{"id":10894,"date":"2018-01-13T16:27:15","date_gmt":"2018-01-13T15:27:15","guid":{"rendered":"https:\/\/avvocatotelematico.wordpress.com\/?p=10894"},"modified":"2018-01-13T16:27:15","modified_gmt":"2018-01-13T15:27:15","slug":"il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/","title":{"rendered":"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Capo I &#8211; Principi generali<br \/>\nSezione I &#8211; Definizioni, finalit\u00e0 e \u00e0mbito di applicazione<br \/>\nArt. 1. Definizioni.<\/strong><br \/>\n1. Ai fini del presente codice si intende per:<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">0a) AgID: l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale di cui all&#8217;articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;<br \/>\na) b) <em>(abrogati) <\/em><br \/>\nc) carta d&#8217;identit\u00e0 elettronica: il documento d&#8217;identit\u00e0 munito di elementi per l&#8217;identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalit\u00e0 di dimostrare l&#8217;identit\u00e0 anagrafica del suo titolare;<br \/>\nd) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l&#8217;accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;<br \/>\ne) f) g) h) i) <em>(abrogati) <\/em><br \/>\ni-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui \u00e8 tratto;<br \/>\ni-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui \u00e8 tratto;<br \/>\ni-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui \u00e8 tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;<br \/>\ni-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;<br \/>\ni-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localit\u00e0 o a un&#8217;area geografica specifica;<br \/>\nl) <em>(soppressa)<br \/>\n<\/em>l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;<br \/>\nl-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l&#8217;utilizzo da parte di chiunque, anche per finalit\u00e0 commerciali, in formato disaggregato;<br \/>\n2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all&#8217;utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;<br \/>\n3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">m), n) <em>(soppresse) <\/em><br \/>\nn-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;<br \/>\nn-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999\/93\/CE, di seguito &#8220;Regolamento eIDAS&#8221;,valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;\u00bb;<br \/>\nn-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;<em><br \/>\n<\/em>o) <em>(abrogato) <\/em><br \/>\np) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;<br \/>\np-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;<br \/>\nq), q-bis), r) <em>(abrogati) <\/em><br \/>\ns) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l&#8217;integrit\u00e0 di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;<br \/>\nt), u) <em>(abrogati) <\/em><br \/>\nu-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;<br \/>\nu-ter) <em>(abrogato) <\/em><br \/>\nu-quater) identit\u00e0 digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l&#8217;insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalit\u00e0 fissate nel decreto attuativo dell&#8217;articolo 64;<br \/>\nv) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;<br \/>\nv-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l&#8217;invio e l&#8217;avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;<br \/>\nz) <em>(abrogato) <\/em><br \/>\naa) titolare di firma elettronica: la persona fisica cui \u00e8 attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione nonch\u00e9 alle applicazioni per la sua apposizione della sua firma elettronica;<br \/>\nbb) <em>(abrogato) <\/em><br \/>\ncc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilit\u00e0;<br \/>\ndd) interoperabilit\u00e0: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l&#8217;erogazione di servizi;<br \/>\nee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivit\u00e0 finalizzata all&#8217;interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l&#8217;integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi;<br \/>\nff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all&#8217;articolo 71.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all&#8217;articolo 3 del Regolamento eIDAS;<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-ter. Ove la legge consente l&#8217;utilizzo della posta elettronica certificata \u00e8 ammesso anche l&#8217;utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 2. Finalit\u00e0 e ambito di applicazione.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilit\u00e0, la gestione, l&#8217;accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilit\u00e0 dell&#8217;informazione in modalit\u00e0 digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalit\u00e0 pi\u00f9 appropriate le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione.<br \/>\n2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:<\/li>\n<li>a) alle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all&#8217;articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le partorita di sistema portuale, nonch\u00e9 alle autorit\u00e0 amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;<br \/>\nb) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societ\u00e0 quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;<br \/>\nc) alle societ\u00e0 a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societ\u00e0 quotate di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all&#8217;articolo 3-bis e al Capo IV, l&#8217;identit\u00e0 digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.<br \/>\n4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l&#8217;accesso ai documenti informatici e la fruibilit\u00e0 delle informazioni digitali si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.<br \/>\n5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.<br \/>\n6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonch\u00e9 alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">6-bis. Ferma restando l&#8217;applicabilit\u00e0&#8217; delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono stabiliti le modalit\u00e0 e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attivit\u00e0 e funzioni ispettive e di controllo fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sezione II &#8211; Diritti dei cittadini e delle imprese<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 3. Carta della cittadinanza digitale<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>soggetti giuridici ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, anche ai fini dell&#8217;esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo \u00e8 disciplinata dal codice del processo amministrativo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-quater. &#8211; 1-quinquies. &#8211; 1-sexies. <em>(abrogati) <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 3-bis. Identit\u00e0 digitale e Domicilio digitale<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identit\u00e0 digitale.<\/li>\n<li>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all&#8217;iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all&#8217;iscrizione nel registro delle imprese hanno l&#8217;obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell&#8217;elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolt\u00e0 di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facolt\u00e0 di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 6-quater.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalit\u00e0 stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altres\u00ec eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all&#8217;articolo 64-bis.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l&#8217;obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalit\u00e0 fissate nelle Linee guida.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"2\">\n<li><em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<li><em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l&#8217;AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, \u00e8 stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalit\u00e0 con le quali ai predetti soggetti \u00e8 messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalit\u00e0 con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"4\">\n<li>A decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2013, salvo i casi in cui \u00e8 prevista dalla normativa vigente una diversa modalit\u00e0 di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il persona fisica esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/1990_0241.htm#21-bis\">articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241<\/a>, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non pu\u00f2 produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L&#8217;utilizzo di differenti modalit\u00e0 di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">4-bis. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2005_0082.htm#L_39_3\">articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">4-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al persona fisica contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia \u00e8 tratta, \u00e8 stato predisposto<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">ed \u00e8 disponibile presso l&#8217;amministrazione in conformit\u00e0 alle Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">4-quater. Le modalit\u00e0 di predisposizione della copia analogica di cui al comma 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2005_0082.htm#23-ter\">articolo 23, comma 2-bis<\/a>, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall&#8217;amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all&#8217;articolo 47 del Codice civile pu\u00f2 essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validit\u00e0 ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non pu\u00f2 opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"5\">\n<li>Dall&#8217;attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalit\u00e0 informatiche.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull&#8217;uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilit\u00e0 di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell&#8217;articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015\/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.<\/li>\n<li>Al fine di dare attuazione al comma 1, l&#8217;AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivit\u00e0, una piattaforma tecnologica per l&#8217;interconnessione e l&#8217;interoperabilit\u00e0 tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all&#8217;articolo 64, l&#8217;autenticazione dei soggetti interessati all&#8217;operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. Ai sensi dell&#8217;articolo 71, e sentita la Banca d&#8217;Italia, sono determinate le modalit\u00e0 di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all&#8217;utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-ter. I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all&#8217;articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1\u00b0 dicembre 2016, n. 225.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l&#8217;utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all&#8217;articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all&#8217;adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l&#8217;Agenzia delle entrate e l&#8217;AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalit\u00e0 tecniche per l&#8217;effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"3\">\n<li>3-bis. 3-ter. <em>(abrogati) <\/em><\/li>\n<li>L&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale, sentita la Banca d&#8217;Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalit\u00e0 attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell&#8217; ente le informazioni relative al pagamento medesimo.<\/li>\n<li>Le attivit\u00e0 previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.<br \/>\n<strong>Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.<\/strong><br \/>\n1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione. Con le medesime modalit\u00e0 le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.<br \/>\n2. Con <a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2011_dpcm_22_07.htm\">decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<\/a>, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalit\u00e0 di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.<br \/>\n3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all&#8217;articolo 17, provvede alla verifica dell&#8217;attuazione del comma 1 secondo le modalit\u00e0 e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.<br \/>\n4. Il Governo promuove l&#8217;intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l&#8217;adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalit\u00e0 di cui al comma 1.<br \/>\n<strong>Art. 6. Utilizzo del domicilio digitale.<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell&#8217;articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all&#8217;articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l&#8217;ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformit\u00e0 alle Linee guida.<br \/>\n1-bis. <em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-ter. L&#8217;elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti \u00e8 l&#8217;Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all&#8217;articolo 6-bis. L&#8217;elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettere a) e b), \u00e8 l&#8217;Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all&#8217;articolo 6-ter. L&#8217;elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo \u00e8 l&#8217;Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all&#8217;articolo 6-quater.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-quater. I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all&#8217;articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all&#8217;articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformit\u00e0 della copia informatica del documento notificato all&#8217;originale \u00e8 attestata dal responsabile del procedimento in conformit\u00e0 a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.<br \/>\n2. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n2-bis. <em>(abrogato) <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonch\u00e9 lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalit\u00e0 telematica, \u00e8 istituito, il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.<\/li>\n<li>L&#8217;Indice nazionale di cui al comma 1 \u00e8 realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2009_0002.htm#16\">articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2<\/a>. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. L&#8217;INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell&#8217;identit\u00e0 digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all&#8217;articolo 64, comma 2-sexies.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"3\">\n<li><em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<li>Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell&#8217;utilizzo razionale delle risorse, sentita l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell&#8217;Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, le modalit\u00e0 di accesso e di aggiornamento.<\/li>\n<li>Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalit\u00e0 e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all&#8217;Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.<\/li>\n<li>Dall&#8217;attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 6-ter. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>Al fine di assicurare la pubblicit\u00e0 dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi \u00e8 istituito il pubblico elenco di fiducia denominato &#8220;Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi&#8221;, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l&#8217;invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.<\/li>\n<li>La realizzazione e la gestione dell&#8217;Indice sono affidate all&#8217;AgID, che pu\u00f2 utilizzare a tal fine elenchi e repertori gi\u00e0 formati dalle amministrazioni pubbliche.<\/li>\n<li>Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell&#8217;Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell&#8217;AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell&#8217;Indice e del loro aggiornamento \u00e8 valutata ai fini della responsabilit\u00e0 dirigenziale e dell&#8217;attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all&#8217;iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>\u00e8 istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all&#8217;iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell&#8217;articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell&#8217;Indice sono affidate all&#8217;AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gi\u00e0 deputate alla gestione dell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 6-bis.<\/li>\n<li>Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale \u00e8 l&#8217;indirizzo inserito nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell&#8217;articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell&#8217;inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all&#8217;AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gi\u00e0 contenuti nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 6-bis.<\/li>\n<li>Al completamento dell&#8217;ANPR di cui all&#8217;articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell&#8217;elenco di cui al presente articolo nell&#8217;ANPR.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 6-quinquies. Consultazione e accesso<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater \u00e8 consentita a chiunque senza necessit\u00e0 di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.<\/li>\n<li>L&#8217;estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, \u00e8 effettuata secondo le modalit\u00e0 fissate da AgID nelle Linee guida.<\/li>\n<li>In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell&#8217;indirizzo, \u00e8 vietato l&#8217;utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalit\u00e0 diverse dall&#8217;invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalit\u00e0 istituzionali dei soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2.<\/li>\n<li>Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati.<\/strong><br \/>\n01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all&#8217;articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all&#8217;aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualit\u00e0 individuati e periodicamente aggiornati dall&#8217;AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell&#8217;evoluzione tecnologica.<\/li>\n<li><em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<li>Per i servizi in rete, i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualit\u00e0, anche in termini di fruibilit\u00e0, accessibilit\u00e0 e tempestivit\u00e0, del servizio reso all&#8217;utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.<\/li>\n<li>In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all&#8217;articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalit\u00e0 stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.<br \/>\n<strong>Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.<\/strong><br \/>\n1. Lo Stato e i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l&#8217;utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 8-bis. Connettivit\u00e0 alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell&#8217;Agenda digitale europea, la disponibilit\u00e0 di connettivit\u00e0 alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall&#8217;Agid.<\/li>\n<li>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettivit\u00e0 a banda larga per l&#8217;accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalit\u00e0 determinate dall&#8217;AgID.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 9. Partecipazione democratica elettronica.<\/strong><br \/>\n1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all&#8217;estero, al processo democratico e per facilitare l&#8217;esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualit\u00e0 dei propri atti, anche attraverso l&#8217;utilizzo, ove previsto e nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.<br \/>\n<strong>Art. 10. Sportello unico per le attivit\u00e0 produttive.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sezione III &#8211; Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali<\/strong><br \/>\n<strong><br \/>\nArt. 12. Norme generali per l&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e delle comunicazioni nell&#8217;azione amministrativa.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>Le pubbliche amministrazioni nell&#8217;organizzare autonomamente la propria attivit\u00e0 utilizzano le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicit\u00e0, imparzialit\u00e0, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonch\u00e9 per l&#8217;effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformit\u00e0 agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione di cui all&#8217;articolo 14-bis, comma 2, lettera b).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Gli organi di Governo nell&#8217;esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell&#8217;emanazione delle direttive generali per l&#8217;attivit\u00e0 amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l&#8217;attuazione delle disposizioni del presente Codice.<br \/>\n1-ter. I dirigenti rispondono dell&#8217;osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilit\u00e0 penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L&#8217;attuazione delle disposizioni del presente Codice \u00e8 comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.<br \/>\n2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, garantendo l&#8217;interoperabilit\u00e0 dei sistemi e l&#8217;integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.<br \/>\n3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l&#8217;uniformit\u00e0 e la graduale integrazione delle modalit\u00e0 di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificit\u00e0 di ciascun erogatore di servizi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-bis. I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, favoriscono l&#8217;uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di propriet\u00e0 dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell&#8217;utilizzo.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"4\">\n<li><em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<li><em>(abrogato) <\/em><br \/>\n5-bis. <em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.<\/strong><br \/>\n1. Le pubbliche amministrazioni, nell&#8217;ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, nonch\u00e9 dei temi relativi all&#8217;accessibilit\u00e0 e alle tecnologie assistive, ai sensi dell&#8217;articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altres\u00ec volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalit\u00e0 operativa digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.<\/strong><br \/>\n1. In attuazione del disposto dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l&#8217;interoperabilit\u00e0 dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l&#8217;accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.<br \/>\n2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili realizzare gli obiettivi dell&#8217;Agenda digitale europea e nazionale e per realizzare un processo di digitalizzazione dell&#8217;azione amministrativa coordinato e condiviso e per l&#8217;individuazione delle Linee guida. L&#8217;AgID assicura il coordinamento informatico dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale, con la finalit\u00e0 di progettare e monitorare l&#8217;evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l&#8217;adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.<br \/>\n2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell&#8217;azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.<br \/>\n2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l&#8217;utilizzo delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 2.<br \/>\n3. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n3-bis. <em>(abrogato) <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>14-bis. Agenzia per l&#8217;Italia digitale.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>L&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale (AgID) \u00e8 preposta alla realizzazione degli obiettivi dell&#8217;Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l&#8217;Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l&#8217;innovazione digitale nel Paese e l&#8217;utilizzo delle tecnologie digitali nell&#8217;organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalit\u00e0, imparzialit\u00e0 e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicit\u00e0 ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell&#8217;Unione europea e svolge i compiti necessari per l&#8217;adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.<\/li>\n<li>AgID svolge le funzioni di:<\/li>\n<li>a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonch\u00e9 di indirizzo, vigilanza e controllo sull&#8217;attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l&#8217;adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilit\u00e0 e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell&#8217;Unione europea;<br \/>\nb) programmazione e coordinamento delle attivit\u00e0 delle amministrazioni per l&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell&#8217;attuazione del Piano triennale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l&#8217;individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano \u00e8 elaborato dall&#8217;AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, ed \u00e8 approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;<br \/>\nc) monitoraggio delle attivit\u00e0 svolte dalle amministrazioni , ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalit\u00e0 fissate dalla stessa Agenzia;<br \/>\nd) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonch\u00e9 svolgendo attivit\u00e0 di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;<br \/>\ne) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunit\u00e0 digitali regionali;<br \/>\nf) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l&#8217;acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruit\u00e0 tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere \u00e8 reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicit\u00e0, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l&#8217;adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonch\u00e9 in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere \u00e8 reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell&#8217;Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione \u00e8 trasmessa dall&#8217;AgID a detta Autorit\u00e0;<br \/>\ng) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all&#8217;articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l&#8217;acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere \u00e8 reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l&#8217;articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l&#8217;oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);<br \/>\nh) definizione di criteri e modalit\u00e0 per il monitoraggio sull&#8217;esecuzione dei contratti da parte dell&#8217;amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;<br \/>\ni) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell&#8217;articolo 17 del regolamento UE 910\/2014 in qualit\u00e0 di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui conservatori di documenti informatici accreditati, nonch\u00e9 sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all&#8217;articolo 64; nell&#8217;esercizio di tale funzione l&#8217;Agenzia pu\u00f2 irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all&#8217;articolo 32-bis in relazione alla gravit\u00e0 della violazione accertata e all&#8217;entit\u00e0 del danno provocato all&#8217;utenza;<br \/>\nl) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.<\/li>\n<li>Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti gi\u00e0 attribuita a AgID, all&#8217;Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l&#8217;innovazione nonch\u00e9 al Dipartimento per l&#8217;innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione.<\/strong><br \/>\n1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e pi\u00f9 esteso utilizzo delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione nell&#8217;\u00e0mbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.<br \/>\n2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivit\u00e0 gestionali, i documenti, la modulistica, le modalit\u00e0 di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l&#8217;utilizzo delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione avvenga in conformit\u00e0 alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida.<br \/>\n2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonch\u00e9 dei costi e delle economie che ne derivano.<br \/>\n2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell&#8217;articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-quater. AgID individua, nell&#8217;ambito delle Linee guida, criteri e modalit\u00e0 di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attivit\u00e0 previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all&#8217;articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.<br \/>\n3. La digitalizzazione dell&#8217;azione amministrativa \u00e8 attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalit\u00e0 idonee a garantire la partecipazione dell&#8217;Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-bis- 3-ter. 3-quater. 3-quinquies. 3-sexies. 3-septies. 3-octies.<em> (abrogati)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.<\/strong><br \/>\n1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l&#8217;innovazione e le tecnologie, nell&#8217;attivit\u00e0 di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell&#8217;innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l&#8217;attuazione;<br \/>\nb) approva il piano triennale di cui all&#8217;articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l&#8217;informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;<br \/>\nc) promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;<br \/>\nd) promuove l&#8217;informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;<br \/>\ne) stabilisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonch\u00e9 della loro qualit\u00e0 e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.<\/li>\n<li>Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l&#8217;innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.<br \/>\n<strong>Art. 17. Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale.<\/strong><br \/>\n1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l&#8217;attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell&#8217;amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine,<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalit\u00e0 operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un&#8217;amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualit\u00e0, attraverso una maggiore efficienza ed economicit\u00e0. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;<br \/>\nb) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell&#8217;amministrazione;<br \/>\nc) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivit\u00e0, nel rispetto delle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 51, comma 1;<br \/>\nd) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell&#8217;accessibilit\u00e0 anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;<br \/>\ne) analisi periodica della coerenza tra l&#8217;organizzazione dell&#8217;amministrazione e l&#8217;utilizzo delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell&#8217;utenza e la qualit\u00e0 dei servizi nonch\u00e9 di ridurre i tempi e i costi dell&#8217;azione amministrativa;<br \/>\nf) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell&#8217;amministrazione ai fini di cui alla lettera e);<br \/>\ng) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;<br \/>\nh) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una pi\u00f9 efficace erogazione di servizi in rete a soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l&#8217;attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;<br \/>\ni) promozione delle iniziative attinenti l&#8217;attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l&#8217;innovazione e le tecnologie;<br \/>\nj) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all&#8217;interno dell&#8217;amministrazione, dei sistemi di identit\u00e0 e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilit\u00e0 e fruibilit\u00e0 nonch\u00e9 del processo di integrazione e interoperabilit\u00e0 tra i sistemi e servizi dell&#8217;amministrazione e quello di cui all&#8217;articolo 64-bis;<br \/>\nj-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilit\u00e0 con gli obiettivi di attuazione dell&#8217;agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, lettera b).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l&#8217;Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonch\u00e9 i Corpi di polizia hanno facolt\u00e0 di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gi\u00e0 previsti nei rispettivi assetti organizzativi.<br \/>\n1-ter. Il responsabile dell&#8217;ufficio di cui al comma 1 \u00e8 dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalit\u00e0 digitale direttamente all&#8217;organo di vertice politico.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-quater. \u00e8 istituito presso l&#8217;AgID l&#8217;ufficio del difensore civico per il digitale, a cui \u00e8 preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terziet\u00e0, autonomia e imparzialit\u00e0. Chiunque pu\u00f2 presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell&#8217;AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un&#8217;apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all&#8217;ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l&#8217;ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell&#8217;ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell&#8217;ente.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.<br \/>\n<strong>Art. 18. Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>\u00e8 realizzata presso l&#8217;AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all&#8217;attuazione dell&#8217;agenda digitale.<\/li>\n<li>AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.<\/li>\n<li>Il Piano triennale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione di cui all&#8217;articolo 14-bis \u00e8 pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno. 4. Tutti i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, gi\u00e0 adottati, aventi ad oggetto l&#8217;attuazione dell&#8217;agenda digitale.<\/li>\n<li>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma<br \/>\n<strong>Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Capo II &#8211; Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sezione I &#8211; Documento informatico<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 20. Validit\u00e0 ed efficacia probatoria dei Documenti informatici.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li><em>(abrogato) <\/em><br \/>\n1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l&#8217;efficacia prevista dall&#8217;articolo 2702 del Codice civile quando vi \u00e8 apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, \u00e8 formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall&#8217;AgID ai sensi dell&#8217;articolo 71 con modalit\u00e0 tali da garantire la sicurezza, integrit\u00e0 e immodificabilita&#8217; del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita&#8217; all&#8217;autore. In tutti gli altri casi, l&#8217;idoneit\u00e0&#8217; del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrit\u00e0 e immodificabilita&#8217;. La data e l&#8217;ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformit\u00e0 alle Linee guida.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-ter. L&#8217;utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.<br \/>\n2. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonch\u00e9 quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica , sono stabilite con le Linee guida.<br \/>\n4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l&#8217;integrit\u00e0, la disponibilit\u00e0 e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.<br \/>\n5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.<br \/>\n5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida.<br \/>\n<strong>Art. 21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>&#8211; 2. <em>(abrogati) <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/codicecivile.htm#1350\">articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile<\/a>, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullit\u00e0, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/codicecivile.htm#1350\">articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice civile<\/a> redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullit\u00e0, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico \u00e8 sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullit\u00e0 con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l&#8217;interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l&#8217;atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"3\">\n<li>&#8211; 4. <em>(abrogati) <\/em><\/li>\n<li>Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalit\u00e0 definite con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l&#8217;innovazione e le tecnologie.<br \/>\n<strong>Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici.<\/strong><br \/>\n1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell&#8217;articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell&#8217;originale.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico \u00e8 prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui \u00e8 tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell&#8217;originale e della copia.<br \/>\n2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformit\u00e0 \u00e8 attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato, secondo le Linee guida.<br \/>\n3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformit\u00e0 all&#8217;originale non \u00e8 espressamente disconosciuta.<br \/>\n4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.<br \/>\n5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l&#8217;obbligo della conservazione dell&#8217;originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformit\u00e0 all&#8217;originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.<br \/>\n6. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n<strong><br \/>\nArt. 23. Copie analogiche di documenti informatici.<\/strong><br \/>\n1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell&#8217;originale da cui sono tratte se la loro conformit\u00e0 all&#8217;originale in tutte le sue componenti \u00e8 attestata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato.<br \/>\n2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell&#8217;originale se la loro conformit\u00e0 non \u00e8 espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l&#8217;obbligo di conservazione dell&#8217;originale informatico.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici pu\u00f2 essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale \u00e8 possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non pu\u00f2 essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all&#8217;apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.<\/strong><br \/>\n1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformit\u00e0 alle Linee guida.<br \/>\n2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformit\u00e0 alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell&#8217;originale da cui sono tratte se la loro conformit\u00e0 all&#8217;originale, in tutti le sue componenti, \u00e8 attestata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato o se la conformit\u00e0 non \u00e8 espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l&#8217;obbligo di conservazione dell&#8217;originale informatico.<br \/>\n<strong>Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonch\u00e9 i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui \u00e8 possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico \u00e8 prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui \u00e8 tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell&#8217;originale e della copia.<br \/>\n2. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformit\u00e0 all&#8217;originale \u00e8 assicurata dal funzionario a ci\u00f2 delegato nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento proprio dell&#8217;amministrazione di appartenenza, mediante l&#8217;utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l&#8217;obbligo di conservazione dell&#8217;originale del documento \u00e8 soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.<br \/>\n4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo.<br \/>\n5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilit\u00e0 personale, applicando i criteri di accessibilit\u00e0 definiti dai requisiti tecnici di cui all&#8217;articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"5\">\n<li><em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<li>Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.<br \/>\n<strong>Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche.<\/strong><br \/>\n1. All&#8217;articolo 2712 del codice civile dopo le parole: <em>\u00abriproduzioni fotografiche\u00bb<\/em> \u00e8 inserita la seguente: <em>\u00ab, informatiche\u00bb<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sezione II &#8211; Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 24. Firma digitale.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all&#8217;insieme di documenti cui \u00e8 apposta o associata.<br \/>\n2. L&#8217;apposizione di firma digitale integra e sostituisce l&#8217;apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.<br \/>\n3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validit\u00e0 ovvero non risulti revocato o sospeso.<br \/>\n4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validit\u00e0 del certificato stesso, nonch\u00e9 gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d&#8217;uso. Le linee guida definiscono altres\u00ec le modalit\u00e0, anche temporali, di apposizione della firma.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">4-bis. L&#8217;apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gi\u00e0 a conoscenza di tutte le parti interessate.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica \u00e8 basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell&#8217;Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed \u00e8 qualificato in uno Stato membro;<br \/>\nb) il certificato qualificato \u00e8 garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;<br \/>\nc) il certificato qualificato, o il certificatore, \u00e8 riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l&#8217;Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 25. Firma autenticata.<\/strong><br \/>\n1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell&#8217;articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato.<br \/>\n2. L&#8217;autenticazione della firma elettronica, anche mediante l&#8217;acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell&#8217;attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma \u00e8 stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identit\u00e0 personale, della validit\u00e0 dell&#8217;eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non \u00e8 in contrasto con l&#8217;ordinamento giuridico.<br \/>\n3. L&#8217;apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l&#8217;efficacia di cui all&#8217;articolo 24, comma 2.<br \/>\n4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale pu\u00f2 allegare copia informatica autenticata dell&#8217;originale, secondo le disposizioni dell&#8217;articolo 23.<br \/>\n<strong>Art. 26. Certificatori.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 27. Certificatori qualificati.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata.<\/strong><br \/>\n1. <em>(abrogato) <\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"2\">\n<li>In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS nel certificato di firma elettronica qualificata pu\u00f2 essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all&#8217;estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si pu\u00f2 indicare il codice fiscale rilasciato dall&#8217;autorit\u00e0 fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco.<br \/>\n3. Il certificato di firma elettronica qualificata pu\u00f2 contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato \u00e8 richiesto:<\/li>\n<li>a) le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica, quali l&#8217;appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l&#8217;iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonch\u00e9 poteri di rappresentanza;<br \/>\nb) i limiti d&#8217;uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarit\u00e0 delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell&#8217;articolo 30, comma 3;<br \/>\nc) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato pu\u00f2 essere usato, ove applicabili;<br \/>\nc-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con le Linee guida sono definite le modalit\u00e0 di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.<br \/>\n4. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">4-bis. Il certificatore ha l&#8217;obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.<br \/>\n<strong>Art. 29. Qualificazione e accreditamento.<\/strong><br \/>\n1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l&#8217;attivit\u00e0 di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell&#8217;identit\u00e0 digitale di cui all&#8217;articolo 64 presentano all&#8217;AgID domanda di qualificazione, secondo le modalit\u00e0 fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l&#8217;attivit\u00e0 di conservatore di documenti informatici presentano all&#8217;AgID domanda di accreditamento, secondo le modalit\u00e0 fissate dalle Linee guida.<br \/>\n2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall&#8217;articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di societ\u00e0 di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilit\u00e0, tecnologici e organizzativi, nonch\u00e9 delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell&#8217;attivit\u00e0 svolta e alla responsabilit\u00e0 assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l&#8217;AgID. Il predetto decreto determina altres\u00ec i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all&#8217;AgID per lo svolgimento delle predette attivit\u00e0, nonch\u00e9 i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.<br \/>\n3. <em>(abrogato) <\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"4\">\n<li>La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all&#8217;interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.<br \/>\n5. Il termine di cui al comma 4, pu\u00f2 essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gi\u00e0 nella disponibilit\u00e0 del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.<br \/>\n6. A seguito dell&#8217;accoglimento della domanda, il AgID dispone l&#8217;iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico di fiducia, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell&#8217;applicazione della disciplina in questione.<br \/>\n7. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n8. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n9. Alle attivit\u00e0 previste dal presente articolo si fa fronte nell&#8217;\u00e0mbito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br \/>\n<strong>Art. 30. Responsabilit\u00e0 dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell&#8217;identit\u00e0 digitale e dei conservatori.<\/strong><br \/>\n1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell&#8217;identit\u00e0 digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivit\u00e0, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.<\/li>\n<li><em>(abrogato) <\/em><br \/>\n3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non \u00e8 responsabile dei danni derivanti dall&#8217;uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente ai sensi dell&#8217;articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d&#8217;uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 28, comma 3-bis posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 31. Vigilanza sull&#8217;attivit\u00e0 dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 32. Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>Il titolare del certificato di firma \u00e8 tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l&#8217;utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; \u00e8 altres\u00ec tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.<\/li>\n<li>Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata \u00e8 tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.<\/li>\n<li>Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia certificati qualificati deve comunque:<\/li>\n<li>a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;<br \/>\nb) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle Linee guida, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;<br \/>\nc) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell&#8217;istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all&#8217;attivit\u00e0 professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;<br \/>\nd) attenersi alle Linee guida;<br \/>\ne) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d&#8217;uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;<br \/>\nf) <em>(abrogato) <\/em><br \/>\ng) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare di firma elettronica qualificata o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l&#8217;utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacit\u00e0 del titolare di firma elettronica qualificata, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle Linee guida;<br \/>\nh) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonch\u00e9 garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;<br \/>\ni) assicurare la precisa determinazione della data e dell&#8217;ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;<br \/>\nj) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; (93)<br \/>\nk) non copiare, n\u00e9 conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;<br \/>\nl) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all&#8217;uso del certificato, compresa ogni limitazione dell&#8217;uso, l&#8217;esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell&#8217;accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;<br \/>\nm) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalit\u00e0 tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l&#8217;autenticit\u00e0 delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l&#8217;operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;<br \/>\nm-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuit\u00e0 del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.<\/li>\n<li>Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata \u00e8 responsabile dell&#8217;identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attivit\u00e0 \u00e8 delegata a terzi.<br \/>\n5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l&#8217;informativa prevista dall&#8217;articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l&#8217;espresso consenso della persona cui si riferiscono.<br \/>\n<strong>Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell&#8217;identit\u00e0&#8217; digitale e per i conservatori.<\/strong><\/li>\n<li>L&#8217;AgID pu\u00f2 irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell&#8217;identit\u00e0 digitale e ai conservatori accreditati, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice \u00abrelative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravit\u00e0 della violazione accertata e all&#8217;entit\u00e0 del danno provocato all&#8217;utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralit\u00e0 di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altres\u00ec la cancellazione del fornitore del servizio dall&#8217;elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell&#8217;AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. L&#8217;AgID irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"2\">\n<li>Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l&#8217;interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell&#8217;articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altres\u00ec i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarit\u00e0 del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l&#8217;interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall&#8217;elenco pubblico.<br \/>\n3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 pu\u00f2 essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicit\u00e0 legale.<br \/>\n4. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n<strong>Art. 33. Uso di pseudonimi.<\/strong><br \/>\n<em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni.<\/strong><br \/>\n1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:<\/li>\n<li>a) possono svolgere direttamente l&#8217;attivit\u00e0 di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l&#8217;obbligo di qualificarsi ai sensi dell&#8217;articolo 29; tale attivit\u00e0 pu\u00f2 essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonch\u00e9 di categorie di terzi, pubblici o privati;<br \/>\nb) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) all&#8217;interno della propria struttura organizzativa;<br \/>\nb) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l&#8217;AgID.<\/li>\n<li>&#8211; 3. &#8211; 4. &#8211; 5. <em>(abrogati) <\/em><br \/>\n<strong>Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.<\/strong><br \/>\n1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:<\/li>\n<li>a) sia riservata;<br \/>\nb) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;<br \/>\nc) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall&#8217;uso da parte di terzi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all&#8217;Allegato II del Regolamento eIDAS.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"2\">\n<li>I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l&#8217;integrit\u00e0 dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare di firma elettronica, prima dell&#8217;apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguit\u00e0, e si deve richiedere conferma della volont\u00e0 di generare la firma secondo quanto previsto dalle Linee guida.<br \/>\n3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica \u00e8 valida se apposta previo consenso del titolare all&#8217;adozione della procedura medesima.<br \/>\n4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.<br \/>\n5. La conformit\u00e0 dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall&#8217;allegato II del regolamento eIDAS \u00e8 accertata, in Italia, dall&#8217;Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell&#8217;informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivit\u00e0 produttive e dell&#8217;economia e delle finanze. L&#8217;attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale pu\u00f2 prevedere altres\u00ec la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformit\u00e0 del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma \u00e8 effettuata dall&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale in conformit\u00e0 ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell&#8217;Organismo di certificazione della sicurezza informatica.<br \/>\n6. La conformit\u00e0 di cui al comma 5 \u00e8 inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all&#8217;uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell&#8217;articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall&#8217;organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformit\u00e0 del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma \u00e8 effettuata dall&#8217;AgID in conformit\u00e0 alle linee guida di cui al comma 5.<br \/>\n<strong>Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati.<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:<\/li>\n<li>a) revocato in caso di cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;articolo 37;<br \/>\nb) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0;<br \/>\nc) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalit\u00e0 previste nel presente codice;<br \/>\nd) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacit\u00e0 del titolare o di abusi o falsificazioni.<\/li>\n<li>Il certificato qualificato pu\u00f2, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle Linee guida, per violazione delle regole tecniche ivi contenute.<br \/>\n3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.<br \/>\n4. Le modalit\u00e0 di revoca o sospensione sono previste nelle Linee guida.<br \/>\n<strong>Art. 37. Cessazione dell&#8217;attivit\u00e0.<\/strong><br \/>\n1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l&#8217;attivit\u00e0 deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.<br \/>\n2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l&#8217;annullamento della stessa. L&#8217;indicazione di un prestatore di servizi di fiducia qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.<br \/>\n3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.<br \/>\n4. Il AgID rende nota la data di cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 del prestatore di cui al comma 1 tramite l&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 29, comma 6.<br \/>\n4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attivit\u00e0 senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilit\u00e0 della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all&#8217;articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sezione III &#8211; Trasferimenti di fondi, libri e scritture<br \/>\nArt. 38. Trasferimenti di fondi.<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati \u00e8 effettuato secondo le Linee guida , sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell&#8217;economia e delle finanze, nonch\u00e9 il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d&#8217;Italia.<br \/>\n<strong>Art. 39. Libri e scritture.<\/strong><br \/>\n1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull&#8217;ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformit\u00e0 alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Capo III &#8211; Gestione, conservazione e accessibilit\u00e0 dei documenti e fascicoli informatici<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sezione I. Documenti della pubblica amministrazione<br \/>\nArt. 40. Formazione di documenti informatici.<\/strong><br \/>\n1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida.<br \/>\n2. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n3. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n4. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n<strong>Art. 40-bis. Protocollo informatico.<\/strong><br \/>\n1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell&#8217;articolo 53 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all&#8217;articolo 3-bis, nonch\u00e9 le istanze e le dichiarazioni di cui all&#8217;articolo 65 in conformit\u00e0 alle Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 40-ter. Sistema pubblico di ricerca documentale<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicit\u00e0 legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell&#8217;articolo 53 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all&#8217;articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all&#8217;articolo 41, nonch\u00e9 a consentirne l&#8217;accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.<br \/>\n<strong>Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico.<\/strong><br \/>\n1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilit\u00e0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.<br \/>\n1-bis. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da soggetti giuridici formati; all&#8217;atto della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalit\u00e0 per esercitare in via telematica i diritti di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/1990_0241.htm#10\">articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241<\/a>.<br \/>\n2-bis. Il fascicolo informatico \u00e8 realizzato garantendo la possibilit\u00e0 di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l&#8217;identificazione, l&#8217;accessibilit\u00e0 attraverso i suddetti servizi e l&#8217;utilizzo del fascicolo sono dettate dall&#8217;AgID ai sensi dell&#8217;articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivit\u00e0, e comunque rispettano i criteri dell&#8217;interoperabilit\u00e0 e della cooperazione applicativa dell&#8217;integrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-ter. Il fascicolo informatico reca l&#8217;indicazione:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) dell&#8217;amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;<br \/>\nb) delle altre amministrazioni partecipanti;<br \/>\nc) del responsabile del procedimento;<br \/>\nd) dell&#8217;oggetto del procedimento;<br \/>\ne) dell&#8217;elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;<br \/>\ne-bis) dell&#8217;identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalit\u00e0 idonee a consentirne l&#8217;indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all&#8217;articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-quater. Il fascicolo informatico pu\u00f2 contenere aree a cui hanno accesso solo l&#8217;amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso \u00e8 formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilit\u00e0 e la collegabilit\u00e0, in relazione al contenuto ed alle finalit\u00e0, dei singoli documenti. Il fascicolo informatico \u00e8 inoltre costituito in modo da garantire l&#8217;esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990\u00abe dall&#8217;articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonch\u00e9 l&#8217;immediata conoscibilit\u00e0 anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell&#8217;articolo 71, Linee guida idonee a garantire l&#8217;interoperabilit\u00e0 tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.<br \/>\n3. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n<strong>Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.<\/strong><br \/>\n1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.<br \/>\n<strong><br \/>\nArt. 43. Conservazione ed esibizione dei documenti.<\/strong><br \/>\n1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformit\u00e0 ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Se il documento informatico \u00e8 conservato per legge da uno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, cessa l&#8217;obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l&#8217;identit\u00e0&#8217; digitale di cui all&#8217;articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.<br \/>\n2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gi\u00e0 conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformit\u00e0 dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell&#8217;invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione.<br \/>\n3. I documenti informatici, di cui \u00e8 prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalit\u00e0 cartacee e sono conservati in modo permanente con modalit\u00e0 digitali, nel rispetto delle Linee guida.<br \/>\n4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del <a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2004_0042.htm\">decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42<\/a>.<br \/>\n<strong>Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici.<\/strong><br \/>\n1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all&#8217;articolo 52 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, \u00e8 organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l&#8217;indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all&#8217;articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni \u00e8 gestito da un responsabile che opera d&#8217;intesa con il dirigente dell&#8217;ufficio di cui all&#8217;articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all&#8217;articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attivit\u00e0 di rispettiva competenza. Almeno una volta all&#8217;anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.<br \/>\n1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticit\u00e0, integrit\u00e0, affidabilit\u00e0, leggibilit\u00e0, reperibilit\u00e0, secondo le modalit\u00e0 indicate nelle Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d&#8217;intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, pu\u00f2 affidare, ai sensi dell&#8217;articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d&#8217;intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all&#8217;articolo 34, comma 1-bis.<br \/>\n<strong>Art. 44-bis. Conservatori accreditati.<\/strong><br \/>\n<em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Capo IV &#8211; Trasmissione informatica dei documenti<\/strong><br \/>\n<strong>Art. 45. Valore giuridico della trasmissione.<\/strong><br \/>\n1. I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.<br \/>\n2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all&#8217;indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.<br \/>\n<strong>Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.<\/strong><br \/>\n1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalit\u00e0 per le quali sono acquisite.<br \/>\n<strong>Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni.<\/strong><br \/>\n1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l&#8217;utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento pu\u00f2 essere, altres\u00ec, reso disponibile previa comunicazione delle modalit\u00e0 di accesso telematico allo stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. L&#8217;inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l&#8217;eventuale responsabilit\u00e0 per danno erariale, comporta responsabilit\u00e0 dirigenziale e responsabilit\u00e0 disciplinare.<br \/>\n2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"68\">\n<li>a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;<br \/>\nb) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2000_0445.htm#55\">articolo 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445<\/a>;<br \/>\nc) ovvero \u00e8 comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. \u00c8 in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;<br \/>\nd) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.<\/li>\n<li>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell&#8217;Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l&#8217;amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.<br \/>\n<strong>Art. 48. Posta elettronica certificata.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato dal 1\u00b0 gennaio 2019)<\/em><\/li>\n<li>La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.<br \/>\n2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.<br \/>\n3. La data e l&#8217;ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi con le regole tecniche adottate ai sensi dell&#8217;articolo<br \/>\n71.<br \/>\n<strong>Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.<\/strong><br \/>\n1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull&#8217;esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.<br \/>\n2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di propriet\u00e0 del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Capo V &#8211; Dati delle pubbliche amministrazioni e identit\u00e0 digitali, istanze e servizi on-line<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sezione I &#8211; Dati delle pubbliche amministrazioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 50. Disponibilit\u00e0 dei dati delle pubbliche amministrazioni.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l&#8217;uso delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall&#8217;ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilit\u00e0 dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.<br \/>\n2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall&#8217;articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, \u00e8 reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l&#8217;utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell&#8217;amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest&#8217;ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; \u00e8 fatto comunque salvo il disposto dell&#8217;articolo 43, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell&#8217;ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all&#8217;analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivit\u00e0 si svolge secondo le modalit\u00e0 individuate dall&#8217;AgID con le Linee guida.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"3\">\n<li><em>(abrogato)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarit\u00e0 del dato.<br \/>\n<strong>Art. 50-bis. Continuit\u00e0 operativa.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 50-ter. Piattaforma Digitale Nazionale Dati <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l&#8217;utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalit\u00e0 istituzionali, dai soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorit\u00e0 amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonch\u00e9 alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformit\u00e0 alla disciplina vigente.<\/li>\n<li>In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati \u00e8 affidata al Commissario straordinario per l&#8217;attuazione dell&#8217;Agenda digitale non oltre il 31 dicembre 2018.<\/li>\n<li>Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario per l&#8217;attuazione dell&#8217;Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalit\u00e0 stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorit\u00e0 amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l&#8217;obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/li>\n<li>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalit\u00e0 di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l&#8217;accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed \u00e8 identificato l&#8217;elenco dei dati che i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorit\u00e0 amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalita&#8217; di cui al comma 3; l&#8217;elenco \u00e8 aggiornato periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalit\u00e0 di acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.<\/li>\n<li>Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarit\u00e0 del dato.<br \/>\n<strong>Art. 51. Sicurezza e disponibilit\u00e0 dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni. <\/strong><br \/>\n1. Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilit\u00e0, l&#8217;accessibilit\u00e0, l&#8217;integrit\u00e0 e la riservatezza dei dati e la continuit\u00e0 operativa, dei sistemi e delle infrastrutture.<br \/>\n1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorit\u00e0 competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:<\/li>\n<li>a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;<br \/>\nb) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;<br \/>\nc) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.<\/li>\n<li>I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalit\u00e0 tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalit\u00e0 della raccolta.<br \/>\n2-bis. <em>(abrogato)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-ter. I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall&#8217;AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuit\u00e0 operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operativit\u00e0. Onde garantire quanto previsto, \u00e8 possibile il ricorso all&#8217;articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l&#8217;erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li><em>(abrogato)<\/em><\/li>\n<li>I dati e i documenti che i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalit\u00e0, senza l&#8217;espressa adozione di una licenza di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2005_0082.htm#02\">articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter, del presente Codice<\/a>. L&#8217;eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), \u00e8 motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.<\/li>\n<li>Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l&#8217;utilizzazione in conformit\u00e0 a quanto previsto dall&#8217;articolo 50.<\/li>\n<li>Le attivit\u00e0 volte a garantire l&#8217;accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.<\/li>\n<li>&#8211; 6. &#8211; 7. &#8211; 8. <em>(abrogati)<\/em><\/li>\n<li>L&#8217;Agenzia svolge le attivit\u00e0 indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni.<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princ\u00ecpi di accessibilit\u00e0, nonch\u00e9 di elevata usabilit\u00e0 e reperibilit\u00e0, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilit\u00e0, semplicit\u00e0 d\u00ec consultazione, qualit\u00e0, omogeneit\u00e0 ed interoperabilit\u00e0. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all&#8217;articolo 54.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonch\u00e9 delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l&#8217;esercizio della facolt\u00e0 di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-ter. Con le Linee guida sono definite le modalit\u00e0 per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.<br \/>\n2. <em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"3\">\n<li><em>(abrogato)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit\u00e0, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonch\u00e9 quelli previsti dalla legislazione vigente.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria di ogni ordine e grado.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorit\u00e0 emananti.<br \/>\n2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.<br \/>\n2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell&#8217;articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.<br \/>\n<strong>Art. 57. Moduli e formulari.<br \/>\n<\/strong><em>(articolo abrogato dall&#8217;art. 53, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sezione II &#8211; Fruibilit\u00e0 dei dati<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 58. Modalit\u00e0 della fruibilit\u00e0 del dato.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 59. Dati territoriali.<\/strong><br \/>\n1. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n2. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n3. Per agevolare la pubblicit\u00e0 dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l&#8217;AgID \u00e8 istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l&#8217;erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell&#8217;attuazione della direttiva 2007\/2\/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"4\">\n<li><em>(abrogato) <\/em><br \/>\n5. Ai sensi dell&#8217;articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l&#8217;aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonch\u00e9 per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.<br \/>\n6.<em> (abrogato) <\/em><br \/>\n7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all&#8217;articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.<br \/>\n7-bis. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n<strong>Art. 60. Base di dati di interesse nazionale.<\/strong><br \/>\n1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l&#8217;insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza \u00e8 rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anchesolo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.<br \/>\n2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l&#8217;allineamento delle informazioni e l&#8217;accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilit\u00e0 e interoperabilit\u00e0 e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l&#8217;utilizzo delle medesime basi di dati.<br \/>\n3. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) repertorio nazionale dei dati territoriali;<br \/>\nb) anagrafe nazionale della popolazione residente;<br \/>\nc) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all&#8217;articolo 62-bis;<br \/>\nd) casellario giudiziale;<br \/>\ne) registro delle imprese;<br \/>\nf) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27 luglio 2004, n. 242;<br \/>\nf-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l&#8217;elenco delle basi di dati di interesse nazionale.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"4\">\n<li>Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all&#8217;articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.<br \/>\n<strong>Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici.<\/strong><br \/>\n1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformit\u00e0 alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall&#8217;articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princ\u00ecpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall&#8217;Ufficio territoriale competente.<br \/>\n<strong>Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente &#8211; ANPR<\/strong><\/li>\n<li>\u00e8 istituita presso il Ministero dell&#8217;interno l&#8217;ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 60, che subentra all&#8217;Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante &#8220;Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente&#8221; e all&#8217;Anagrafe della popolazione italiana residente all&#8217;estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante &#8220;Anagrafe e censimento degli italiani all&#8217;estero. Tale base di dati \u00e8 sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformit\u00e0 alle regole tecniche dell&#8217;articolo 51. I risultati dell&#8217;audit sono inseriti nella relazione annuale del arante per la Protezione dei dati personali.<\/li>\n<li>Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all&#8217;articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l&#8217;ANPR subentra altres\u00ec alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all&#8217;estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 \u00e8 definito un piano per il graduale subentro dell&#8217;ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l&#8217;ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non \u00e8 ancora avvenuto il subentro. L&#8217;ANPR \u00e8 organizzata secondo modalit\u00e0 funzionali e operative che garantiscono la univocit\u00e0 dei dati stessi.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. L&#8217;ANPR contiene altres\u00ec l&#8217;archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all&#8217;articolo 1931 del codice dell&#8217;ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalit\u00e0 definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui \u00e8 stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"3\">\n<li>L&#8217;ANPR assicura ai comuni la disponibilit\u00e0 dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2000_0267.htm#054\">articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<\/a>, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune pu\u00f2 utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalit\u00e0 non fornite da ANPR. L&#8217;ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 33 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalit\u00e0 telematica. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L&#8217;ANPR assicura ai soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l&#8217;accesso ai dati contenuti nell&#8217;ANPR.<\/li>\n<li>Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalit\u00e0 di integrazione nell&#8217;ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonch\u00e9 dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identit\u00e0 della popolazione residente.<\/li>\n<li>Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell&#8217;ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.<\/li>\n<li>Con uno o pi\u00f9 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all&#8217;innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, d&#8217;intesa con l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale e con la Conferenza Stato &#8211; citt\u00e0, di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d&#8217;interesse dei comuni, sentita l&#8217;ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalit\u00e0 di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:<\/li>\n<li>a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalit\u00e0 e ai tempi di conservazione dei dati e all&#8217;accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalit\u00e0 istituzionali secondo le modalit\u00e0 di cui all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2005_0082.htm#50\">articolo 50<\/a>;<br \/>\nb) ai criteri per l&#8217;interoperabilit\u00e0 dell&#8217;ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivit\u00e0 di cui al capo VIII del presente Codice in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessit\u00e0 di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;<br \/>\nc) all&#8217;erogazione di altri servizi resi disponibili dall&#8217;ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell&#8217;articolo 30, comma 4, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonch\u00e9 della denuncia di morte prevista dall&#8217;articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici<\/strong>.<br \/>\n1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l&#8217;efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell&#8217;azione amministrativa per l&#8217;allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalit\u00e0 e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la \u00abBanca dati nazionale dei contratti pubblici\u00bb (BDNCP) gestita dall&#8217;Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione ai sensi dell&#8217;articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti<br \/>\n<\/strong><em>(articolo introdotto dall&#8217;art. 1, comma 231, legge n. 147 del 2013)<\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, \u00e8 istituita, nell&#8217;ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall&#8217;articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l&#8217;Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).<\/li>\n<li>L&#8217;ANA, realizzata dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell&#8217;articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalit\u00e0 previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell&#8217;articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarit\u00e0 dei dati di propria competenza e ne assicurano l&#8217;aggiornamento.<\/li>\n<li>L&#8217;ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilit\u00e0 dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l&#8217;accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalit\u00e0 istituzionali, secondo le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 60, comma 2-bis, del presente Codice.<\/li>\n<li>Con il subentro dell&#8217;ANA, l&#8217;azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall&#8217;articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. \u00c8 facolt\u00e0 dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell&#8217;ANA, secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l&#8217;azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.<\/li>\n<li>In caso di trasferimento di residenza del persona fisica, l&#8217;ANA ne d\u00e0 immediata comunicazione in modalit\u00e0 telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L&#8217;azienda sanitaria locale nel cui territorio \u00e8 compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del persona fisica, nonch\u00e9 all&#8217;aggiornamento dell&#8217;ANA per i dati di propria competenza. Nessun&#8217;altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza \u00e8 dovuta dal persona fisica alle aziende sanitarie locali interessate.<\/li>\n<li>L&#8217;ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall&#8217;articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalit\u00e0 definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l&#8217;accesso ai dati e la disponibilit\u00e0 degli strumenti funzionali a garantire l&#8217;appropriatezza e l&#8217;efficacia delle prestazioni di cura erogate al persona fisica, nonch\u00e9 per le finalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.<\/li>\n<li>Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:<\/li>\n<li>a) i contenuti dell&#8217;ANA, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio;<br \/>\nb) il piano per il graduale subentro dell&#8217;ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;<br \/>\nc) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l&#8217;interoperabilit\u00e0 dell&#8217;ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di cooperazione dell&#8217;ANA con banche dati gi\u00e0 istituite a livello regionale per le medesime finalit\u00e0, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivit\u00e0, ai sensi del presente Codice.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sezione III &#8211; Identit\u00e0 digitali, istanze e servizi on-line<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 63. Organizzazione e finalit\u00e0 dei servizi in rete.<\/strong><br \/>\n<em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identit\u00e0 digitali e modalit\u00e0 di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>&#8211; 2. <em>(abrogati) <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l\u2019accesso agli stessi da parte di soggetti giuridici, anche in mobilit\u00e0, \u00e8 istituito, a cura dell\u2019Agenzia per l\u2019Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell\u2019identit\u00e0 digitale di soggetti giuridici (SPID).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-ter. Il sistema SPID \u00e8 costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell&#8217;AgID, secondo modalit\u00e0 definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l&#8217;accesso ai servizi in rete.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-quater. L&#8217;accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID \u00e8 adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalit\u00e0 definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 3-bis, comma 01.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-quinquies. Ai fini dell\u2019erogazione dei propri servizi in rete, \u00e8 altres\u00ec riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalit\u00e0 definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolt\u00e0 di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell\u2019identit\u00e0 digitale dei propri utenti. L\u2019adesione al sistema SPID per la verifica dell\u2019accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali \u00e8 richiesto il riconoscimento dell\u2019utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivit\u00e0 sui propri siti, ai sensi dell\u2019articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l\u2019innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;<br \/>\nb) alle modalit\u00e0 e ai requisiti necessari per l\u2019accreditamento dei gestori dell\u2019identit\u00e0 digitale;<br \/>\nc) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l\u2019interoperabilit\u00e0 delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell\u2019identit\u00e0 digitale nei riguardi di soggetti giuridici;<br \/>\nd) alle modalit\u00e0 di adesione da parte di soggetti giuridici in qualit\u00e0 di utenti di servizi in rete;<br \/>\ne) ai tempi e alle modalit\u00e0 di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualit\u00e0 di erogatori di servizi in rete;<br \/>\nf) alle modalit\u00e0 di adesione da parte delle imprese interessate in qualit\u00e0 di erogatori di servizi in rete.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-septies. &#8211; 2-octies. <em>(abrogati) <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-novies. L&#8217;accesso di cui al comma 2-quater pu\u00f2 avvenire anche con la carta di identit\u00e0 elettronica e la carta nazionale dei servizi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualit\u00e0 di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identit\u00e0 digitali e dai gestori di attributi qualificati.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"3\">\n<li><em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, \u00e8 stabilit\u00e0 la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identit\u00e0 digitali ai fini dell&#8217;identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformit\u00e0 alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all&#8217;articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, i fornitori di identit\u00e0 digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l&#8217;integrazione e l&#8217;interoperabilit\u00e0 tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall&#8217;AgID con le Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.<br \/>\n<\/strong><br \/>\n1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2000_0445.htm#38\">articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445<\/a>, sono valide:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) se sottoscritte mediante<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 una delle forme di cui all&#8217;articolo 20, il cui certificato \u00e8 rilasciato da un certificatore qualificato;<br \/>\nb) ovvero, quando l&#8217;istante o il dichiarante \u00e8 identificato attraverso il sistema pubblico di identit\u00e0 digitale (SPID), nonch\u00e9 attraverso uno degli altri strumenti di cui all&#8217;articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;<br \/>\nc) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d&#8217;identit\u00e0;<br \/>\nc-bis) ovvero se trasmesse dall&#8217;istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purch\u00e9 le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalit\u00e0 definite con Linee guida, e ci\u00f2 sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell&#8217;articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l&#8217;uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. <em>(abrogato) <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell&#8217;ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalit\u00e0 di cui al comma 1, comporta responsabilit\u00e0 dirigenziale e responsabilit\u00e0 disciplinare dello stesso.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"2\">\n<li>Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.<br \/>\n3. <em>(abrogato) <\/em><br \/>\n4. Il comma 2 dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2000_0445.htm#38\">articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445<\/a>, \u00e8 sostituito dal seguente: <em>\u00ab2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\u00bb<\/em>.<br \/>\n<strong>Art. 66. Carta d&#8217;identit\u00e0 elettronica e carta nazionale dei servizi.<\/strong><br \/>\n1. Le caratteristiche e le modalit\u00e0 per il rilascio della carta d&#8217;identit\u00e0 elettronica sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<br \/>\n2. Le caratteristiche e le modalit\u00e0 per il rilascio, per la diffusione e l&#8217;uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o pi\u00f9 regolamenti, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi:<\/li>\n<li>a) all&#8217;emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;<br \/>\nb) l&#8217;onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi \u00e8 a carico delle singole amministrazioni che le emettono;<br \/>\nc) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all&#8217;erogazione dei servizi al persona fisica, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;<br \/>\nd) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l&#8217;accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall&#8217;ente di emissione, che \u00e8 responsabile del suo rilascio;<br \/>\ne) la carta nazionale dei servizi pu\u00f2 essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.<\/li>\n<li>La carta d&#8217;identit\u00e0 elettronica e l&#8217;analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell&#8217;et\u00e0 prevista dalla legge per il rilascio della carta d&#8217;identit\u00e0 elettronica, devono contenere:<\/li>\n<li>a) i dati identificativi della persona;<br \/>\nb) il codice fiscale.<\/li>\n<li>La carta d&#8217;identit\u00e0 elettronica e l&#8217;analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell&#8217;et\u00e0 prevista dalla legge per il rilascio della carta d&#8217;identit\u00e0 elettronica, possono contenere, a richiesta dell&#8217;interessato ove si tratti di dati sensibili:<\/li>\n<li>a) l&#8217;indicazione del gruppo sanguigno;<br \/>\nb) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;<br \/>\nc) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;<br \/>\nd) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l&#8217;azione amministrativa e i servizi resi al persona fisica, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;<br \/>\ne) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.<\/li>\n<li>La carta d&#8217;identit\u00e0 elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l&#8217;effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalit\u00e0 stabilite con le Linee guida, sentiti il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e la Banca d&#8217;Italia.<br \/>\n6. Con decreto del Ministro dell&#8217;interno, del Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie e del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d&#8217;intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identit\u00e0 elettronica, del documento di identit\u00e0 elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di impiego.<br \/>\n7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell&#8217;\u00e0mbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalit\u00e0 di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l&#8217;erogazione di ulteriori servizi o utilit\u00e0.<br \/>\n8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalit\u00e0 elettroniche, nel rispetto delle Linee guida, e contenere le funzionalit\u00e0 della carta nazionale dei servizi per consentire l&#8217;accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.<br \/>\n8-bis. <em>(abrogato) <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Capo VI &#8211; Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni<br \/>\nArt. 67. Modalit\u00e0 di sviluppo ed acquisizione.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni.<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicit\u00e0 e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralit\u00e0 tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:<br \/>\n<em>(comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012) <\/em><\/li>\n<li>a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;<br \/>\nb) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;<br \/>\nc) software libero o a codice sorgente aperto;<br \/>\nc-bis) software fruibile in modalit\u00e0 cloud computing;<br \/>\nd) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d&#8217;uso;<br \/>\ne) software combinazione delle precedenti soluzioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-bis. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all&#8217;acquisto, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettueranno una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:<br \/>\n<em>(comma introdotto sostituito dall&#8217;art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012) <\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;<br \/>\nb) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonch\u00e9 di standard in grado di assicurare l&#8217;interoperabilit\u00e0 e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;<br \/>\nc) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformit\u00e0 alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l&#8217;impossibilit\u00e0 di accedere a soluzioni gi\u00e0 disponibili all&#8217;interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, \u00e8 consentita l&#8217;acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d&#8217;uso. La valutazione di cui al presente comma \u00e8 effettuata secondo le modalit\u00e0 e i criteri definiti dall&#8217;AgID.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"2\">\n<li>&#8211; 2-bis. &#8211; 3. &#8211; 4. <em>(abrogati) <\/em><br \/>\n<strong>Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti.<\/strong><br \/>\n1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l&#8217;obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.<\/li>\n<li>Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di propriet\u00e0 delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto \u00e8 previsto, salvo che ci\u00f2 risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l&#8217;amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o pi\u00f9 piattaforme individuate dall&#8217;AgID con proprie Linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.<\/strong><br \/>\n<em>(abrogati) <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Capo VII &#8211; Regole tecniche<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 71. Regole tecniche.<\/strong><br \/>\n1. L&#8217;AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonch\u00e9 acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l&#8217;attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell&#8217;apposita area del sito Internet istituzionale dell&#8217;AgID e di essa ne \u00e8 data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.<br \/>\n1-bis. <em>(abrogato)<\/em><br \/>\n1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformit\u00e0 ai requisiti tecnici di accessibilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\" start=\"2\">\n<li><em>(abrogato)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Capo VIII &#8211; Sistema pubblico di connettivit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettivit\u00e0.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 73. Sistema pubblico di connettivit\u00e0 (SPC).<\/strong><br \/>\n1. Nel rispetto dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell&#8217;autonomia dell&#8217;organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivit\u00e0 e cooperazione (SPC), quale insieme<br \/>\ndi infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l&#8217;interoperabilit\u00e0 tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell&#8217;Unione europea ed \u00e8 aperto all&#8217;adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.<br \/>\n2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonch\u00e9 la salvaguardia e l&#8217;autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.<br \/>\n3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la federabilit\u00e0 dei sistemi;<br \/>\nb) economicit\u00e0 nell&#8217;utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilit\u00e0 e di supporto alla cooperazione applicativa;<br \/>\nb-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;<br \/>\nc) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-bis. <em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-ter. Il SPC \u00e8 costituito da un insieme di elementi che comprendono:<\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;<br \/>\nb) linee guida e regole per la cooperazione e l&#8217;interoperabilit\u00e0;<br \/>\nc) catalogo di servizi e applicazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\">3-quater. Ai sensi dell&#8217;articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivit\u00e0 e cooperazione, al fine di assicurarne: l&#8217;aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l&#8217;aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilit\u00e0; l&#8217;adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la pi\u00f9 efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.<br \/>\n<strong>Art. 74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettivit\u00e0. <\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>I soggetti di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all&#8217;esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.<br \/>\n2. soggetti giuridici pu\u00f2 partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 73, comma 3-quater.<br \/>\n3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l&#8217;interoperabilit\u00e0 del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell&#8217;articolo 73, comma 3-quater.<br \/>\n3-bis. <em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 76. Scambio di documenti informatici nell&#8217;ambito del Sistema pubblico di connettivit\u00e0.<\/strong><br \/>\n1. Gli scambi di documenti informatici nell&#8217;ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 76-bis. Costi del SPC<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li>I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l&#8217;interoperabilit\u00e0 sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi \u00e8 a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L&#8217;eventuale parte del contributo di cui all&#8217;articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1\u00b0 dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attivit\u00e0 specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attivit\u00e0 di centrale di committenza di cui all&#8217;articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, \u00e8 destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 77. Finalit\u00e0 del Sistema pubblico di connettivit\u00e0.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivit\u00e0.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivit\u00e0.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivit\u00e0.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 81. Ruolo del AgID.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di connettivit\u00e0.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 83. Contratti quadro.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Art. 86. Compiti e oneri del AgID.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 87. Regolamenti.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Capo IX &#8211; Disposizioni transitorie finali e abrogazioni<\/strong><br \/>\n<strong>Art. 88. Norme transitorie per la firma digitale.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 89. Aggiornamenti.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><br \/>\n<strong>Art. 90. Oneri finanziari.<\/strong><br \/>\n1. All&#8217;attuazione del presente Codice si provvede nell&#8217;\u00e0mbito delle risorse previste a legislazione vigente.<br \/>\n<strong>Art. 91. Abrogazioni.<\/strong><br \/>\n1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:<\/p>\n<ol start=\"229\">\n<li style=\"text-align:justify;\">a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;<br \/>\nb) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del <a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2000_0445.htm\">P.R. 28 dicembre 2000, n. 445<\/a> (Testo A);<br \/>\nc) l&#8217;articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;<br \/>\nd) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;<br \/>\ne) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.<\/li>\n<li style=\"text-align:justify;\">Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).<br \/>\n3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).<br \/>\n3-bis. L&#8217;<a href=\"http:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/1997_0059.htm\">articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,<\/a> \u00e8 abrogato.<br \/>\n3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, \u00e8 abrogato.<br \/>\n<strong>Art. 92. Entrata in vigore del codice.<br \/>\n<\/strong><em>(abrogato)<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Capo I &#8211; Principi generali Sezione I &#8211; Definizioni, finalit\u00e0 e \u00e0mbito di applicazione Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale di cui all&#8217;articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) b)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sfsi_plus_gutenberg_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_show_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_type":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_alignemt":"","sfsi_plus_gutenburg_max_per_row":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-10894","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-quesiti-e-risposte"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.5 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Capo I - Principi generali Sezione I - Definizioni, finalit\u00e0 e \u00e0mbito di applicazione Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l&#039;Agenzia per l&#039;Italia digitale di cui all&#039;articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) b)\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"robertoarcella\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.5\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Avvocato Telematico \u2022 Blog a cura dell&#039;Avv. Roberto Arcella\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018) \u2022 Avvocato Telematico\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Capo I - Principi generali Sezione I - Definizioni, finalit\u00e0 e \u00e0mbito di applicazione Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l&#039;Agenzia per l&#039;Italia digitale di cui all&#039;articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) b)\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/avvocato-telematico-4.png\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:secure_url\" content=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/avvocato-telematico-4.png\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"480\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"672\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-01-13T15:27:15+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2018-01-13T15:27:15+00:00\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:site\" content=\"@robertoarcella\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018) \u2022 Avvocato Telematico\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"Capo I - Principi generali Sezione I - Definizioni, finalit\u00e0 e \u00e0mbito di applicazione Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l&#039;Agenzia per l&#039;Italia digitale di cui all&#039;articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) b)\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@robertoarcella\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/avvocato-telematico-4.png\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"BlogPosting\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/#blogposting\",\"name\":\"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018) \\u2022 Avvocato Telematico\",\"headline\":\"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018)\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/#organization\"},\"datePublished\":\"2018-01-13T16:27:15+00:00\",\"dateModified\":\"2018-01-13T16:27:15+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"commentCount\":2,\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Quesiti e risposte\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/category\\\/quesiti-e-risposte\\\/#listItem\",\"name\":\"Quesiti e risposte\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/category\\\/quesiti-e-risposte\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Quesiti e risposte\",\"item\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/category\\\/quesiti-e-risposte\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/#listItem\",\"name\":\"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018)\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018)\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/category\\\/quesiti-e-risposte\\\/#listItem\",\"name\":\"Quesiti e risposte\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/#organization\",\"name\":\"Avvocato Telematico\",\"description\":\"Blog a cura dell'Avv. Roberto Arcella\",\"url\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/\",\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/twitter.com\\\/robertoarcella\",\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/in\\\/robertoarcella\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"robertoarcella\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/695f76a4653ecefd1fc9d59e5c11170fddfb9f3c38e9727c95c7a778ee270c73?s=96&d=mm&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"robertoarcella\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/\",\"name\":\"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018) \\u2022 Avvocato Telematico\",\"description\":\"Capo I - Principi generali Sezione I - Definizioni, finalit\\u00e0 e \\u00e0mbito di applicazione Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) b)\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/2018\\\/01\\\/13\\\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"datePublished\":\"2018-01-13T16:27:15+00:00\",\"dateModified\":\"2018-01-13T16:27:15+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/\",\"name\":\"Avvocato Telematico\",\"description\":\"Blog a cura dell'Avv. Roberto Arcella\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\\\/public_html\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018) \u2022 Avvocato Telematico","description":"Capo I - Principi generali Sezione I - Definizioni, finalit\u00e0 e \u00e0mbito di applicazione Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) b)","canonical_url":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/#blogposting","name":"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018) \u2022 Avvocato Telematico","headline":"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018)","author":{"@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/#organization"},"datePublished":"2018-01-13T16:27:15+00:00","dateModified":"2018-01-13T16:27:15+00:00","inLanguage":"it-IT","commentCount":2,"mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/#webpage"},"articleSection":"Quesiti e risposte"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/category\/quesiti-e-risposte\/#listItem","name":"Quesiti e risposte"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/category\/quesiti-e-risposte\/#listItem","position":2,"name":"Quesiti e risposte","item":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/category\/quesiti-e-risposte\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/#listItem","name":"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018)"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/#listItem","position":3,"name":"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018)","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/category\/quesiti-e-risposte\/#listItem","name":"Quesiti e risposte"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/#organization","name":"Avvocato Telematico","description":"Blog a cura dell'Avv. Roberto Arcella","url":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/","sameAs":["https:\/\/twitter.com\/robertoarcella","https:\/\/www.linkedin.com\/in\/robertoarcella\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/author\/admin\/","name":"robertoarcella","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/695f76a4653ecefd1fc9d59e5c11170fddfb9f3c38e9727c95c7a778ee270c73?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"robertoarcella"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/#webpage","url":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/","name":"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018) \u2022 Avvocato Telematico","description":"Capo I - Principi generali Sezione I - Definizioni, finalit\u00e0 e \u00e0mbito di applicazione Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) b)","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/author\/admin\/#author"},"datePublished":"2018-01-13T16:27:15+00:00","dateModified":"2018-01-13T16:27:15+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/#website","url":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/","name":"Avvocato Telematico","description":"Blog a cura dell'Avv. Roberto Arcella","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Avvocato Telematico \u2022 Blog a cura dell'Avv. Roberto Arcella","og:type":"article","og:title":"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018) \u2022 Avvocato Telematico","og:description":"Capo I - Principi generali Sezione I - Definizioni, finalit\u00e0 e \u00e0mbito di applicazione Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) b)","og:url":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2018\/01\/13\/il-testo-del-c-a-d-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-d-lgs-217-del-13-12-2017-pubblicato-in-g-u-9-del-12-1-2018\/","og:image":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/avvocato-telematico-4.png","og:image:secure_url":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/avvocato-telematico-4.png","og:image:width":480,"og:image:height":672,"article:published_time":"2018-01-13T15:27:15+00:00","article:modified_time":"2018-01-13T15:27:15+00:00","twitter:card":"summary","twitter:site":"@robertoarcella","twitter:title":"Il testo del C.A.D. dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 217 del 13.12.2017 (pubblicato in G.U. 9 del 12.1.2018) \u2022 Avvocato Telematico","twitter:description":"Capo I - Principi generali Sezione I - Definizioni, finalit\u00e0 e \u00e0mbito di applicazione Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; a) b)","twitter:creator":"@robertoarcella","twitter:image":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/avvocato-telematico-4.png"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"10894","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":null,"schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"location":null,"local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2021-01-15 15:20:22","updated":"2025-06-04 04:29:56","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/paWTN1-2PI","jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10894","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10894"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10894\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10894"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10894"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}