art. 3 bis comma 2 L. 53/94 e, conseguentemente, vi sarebbe nullità ex art. 11, secondo il quale

Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e’ incertezza sulla persona cui e’ stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica“.

La difficoltà interpretative sorgono, a mio modo di vedere, proprio nel caso prospettato nel quesito, dacché la sanzione di nullità colpisce sicuramente la mancanza dell’attestazione, ma essa appare tuttavia difficilmente (o comunque non sempre) riconducibile all’ipotesi di inesatta o errata attestazione di conformità.

In attesa che la Giurisprudenza si pronunci al riguardo, mi pare possibile individuare due sottoinsiemi di ipotesi:

a) l’attestazione di conformità c’è ma non è in alcun modo riferibile all’atto/provvedimento oggetto dell’attestazione: tale ipotesi ricorrerà, ad esempio, allorché l’attestazione allegata, ad es., all’ordinanza n. RG 1234/2014 riguardi invece la sentenza 456/2015. In tale ipotesi, mi sento di poter affermare che la notifica sarà certamente nulla sia perché oggettivamente l’attestazione riguarda altro, ma anche perché l’art. 3 bis, comma 2, L. 53/94, richiama ora l’art. 16 undecies, comma 3, DL 179/2012 e, quindi, le specifiche ex art. 19 ter Provv. 16/4/2014, con la conseguenza che sarà violato l’art. 3 bis, comma 2, in relazione alla necessità che l’attestazione contenga anche una sommaria descrizione del contenuto dell’atto, oltre che l’indicazione del nome del file. Si applicherà quindi l’art. 11 L. 53/94, con conseguente nullità della notifica.

b) l’attestazione c’è ma contiene un’inesattezza relativa al tipo di “originale” o di “copia conforme” rispetto al quale la copia informatica si dichiara conforme: è il caso del quesito, nel quale viene dichiarato che la copia informatica oggetto della notificazione è estratta dai registri informatici, laddove è palese che essa costituisca copia per immagine di un originale (o di una copia conforme) in formato analogico (o viceversa). In tal caso, non si potrà applicare – a mio modo di vedere – l’art. 11 L. 53/94, in presenza di un’attestazione per quanto “falsa” (salve le conseguenze penali a carico dell’Avvocato che, nella veste di cui all’art. 6 L. 53/94, abbia reso simile attestazione, e salva ogni valutazione in ordine alla sussistenza del dolo), e ciò anche alla luce del principio di tassatività delle cause di nullità ex art- 156, comma 1, c.p.c..

2. Ove si tratti invece di notifica cartacea, probabilmente la notifica è valida, alla luce dell’art. 160 c.p.c. e del principio reiteratamente affermato dalla S.C.. di cui alle massime che seguono.

Cassazione civile sez. lav. – Data: 19/08/2004  n. 16317: “La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all’originale, atteso il disposto dell’art. 160 c.p.c. che individua i casi di nullità della notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. (Nella specie la S.C. ha aggiunto che il destinatario dell’atto non aveva addotto alcuna difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell’originale)”.

Cassazione civile sez. lav. – Data: 12/05/2014 n. 10224 :  “L’esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il “numerus clausus” delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell’avvenuto passaggio in giudicato)”.

robertoarcella

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