Quesiti e risposte: dove va inserita l’attestazione di conformità del titolo esecutivo quando la notifica avvenga a mezzo PEC? Nel titolo e/o in relata?

Quesiti e risposte: dove va inserita l’attestazione di conformità del titolo esecutivo quando la notifica avvenga a mezzo PEC? Nel titolo e/o in relata?

D: Per notificare un titolo esecutivo a mezzo PEC è necessaria anche l’attestazione di conformità “interna” al documento oppure è sufficiente l’attestazione inserita nella relata di notifica?

R: Anticipo la risposta rispetto al ragionamento: è sufficiente l’attestazione di conformità contenuta nella sola relata di notifica.

Si ricorda che il nuovo art. 475 c.p.c. prevede che «Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti».

Per l’art. 196-undecies, disp. att. c.p.c., norma che riproduce il contenuto del “Vecchio” art. 16-undecies, d.l. 179/2012, poi,  «1. L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima. 2. L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 4. I soggetti che compiono le attestazioni di conformità previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto».

Il dato normativo, quindi, depone univocamente nel senso che l’attestazione va inserita sempre nella relata di notifica quando la copia informatica (nella specie, della sentenza e degli altri atti e provvedimenti indicati dall’art. 475 c.p.c.) è destinata alla notificazione telematica.

 

robertoarcella

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