{"id":1008,"date":"2014-07-17T13:48:25","date_gmt":"2014-07-17T11:48:25","guid":{"rendered":"http:\/\/avvocatotelematico.wordpress.com\/2014\/07\/17\/news-sottoscritto-oggi-il-protocollo-per-il-processo-telematico-tra-coa-e-tribunale-di-napoli\/"},"modified":"2014-07-17T13:48:25","modified_gmt":"2014-07-17T11:48:25","slug":"news-sottoscritto-oggi-il-protocollo-per-il-processo-telematico-tra-coa-e-tribunale-di-napoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2014\/07\/17\/news-sottoscritto-oggi-il-protocollo-per-il-processo-telematico-tra-coa-e-tribunale-di-napoli\/","title":{"rendered":"NEWS: SOTTOSCRITTO OGGI IL PROTOCOLLO PER IL PROCESSO TELEMATICO TRA COA  E TRIBUNALE DI NAPOLI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:center;\"><strong>PROTOCOLLO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><strong>NAPOLI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:center;\">L\u2019anno 2014, il giorno 17 luglio,<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 considerato che a far data dal 30\/6\/2014, a norma dell\u2019art. 16 <em>bis<\/em> D.L. 179\/2012 convertito in Legge 221\/2012 e successivamente modificato dall\u2019art. 44 del D.L. n. 90 del 24\/6\/2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e degli altri soggetti esterni, nei giudizi di competenza del Tribunale iniziati a far data dal 30\/6\/2014, avr\u00e0 luogo esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche e che tale forma di deposito obbligatorio varr\u00e0 anche per i ricorsi per ingiunzione dinanzi al Tribunale, di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c.;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 considerato che, ai sensi del medesimo art. 44 D.L. 90\/2014, per i giudizi gi\u00e0 pendenti al 30\/6\/2014, fino al 31\/12\/2014 gli atti ed i documenti potranno essere depositati, oltre che nel tradizionale formato cartaceo, anche in modalit\u00e0 telematica ed in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tale ultima modalit\u00e0;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 valutato che tali norme incidono profondamente, sul piano organizzativo, nell\u2019attivit\u00e0 degli Avvocati, dei Cancellieri, dei Magistrati e dei relativi Ausiliari esterni;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 valutata, alla luce di ci\u00f2, l\u2019opportunit\u00e0 di ridurre al massimo gli spazi d\u2019ombra nell\u2019interpretazione e nell\u2019applicazione delle norme che presidiano il c.d. \u201cprocesso civile telematico\u201d mediante l\u2019individuazione, ove possibile, di prassi e di interpretazioni concordate per la migliore e pi\u00f9 razionale gestione, sia a livello individuale che di ufficio, del nuovo modello di processo civile, nel rispetto delle previsioni delle Regole Tecniche di cui al D.M.\u00a0 44\/2011 e successive modifiche e, in generale, di tutta la normativa, anche regolamentare, che governa la materia <em>de qua<\/em>;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 considerato che analoghe iniziative sono state assunte presso altri Tribunali della Repubblica e che l\u2019adozione dei protocolli \u00e8 stata auspicata anche dal Sig. Ministro nella sua lettera dell\u201910\/6\/2014 ai partecipanti al Tavolo Tecnico sul PCT;<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso,<\/p>\n<p>\u00a0il Tribunale di Napoli, il Consiglio dell\u2019Ordine degli Avvocati di Napoli\u00a0 e la Dirigenza amministrativa Tribunale di Napoli hanno redatto e sottoscritto il presente<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><strong>PROTOCOLLO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:center;\">\u00a0Titolo I<\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><strong>Gli\u00a0 Avvocati<\/strong><\/p>\n<p><strong>art. 1.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ai sensi dell\u2019art. 51, comma 2 del D.L. n. 90 del 24\/6\/2014, gli atti si considerano tempestivamente depositati\u00a0 in modalit\u00e0 telematica quando la ricevuta di avvenuta consegna venga generata entro la fine del giorno di scadenza (ore 23:59:59).\u00a0 Poich\u00e9, tuttavia, la certezza della regolarit\u00e0 del deposito pu\u00f2 aversi solo successivamente all\u2019esecuzione dei controlli automatici (terzo messaggio di posta certificata) e, in ultima analisi, solo a seguito della verifica della regolarit\u00e0 degli atti da parte del Cancelliere (quarto messaggio), si consiglia agli Avvocati di evitare il deposito degli atti nelle ultime ore del giorno di scadenza, al fine di aver tempo e modo di rimediare ad eventuali propri errori tecnici.<\/p>\n<p>Si evidenzia che, in ogni caso, la data e l\u2019orario della ricevuta di avvenuta consegna sono rilevabili direttamente dai Giudici dal \u201ccontenuto fascicolo\u201d della Consolle del Magistrato.<\/p>\n<p>E\u2019 norma di prudenza quella di conservare le ricevute di avvenuta consegna relative ai depositi telematici, dacch\u00e9 le stesse costituiscono prova della tempestivit\u00e0 dei depositi in caso di contestazione e possono risultare cos\u00ec decisive, per esempio, nelle istanze di rimessione in termini.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 2.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si raccomanda\u00a0 l\u2019osservanza delle regole tecniche di cui all\u2019art. 12 Provv. Direttore Generale SIA 16.4.2014 in sede di redazione dell\u2019atto di parte.<\/p>\n<p>In particolare, si ricorda che l\u2019 \u00abatto principale\u00bb contenuto nella busta deve essere un pdf nativo, ovvero derivato dalla trasformazione in pdf di un documento testuale digitale. Non \u00e8 conseguentemente ammessa, ad esempio, la scansione per immagini dell\u2019atto principale e, quindi, l\u2019Avvocato non pu\u00f2 formare l\u2019atto tradizionalmente su supporto cartaceo, firmarlo con la penna e poi scansionarlo per acquisirlo alla busta telematica.<\/p>\n<p>Ove l\u2019atto sia inviato in formato non corretto, il Magistrato procedente valuter\u00e0 se, compatibilmente con le peculiarit\u00e0 del rito, sia possibile invitare l\u2019utente abilitato esterno (Avvocati, CTU ed altri Ausiliari) a rinnovare l\u2019invio telematico nelle forme previste dalle regole tecniche.<\/p>\n<p>\u00a0art. 3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La procura pu\u00f2 essere sottoscritta digitalmente dalla parte, ed in tal caso va controfirmata digitalmente (con l\u2019apposita funzione \u201ccontrofirma\u201d) dall\u2019Avvocato.<\/p>\n<p>L\u2019apposizione della firma digitale dell\u2019Avvocato, anzich\u00e9 della controfirma, non costituisce vizio della procura.<\/p>\n<p>La procura pu\u00f2 essere altres\u00ec rilasciata dalla parte in formato cartaceo e deve essere sottoscritta manualmente, ai fini della certificazione dell\u2019autografia, anche dall\u2019Avvocato: \u00a0essa andr\u00e0 scansionata, preferibilmente in formato pdf immagine, e l\u2019Avvocato vi apporr\u00e0 infine, all\u2019atto del deposito, anche la propria sottoscrizione digitale.<\/p>\n<p>E\u2019 sempre consigliata l\u2019indicazione in procura dei riferimenti al giudizio per il quale la stessa viene rilasciata.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 4.\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per i procedimenti introdotti con ricorso (diversi dal procedimento per ingiunzione per il quale \u00e8 obbligatorio il deposito telematico), i difensori delle parti che avranno depositato gli atti introduttivi in formato cartaceo potranno trasmettere telematicamente, nelle modalit\u00e0 ex DM 44\/2011, copia informatica per immagine del ricorso e della procura, sottoscritti digitalmente, come allegati ad una \u201cistanza generica\u201d.<\/p>\n<p>A tal uopo, al momento del deposito del ricorso cartaceo, la Cancelleria annoter\u00e0 l\u2019avvenuto deposito ed il numero di Registro Generale su una copia del ricorso stesso che verr\u00e0 immediatamente restituita all\u2019Avvocato ai fini della scansione e del deposito di cui al comma precedente.<\/p>\n<p>Il decreto di fissazione dell\u2019udienza sar\u00e0 preferibilmente redatto dal Magistrato attraverso la Consolle o, comunque, esso sar\u00e0 scansionato ed acquisito senza indugio al SICID dalla Cancelleria, allo scopo di consentire agli Avvocati di scaricare il ricorso ed il decreto, di autenticarli ex art. 16 bis DL 179\/2012, comma 9 <em>bis<\/em>, e di procedere alla relativa notifica alle altre parti, senza che sia pi\u00f9 necessario accedere all\u2019ufficio per richiedere e ritirare le copie e pagare i relativi diritti.<\/p>\n<p><strong>art. 5.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Gli Avvocati avranno cura, nell\u2019utilizzo dei software redattori, di selezionare correttamente il tipo di deposito da effettuare, prediligendo le tipologie specifiche a quelle di \u201cmemoria generica\u201d o \u201cistanza generica\u201d, ovvero, nell\u2019ambito di queste ultime, a selezionare il tipo di istanza specifica (anticipazione udienza, istanza di esecutoriet\u00e0, ecc) che eventualmente si accompagna a quel deposito: ci\u00f2 in quanto il sistema render\u00e0 immediatamente intellegibile la data del deposito, intesa come data ed ora della ricevuta di avvenuta consegna, e registrer\u00e0 correttamente il corrispondente evento.<\/p>\n<p>Gli Avvocati predisporranno la busta telematica avendo cura che il nome del file sia descrittivo del contenuto del documento e che lo stesso sia preceduto da numerazione progressiva (ad es.: 001, 002 etc) e quindi esemplificativamente:\u00a0 \u201c<strong>001 fattura.pdf<\/strong>\u201d ovvero \u201c<strong>002 invitoadadempiere.pdf<\/strong>\u201d e cos\u00ec<br \/>\n via.<\/p>\n<p>Al fine di ottimizzare l\u2019assegnazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo alle sezioni civili del Tribunale, si invitano gli Avvocati ad evidenziare, nell\u2019intestazione del ricorso, la materia degli stessi: e cos\u00ec, esemplificativamente: \u201c<em>Ricorso per ingiunzione in materia di locazioni<\/em>\u201d, oppure \u201c<em>Ricorso per ingiunzione in materia di condominio<\/em>\u201d, e cos\u00ec via.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si ricorda, quanto alla Sezione distaccata di Ischia, che la stessa fu soppressa il 12\/9\/2013 ed \u00e8 stata riattivata dal 9\/6\/2014 per le sole cause di contenzioso civile e di volontaria giurisdizione. In considerazione di ci\u00f2, i depositi telematici dovranno seguire i seguenti criteri:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 quanto ai procedimenti iscritti a ruolo sino al 12\/9\/2013, i depositi telematici andranno effettuati sul registro informatico del Tribunale di Napoli, dove i procedimenti sono migrati \u2013 anche se trattati presso la ripristinata sede \u2013 ed hanno assunto una nuova numerazione costituita dalla somma algebrica del precedente numero di ruolo ed il numero 95.000;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 quanto ai procedimenti iscritti dal 12\/9\/2013 al 7\/6\/2014, gli stessi restano definitivamente assegnati alla sede centrale del Tribunale di Napoli e pertanto i depositi andranno effettuati \u00a0come per i procedimenti ordinariamente assegnati alla sede centrale;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 quanto, infine, ai procedimenti iscritti a ruolo dal 9\/6\/2014, i depositi andranno indirizzati al ripristinato registro informatico della sezione distaccata di Ischia.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 7.\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In via transitoria e fino al 31\/12\/2014, nel caso di fascicoli con memorie o documenti di particolare lunghezza o scarsamente leggibili nel formato digitale (esemplificativamente: manoscritti, cartografie, certificati o atti notarili di vecchia datazione) e per ragioni specifiche che andranno esplicitate,\u00a0 il Giudice potr\u00e0 avanzare richiesta ai Difensori, in udienza,\u00a0 di copia cartacea di cortesia di atti o documenti singolarmente individuati e gi\u00e0 depositati telematicamente. Tale copia, ove l\u2019Avvocato ritenga di aderire alla richiesta, sar\u00e0 consegnata direttamente al Giudice anche con un\u2019ulteriore copia per ognuna delle controparti, e senza il tramite della Cancelleria, al fine di non aggravare quest\u2019ultima di compiti non istituzionali e, comunque, di attivit\u00e0 non certificabili.<\/p>\n<p>E\u2019 da evitare la richiesta di copie cartacee di cortesia al di fuori degli specifici casi indicati e, comunque, una generalizzata richiesta da parte del Giudice in tal senso.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 8.\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si ricorda che in base al disposto dell\u2019art. 16 bis co 9 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 20 dicembre 2012, n. 221, \u201c<em>Il giudice pu\u00f2 ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche<\/em>\u201d, oggettive, diverse dalla \u201ccortesia\u201d prevista dall\u2019articolo precedente e connesse ad esigenze processuali o di svolgimento dell\u2019udienza.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 9.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le parti che sottoscrivono il presente protocollo si danno reciprocamente atto delle difficolt\u00e0 interpretative dell\u2019art. 16 <em>bis<\/em> del D.L. 179\/2012 nella parte in cui dispone che \u201c<em>il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici<\/em>\u201d, con particolare riferimento all\u2019ammissibilit\u00e0 del deposito di atti e documenti (esemplificativamente: una citazione testimoniale, un ricorso notificato) nel corso dell\u2019udienza, piuttosto che prima di essa e nelle modalit\u00e0 prescritte dalla norma.\u00a0<\/p>\n<p>Convengono pertanto, al riguardo, che l\u2019art. 16 <em>bis<\/em> D.L. 179\/2012 vada interpretato nel senso che la norma si riferisce ai soli depositi fuori udienza.\u00a0<\/p>\n<p>E\u2019 comunque raccomandato il deposito telematico di tali atti processuali prima dell\u2019udienza,\u00a0 ferma la facolt\u00e0 del Giudice di disporre l\u2019esibizione dell\u2019originale o il deposito dell\u2019atto cartaceo (ad esempio: il ricorso di lavoro notificato).<\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019Avvocato abbia provveduto al deposito in udienza di un atto o documento, successivamente potr\u00e0 inviare telematicamente anche copia informatica del medesimo atto o documento con le modalit\u00e0 ex DM 44\/2011, al fine di implementare il fascicolo informatico: in tal caso l\u2019Avvocato indicher\u00e0, nella nota di deposito che costituisce \u201catto principale\u201d del deposito telematico, che l\u2019atto allegato \u00e8 copia informatica del documento o dell\u2019atto depositato in udienza e la Cancelleria lo accetter\u00e0 come \u201cevento particolare\u201d, \u201cannotazione\u201d (\u201cdepositato in udienza \u201d).<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 10.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ai sensi dell\u2019art. 1 del D.M. 209 del 15\/10\/2012 \u2013 che ha abrogato l\u2019art. 13, comma 4, primo periodo, del D.M.\u00a0 44 del 2011 ove si prevedeva che \u201c<em>la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell&#8217;atto e dei documenti allegati<\/em>\u201d \u2013 lo scambio degli atti e delle comparse depositate telematicamente si intende avvenuto con l\u2019accettazione della busta del depositante da parte del Cancelliere.<\/p>\n<p>E\u2019 pertanto escluso ogni obbligo giuridico di comunicare all\u2019Avvocato della controparte l\u2019avvenuto deposito telematico di atti o documenti.\u00a0<\/p>\n<p>Lo scambio di copie di cortesia cartacee o a mezzo <em>email<\/em> tra gli Avvocati \u00e8 pertanto lasciato alla libera determinazione e ad accordi tra le parti costituite.<\/p>\n<p>\u00a0<strong>art. 11.\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si ricorda ai Magistrati ed agli Avvocati che la nota spese potr\u00e0 essere inviata telematicamente come allegato alle memorie ex art. 190 c.p.c. ovvero alle note ex art. 429 c.p.c. o in sede di deposito delle altre memorie autorizzate in vista della decisione delle controversie, salva l\u2019applicazione dell\u2019art. 9.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 12.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Avuto riguardo alla natura digitale del fascicolo monitorio, gli Avvocati degli opponenti che notifichino in proprio l\u2019atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sono tenuti a depositare telematicamente il relativo avviso ex artt. 645 comma 1, secondo periodo e 9 L. 53\/1994. E\u2019 consigliabile, almeno in una prima fase, che analogo deposito l\u2019Avvocato effettui anche in caso di notifica dell\u2019opposizione a mezzo Ufficiale Giudiziario.<\/p>\n<p>L\u2019avviso di opposizione dovr\u00e0 essere effettuato selezionando \u201cistanza generica\u201d ed effettuando il deposito nel fascicolo informatico del decreto ingiuntivo, allegando all\u2019atto principale, denominato \u201c<em>avviso di opposizione.pdf<\/em>\u201d, copia informatica dell\u2019atto di opposizione (completo della relazione di notifica) o, in caso di notifica a mezzo pec, le ricevute di accettazione e di consegna. In tal caso, infatti, i sistemi consentono eccezionalmente all\u2019Avvocato dell\u2019opponente di effettuare il deposito di tale specifico atto in un fascicolo nel quale egli non \u00e8 costituito.<\/p>\n<p><strong>art. 13<\/strong>.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019istanza di esecutoriet\u00e0 del decreto ingiuntivo dovr\u00e0 essere proposta in modalit\u00e0 telematica, rientrando tra gli atti ricompresi nel Libro IV, Titolo I, Capo I, come richiamato dall\u2019art. 16 bis comma IV del DL 179\/2012, utilizzando la\u00a0 forma della \u201cistanza generica\u201d ed\u00a0 il sottotipo \u201crichiesta esecutoriet\u00e0\u201d. In questa istanza l\u2019Avvocato dichiarer\u00e0, sotto la propria responsabilit\u00e0, che non gli \u00e8 stato notificato alcun atto di opposizione.<\/p>\n<p>Considerato che il D.L. 90\/2014 non ha modificato il comma 4 dell\u2019art. 16 bis DL 179\/2012, dal 30\/6\/2014, le istanze di esecutoriet\u00e0 andranno depositate telematicamente anche per i fascicoli monitori iscritti prima di tale data.<\/p>\n<p>All\u2019istanza di cui al comma 1 va allegato:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;atto notificato (comprensivo della relata di n<br \/>\notifica), scansionato in formato pdf immagine, se la notifica \u00e8 stata eseguita a mezzo UNEP o a mezzo raccomandata ex L. 53\/94,<\/p>\n<p>ovvero,<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 se la notifica \u00e8 stata eseguita via PEC ex L. 53\/94, le ricevute di avvenuta consegna e quella di accettazione.<\/p>\n<p>Al momento, poich\u00e9 le specifiche DGSIA non sono state ancora del tutto implementate dalle software house, \u00e8 possibile allegare tali documenti come &#8220;allegati semplici&#8221;.<\/p>\n<p>Successivamente a ci\u00f2, il Giudice valuter\u00e0 se richiedere all&#8217;Avvocato (mediante un provvedimento di &#8220;sospensione&#8221; della concessione dell&#8217;esecutoriet\u00e0) la visione dell&#8217;originale della notifica (se cartacea).<\/p>\n<p>Concesso il provvedimento, l&#8217;Avvocato depositer\u00e0 in Cancelleria la stampa (estratta da pst.giustizia.it) del provvedimento di concessione dell&#8217;esecutoriet\u00e0 ed il proprio decreto ingiuntivo notificato. In caso di notifica via pec, dovr\u00e0 provvedere alla stampa del ricorso per ingiunzione, del decreto, della relata e dei messaggi di invio, accettazione e RAC e\u00a0 munirli di attestazione ex art. 9, comma 1 bis\u00a0 L. 53\/94.<\/p>\n<p>Infine, il Cancelliere, cui spetta la spedizione in forma esecutiva del provvedimento, munir\u00e0 l&#8217;atto della formula, restituendolo all&#8217;Avvocato.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 14.\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Non ci sono limiti al numero di documenti che gli avvocati possono depositare telematicamente ma occorre tenere conto che le specifiche tecniche impongono che dimensione massima della busta sia di\u00a0 30 Mb.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 il processo di cifratura dell\u2019allegato della busta determina un aumento del \u201cpeso\u201d della stessa pari quasi al doppio, \u00e8 consigliato di evitare, se possibile, di sottoscrivere digitalmente i documenti che non richiedano specificamente la sottoscrizione digitale.<\/p>\n<p>Si ricorda tuttavia che la firma digitale va apposta (e viene apposta in genere direttamente attraverso i software redattori) obbligatoriamente:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 all\u2019atto principale<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 alla procura (se depositata)<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 alla nota di iscrizione a ruolo (NIR) se prescritta<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 al file DatiAtto.xml.<\/p>\n<p>E\u2019 raccomandata la scansione dei documenti con la risoluzione pi\u00f9 bassa consentita dal proprio dispositivo scanner (100\/150 dpi in modalit\u00e0 \u201cTESTO\u201d e \u201cbianco\/nero\u201d, evitando anche di usare \u201cscala di grigi\u201d o, peggio, il \u201ccolore\u201d, a meno che ci\u00f2 non risulti indispensabile avuto riguardo alla natura dei documenti da produrre, come ad esempio rilievi fotografici).\u00a0<\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019avvocato debba procedere alla trasmissione di una busta di peso superiore ai 30 Mb, anche alla luce dell\u2019art. 51, comma 2, ultima parte del D.L. 90\/2014 \u00e8 ammesso l\u2019invio di busta integrativa (o anche pi\u00f9 buste) contenente (o contenenti) i documenti esclusi dall\u2019invio principale, osservando le seguenti modalit\u00e0 operative:<\/p>\n<p>\u00a0<strong>RICORSO PER D.I.:<\/strong><\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 verificato che non si pu\u00f2 contenere la busta entro i 30 Mb, si indica in calce al ricorso che l\u2019invio sar\u00e0 multiplo e che parte dei documenti sar\u00e0 inclusa in altra busta;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ottenuto l\u2019R.G., si provvede a depositare nuova busta sotto forma di \u201c<strong><em>ProduzioneDocumentiRichiesti<\/em><\/strong>\u201d, formando un \u201catto principale\u201d nel quale si indicher\u00e0 che lo stesso costituisce integrazione del primo deposito che non si era riusciti a contenere nelle dimensioni informatiche prescritte;\u00a0<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per consentire al Cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di deposito integrativo, l\u2019atto principale della busta integrativa dovr\u00e0 essere preferibilmente nominato come \u201c<strong>integrazione_busta_incapiente.pdf<\/strong>\u201d;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il Cancelliere, dopo che il fascicolo sar\u00e0 passato allo stato \u201cassegnato a giudice\u201d, accetter\u00e0 il secondo deposito come \u201cdeposito atto non codificato\u201d eliminando l\u2019evento proposto in automatico e selezionando la richiamata voce \u201cdeposito atto non codificato\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0<strong>MEMORIE CHE COMPORTANO ALLEGAZIONI DOCUMENTALI (EX ART. 183, 426 C.P.C. ETC.)<\/strong><\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 verificato che non si pu\u00f2 contenere la busta entro i 30 Mb, si indica in memoria che l\u2019invio sar\u00e0 multipli e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta;\u00a0<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 si provvede subito dopo a depositare nuova busta della stessa tipologia del primo invio (es. \u201cmemoria 183\u201d), formando un \u201catto principale\u201d nel quale si indicher\u00e0 che lo stesso costituisce integrazione del primo deposito che non si era riusciti a contenere nelle dimensioni informatiche prescritte, in alternativa, potr\u00e0 utilizzare la forma della \u201cmemoria generica\u201davendo cura di inserire nel campo \u201cnote\u201d proposto dal redattore che si tratta di integrazione documentale.<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Per consentire al Cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di deposito integrativo, si l\u2019atto principale della busta integrativa deve essere preferibilmente nominato come \u201c<strong>integrazione_ busta_incapiente.pdf<\/strong>\u201d;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il Cancelliere accetter\u00e0 il deposito integrativo ancorch\u00e9 il sistema proponga la creazione di un identico evento rispetto a quello del primo deposito (es.: \u201cdepositate memporie 183 comma\u00a0 6 n. 2 da avv\u2026..\u201d) oppure accettando anche in tal caso il deposito come \u201c<strong><em>atto non codificato<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0Le parti del presente protocollo ritengono di dover interpretare l\u2019art. 51, comma 2, D.L. 24\/6\/2014 n. 90, nella parte in cui dispone che \u201c<em>il deposito \u00e8 tempestivo quando eseguito entro la fine del giorno di scadenza<\/em>\u201d nel senso che, ai fini della tempestivit\u00e0 del deposito, \u00a0in caso di invio di buste multiple, per l\u2019ultima di esse il sistema dovr\u00e0 aver generato la ricevuta di avvenuta consegna entro la fine del giorno di scadenza. Si considereranno tempestive solo le buste contenenti atti e documenti per le quali la ricevuta di avvenuta consegna si sia generata entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 15.\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si evidenzia che le istanze di liquidazione ex art. 82, DPR n. 115\/2002 relative al Patrocinio a spese dello Stato in favore degli Avvocati, nonch\u00e9 quelle di liquidazione dei compensi in favore degli Ausiliari del Giudice, sono soggette ai medesimi criteri temporali previsti dall\u2019art. 44 D.L. 90\/2014 e che esse, quindi,\u00a0 possono essere depositate telematicamente anche per i procedimenti iniziati prima del 30\/6\/2014, mentre devono essere necessariamente inviate in tale forma per quelli iniziati dal 30\/6\/2014.<\/p>\n<p>Ai fini della corretta gestione delle istanze, si suggerisce agli Avvocati, nella creazione della busta informatica con il redattore, di contrassegnare le istanze con il <em>flag<\/em> dell\u2019urgenza.<\/p>\n<p style=\"text-align:center;\">\u00a0Titolo II<\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><strong>Le Cancellerie<\/strong><\/p>\n<p><strong>art. 16.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le Cancellerie garantiranno l\u2019accettazione degli atti depositati entro il\u00a0 giorno successivo all\u2019invio del deposito, verificando la sezione \u201cprocesso telematico\u201d \u2013 \u201cgestione depositi\u201d \u2013 \u201catti di parte\u201d degli applicativi SICID e SIECIC.<\/p>\n<p>Tale controllo, con le relative accettazioni dei depositi, andr\u00e0 effettuato almeno due volte al giorno, una prima ad inizio orario di lavoro delle Cancellerie ed una seconda verso la fine di tale orario.<\/p>\n<p>Si raccomanda alla Cancelleria della Sezione distaccata di Ischia di effettuare il controllo su tutti i registri nei quali attualmente sono iscritti i fascicoli di competenza e, quindi, sia sul registro del Tribunale di Napoli, per i procedimenti che erano pendenti alla data del 12\/9\/2013, sia sul nuovo registro della ripristinata sezione distaccata.<\/p>\n<p><strong>art. 17.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le Cancellerie accetteranno gli atti senza modificare la \u201cdata evento\u201d sugli applicativi quando questa appare per <em>default<\/em>. Qualora, invece, si lavori l\u2019atto con la funzione \u201c<em>aggiungi evento<\/em>\u201d andr\u00e0 riprodotta la data di invio dell\u2019atto da parte dell\u2019Avvocato. E\u2019 comunque rime<br \/>\nssa al Giudice ogni valutazione sulla tempestivit\u00e0 dei depositi ai sensi dell\u2019art. 13, comma 5, del DM 44\/2011, disponendo il Giudice, attraverso la Consolle del Magistrato (\u201c<em>contenuto fascicolo<\/em>\u201d), della data e dell\u2019orario della ricevuta di avvenuta consegna.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>art. 18.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le Cancellerie accetteranno tutti gli atti depositati dagli abilitati esterni, come disposto dalla Circolare Min. Giustizia n.\u00a0 m_dag_27\/06\/2014.0091995.U:\u00a0 spetta infatti al Giudice valutare la legittimit\u00e0 di eventuali depositi di atti (introduttivi o di costituzione in giudizio) in assenza della necessaria abilitazione, involgendo tale valutazione profili prettamente processuali.<\/p>\n<p>Si ricorda, peraltro, che il Tribunale di Napoli non \u00e8 ancora abilitato a ricevere telematicamente\u00a0 atti introduttivi (ad eccezione del ricorso per decreto ingiuntivo) e\/o che implicano la costituzione in giudizio di nuove parti.<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 19.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Gli atti depositati telematicamente e gli eventuali relativi allegati non verranno stampati dalla Cancelleria ma saranno consultabili solo telematicamente su pst.giustizia.it o altro PdA, accendo al sistema in modalit\u00e0 autenticata (con smart-card o business key).<\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 20.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019accesso degli Avvocati alle Cancellerie sar\u00e0 limitato, nella fascia oraria di tre ore nei giorni feriali prevista dall\u2019art. 51, comma 1, D.L. 90 del 24\/6\/2014, valida anche per il deposito (cartaceo) dei c.d. \u201catti in scadenza\u201d, alle attivit\u00e0 connesse alla consultazione dei fascicoli cartacei, anche con riferimento alle relative annotazioni sugli esiti delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c., alle richieste di copie ed ai depositi non telematici, ove ancora consentiti, con esclusione quindi di tutte le richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti, reperibili su pst.giustizia.it o su altro PdA, salvi i casi di forza maggiore.<\/p>\n<p>L\u2019accesso alla Cancelleria per la visione e l\u2019eventuale copia (con pagamento dei diritti di copia ordinari) dei documenti depositati telematicamente \u00e8 altres\u00ec consentita agli Avvocati\u00a0 anche antecedentemente alla costituzione in giudizio, previa esibizione della procura. La consultazione dei fascicoli \u00e8 gratuita ed il rilascio di copie da parte della cancelleria \u00e8 soggetto al pagamento dei diritti.<\/p>\n<p>Le parti del presente protocollo prendono atto che il 25\/6\/2014 sono state pubblicate le specifiche tecniche per consentire agli Avvocati dei soggetti non ancora costituiti in giudizio o contumaci, come previsto dall\u2019art. 18, comma 3, del D.M. 44\/2011, la consultazione \u201ca tempo\u201d degli atti e dei documenti contenuti negli stessi e che il DGSIA ha previsto che tale funzionalit\u00e0 sar\u00e0 utilizzabile non prima del 28 luglio 2014 (termine anticipato per il solo Tribunale di Milano al 14\/7\/2014).<\/p>\n<p>In attesa che vengano resi concretamente utilizzabili tali strumenti tecnici, ai fini della consultazione da remoto dei fascicoli informatici e limitatamente ai procedimenti per ingiunzione, il difensore dell\u2019ingiunto pu\u00f2 depositare telematicamente, come \u201catto principale\u201d, un\u2019istanza di accesso al fascicolo corredata dalla procura speciale rilasciata dall\u2019ingiunto.<\/p>\n<p>In tal caso, il depositante ignorer\u00e0 il messaggio di esito negativo dei controlli automatici (\u201c<em>Codice esito: -1. Descrizione esito: &#8212;\u00a0 Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria<\/em>\u201d) e il Cancelliere, verificata la natura dell\u2019istanza e la legittimazione della parte, selezioner\u00e0 nel SICID la funzione \u201cintervento manuale\u201d, \u201caggiungi evento\u201d ed infine generer\u00e0 un evento fittizio di costituzione del difensore nel fascicolo, consentendogliene cos\u00ec la consultazione da remoto.<\/p>\n<p>Anche in tal caso la consultazione del fascicolo \u00e8 esente da qualsivoglia diritto di cancelleria, e le copie, in quanto ottenute telematicamente attraverso il <em>download<\/em> dal Punto di Accesso, sono anch\u2019esse gratuite, ai sensi dell\u2019art. 16 <em>sexies<\/em> , comma 2, del D.L. 90 del\u00a0 24\/6\/2014.<\/p>\n<p>Secondo le specifiche tecniche aggiornate il 25\/6\/2014, e che, come detto, saranno attive dal 28 luglio 2014, la richiesta di consultazione dei fascicoli dovr\u00e0 essere inoltrata alla Cancelleria utilizzando i canali telematici del Processo Civile Telematico (PCT), tramite uno specifico atto telematico, denominato \u201cAttoRichiestaVisibilita\u201d, depositabile tramite redattore.\u00a0<\/p>\n<p>Il Cancelliere, ricevuta la busta telematica con la richiesta di consultazione, potr\u00e0 quindi rifiutare o accogliere la richiesta di visibilit\u00e0 temporanea del fascicolo. La Cancelleria, valutata la richiesta di consultazione del soggetto che l\u2019ha inoltrata, trasmetter\u00e0 l\u2019esito tramite invio all\u2019indirizzo di PEC del soggetto mittente, di un biglietto di cancelleria.\u00a0 L\u2019autorizzazione all\u2019accesso al fascicolo informatico sar\u00e0 limitata nella durata e nella fase in cui si \u00e8 autorizzati a consultare i fascicoli; si avranno le stesse possibilit\u00e0 di operare che hanno gli avvocati costituiti normalmente e quindi autorizzati alla consultazione.<\/p>\n<p><strong>art. 21.\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le Cancellerie, in ossequio all\u2019art. 15, comma 4, D.M. 44\/2011 ed all\u2019art.\u00a0 16, comma 3, del Provvedimento del DGSIA del 16\/4\/2014, provvederanno a scansionare i provvedimenti cartacei del Magistrato, in formato PDF, a sottoscriverli digitalmente e ad associarli al corrispondente evento del SICID o del SIECIC: tale onere sussiste indipendentemente dalla necessit\u00e0 di eseguire comunicazioni di cancelleria relative a quei provvedimenti e, quindi, vale anche per le sentenze ex art. 281 sexies c.p.c.e per quelle ex art. 429 c.p.c.<\/p>\n<p>Le Cancellerie sono tenute a scansionare anche i verbali di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per le separazioni ed i decreti di omologa.<\/p>\n<p>Le Cancellerie provvederanno altres\u00ec alla sollecita scansione dei decreti di fissazione dell\u2019udienza, ove non redatti digitalmente dal Giudice, ai fini di quanto previsto dall\u2019art. 4 di questo Protocollo.<\/p>\n<p><strong>art. 22.\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si ricorda che ai sensi dell\u2019art. 45, comma 2,\u00a0 disp. att. c.p.c. alle comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. deve essere allegato \u201c<em>il testo integrale del provvedimento comunicato<\/em>\u201d. Analogamente, ai sensi dell\u2019art. 133 c.p.c. come modificato dall\u2019art. 45 D.L. 90\/2014, le Cancellerie devono comunicare il testo integrale delle sentenze, come gi\u00e0 peraltro avviene.<\/p>\n<p>Le Cancellerie osserveranno scrupolosamente \u00a0tale norma, avuto riguardo ai vizi processuali che ne possono derivare in mancanza.<\/p>\n<p><strong>art. 23.\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Cancelleria provvede, come da prassi gi\u00e0 in atto, ad annotare nel fascicolo cartaceo gli esiti delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c. e delle notifiche di Cancelleria.<\/p>\n<p>Su richiesta del Giudice, la Cancelleria provvede altres\u00ec a stampare e ad allegare al fascicolo cartaceo il dettaglio degli avvisi telematici delle notificazioni e delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c. che non abbiano raggiunto il destinatario segnalando una \u201cmancata consegna\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:center;\">Titolo III<\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><strong>I Magistrati<\/strong><\/p>\n<p><strong>art. 24.\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si ricorda che per effetto dell\u2019entrata in vigore delle norme sul processo telematico, il fascicolo d\u2019ufficio si intende composto da quello cartaceo integrato da quello telematico, ad eccezione dei procedimenti monitori per i quali non \u00e8 prevista la formazione di fascicoli cartacei.\u00a0 I Magistrati sono conseguentemente tenuti a consultare la Consolle del Magistrato, aggiornandone i contenuti quotidianamente e, comunque, in ogni caso prima di assumere provvedimenti, al fine di verificare l\u2019esistenza di atti e documenti che risultino depositati telematicamente e dei quali, conseguentemente, non vi sia traccia nel fascicolo cartaceo.<\/p>\n<p><strong>art. 25.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 AI fine di una corretta gestione dei procedimenti si consiglia di scaricare integralmente il proprio ruolo tutte le mattine (funzione &#8220;<em>estrai fascicoli<\/em>&#8221; dal men\u00f9 &#8220;<em>fascicoli<\/em>&#8221;\u00a0 e \u201c<em>seleziona fasc. proprietario<\/em>\u201d). \u00a0Tale operazione garantir\u00e0, oltre all&#8217;eventuale aggiornamento dei decreti ingiuntivi telematici, ove presenti, anche lo scarico degli eventuali atti di parte depositati nei procedimenti di merito assegnati al Magistrato.<\/p>\n<p>\u00a0<strong>art. 26.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si raccomanda la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti attraverso la Consolle Magistrato. Si ricorda che qualsiasi provvedimento pu\u00f2 essere redatto in bozza con un normale <em>editor <\/em>di testi (quale, ad esempio, MS Word) e successivamente \u201ccopia-incollato\u201d all\u2019interno della Consolle.\u00a0<\/p>\n<p>Si evidenzia che il deposito telematico dei provvedimenti e dei verbali \u00e8 fondamentale ai fini di una corretta implementazione dei fascicoli telematici, permettendo ai documenti cos\u00ec redatti di essere indicizzati e suscettibili di ricerche giurisprudenziali. Il deposito di provvedimenti attraverso la Consolle Magistrato \u00e8 essenziale dacch\u00e9 evita anche l\u2019aggravio di lavoro da parte dei Cancellieri i quali saranno in tal modo sollevati dall\u2019onere di cui all\u2019art. 15, comma 4 del D.M. 44\/2011 e dall\u2019art. 16, ultimo comma, del Provvedimento DGSIA del 16\/4\/2014, richiamati all\u2019art. 21 del presente Protocollo.<\/p>\n<p><strong>art. 27.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La verbalizzazione d\u2019udienza \u00e8 redatta preferibilmente attraverso la Consolle Magistrato, pur dovendosi riaffermare che la verbalizzazione non \u00e8 atto del Giudice.\u00a0<\/p>\n<p>E\u2019 auspicata a tal riguardo la collaborazione dei Tirocinanti di cui all\u2019art. 73 D.L. n. 69 del 21\/6\/2013, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 98 il 9\/8\/2013.<\/p>\n<p>E\u2019 apprezzato l\u2019utilizzo in udienza, da parte degli Avvocati, di strumenti ed applicativi informatici che consentano loro la predisposizione in digitale delle rispettive\u00a0 deduzioni d\u2019udienza.<\/p>\n<p>In mancanza di verbalizzazione a mezzo Consolle del Magistrato, si consiglia per la redazione del verbale cartaceo l\u2019utilizzo di fogli singoli in formato A4 rigati e di scrivere, con penne di inchiostro nero, su una sola facciata con annotazione del numero di ruolo e del numero progressivo di pagina ed interlineatura del retro del foglio lasciato in bianco.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>art. 28.\u00a0<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si invitano i Magistrati, nell\u2019assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed ex art.\u00a0 190 c.p.c., a non indicare le date di scadenza ma soltanto i termini in numero di giorni (ad esempio, nel caso ex art. 190 c.p.c., \u00a0giorni 60 + giorni 20): ci\u00f2 in quanto l\u2019applicativo di Cancelleria individua le date di scadenza automaticamente,\u00a0 agevolando la stessa nell\u2019inserimento dei corrispondenti eventi e gli Avvocati nella consultazione delle scadenze associate ai fascicoli sul Portale dei Servizi telematici e nell\u2019esecuzione dei depositi.<\/p>\n<p style=\"text-align:center;\">\u00a0Titolo III<\/p>\n<p style=\"text-align:center;\"><strong>Norme finali<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0art. 29.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le parti del presente Protocollo, rilevata la necessit\u00e0 di un confronto continuo sulle problematiche oggetto del PCT e dell\u2019organizzazione dell\u2019Ufficio, istituiscono un Tavolo permanente che sar\u00e0 convocato senza formalit\u00e0.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PROTOCOLLO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO NAPOLI L\u2019anno 2014, il giorno 17 luglio, &#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 considerato che a far data dal 30\/6\/2014, a norma dell\u2019art. 16 bis D.L. 179\/2012 convertito in Legge 221\/2012 e successivamente modificato dall\u2019art. 44 del D.L. n. 90 del 24\/6\/2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2014\/07\/17\/news-sottoscritto-oggi-il-protocollo-per-il-processo-telematico-tra-coa-e-tribunale-di-napoli\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sfsi_plus_gutenberg_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_show_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_type":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_alignemt":"","sfsi_plus_gutenburg_max_per_row":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-1008","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.3 - 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