Il 29 giugno scorso, su questo blog è stata data notizia di una nota del Ministero della Giustizia contenente l’indicazione dell’indirizzo PEC del nuovo Ente succeduto ad Equitalia riscossione “anche ai fini delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria e dell’allineamento del Registro PP.AA” (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it).
Segnaliamo che, difformemente da quanto riportato in tale nota, l’indirizzo PEC che è stato indicato nel Registro PP.AA. utile ai fini delle notificazioni ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/1994 è invece pct@pec.agenziariscossione.gov.it. Tale indirizzo dovrà pertanto essere adoperato quale risultante dal “Registro PP.AA.” , richiamato dall’art. 16-ter DL 179/2012 per il rinvio in esso contenuto all’art. 16, comma 12, del medesimo DL:
Si raccomanda, in ogni caso, di controllare le risultanze del Registro PP.AA. prima dell’esecuzione delle notificazioni via pec.
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL 19/7/2017 ORE 16.08
Si segnala che Agenzia delle Entrate Riscossione è presente anche nel Registro delle Imprese (e conseguentemente nel registro INIPEC) dov’è annotato l’indirizzo indicato nella citata nota ministeriale protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Ciò evidenzia quindi che esistono due diversi indirizzi PEC per lo stesso soggetto giuridico: al di là dei dubbi che insorgono in relazione al fatto che un ente pubblico sia iscritto nel registro imprese ed in Inipec, si raccomanda di prestare particolare attenzione nel momento in cui si rediga la relata di notifica e si indichi in essa il pubblico registro da cui è stato tratto l’indirizzo prescelto.
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