{"id":13214,"date":"2026-07-01T17:55:52","date_gmt":"2026-07-01T17:55:52","guid":{"rendered":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/?p=13214"},"modified":"2026-07-01T17:55:52","modified_gmt":"2026-07-01T17:55:52","slug":"il-duplicato-informatico-nelliscrizione-a-ruolo-dellespropriazione-forzata-per-una-rilettura-dellattestazione-di-conformita-oltre-cass-sez-iii-n-28513-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2026\/07\/01\/il-duplicato-informatico-nelliscrizione-a-ruolo-dellespropriazione-forzata-per-una-rilettura-dellattestazione-di-conformita-oltre-cass-sez-iii-n-28513-2025\/","title":{"rendered":"Il duplicato informatico nell\u2019iscrizione a ruolo dell\u2019espropriazione forzata. Per una rilettura dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 oltre Cass., Sez. III, n. 28513\/2025"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Abstract.<\/strong> Con la sentenza n.\u00a028513 del 27 ottobre 2025, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Terza Sezione della Corte di cassazione ha stabilito che l\u2019iscrizione a ruolo dell\u2019espropriazione immobiliare e presso terzi esige il deposito, entro termine perentorio, di copie attestate conformi dall\u2019avvocato, a pena di inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo, senza possibilit\u00e0 di sanatoria. La pronuncia, condivisibile nella sua premessa, lascia tuttavia impregiudicata una questione che la diffusione della trasmissione telematica all\u2019ufficiale giudiziario rende oggi ricorrente: quella del deposito non di una copia, ma del duplicato informatico degli atti, restituito dall\u2019ufficio notificazioni come documento nativo digitale o come copia gi\u00e0 munita di un\u2019attestazione di conformit\u00e0 apposta dall\u2019ufficiale giudiziario. Muovendo dalla distinzione tracciata dal Codice dell\u2019amministrazione digitale fra copia e duplicato e dall\u2019orientamento di legittimit\u00e0 formatosi in ogni altro comparto del processo civile telematico, si argomenta, nelle pagine che seguono, che il deposito del duplicato informatico soddisfa l\u2019onere di legge senza necessit\u00e0 di attestazione di conformit\u00e0, della quale difetta in radice il presupposto.<\/em><\/p>\n<p><strong>Sommario:<\/strong> 1. Il problema: l\u2019iscrizione a ruolo nell\u2019et\u00e0 della trasmissione telematica all\u2019ufficiale giudiziario. \u2013 2. Copia e duplicato nel Codice dell\u2019amministrazione digitale: due statuti a confronto. \u2013 3. L\u2019attestazione di conformit\u00e0 come istituto proprio delle copie. \u2013 4. Il deposito di \u00abcopie conformi\u00bb negli artt. 543, 557 e 518 c.p.c.: genesi e <em>ratio<\/em> di una formula. \u2013 5. L\u2019orientamento di legittimit\u00e0 sul duplicato informatico. \u2013 6. <em>Cass. n.\u00a028513\/2025<\/em>: l\u2019oggetto della decisione e i suoi confini. \u2013 7. Il duplicato restituito dall\u2019ufficio notificazioni e l\u2019assolvimento dell\u2019onere. \u2013 8. Profili di rinforzo: strumentalit\u00e0 delle forme, qualit\u00e0 pubblicistica della relata, difetto di pregiudizio. \u2013 9. Obiezioni e replica. \u2013 10. Conclusioni.<\/p>\n<h2>1. Il problema: l\u2019iscrizione a ruolo nell\u2019et\u00e0 della trasmissione telematica all\u2019ufficiale giudiziario<\/h2>\n<p>La sentenza con cui la Terza Sezione della Corte di cassazione, su rinvio pregiudiziale, ha ricostruito il regime dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 nell\u2019iscrizione a ruolo del processo esecutivo merita piena adesione nella premessa da cui muove e induce, nondimeno, a un supplemento di riflessione su ci\u00f2 che essa, per i limiti del proprio oggetto, non ha potuto affrontare.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> Il principio affermato \u00e8 di sicuro rigore: nell\u2019espropriazione immobiliare e in quella presso terzi l\u2019iscrizione a ruolo va effettuata, nel termine perentorio fissato dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie attestate conformi agli originali dall\u2019avvocato del creditore; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l\u2019inefficacia del pignoramento e l\u2019estinzione del processo; non \u00e8 suscettibile di sanatoria l\u2019eventuale deposito di copie non attestate conformi oltre tale termine, neppure mediante deposito tardivo delle attestazioni mancanti.<\/p>\n<p>L\u2019assunto \u00e8 incontestabile finch\u00e9 si discorre di <em>copie<\/em>: \u00e8 solo l\u2019attestazione a conferire alla copia il valore dell\u2019atto che essa riproduce, sicch\u00e9 una copia non attestata equivale, sul piano funzionale, a un atto non depositato. Resta per\u00f2 aperto un interrogativo che la progressiva estensione della trasmissione telematica delle richieste all\u2019ufficiale giudiziario rende oggi quotidiano. Conclusa la notificazione, l\u2019ufficiale giudiziario non restituisce pi\u00f9 al creditore l\u2019originale cartaceo dell\u2019atto, ma gli rende, attraverso la piattaforma e l\u2019invio di un messaggio di posta certificata, i documenti del procedimento notificatorio in veste nativa digitale: gli atti di parte che il difensore aveva trasmesso gi\u00e0 firmati digitalmente, e che gli ritornano come duplicati informatici di ci\u00f2 che egli stesso ha formato, nonch\u00e9 la relazione di notificazione, atto nativo digitale sottoscritto con firma digitale dallo stesso ufficiale giudiziario. Che cosa accade, allora, quando il creditore non deposita una copia, ma il <em>duplicato informatico<\/em> di tali atti?<\/p>\n<p>La tesi che si intende fondare \u00e8 che, in questa ipotesi, l\u2019attestazione di conformit\u00e0 non sia dovuta, perch\u00e9 ne difetta in radice il presupposto: non vi \u00e8 alcuna copia da rendere conforme all\u2019originale, bens\u00ec l\u2019equivalente <em>ope legis<\/em> dell\u2019originale stesso. La dimostrazione non pu\u00f2 fondarsi, evidentemente, su un precedente specifico relativo al deposito del duplicato in sede esecutiva, che non risulta esistere; essa procede, piuttosto, dalla ricostruzione sistematica del diritto del documento informatico e dal consolidato indirizzo di legittimit\u00e0 formatosi, in ogni altro settore del processo civile telematico, sul deposito del duplicato in luogo della copia conforme.<\/p>\n<h2>2. Copia e duplicato nel Codice dell\u2019amministrazione digitale: due statuti a confronto<\/h2>\n<p>Il punto di partenza \u00e8 la distinzione, di ordine ontologico prima ancora che giuridico, posta dal Codice dell\u2019amministrazione digitale.<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> La \u00abcopia informatica di documento informatico\u00bb \u00e8 il documento avente contenuto identico a quello da cui \u00e8 tratto, ma \u00absu supporto informatico con diversa sequenza di valori binari\u00bb; il \u00abduplicato informatico\u00bb \u00e8 il documento ottenuto mediante la memorizzazione \u00abdella medesima sequenza di valori binari del documento originario\u00bb. La copia ha, dunque, lo stesso contenuto ma una diversa sequenza di bit: \u00e8 un documento <em>altro<\/em>, che riproduce il primo e che, proprio per questo, richiede un atto idoneo a garantirne la conformit\u00e0. Il duplicato ha la <em>medesima<\/em> sequenza di bit: non riproduce l\u2019originale, ma con esso si identifica, risultandone informaticamente indistinguibile.<\/p>\n<p>A tale diversit\u00e0 di natura corrisponde una diversit\u00e0 di regime, scolpita nell\u2019art. 23-bis CAD.<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> I duplicati informatici \u00abhanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti\u00bb, a condizione che siano prodotti in conformit\u00e0 alle Linee guida; le copie e gli estratti, invece, acquistano la stessa efficacia probatoria dell\u2019originale soltanto \u00abse la loro conformit\u00e0 all\u2019originale [\u2026] \u00e8 attestata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato o se la conformit\u00e0 non \u00e8 espressamente disconosciuta\u00bb. Il valore del duplicato \u00e8 attribuito direttamente dalla legge, senza intermediazione di alcuna attestazione, il cui unico presupposto \u00e8 quello tecnico dell\u2019identit\u00e0 della sequenza binaria; solo per le copie l\u2019efficacia dell\u2019originale presuppone, in alternativa, l\u2019attestazione del pubblico ufficiale o il mancato disconoscimento.<\/p>\n<h2>3. L\u2019attestazione di conformit\u00e0 come istituto proprio delle copie<\/h2>\n<p>Il diritto processuale \u00e8 coerente con tale impianto. Le disposizioni che disciplinavano i poteri di certificazione del difensore, gi\u00e0 contenute negli artt. 16-decies e 16-undecies del d.l. n.\u00a0179 del 2012, sono state abrogate dalla riforma Cartabia e trasfuse, senza soluzione di continuit\u00e0 di contenuto, negli artt. 196-octies, 196-decies e 196-undecies disp. att. c.p.c.<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> In tutte queste norme l\u2019attestazione di conformit\u00e0 \u00e8 riferita, immancabilmente, alla <em>copia<\/em>: l\u2019art. 196-octies, pur ammettendo che il difensore estragga \u00abduplicati, copie analogiche o informatiche\u00bb, \u00e0ncora l\u2019attestazione alle sole \u00abcopie estratte\u00bb e, per il duplicato, si limita a prescrivere il requisito tecnico dell\u2019identit\u00e0 della sequenza di bit; l\u2019art. 196-decies presuppone la trasmissione della \u00abcopia informatica [\u2026] di un atto [\u2026] formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme\u00bb; l\u2019art. 196-undecies disciplina le modalit\u00e0 dell\u2019attestazione \u00abdella copia analogica\u00bb e \u00abdi una copia informatica\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019attestazione di conformit\u00e0 \u00e8, dunque, per scelta sistematica del legislatore, istituto strutturalmente proprio delle copie. Predicarla del duplicato significherebbe chiedere all\u2019interprete \u2013 e prima ancora al difensore \u2013 di certificare l\u2019identit\u00e0 di un documento con s\u00e9 stesso: un adempimento privo di oggetto, perch\u00e9 non vi \u00e8 alcuno scarto fra il duplicato e l\u2019originale che l\u2019attestazione dovrebbe colmare.<\/p>\n<h2>4. Il deposito di \u00abcopie conformi\u00bb negli artt. 543, 557 e 518 c.p.c.: genesi e <em>ratio<\/em> di una formula<\/h2>\n<p>Su questo sfondo si collocano le norme dell\u2019esecuzione. L\u2019art. 543, comma 4, c.p.c. prevede che, eseguita l\u2019ultima notificazione, l\u2019ufficiale giudiziario consegni \u00absenza ritardo al creditore l\u2019originale dell\u2019atto di citazione\u00bb e che il creditore iscriva a ruolo \u00abdepositando copie conformi dell\u2019atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto\u00bb, la cui \u00abconformit\u00e0 [\u2026] \u00e8 attestata dall\u2019avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo\u00bb; disposizione di identico tenore detta l\u2019art. 557, comma 2, c.p.c. per l\u2019espropriazione immobiliare e l\u2019art. 518, comma 6, c.p.c. per quella mobiliare.<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a><\/p>\n<p>\u00c8 essenziale cogliere la genesi storica di tali previsioni. Esse furono concepite, nel 2014, per un contesto tecnico nel quale l\u2019ufficiale giudiziario restituiva al creditore l\u2019<em>originale cartaceo<\/em> dell\u2019atto notificato, sicch\u00e9 il deposito telematico imponeva di trasporre quel cartaceo in una copia informatica per immagine, copia che per definizione necessitava di attestazione.<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a> La formula \u00abcopie conformi [\u2026] attestate dall\u2019avvocato\u00bb \u00e8, cio\u00e8, la fotografia normativa di un preciso assetto della tecnica: quello in cui il difensore detiene un originale analogico e ne forma una copia. Mutato l\u2019assetto tecnico \u2013 e segnatamente quando ci\u00f2 che il difensore detiene non \u00e8 un originale cartaceo, ma il duplicato informatico di un nativo digitale \u2013 la formula non pu\u00f2 essere applicata in modo meccanico, ma va interpretata alla luce del valore che il CAD attribuisce al duplicato.<\/p>\n<h2>5. L\u2019orientamento di legittimit\u00e0 sul duplicato informatico<\/h2>\n<p>Sulla duplice base \u2013 ontologica e funzionale \u2013 appena richiamata, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha edificato, in ogni comparto del processo civile telematico, un indirizzo del tutto consolidato, scomponibile in tre proposizioni.<\/p>\n<p>La prima \u00e8 di ordine concettuale: duplicato e copia sono figure distinte. La copia informatica di un documento nativo digitale reca i segni grafici, generati dai sistemi ministeriali, che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale; il duplicato consiste invece nella memorizzazione della medesima sequenza di valori binari, e la sua corrispondenza all\u2019originale \u00abnon emerge dall\u2019uso di segni grafici [\u2026] ma dall\u2019uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l\u2019impronta del \u201cfile\u201d originario con il duplicato\u00bb.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a><\/p>\n<p>La seconda proposizione attiene al valore: il duplicato vale come l\u2019originale e ne assolve la funzione anche dove la legge esiga una \u00abcopia autentica\u00bb. Il principio \u00e8 stato affermato proprio sul terreno pi\u00f9 rigoroso, quello del deposito a pena di improcedibilit\u00e0 del provvedimento impugnato, ritenendosi l\u2019onere assolto \u00abnon solo dal deposito della relativa copia informatica [\u2026] ma anche dal deposito del duplicato informatico [\u2026], il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell\u2019originale informatico\u00bb.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> L\u2019indirizzo \u00e8 stato da ultimo ribadito.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a> Il dato logico \u00e8 di portata generale: dove la legge richiede una \u00abcopia autentica\u00bb \u2013 e l\u2019autenticazione altro non \u00e8 che l\u2019attestazione di conformit\u00e0 \u2013 il deposito del duplicato soddisfa comunque l\u2019onere, perch\u00e9 il duplicato \u00e8 gi\u00e0, per legge, l\u2019originale; il requisito dell\u2019attestazione, riferito alla copia, diviene privo di oggetto rispetto al duplicato.<\/p>\n<p>La terza proposizione \u00e8 la pi\u00f9 direttamente trasferibile al nostro problema: il deposito del nativo digitale non richiede alcuna attestazione di conformit\u00e0. Si \u00e8 infatti statuito che, ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali \u2013 quali la notificazione a mezzo PEC, gli allegati e l\u2019attestazione di consegna \u2013 avvenga per allegazione al fascicolo in modalit\u00e0 telematica, \u00abnon \u00e8 necessaria la relativa attestazione di conformit\u00e0 all\u2019originale da parte del difensore\u00bb, per la dirimente ragione che non si deposita una copia, ma l\u2019atto nativo digitale stesso.<a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a> A completare il quadro, va ricordato che persino la mancanza di attestazione <em>di una copia<\/em> \u00e8 temperata, secondo l\u2019insegnamento delle Sezioni Unite, dal regime di sanatoria fondato sul mancato disconoscimento: se anche l\u2019omissione relativa alla copia \u00e8 sanabile, a fortiori non pu\u00f2 essere fonte di alcuna decadenza il deposito di un duplicato, che dell\u2019attestazione non ha bisogno.<a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a><\/p>\n<h2>6. <em>Cass. n.\u00a028513\/2025<\/em>: l\u2019oggetto della decisione e i suoi confini<\/h2>\n<p>Letta su questo sfondo, la sentenza n.\u00a028513\/2025 non smentisce ma conferma la ricostruzione proposta, una volta che se ne delimiti con esattezza l\u2019oggetto. La Corte si \u00e8 pronunciata su una fattispecie nella quale il creditore aveva depositato, all\u2019iscrizione a ruolo, le copie di precetto e pignoramento prive dell\u2019attestazione di conformit\u00e0; e l\u2019intero ragionamento muove dalla premessa, esplicitata in motivazione, secondo cui, \u00abdato che il deposito degli atti in questione avviene di necessit\u00e0 in via telematica, il deposito della copia del titolo, del precetto e del pignoramento non avrebbe potuto che essere accompagnato dalla attestazione di conformit\u00e0 da parte dell\u2019avvocato\u00bb. L\u2019equiparazione sanzionata \u00e8 quella fra copie prive di attestazione e mancato deposito degli atti validi.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a><\/p>\n<p>L\u2019oggetto della decisione \u00e8, dunque, la <em>copia non attestata<\/em>. In tutta la sua estensione motivazionale la sentenza non menziona mai il duplicato informatico, n\u00e9 l\u2019art. 23-bis CAD, n\u00e9 gli artt. 196-octies e seguenti disp. att. c.p.c. nella parte in cui distinguono duplicato e copia; del CAD richiama soltanto le norme sul non disconoscimento, e ci\u00f2 unicamente per disattendere la tesi della sanatoria. La Corte, in altri termini, ha deciso il caso della copia, non quello del duplicato, e lo ha deciso muovendo dalla premessa \u2013 vera per la copia ma non per il duplicato \u2013 che ci\u00f2 che si deposita sia necessariamente una copia bisognosa di attestazione.<\/p>\n<p>Ne discende un confine preciso. Il principio di diritto enunciato presuppone, nel suo stesso enunciato, che oggetto del deposito sia una copia; l\u00e0 dove oggetto del deposito sia un duplicato informatico, l\u2019enunciato non trova applicazione, non perch\u00e9 lo si voglia eludere, ma perch\u00e9 difetta il suo elemento costitutivo. La sentenza governa l\u2019omessa attestazione di una copia; non governa, e non poteva governare, l\u2019ipotesi del deposito di un atto nativo digitale che dell\u2019attestazione non necessita.<\/p>\n<h2>7. Il duplicato restituito dall\u2019ufficio notificazioni e l\u2019assolvimento dell\u2019onere<\/h2>\n<p>Mutato l\u2019iter materiale presupposto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., gli atti restituiti dall\u2019ufficiale giudiziario al creditore si presentano, sul piano informatico, in duplice veste: da un lato gli atti di parte \u2013 titolo, precetto, atto di pignoramento \u2013 che il difensore aveva trasmesso gi\u00e0 come copie attestate conformi (il titolo) o come nativi digitali sottoscritti digitalmente (es. il precetto) e che gli ritornano quali duplicati informatici di ci\u00f2 che egli stesso ha formato; dall\u2019altro la relazione di notificazione, atto nativo digitale formato e sottoscritto con firma digitale dallo stesso ufficiale giudiziario, pubblico ufficiale. In nessuno di tali documenti vi \u00e8 una \u00abcopia\u00bb: il difensore non detiene un originale cartaceo da cui trarre una riproduzione per immagine, ma il duplicato informatico dell\u2019originale, con identico valore giuridico ai sensi dell\u2019art. 23-bis, comma 1, CAD.<\/p>\n<p>Quando egli iscrive a ruolo depositando il duplicato dell\u2019atto di pignoramento e della relata di notifica sottoscritta digitalmente dall\u2019ufficiale giudiziario, non deposita \u00abcopie conformi\u00bb bisognose di attestazione, ma adempie \u2013 e supera \u2013 l\u2019onere che la legge esprimeva, nel linguaggio della tecnica cartacea, come deposito di \u00abcopie conformi\u00bb. L\u2019attestazione di conformit\u00e0, in questo contesto, non \u00e8 omessa: \u00e8 priva di oggetto, perch\u00e9 non sussiste alcuno scarto fra il documento depositato e l\u2019originale che essa dovrebbe colmare. La conclusione discende dal concorso di tre rationes gi\u00e0 affermate dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0: il duplicato assolve l\u2019onere di deposito anche dove la legge esiga una \u00abcopia autentica\u00bb, perch\u00e9 vale come l\u2019originale; il deposito telematico dell\u2019atto nativo digitale non richiede attestazione di conformit\u00e0; il valore del duplicato \u00e8 attribuito direttamente dalla legge. Applicate all\u2019iscrizione a ruolo dell\u2019esecuzione, tali proposizioni convergono nel risultato che il deposito del duplicato informatico del titolo, del precetto, del pignoramento e della relata soddisfa il requisito degli artt. 543, 557 e 518 c.p.c. senza necessit\u00e0 di attestazione.<\/p>\n<h2>8. Profili di rinforzo: strumentalit\u00e0 delle forme, qualit\u00e0 pubblicistica della relata, difetto di pregiudizio<\/h2>\n<p>La conclusione trova conforto in tre ulteriori ordini di argomenti. Il primo attiene alla strumentalit\u00e0 delle forme: l\u2019attestazione di conformit\u00e0 non \u00e8 un fine, ma un mezzo, diretto a garantire la corrispondenza del documento depositato all\u2019originale; quando il documento depositato <em>\u00e8<\/em>, informaticamente, l\u2019originale, perch\u00e9 ne condivide l\u2019impronta di hash verificabile da chiunque con strumenti ordinari, lo scopo \u00e8 raggiunto a monte e in modo pi\u00f9 sicuro di quanto qualsiasi attestazione potrebbe assicurare. Non a caso la giurisprudenza ha ripetutamente privilegiato il principio di strumentalit\u00e0 delle forme \u00absenza vuoti formalismi\u00bb, in coerenza con il rilievo costituzionale ed eurounitario dell\u2019effettivit\u00e0 della tutela.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a><\/p>\n<p>Il secondo argomento concerne la natura della relata. La relazione di notificazione restituita dall\u2019ufficio \u00e8 formata e sottoscritta digitalmente dall\u2019ufficiale giudiziario, pubblico ufficiale: si tratta di documento informatico nativo, assistito da fede privilegiata, il cui duplicato vale come l\u2019originale. Pretendere che l\u2019avvocato \u00abattesti la conformit\u00e0\u00bb di un atto pubblico nativo digitale, di cui non \u00e8 autore e che possiede nella sua identit\u00e0 informatica, sarebbe non solo superfluo, ma addirittura incongruo, poich\u00e9 l\u2019attestazione del difensore \u00e8 prevista per la trasmissione di una copia di un atto da lui detenuto, non per la veicolazione del duplicato di un atto pubblico.<\/p>\n<p>Il terzo argomento si colloca sul piano rimediale. Anche a voler ipotizzare un\u2019irregolarit\u00e0, il vizio meramente formale dedotto in sede di opposizione agli atti esecutivi \u00e8 inammissibile se l\u2019opponente non alleghi un concreto pregiudizio difensivo.<a href=\"#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a> Nel caso del duplicato informatico un pregiudizio \u00e8 strutturalmente inconfigurabile: il debitore e il terzo dispongono di un documento la cui impronta \u00e8 verificabile e che coincide con l\u2019originale, sicch\u00e9 nessuna lesione del diritto di difesa \u00e8 predicabile rispetto a un atto informaticamente identico a quello formato.<\/p>\n<h2>9. Obiezioni e replica<\/h2>\n<p>Si potrebbe obiettare che gli artt. 543 e 557 c.p.c. impongono testualmente il deposito di \u00abcopie conformi\u00bb \u00abattestate dall\u2019avvocato\u00bb, sicch\u00e9 la lettera della legge esigerebbe sempre l\u2019attestazione. L\u2019obiezione prova troppo. La formula normativa, come si \u00e8 visto, \u00e8 la trascrizione di un assetto tecnico nel quale il deposito telematico non poteva che avvenire per copia, e va interpretata in conformit\u00e0 al CAD e alla gerarchia di valore da esso stabilita: dove la tecnica non produce una copia ma un duplicato, l\u2019onere si intende assolto in forma equipollente e rafforzata. \u00c8 la medesima operazione ermeneutica gi\u00e0 compiuta sull\u2019onere di deposito della \u00abcopia autentica\u00bb del provvedimento impugnato, ritenuto soddisfatto dal deposito del duplicato: se la richiesta di \u00abcopia autentica\u00bb \u00e8 appagata dal duplicato, lo \u00e8 a maggior ragione quella di \u00abcopia conforme\u00bb.<\/p>\n<p>Si potrebbe replicare, inoltre, che la sentenza n.\u00a028513\/2025 ha escluso ogni sanatoria. Ma il rilievo non coglie il punto: la sanatoria attiene all\u2019ipotesi di un onere esistente e non adempiuto \u2013 la copia non attestata \u2013; nella fattispecie del duplicato, all\u2019opposto, l\u2019onere \u00e8 assolto <em>ab origine<\/em>, sicch\u00e9 non vi \u00e8 nulla da sanare. La rigidit\u00e0 affermata dalla Corte presuppone, e conferma, che oggetto del deposito sia una copia; trasferirla al duplicato significherebbe estendere il principio oltre la sua premessa logica.<\/p>\n<h2>10. Conclusioni<\/h2>\n<p>La ricostruzione consente di affermare che, quando gli atti dell\u2019espropriazione e la relazione di notificazione siano restituiti al creditore quali duplicati informatici \u2013 documenti nativi digitali identici, per sequenza di bit, agli originali \u2013, il deposito di tali duplicati ai fini dell\u2019iscrizione a ruolo ex artt. 543, 557 e 518 c.p.c. soddisfa il requisito di legge senza necessit\u00e0 di alcuna attestazione di conformit\u00e0, perch\u00e9 il duplicato ha, ex art. 23-bis, comma 1, CAD, il medesimo valore giuridico dell\u2019originale ad ogni effetto di legge, e l\u2019attestazione di conformit\u00e0 \u00e8 istituto strutturalmente proprio delle copie.<\/p>\n<p>Tale conclusione non confligge con la pronuncia n.\u00a028513\/2025, ma ne rispetta i confini: la sentenza sanziona l\u2019omessa attestazione di copie, presupponendo che il deposito avvenga per copia, e non si pronuncia \u2013 n\u00e9 poteva pronunciarsi \u2013 sul deposito di duplicati, rispetto ai quali l\u2019attestazione difetta di oggetto. Si tratta, beninteso, di una ricostruzione interpretativa che, in assenza di un arresto specifico sul deposito del duplicato in sede esecutiva, suggerisce una cautela operativa: accompagnare comunque il deposito con l\u2019espressa indicazione della natura di duplicato informatico degli atti, cos\u00ec da consentire al giudice dell\u2019esecuzione la verifica e da prevenire automatismi sanzionatori fondati sulla mera apparenza di una \u00abcopia non attestata\u00bb..<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n.\u00a028513 (ud. 12 settembre 2025), Pres.\u00a0De Stefano, Rel. Tatangelo, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Milano in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c. Il principio di diritto \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abl\u2019iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall\u2019avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; [\u2026] il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l\u2019inefficacia del pignoramento e l\u2019estinzione del processo; [\u2026] non \u00e8, pertanto, suscettibile di sanatoria l\u2019eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformit\u00e0 mancanti\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> D.lgs. 7 marzo 2005, n.\u00a082 (Codice dell\u2019amministrazione digitale, CAD), art. 1, comma 1: \u00abi-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui \u00e8 tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Art. 23-bis CAD: \u00ab1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformit\u00e0 alle Linee guida. 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformit\u00e0 alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell\u2019originale da cui sono tratte se la loro conformit\u00e0 all\u2019originale, in tutti le sue componenti, \u00e8 attestata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato o se la conformit\u00e0 non \u00e8 espressamente disconosciuta\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> Gli artt. 16-decies e 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n.\u00a0179 (conv. l. 17 dicembre 2012, n.\u00a0221) sono stati abrogati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.\u00a0149, e il loro contenuto trasfuso negli artt. 196-decies e 196-undecies disp. att. c.p.c., applicabili dal 28 febbraio 2023. L\u2019art. 196-octies disp. att. c.p.c. prevede che il difensore possa estrarre \u00abduplicati, copie analogiche o informatiche\u00bb degli atti contenuti nel fascicolo informatico, riferendo l\u2019attestazione di conformit\u00e0 alle sole \u00abcopie estratte\u00bb e disponendo, per il duplicato, che esso \u00abdeve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto [\u2026] contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine\u00bb; l\u2019art. 196-undecies disciplina le modalit\u00e0 dell\u2019attestazione \u00abdella copia analogica\u00bb e \u00abdi una copia informatica\u00bb, stabilendo che, se la copia informatica \u00e8 destinata alla notifica, \u00abl\u2019attestazione di conformit\u00e0 \u00e8 inserita nella relazione di notificazione\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Art. 543, comma 4, c.p.c.: \u00abEseguita l\u2019ultima notificazione, l\u2019ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l\u2019originale dell\u2019atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l\u2019esecuzione depositando copie conformi dell\u2019atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformit\u00e0 di tali copie \u00e8 attestata dall\u2019avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo\u00bb. In termini corrispondenti l\u2019art. 557, comma 2, c.p.c. per l\u2019espropriazione immobiliare (deposito entro quindici giorni di \u00abcopie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell\u2019atto di pignoramento e della nota di trascrizione\u00bb) e l\u2019art. 518, comma 6, c.p.c. per l\u2019espropriazione mobiliare.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> L\u2019attuale formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c. quanto all\u2019iscrizione a ruolo risale al d.l. 12 settembre 2014, n.\u00a0132 (conv. l. 10 novembre 2014, n.\u00a0162), concepito in un assetto nel quale l\u2019ufficiale giudiziario restituiva al creditore l\u2019originale cartaceo dell\u2019atto notificato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Cass. civ., Sez. VI-1, 19 settembre 2022, n.\u00a027379, Rv. 665895-01, che ha ritenuto la notificazione della sentenza \u00abmediante duplicato informatico\u00bb idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione pur in assenza di segni grafici relativi alla sottoscrizione del giudice.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2024, n.\u00a012971, Rv. 671148-01. La medesima decisione (Rv. 671148-02) precisa, a contrario, che ove si depositi una copia analogica tratta dal duplicato informatico l\u2019onere \u00e8 assolto \u00abtramite l\u2019attestazione di conformit\u00e0 della copia al duplicato apposta dal difensore\u00bb: l\u2019attestazione, dunque, accede alla copia, non al duplicato.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2025, n.\u00a013198, Rv. 674683-01, secondo cui dal mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l\u2019improcedibilit\u00e0 \u00abqualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica [\u2026] o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell\u2019originale informatico\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Cass. civ., Sez. VI-5, 16 gennaio 2023, n.\u00a0981, Rv. 666523-01: \u00above la produzione in giudizio di atti nativi digitali, quali la notificazione a mezzo pec del ricorso, degli allegati e dell\u2019attestazione di consegna, avvenga mediante allegazione al fascicolo processuale in modalit\u00e0 telematica, non \u00e8 necessaria la relativa attestazione di conformit\u00e0 all\u2019originale da parte del difensore\u00bb. In senso conforme, sul versante della notificazione, Cass. civ., Sez. V, 19 dicembre 2023, n.\u00a035541, Rv. 669868-01.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Cass. civ., Sez. Un., 24 settembre 2018, n.\u00a022438, Rv. 650462-01, secondo cui il deposito di copia analogica del ricorso nativo digitale senza attestazione di conformit\u00e0 \u00abnon ne comporta l\u2019improcedibilit\u00e0 ove il controricorrente [\u2026] non abbia disconosciuto la conformit\u00e0 della copia informale all\u2019originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n.\u00a082 del 2005\u00bb; principio esteso da Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2019, n.\u00a08312, Rv. 653597-01 ss. Sulla nullit\u00e0 sanabile per raggiungimento dello scopo dell\u2019atto nativo digitale privo di firma, v. Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2024, n.\u00a06477, Rv. 670581-01.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Cass. n.\u00a028513\/2025, cit., in motivazione: \u00abdato che il deposito degli atti in questione avviene di necessit\u00e0 in via telematica, il deposito della copia del titolo, del precetto e del pignoramento non avrebbe potuto che essere accompagnato dalla attestazione di conformit\u00e0 da parte dell\u2019avvocato\u00bb; e ancora: \u00abil deposito di semplici copie prive di attestazione di conformit\u00e0 agli originali non pu\u00f2 essere \u201csanato\u201d dal deposito tardivo delle attestazioni di conformit\u00e0: in sostanza, risolvendosi il deposito di tali semplici copie nel mancato deposito degli atti validi\u00bb. La sentenza richiama, fra i precedenti, Cass., Sez. III, 11 febbraio 2025, n.\u00a03494 (violazione del termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. ed estinzione ex art. 630 c.p.c.).<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2024, n.\u00a06583, Rv. 670511-01, che, valorizzando \u00abil principio di \u201cstrumentalit\u00e0 delle forme\u201d processuali senza vuoti formalismi\u00bb e il rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta di Nizza e 111 Cost. all\u2019effettivit\u00e0 della tutela, ha escluso l\u2019improcedibilit\u00e0 dell\u2019appello pur in presenza di omesso deposito \u00abdegli originali o duplicati telematici\u00bb dell\u2019atto di impugnazione e della relativa notificazione.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2024, n.\u00a029962, che ha dichiarato inammissibile l\u2019opposizione agli atti esecutivi valorizzando \u00abla mancata deduzione del pregiudizio che sarebbe derivato alla ricorrente dal deposito di atti non conformi agli originali\u00bb, in applicazione del consolidato principio per cui l\u2019opposizione che censuri un vizio meramente formale \u00e8 inammissibile se l\u2019opponente non deduce la lesione del proprio diritto di difesa (ivi richiamandosi Cass., Sez. III, 26 settembre 2023, n.\u00a027424, Rv. 669114-01, e Cass., Sez. III, 9 gennaio 2024, n.\u00a0903, Rv. 669741-01).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abstract. Con la sentenza n.\u00a028513 del 27 ottobre 2025, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Terza Sezione della Corte di cassazione ha stabilito che l\u2019iscrizione a ruolo dell\u2019espropriazione immobiliare e presso terzi esige il deposito, entro termine perentorio, di copie attestate conformi dall\u2019avvocato, a pena di inefficacia del pignoramento ed estinzione del<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2026\/07\/01\/il-duplicato-informatico-nelliscrizione-a-ruolo-dellespropriazione-forzata-per-una-rilettura-dellattestazione-di-conformita-oltre-cass-sez-iii-n-28513-2025\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sfsi_plus_gutenberg_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_show_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_type":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_alignemt":"","sfsi_plus_gutenburg_max_per_row":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-13214","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.1.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Abstract. 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