D: Se invio una diffida stragiudiziale allegandola ad un messaggio PEC, devo firmarla digitalmente?
R: La firma digitale attribuisce ad un documento informatico caratteristiche di :
- “immodificabilità” (rectius: alla luce del Regolamento Eidas, la firma è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati: quindi la modifica può intervenire ma la firma deve garantire la possibilità di individuarne la esatta portata);
- “autenticità“, consentendo al destinatario di verificare l’identità del firmatario;
- “non ripudiabilità“, impedendo sostanzialmente al firmatario di disconoscere il documento firmato digitalmente (per completezza di disamima, al riguardo, va comunque ricordato che una parte della dottrina – FERRARI, La nuova disciplina del documento informatico, in Riv. Dir. Proc, 1999, pag 144 e ss – ritiene comunque possibile il c.d. disconoscimento d’uso, vale a dire la contestazione della propria firma digitale connessa ad un abuso del proprio dispositivo di firma digitale da parte di terzi).
Tali caratteristiche non sono sovrapponibili a quelle della posta elettronica certificata, il cui utilizzo può essere ricondotto ad una firma elettronica semplice (o debole) per via dell’utilizzo di username e password. La pec, infatti, (solo quella con RdAC completa) ha caratteristiche di immodificabilità ed è integrità, così come previsto dall’art. 3, comma 4, lett c, dpcm 13/11/14. Il suo riferimento temporale é opponibile a terzi ai sensi dell’art. 41 dpcm 22/2/2013.
L’autenticità non é tuttavia garantita dalla pec in sé, a meno che la relativa casella del mittente non risponda ai requisiti ex articolo 65, comma 1, lettera “c-bis” del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 (la cd pec-id), sino ad oggi, credo, del tutto inattuata.
L’invio di un messaggio PEC, in altri termini, espone la parte che intenda valersene al giudizio ex art. 21, comma 1, CAD (“…sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità“): nel caso, tuttavia, degli avvocati, v’é un forte elemento presuntivo circa l’appartenenza della pec al mittente, che é dato dall’iscrizione nel RegInde, così come nel caso degli altri professionisti e delle imprese il cui indirizzo PEC sia iscritto in uno dei pubblici elenchi, iscrizione che consente di collegare, con un buon margine di affidabilità, un indirizzo al persona fisica o giuridica mittente.
3 commenti