Riunione di giudizi nel PCT e problematiche relative alla “visibilità” dei documenti

Riunione di giudizi nel PCT e problematiche relative alla “visibilità” dei documenti

E’ noto che, allorquando nel processo civile telematico due o più fascicoli vengano fatti oggetto di riunione (artt. 273 e 274 c.p.c.), i depositi vanno effettuati nel fascicolo più “anziano”, vale a dire in quello nel quale sono confluiti i procedimenti riuniti. Dal momento della riunione, ogni attività processuale, ormai comune a tutti i giudizi, proseguirà in quell’unico fascicolo, nel quale comparirà un evento di “SI RIUNISCE QUI IL FASCICOLO N. NN/AAA IL gg/mm/aa”.

Il fascicolo (o i fascicoli riuniti) passeranno in uno stato non dissimile a quello della definizione del giudizio, comparendo in essi un evento “RIUNITO D’UFFICIO (ART. 274 C.P.C.) AL FASCICOLO NN/AAA”.

Sta di fatto che, allo stato, a tale “riunione” non consegue l’automatica visibilità da parte di quei soggetti che sono parti dei fascicoli riuniti, sicché la Cancelleria deve operare con un intervento manuale di inserimento delle parti (e dei relativi difensori) non presenti nel fascicolo principale. Parimenti, se una parte del fascicolo principale non era anche parte dei fascicoli riuniti, essa (col relativo difensore) andrà aggiunta (sempre con intervento manuale del cancelliere) anche nei fascicoli riuniti dacché, in mancanza, il relativo difensore non avrà visibilità degli atti, documenti e provvedimenti del fascicolo riunito.

Analogo problema si verifica nel caso di costituzione di nuovo difensore per taluna delle parti successivamente all’avvenuta riunione: come detto, in tal caso il deposito va effettuato nel fascicolo principale. Va segnalato tuttavia che, una volta accettato tale deposito, l’avvocato avrà anch’egli visibilità del solo fascicolo principale e non anche di quelli riuniti.  Ed alla cosa non può porsi rimedio né con un’istanza di visibilità né con una costituzione depositata nel fascicolo riunito, in quanto il sistema SICID, in ragione dell’indicato “stato” in cui si trova il fascicolo, non consente lo scaricamento del corrispondente evento:


Ne deriva che, in tal caso, ove la cancelleria non vi provveda autonomamente, il nuovo difensore dovrà sollecitare l’intervento manuale da parte del Cancelliere affinché il proprio nominativo venga inserito nel fascicolo riunito.

Al riguardo, risulta a chi scrive che siano stati programmati da parte del DGSIA interventi tecnici per consentire in via automatica la visibilità a tutte le parti di tutti i fascicoli riuniti.

robertoarcella

Lascia un commento