Nei più recenti depositi telematici relativi ai processi di esecuzione (SIECIC) abbiamo rilevato una grave anomalia, già fatta oggetto di segnalazione al DGSIA.
E’ noto che l’indicazione dell’indirizzo dell’avvocato (domicilio” nel DatiAtto.xml e scheda “Professionisti” nelle impOstazioni di SLpct) costituisce negli schemi xds ministeriali dato facoltativo, nel senso che la sua omissione non inficia la corretta formazione della busta: i dati “obbligatori” dell’avvocato sono infatti il cognome, il nome ed il codice fiscale. A conferma di ciò, se si prova ad effettuare un deposito in assenza di tali indicazione, il messaggio contenuto nella pec di esito dei controlli automatici sarà di esito positivo.
A) Relativamente agli atti introduttivi (iscrizione a ruolo pignoramenti)
Sta di fatto, però, che da circa un mese, nonostante il descritto esito positivo dei controlli automatici, il cancelliere non riesce ad accettare il deposito e si trova di fronte ad un messaggio di errore (fig. 2) non agevolmente interpretabile, sicché, se non conosce la natura dell’errore (in ordine al quale il relativo messaggio nulla dice) ed il relativo rimedio, è costretto a rifiutare il deposito.
Come abbiamo avuto modo di sperimentare e come accennato, l’errore dipende dal fatto che nel DatiAtto.xml non è inserito l’indirizzo/domicilio dell’avvocato. All’esame della busta, infatti, l’anagrafica si presenta come di seguito:
vale a dire che accanto al nome dell’avvocato non appare alcun indirizzo/domicilio. Come detto, se il cancelliere prova ad accettare la busta, appare la seguente schermata di errore:
figura 2
In realtà, il deposito può essere accettato, ma solo previo inserimento manuale dell’indirizzo dell’avvocato da parte del Cancelliere.
e così, al termine di tale operazione, la scheda anagrafica apparirà completa:
Tale errore (ed il consequenziale rischio di mancata accettazione del deposito) si evita a monte compilando SEMPRE i campi del redattore relativi all’indirizzo dell’avvocato: operazione che con SLpct può esser fatta una volta soltanto, mediante l’inserimento dei dati nell’apposita schermata delle impostazioni (“Professionisti”):
B) relativamente agli atti successivi all’iscrizione a ruolo
Quanto agli atti successivi, da circa un mese si presenta un inconveniente diverso. Accade, in altri termini, che se il deposito dell’iscrizione a ruolo era stata accettato a suo tempo privo dei dati dell’indirizzo/domicilio dell’avvocato (si ricorda che l’errore sub a) è fenomeno recente), al Cancelliere appare un messaggio di errore, questa volta esplicito: “Indirizzo Avvocato non specificato“. Anche in tal caso l’inconveniente è rimediabile mediante intervento manuale del cancelliere che aggiunge, prima di accettare il nuovo deposito, l’indirizzo dell’avvocato (se noto!) nell’anagrafica del fascicolo.
Diversamente, non è purtroppo infrequente che l’avvocato depositante si veda rifiutare il deposito, perché il cancelliere non è a conoscenza dell’esatta dinamica dell’inconveniente.
In attesa che a tali problemi venga posto rimedio, è bene prestare attenzione alle impostazioni date al proprio redattore e, ove si rilevi che esse difettano dell’indicazione dell’indirizzo/domicilio, occorrerà chiedere di volta in volta al cancelliere di procedere alle descritte operazioni.
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