{"id":2254,"date":"2015-02-04T20:20:52","date_gmt":"2015-02-04T19:20:52","guid":{"rendered":"https:\/\/avvocatotelematico.wordpress.com\/?p=2254"},"modified":"2015-02-04T20:20:52","modified_gmt":"2015-02-04T19:20:52","slug":"le-regole-tecniche-sui-documenti-informatici-e-limpatto-delle-stesse-sulle-regole-del-processo-civile-telematico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2015\/02\/04\/le-regole-tecniche-sui-documenti-informatici-e-limpatto-delle-stesse-sulle-regole-del-processo-civile-telematico\/","title":{"rendered":"LE REGOLE TECNICHE SUI DOCUMENTI INFORMATICI E L\u2019IMPATTO DELLE STESSE SULLE REGOLE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO"},"content":{"rendered":"<h1><a name=\"_Toc410815984\"><\/a><\/h1>\n<pre><a href=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/le-regole-tecniche-sui-documenti-informatici2.pdf\">Download della versione in pdf<\/a><\/pre>\n<h1><em>Le ragioni per cui l\u201911 febbraio non sar\u00e0 un &#8220;11 settembre&#8221; \u00a0per il PCT<\/em><\/h1>\n<p style=\"text-align:center;\"><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>di <strong>Roberto Arcella<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong><em>Avvocato del Foro di Napoli<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sommario<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#_Toc410815986\"> Premessa.\u00a0<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc410815987\"> Le norme richiamate dalla tesi che propende per l\u2019applicabilit\u00e0 del dpcm 13\/11\/2014 al PCT.\u00a0<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc410815988\"> La tecnica normativa in materia di dematerializzazione e di processo telematic<\/a>o<\/li>\n<li><a href=\"#_Toc410815989\"> I tre aspetti controversi che coinvolgono l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019Avvocato \u201ctelematico\u201d.\u00a0<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"padding-left:30px;\"><a href=\"#_Toc410815990\">4.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La formazione dell\u2019atto principale e degli allegati\u00a0<\/a><\/p>\n<p style=\"padding-left:30px;\"><a href=\"#_Toc410815991\">4.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cosa prevede l\u2019art. 3 del dpcm 13\/11\/2014: i\u00a0 \u201cmetadati\u201d: eventuali riflessi sui depositi telematici nel PCT \u00a0<\/a><\/p>\n<p style=\"padding-left:30px;\"><a href=\"#_Toc410815992\">4.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I documenti informatici \u201callegati\u201d agli atti processuali\u00a0<\/a><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><a href=\"#_Toc410815993\"> Le copie informatiche di documenti analogici e l\u2019attestazione di conformit\u00e0 nelle notifiche ex art. 3 bis L. 53\/1994: il problema dell\u2019impronta del file<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc410815994\"> Le copie ed estratti informatici di documenti informatici\u00a0<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<h2><a name=\"_Toc410815986\"><\/a>1.\u00a0\u00a0 Premessa<\/h2>\n<p>Col numero 8 della G.U., serie generale, del 12\/1\/2015 \u00e8 stato pubblicato il D.P.C.M. del 13\/11\/2014 recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonch\u00e9 di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.<\/p>\n<p>Tale provvedimento, che entrer\u00e0 in vigore il prossimo 11 febbraio 2015, riveste importanza eccezionale nel campo del diritto dell\u2019informatica, avendo colmato una casella da tempo lasciata vuota: ricordiamo difatti che le \u201cregole tecniche\u201d costituiscono la disciplina di dettaglio, finora mancata relativamente ai documenti informatici, che l\u2019art. 71 del C.A.D.\u00a0 ha riservato a \u201c<em>decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 del clamore suscitato da una pubblicazione tanto attesa ed avvenuta con ragguardevole ritardo rispetto alla relativa bozza, gi\u00e0 pronta da quasi quattro anni (si veda al riguardo la <a href=\"http:\/\/archivio.digitpa.gov.it\/sites\/default\/files\/Bozza%20%20Regole%20tecniche%20documento%20informatico%20e%20gestione%20documentale.pdf\">bozza licenziata gi\u00e0 nel 2011<\/a> con un testo sostanzialmente identico a quello approvato il 13\/11\/2014), le nuove regole tecniche hanno prodotto, gi\u00e0 ad una prima e sommaria lettura, forte preoccupazione tra gli operatori del diritto in relazione al possibile impatto delle stesse sul c.d. processo civile telematico, a sua volta governato dalle regole tecniche approvate con l\u2019ormai noto\u00a0 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella G.U. n\u00b0 89 del 18-04-2011.<\/p>\n<p>A tal riguardo, basti pensare al fatto che l\u2019art. 3 del dpcm 13\/11\/2014 detta una disciplina tecnica sul documento informatico immodificabile che, se fino alla lettura del quarto comma, lettera a), \u00e8 pi\u00f9 che tranquillizzante (laddove prescrive che \u201c<em>le caratteristiche di immodificabilit\u00e0 sono determinate<\/em>\u201d anche soltanto dalla sottoscrizione con firma digitale, che \u00e8 ormai operazione usuale, costante ed inevitabile eseguita al momento del deposito dei propri atti dagli Avvocati\u00a0 e dei propri provvedimenti dai Magistrati), diventa tuttavia ansiogena, invece, al comma 9, ove si prescrive\u00a0 che<\/p>\n<p>\u201c<em>Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L\u2019insieme minimo dei metadati, come definiti nell\u2019allegato 5 al presente decreto, \u00e8 costituito da: a) l\u2019identificativo univoco e persistente; b) il riferimento temporale di cui al comma 7; c) l\u2019oggetto; d) il soggetto che ha formato il documento; e) l\u2019eventuale destinatario; f) l\u2019impronta del documento informatico. Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessit\u00e0 gestionali e conservative<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>E l\u2019ansia diventa terrore alla lettura dell\u2019allegato 5, che \u201c<em>illustra la struttura dei metadati relativi al documento informatico, al documento amministrativo informatico e al fascicolo informatico o aggregazione documentale informatica<\/em>\u201d con uno \u201cschema xsd\u201d, ovvero con un insieme di regole tecniche informatiche che a loro volta rispondono ai dettami del WC3<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Oltre al tema della struttura del documento informatico (che corrisponde, in ambito processo civile telematico, a tutto ci\u00f2 che viene depositato dagli Avvocati e dai Magistrati sotto forma di atti e provvedimenti), le nuove regole tecniche propongono aspetti di problematica interpretazione in relazione ad altre attivit\u00e0 proprie dell\u2019Avvocato, che l\u2019avvento della tecnologia dell\u2019informazione in ambito Giustizia ha reso ormai quotidiane: le attestazioni di conformit\u00e0.<\/p>\n<p>Si tratta in particolare dell\u2019art. 4, che disciplina le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, \u00a0e dell\u2019art. 6, che riguarda invece\u00a0 le \u201ccopie ed estratti informatici di documenti informatici\u201d: se tali regole si applicassero <em>tout court<\/em> al processo civile telematico, verrebbero messe in crisi tutte le conoscenze e le prassi sinora adottate in tema di notifiche ai sensi dell\u2019art. 3 bis L. 53\/94, cos\u00ec come quelle relative alle attestazioni di conformit\u00e0 \u201cda digitale a digitale\u201d eseguite dagli Avvocati ai sensi dell\u2019art. 52 D.L. 90\/2014, \u00a0ponendosi, ad esempio, il problema di indicare nell\u2019attestazione di conformit\u00e0 redatta, ai sensi del comma 2 di tale norma, dall\u2019Avvocato nel corpo della relata di notifica,\u00a0 del \u201c<em>riferimento temporale<\/em>\u201d e \u201c<em>dell\u2019impronta<\/em>\u201d dei documenti informatici oggetto di notificazione.<\/p>\n<p>In altra occasione, per rispondere in poche battute ad un quesito propostomi da un Collega, avevo osservato che, a mio modo di vedere, le nuove regole tecniche sono inapplicabili al processo civile telematico, dacch\u00e9 la\u00a0 \u00a0normativa tecnica ex dm 44\/2011 \u00e8 \u201cspeciale\u201d\u00a0 rispetto a quella ex dpcm 13\/11\/14.\u00a0\u00a0 \u00a0Con particolare riferimento alle notificazioni a mezzo p.e.c., evidenziavo la peculiarit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 certificativa demandata all\u2019Avvocato sia dall\u2019art. 3 bis L. 53\/94 (quando si tratta di attestare una copia da analogico a digitale, ai sensi del comma 2), sia dal particolare contenuto dell\u2019attestazione ex art. 52 DL 90\/2014 (attivit\u00e0 di copia \u201cda digitale a digitale\u201d, che dovrebbe corrispondere al nuovo art. 6 DPCM 13\/11\/2014 ma che, pi\u00f9 esattamente, corrisponde all\u2019estrazione di una copia \u2013 <em>rectius<\/em>, al <em>download<\/em> di quanto conservato nei registri informatici \u2013 ed alla mera certificazione del processo di estrazione, non disponendo l\u2019Avvocato attestante dell\u2019originale di confronto), sia infine\u00a0 per effetto di quanto dispone l\u2019art. 34 dm 44\/2011 che rinvia a specifiche tecniche demandate al Ministero della Giustizia (laddove quelle allegate al dpcm 13\/11\/2014 hanno diversa \u201cprovenienza\u201d).<\/p>\n<p>Alcuni giorni di riflessione mi consentono oggi una disamina pi\u00f9 approfondita che, giova dirlo subito, conduce a conclusioni non dissimili rispetto a quelle ora ricordate: in ci\u00f2 confortato anche dalle analoghe conclusioni cui sono giunti, percorrendo vie interpretative non dissimili, altri autorevoli Colleghi quali Maurizio Reale, Luca Sileni, Fabio Salomone e Fabrizio Testa.<\/p>\n<p>Ho dovuto in effetti fare i conti, in particolare, con due richiami normativi contenuti nel dpcm 13\/11\/2014 che, secondo alcuni, costituiscono indizio dirimente a favore della tesi \u201ccatastrofale\u201d (la quale, manco a dirlo, \u00e8 quella che sostiene l\u2019applicabilit\u00e0 delle nuove regole tecniche al processo telematico): \u00a0tesi questa che ha tuttavia il pregio di evidenziare che, se il dpcm in parola si applica al processo telematico, si applica sia agli Avvocati che ai Magistrati, di tal che anche questi ultimi dovranno districarsi tra metadati e stringhe di <em>hash. <\/em>Come dire: se un pregio ha l\u2019apocalisse, \u00e8 quello di che non lascia sopravvissuti.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc410815987\"><\/a>2.\u00a0\u00a0 Le norme richiamate dalla tesi che propende per l\u2019applicabilit\u00e0 del dpcm 13\/11\/2014 al PCT<\/h2>\n<p>I richiami normativi in questione sono costituiti dall\u2019art. 2, comma 4 del dpcm, e dal riferimento contenuto nell\u2019art. 4, comma 3, all\u2019art. 22, comma 3 del CAD. La prima norma sancisce l\u2019applicazione delle regole tecniche \u201c<em>ai soggetti di cui all\u2019art. 2, commi 2 e 3<\/em>\u201d (e nel comma 3 sono indicati anche i \u201c<em>privati ai sensi dell&#8217;articolo\u00a0 3\u00a0 del\u00a0 decreto\u00a0 del\u00a0 Presidente\u00a0 della\u00a0 Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445<\/em>\u201d e, quindi, anche agli Avvocati), mentre l\u2019art. 22, comma 3, costituisce la norma di riferimento richiamata anche dal procedimento di autentica del difensore al comma 2 dell\u2019art. 3 <em>bis <\/em>L. 53\/1994: sotto tale ultimo profilo, si osserva, se il difensore autentica l\u2019atto notificato ai sensi del comma 3 dell\u2019art. 22 del CAD, deve allora applicare l\u2019art. 4 del dpcm.<\/p>\n<p>I due indizi non sono a ben vedere decisivi.\u00a0 Il primo di essi riguarda infatti l\u2019ambito <span style=\"text-decoration:underline;\">soggettivo<\/span> di applicazione delle regole tecniche sui documenti, laddove il rapporto tra\u00a0 queste ultime e le regole tecniche sul processo telematico attiene ad una delimitazione <span style=\"text-decoration:underline;\">oggettiva<\/span>. Il richiamo all\u2019art. 22, comma 3, non \u00e8 poi significativo di alcunch\u00e9, perch\u00e9 la medesima norma ridonda anche nella regola tecnica propria del processo telematico di cui all\u2019art. 18, comma 4, del DM 44\/2011, secondo la quale\u00a0 \u201c<em>L&#8217;avvocato che estrae copia informatica per immagine dell&#8217;atto formato su supporto analogico, compie l&#8217;asseverazione prevista dall&#8217;articolo 22, comma 2, del codice dell&#8217;amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita&#8217; all&#8217;originale nella relazione di notificazione, a norma dell&#8217;articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53<\/em>\u201d: due regole tecniche, quindi, per due <span style=\"text-decoration:underline;\">diverse<\/span> applicazioni della stessa norma.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc410815988\"><\/a>3.\u00a0\u00a0 La tecnica normativa in materia di dematerializzazione e di processo telematico<\/h2>\n<p>Vale la pena a questo punto rammentare che, <em>in subiecta materia<\/em>, il Legislatore ha adottato un <em>modus normandi<\/em> che, in linea generale, muove da leggi di rango primario cui seguono disposizioni di rango regolamentare, recanti le \u201c<strong><em>regole tecniche<\/em><\/strong>\u201d, a loro volta seguite da prescrizioni squisitamente tecniche (le c.d. \u201c<strong><em>specifiche tecniche<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Tale tecnica risulta puntualmente applicata dal C.A.D. (dlt 82\/2005), al cui art. 71 \u00e8 previsto che \u201c<em>Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del <strong>Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato<\/strong> per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Analogamente, per il processo telematico (civile e penale), l\u2019art. 4 della L. 22\/2\/2010 n. 24 prevede che \u201c<em>Con uno o piu&#8217; <strong>decreti del Ministro della Giustizia<\/strong>, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione, sentito il Centro nazionale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l&#8217;adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 solo il raffronto tra le due norme appena richiamate evidenzia un primo netto <em>discrimen<\/em>: nel processo telematico, le regole tecniche sono di competenza esclusiva del Ministro della Giustizia, laddove il CAD prevede, in linea generale, che gli aspetti tecnici relativi alla dematerializzazione siano governati, sotto il profilo strettamente tecnico, da decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri: qual \u00e8, appunto, il provvedimento del 13\/11\/2014 del quale si discute in questa sede.<\/p>\n<p>Non va peraltro sottaciuto che, diversamente dal D.M. 44\/2011 che si \u00e8 limitato a dettare le \u201cregole tecniche\u201d \u2013 laddove le specifiche sono state poi approvate con successivi provvedimenti del 18\/7\/2011 e del 16\/4\/2014 \u2013 il dpcm 13\/11\/2014 contiene in s\u00e9 sia le \u201cregole\u201d che le \u201cspecifiche\u201d, le quali ultime sono contenute nei cinque allegati in appendice: e giova evidenziare sin d\u2019ora che tali specifiche sono identiche rispetto a quelle gi\u00e0 adottate dalla Presidenza del C.M. il 3\/12\/2013, relativo alla conservazione della documentazione informatica: il che, come si vedr\u00e0 nel prosieguo, assume un rilievo interpretativo preponderante per l\u2019individuazione dello \u201cscopo\u201d delle norme tecniche di cui al recente dpcm.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc410815989\"><\/a>4.\u00a0\u00a0 I tre aspetti controversi che coinvolgono l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019Avvocato \u201ctelematico\u201d<\/h2>\n<p>Fatta questa premessa, per dirimere ogni dubbio sull\u2019inapplicabilit\u00e0 del dpcm 13\/11\/2014 al processo civile telematico, occorre analizzare la \u201cfunzione\u201d delle regole tecniche ivi dettate, ovvero individuare a quale scopo le stesse sono state dettate.\u00a0 Poich\u00e9 si vuol verificare se le nuove regole tecniche si applicano al processo civile e, principalmente, all\u2019attivit\u00e0 processuale svolta dall\u2019Avvocato col mezzo telematico,\u00a0 le osservazioni che seguono saranno limitate a tre aspetti:<\/p>\n<ol>\n<li>La formazione dell\u2019atto principale e degli allegati<\/li>\n<li>Le attestazioni di conformit\u00e0 di copie digitali di documenti analogici ai fini delle notificazioni telematiche<\/li>\n<li>Le attestazioni di conformit\u00e0 di copie digitali di atti e provvedimenti digitali estratti da remoto dai registri informatici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>A questo elenco, come accennato, corrispondono essenzialmente tre norme delle nuove regole tecniche: l\u2019art. 3 relativo alla formazione del documento informatico; l\u2019art. 4, rubricato come \u201c<em>Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici<\/em>\u201d e l\u2019art. 6, relativo alle \u201c<em>Copie e estratti informatici di documenti informatici<\/em>\u201d.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc410815990\"><\/a>4.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La formazione dell\u2019atto principale e degli allegati<\/h3>\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, la regola tecnica di cui all\u2019art. 11 del DM 44\/2011 prescrive che \u201c<em>L\u2019atto del processo in forma di documento informatico \u00e8 privo di elementi attivi ed \u00e8 redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all\u2019articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\u2019articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici<\/em>\u201d. La regola tecnica richiama quindi le specifiche tecniche, dapprima approvate con Provvedimento DGSIA del 18\/7\/2011 e, da ultimo, novellate col provvedimento del 16\/4\/2014. Quivi, all\u2019art. 12, \u00e8 prescritto che<\/p>\n<p>\u201c<em>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all\u2019ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) \u00e8 in formato PDF; b) \u00e8 privo di elementi attivi; c) \u00e8 ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non \u00e8 pertanto ammessa la scansione di immagini; d) \u00e8 sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti; e) \u00e8 corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonch\u00e9 tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell\u2019Allegato 5; esso \u00e8 denominato DatiAtto.xml ed \u00e8 sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. 2. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La struttura del documento firmato \u00e8 PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma \u00e8 inserito nella busta crittografica; \u00e8 fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalit\u00e0 di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata \u00e8 del tipo \u201cfirme multiple indipendenti\u201d o parallele, e prevede che uno o pi\u00f9 soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L\u2019ordine di apposizione delle firme dei firmatari non \u00e8 significativo e un\u2019alterazione dell\u2019ordinamento delle firme non pregiudica la validit\u00e0 della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un\u2019unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto \u00e8 valido sia per l\u2019apposizione di una firma singola che per l\u2019apposizione di firme multiple. <\/em><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em> Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui all&#8217;art 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nel processo telematico, quindi, l\u2019atto principale assume caratteristiche tecniche ben precise, finalizzate all\u2019utilizzo ed alla conservazione dell\u2019atto nell\u2019ambito processuale per l\u2019esercizio delle facolt\u00e0 processuali delle parti e degli altri soggetti del processo e del potere giurisdizionale.<\/p>\n<p>Analogamente, la regola tecnica di cui all\u2019art. 12 del DM 44\/2011 prescrive, quanto agli \u201callegati\u201d, che \u201c<em>I documenti informatici allegati all\u2019atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\u2019articolo 34<\/em>\u201d, laddove poi la specifica tecnica (art. 13 del Provv. DGIA 16\/4\/2014) prescrive che \u201c<em>1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a) .pdf b) .rtf c) .txt d) .jpg e) .gif f) .tiff g) .xml h) .eml, purch\u00e9 contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti. i) .msg, purch\u00e9 contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h. 2. \u00c8 consentito l\u2019utilizzo dei seguenti formati compressi purch\u00e9 contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip b) .rar c) .arj. 3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Giusto per inciso \u2013 e per tranquillizzare il lettore di questo modesto scritto, presumibilmente avvocato o comunque operatore di diritto con formazione tipicamente umanistica \u2013 le richiamate disposizioni del DM 44\/2011 e del Provvedimento del 16\/4\/2011 sono n\u00e9 pi\u00f9 n\u00e9 meno quanto gli Avvocati gi\u00e0 applicano, pi\u00f9 o meno consapevolmente, allorch\u00e9 depositano telematicamente i propri scritti difensivi ed i relativi allegati.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc410815991\"><\/a>4.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cosa prevede l\u2019art. 3 del dpcm 13\/11\/2014: i\u00a0 \u201cmetadati\u201d: \u00a0eventuali riflessi sui depositi telematici nel PCT<\/h3>\n<p>Partiamo dalla lettura della norma:<\/p>\n<p>\u201c<em>1. Il documento informatico e&#8217; formato mediante una delle\u00a0 seguenti principali modalita&#8217;: <\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em> a) redazione tramite l&#8217;utilizzo di appositi strumenti software; <\/em><\/li>\n<li><em> b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della\u00a0 copia\u00a0 per\u00a0 immagine\u00a0 su supporto informatico di un documento\u00a0 analogico,\u00a0 acquisizione\u00a0 della copia informatica di un documento analogico; <\/em><\/li>\n<li><em> c) registrazione informatica delle\u00a0 informazioni\u00a0 risultanti\u00a0 da transazioni o processi informatici o dalla\u00a0 presentazione\u00a0 telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all&#8217;utente; <\/em><\/li>\n<li><em> d) generazione o raggruppamento anche in via\u00a0 automatica\u00a0 di\u00a0 un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o piu&#8217; basi dati, anche\u00a0 appartenenti\u00a0 a\u00a0 piu&#8217;\u00a0 soggetti\u00a0 interoperanti,\u00a0 secondo\u00a0\u00a0 una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. <\/em><\/li>\n<li><em> Il\u00a0 documento\u00a0\u00a0 informatico\u00a0\u00a0 assume\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 caratteristica\u00a0\u00a0 di immodificabilita&#8217; se formato in modo che forma e contenuto non\u00a0 siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita\u00a0 la staticita&#8217; nella fase di conservazione. <\/em><\/li>\n<li><em> Il\u00a0 documento\u00a0 informatico,\u00a0 identificato\u00a0 in\u00a0 modo\u00a0 univoco\u00a0 e persistente, e&#8217; memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta puo&#8217; anche essere delegata a terzi. <\/em><\/li>\n<li><em> Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilita&#8217; e\u00a0 di\u00a0 integrita&#8217; sono determinate da una o piu&#8217; delle seguenti operazioni: <\/em><\/li>\n<li><em> a) la\u00a0 sottoscrizione\u00a0 con\u00a0 firma\u00a0 digitale\u00a0 ovvero \u00a0con\u00a0\u00a0 firma elettronica qualificata; <\/em><\/li>\n<li><em> b) l&#8217;apposizione di una validazione temporale; <\/em><\/li>\n<li><em> c) il trasferimento\u00a0 a\u00a0 soggetti\u00a0 terzi\u00a0 con\u00a0 posta\u00a0 elettronica certificata con ricevuta completa; <\/em><\/li>\n<li><em> d) la memorizzazione su\u00a0 sistemi\u00a0 di\u00a0 gestione\u00a0 documentale\u00a0 che adottino idonee politiche di sicurezza; <\/em><\/li>\n<li><em> e) il versamento ad un sistema di conservazione. <\/em><\/li>\n<li><em> Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di immodificabilita&#8217; e\u00a0 di\u00a0 integrita&#8217; sono determinate dall&#8217;operazione di memorizzazione in un\u00a0 sistema\u00a0 di gestione informatica dei documenti che\u00a0 garantisca\u00a0 l&#8217;inalterabilita&#8217; del documento o in un sistema di conservazione. <\/em><\/li>\n<li><em> Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c)\u00a0 e\u00a0 d),\u00a0 le\u00a0 caratteristiche\u00a0 di\u00a0 immodificabilita&#8217;\u00a0 e\u00a0 di integrita&#8217;\u00a0 sono\u00a0\u00a0 determinate\u00a0\u00a0 dall&#8217;operazione\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 registrazione dell&#8217;esito della medesima operazione e\u00a0 dall&#8217;applicazione\u00a0 di\u00a0 misure per la protezione\u00a0 dell&#8217;integrita&#8217;\u00a0 delle \u00a0basi\u00a0 di\u00a0 dati\u00a0 e\u00a0 per\u00a0 la produzione\u00a0 e\u00a0 conservazione\u00a0 dei\u00a0 log\u00a0 di\u00a0 sistema,\u00a0 ovvero\u00a0 con\u00a0 la produzione di una estrazione statica\u00a0 dei\u00a0 dati\u00a0 e\u00a0 il\u00a0 trasferimento della stessa nel sistema di conservazione. <\/em><\/li>\n<li><em> Laddove\u00a0\u00a0 non\u00a0\u00a0 sia\u00a0\u00a0 presente,\u00a0\u00a0 al \u00a0\u00a0documento\u00a0\u00a0 informatico immodificabile e&#8217; associato un riferimento temporale. <\/em><\/li>\n<li><em> L&#8217;evidenza informatica corrispondente al documento\u00a0 informatico immodificabile e&#8217; prodotta in uno dei formati contenuti nell&#8217;allegato 2 del presente decreto in modo\u00a0 da \u00a0assicurare\u00a0 l&#8217;indipendenza\u00a0 dalle piattaforme tecnologiche, l&#8217;interoperabilita&#8217; tra sistemi informatici e\u00a0 la\u00a0 durata\u00a0 nel\u00a0 tempo\u00a0 dei\u00a0 dati\u00a0 in\u00a0 termini\u00a0 di\u00a0 accesso\u00a0 e\u00a0 di leggibilita&#8217;. Formati diversi possono essere scelti nei casi\u00a0 in\u00a0 cui la natura del documento\u00a0 informatico\u00a0 lo\u00a0 richieda\u00a0 per\u00a0 un\u00a0 utilizzo specifico nel suo contesto tipico. <\/em><\/li>\n<li><em> Al documento informatico\u00a0 immodificabile\u00a0 vengono\u00a0 associati\u00a0 i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L&#8217;insieme minimo dei\u00a0 metadati,\u00a0 come\u00a0 definiti\u00a0 nell&#8217;allegato\u00a0 5\u00a0 al\u00a0 presente decreto, e&#8217; costituito da: <\/em><\/li>\n<li><em> a) l&#8217;identificativo univoco e persistente; <\/em><\/li>\n<li><em> b) il riferimento temporale di cui al comma 7; <\/em><\/li>\n<li><em> c) l&#8217;oggetto; <\/em><\/li>\n<li><em> d) il soggetto che ha formato il documento; <\/em><\/li>\n<li><em> e) l&#8217;eventuale destinatario; <\/em><\/li>\n<li><em> f) l&#8217;impronta del documento informatico. <\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0 Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessita&#8217; gestionali e conservative<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Analizzando la norma, rileviamo \u2013 dal punto di vista della gestione documentale dell\u2019Avvocato, finalizzata al deposito dei propri atti ed anche dal punto di vista del Magistrato ai fini della redazione e del deposito dei propri provvedimenti \u2013 che il comma 1 non implica particolari problemi interpretativi: nell\u2019ambito processale, si trattano generalmente documenti informatici facenti parte dei gruppi a) e b), mentre quanto previsto alle lettere c) e d) riguarda le categorie di documenti informatici ed i dati che nel processo telematico sono affidati alla generazione dei c.d. \u201credattori\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, i commi 3, 7 ed 8 si rivolgono precipuamente ai soggetti titolari di un obbligo di conservazione secondo le regole del dpcm 3\/12\/2013 (gli Avvocati vi sono tenuti, allo stato, limitatamente alla conservazione delle fatture in formato elettronico e quindi in ambiti estranei al processo telematico) ed i commi 2 e 4 si prestano ad agevole applicazione anche nell\u2019ambito del processo telematico, essendo assicurata l\u2019immodificabilit\u00e0 dei documenti anche dalla sola presenza della firma digitale, ai sensi dell\u2019art. 3, comma 4, lettera a).<\/p>\n<p>Le maggiori inquietudini derivano dalla lettura del comma 9, recante la previsione degli ormai famigerati \u201c<strong><em>metadati<\/em><\/strong>\u201d. Letti difatti congiuntamente, il comma 2, il comma 4 ed il comma 9 <span style=\"text-decoration:underline;\">sembrano<\/span> dire: il documento informatico pu\u00f2 essere redatto in modo tale da risultare non modificabile; tale caratteristica pu\u00f2 essere conferita anche soltanto dall\u2019apposizione della firma digitale; se il documento \u00e8 immodificabile, deve essere accompagnato dai \u201cmetadati minimi\u201d.<\/p>\n<p>Questi ultimi altro non sono che mere informazioni, quali possono essere un cognome e nome, un codice fiscale, un nome di file ed altro. Come efficacemente chiarito su <a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Metadato\">Wikipedia<\/a>, essi \u201c<em>esprimono degli oggetti per determinare degli scopi o per rendere possibili delle azioni. Ad esempio, l&#8217;organizzazione dei titoli delle tematiche nel catalogo di una biblioteca serve come guida non solo all&#8217;individuazione dei libri associati a una tematica, ma anche alle tematiche esistenti nell&#8217;\u201contologia\u201d di una biblioteca; inoltre servono per capire come determinati argomenti specifici siano correlati a (o derivati da) i titoli generali delle tematiche stesse. Attualmente, in letteratura il termine \u201cmetadato\u201d \u00e8 utilizzato quasi esclusivamente in riferimento al contesto dell\u2019informazione elettronica in rete: i metadati sono comunemente intesi come un\u2019amplificazione delle tradizionali pratiche di catalogazione bibliografica in un ambiente elettronico<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 nel processo civile telematico si \u00e8 parlato di \u201cmetadati\u201d in relazione al file DatiAtto.xml che contiene, com\u2019\u00e8 noto, le informazioni strutturate relative al fascicolo processuale da formarsi a seguito del deposito telematico ovvero quelle relative al fascicolo verso il quale va indirizzato il deposito, alcuni hanno immediatamente collegato la disposizione di cui al comma 9 al contenuto del file DatiAtto.xml, che \u00e8 tuttavia un documento informatico diverso ed aggiuntivo rispetto al c.d. \u201catto principale\u201d (l\u2019atto difensivo oggetto di deposito telematico o il provvedimento del Magistrato).<\/p>\n<p>Il comma 9 si riferisce invero a qualcosa di diverso, che \u00e8 molto pi\u00f9 banalmente ci\u00f2 che si rileva dalle \u201cpropriet\u00e0\u201d di qualunque file: a conferma di ci\u00f2 \u2013 vale a dire che\u00a0 la norma non si riferisce ad un ipotetico file aggiuntivo che si affianchi al documento informatico \u2013 sta la lettera della norma, che parla di \u201c<em>i metadati <span style=\"text-decoration:underline;\">che sono stati generati <strong>durante<\/strong> la sua formazione<\/span><\/em>\u201d (laddove DatiAtto.xml viene notoriamente generato al momento dell\u2019effettuazione dell\u2019invio telematico). Per accedere a tali informazioni \u00e8 sufficiente aprire un documento pdf, cliccare su \u201c<strong><em>File<\/em><\/strong>\u201d e quindi su \u201c<strong><em>Propriet\u00e0<\/em><\/strong>\u201d per visualizzare i metadati (generalmente lasciati in bianco ovvero compilati parzialmente in via automatica con le informazioni predefinite impostate dal programma che ha generato il documento): quindi nel campo \u201cFile\u201d troveremo il nome del file, e negli altri il titolo, l\u2019autore e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>I campi nominati (\u201c<em>name\u201d<\/em>) \u201cfile\u201d, \u201cTitle\u201d, \u201cAuthor\u201d etc, nell\u2019esempio appena riprodotto, sono destinati ad ospitare alcuni metadati del documento: quelli per\u00f2 proposti per <em>default<\/em> da Acrobat non corrispondono a quelli \u201cminimi\u201d obbligatori richiesti dalla regola tecnica in esame.<\/p>\n<p>Ed allora bisogna passare alla scheda \u201cCustom\u201d.\u00a0 In tale scheda (\u201cpersonalizzazione\u201d), alcuni software pi\u00f9 avanzati (Acrobat Professional) consentono di scrivere informazioni aggiuntive. Lo schema xsd proposto dall\u2019allegato 5 al dpcm 13\/11\/2014 richiede alcune informazioni \u201cminime\u201d, cio\u00e8 obbligatorie:<\/p>\n<p>La doppia figura illustra il come vanno valorizzati i campi \u201cName\u201d per adempiere all\u2019art. 3 comma 6, vale a dire con i nomi che nello schema appaiono virgolettati, ossia con i termini \u201c<em>documento<\/em>\u201d, \u201c<em>datachiusura<\/em>\u201d, \u201c<em>oggettodocumento<\/em>\u201d e cos\u00ec via.<\/p>\n<p>Il punto \u00e8: a cosa serve tutto questo? E\u2019 una norma funzionale al processo civile telematico?<\/p>\n<p>La risposta \u00e8 a mio parere negativa, e la ragione la si rinviene nell\u2019ultimo inciso del comma 9: \u201c<strong><em>Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle <span style=\"text-decoration:underline;\">necessita&#8217; gestionali e conservative<\/span><\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>La norma fa infatti espresso riferimento a \u201c<em>necessit\u00e0 gestionali e conservative<\/em>\u201d, il che significa che il documento informatico immodificabile va arricchito dei metadati minimi <span style=\"text-decoration:underline;\">solo<\/span> in relazione a tali esigenze.\u00a0 A \u00a0ben vedere, peraltro, proprio l\u2019identit\u00e0 delle specifiche tecniche, che accomunano il dpcm del 13\/11\/2014 a quello del 3\/12\/2013 in materia di conservazione, offre ulteriore conferma che la finalit\u00e0 dei metadati associati al documento informatico immodificabile attiene a mere esigenze di conservazione.<\/p>\n<p>Le esigenze gestionali e conservative nel processo civile telematico sono invece assicurate in maniera diversa.<\/p>\n<p>L\u2019organizzazione dei fascicoli avviene infatti secondo una catalogazione ben precisa, in \u201c<strong><em>registri<\/em><\/strong>\u201d (SICID: contenzioso civile, diritto del lavoro, volontaria giurisdizione; e SIECIC: esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali), in \u201c<strong><em>ruoli<\/em><\/strong>\u201d e con una suddivisione dei fascicoli mediante un identificativo univoco, dato dal \u201c<strong><em>numero di R.G.<\/em><\/strong>\u201d e dall\u2019 \u201c<strong><em>anno<\/em><\/strong>\u201d.\u00a0 La tipizzazione degli atti e degli allegati avviene secondo schemi di catalogazione ben precisi dati dagli schemi \u201cxsd\u201d e \u201cDTD\u201d, che contengono una descrizione formale della grammatica del linguaggio di marcatori predefiniti, che ne assicura il reperimento\u00a0 all\u2019interno di ciascun fascicolo.\u00a0 L\u2019obbligo di redigere gli \u201catti principali\u201d secondo la regola tecnica ex art. 12 del Provv. DGSIA del 16\/4\/2014, ovvero in pdf testuale, assicura l\u2019indicizzabilit\u00e0 dei documenti e, quindi, anche la reperibilit\u00e0 degli stessi, anche a prescindere dal fascicolo informatico all\u2019interno del quale essi sono collocati.<\/p>\n<p>In altri termini, le esigenze gestionali e conservative dei documenti che confluiscono nei registri dei Tribunali sono gi\u00e0 assicurate da altri\u00a0 strumenti tecnici: i metadati sarebbero quindi sovrabbondanti.<\/p>\n<p>V\u2019\u00e8 infine una ulteriore considerazione che, a mio parere, esclude la necessit\u00e0 dell\u2019indicazione dei metadati ex art. 3 comma 9 nei documenti informatici destinati ai depositi nel PCT: tra essi, infatti, alla lettera f) del comma 9 \u00e8 prescritta l\u2019informazione circa l\u2019 \u201c<em>impronta del documento informatico<\/em>\u201d: la quale non potrebbe che essere calcolata \u2013 per poter essere \u201cscritta\u201d nelle propriet\u00e0 del documento \u2013 prima dell\u2019apposizione di una firma\u00a0 digitale. Ne consegue che, a mio modo di vedere, il comma 9 non pu\u00f2 riferirsi a documenti informatici sottoscritti digitalmente e, quindi agli atti giudiziari.<\/p>\n<p>La naturale conclusione \u00e8 che il dpcm del 13\/11\/2014 non avr\u00e0 influenza alcuna sul deposito degli atti e dei provvedimenti nel processo civile telematico, regolato da norme tecniche che hanno quindi il carattere della \u201cspecialit\u00e0\u201d (fatti salvi quei casi in cui il Legislatore abbia previsto poteri\/obblighi di attestazione di conformit\u00e0 per i quali le regole tecniche dettate\u00a0<em>ad hoc<\/em> per il pct non contengano previsione alcuna, sebbene anche in tali casi l&#8217;applicazione del dpcm 13.11.2014 vada\u00a0valutata caso per caso ed a seconda della peculiarit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 compiuta dall&#8217;Avvocato).<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc410815992\"><\/a>4.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I documenti informatici \u201callegati\u201d agli atti processuali<\/h3>\n<p>Ad analoga conclusione si perviene con riferimento agli \u201callegati\u201d agli atti processuali ed alle memorie.<\/p>\n<p>Anzi, con riferimento agli allegati il discorso \u00e8 addirittura pi\u00f9 semplice, posto che per gli allegati alle buste informatiche di deposito\u00a0 sono previsti dall\u2019art. 13 del Provvedimento DGSIA del 16\/4\/2014 i formati standard ivi elencati: per convincersi del fatto che il dpcm 13\/11\/2014 opera invece in un campo\u00a0 diverso, baster\u00e0 osservare che i formati previsti dall\u2019allegato 2 (ad esempio, i formati vettoriali DWG, DXF, SWG, il formato protocollo DICOM, i formati Suoni (MP3, WAV, &#8230; \u2013 Video MPG, MPEG, AVI, WMV ed altri ancora) non sono ammessi nel processo civile telematico.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc410815993\"><\/a>5.\u00a0\u00a0 Le copie informatiche di documenti analogici e l\u2019attestazione di conformit\u00e0 nelle notifiche ex art. 3 bis L. 53\/1994: il problema dell\u2019<span style=\"text-decoration:underline;\">impronta<\/span> del file<\/h2>\n<p>Altro <em>punctum dolens<\/em> \u00e8 costituito dalla disposizione contenuta nell\u2019art. 4 del dpcm 13\/11\/2014 e dall\u2019eventuale influenza che tale norma potrebbe avere sulla disposizione ex art. 3 bis, comma 2, L. 53\/19945. Anticipando le conclusioni anche sull\u2019argomento, direi immediatamente che anche per tale ipotesi, il processo civile telematico \u00e8 governato da una regola tecnica propria (l\u2019art. 18, comma 4, DM 44\/2014) e da una specifica tecnica <em>ad hoc<\/em>, l\u2019art. 19 bis, comma 2,\u00a0 del Provvedimento del 16\/4\/2014 (non ponendosi questione alcuna per quanto disposto dal comma 1 dell\u2019art. 19 <em>bis<\/em>, che prevede l\u2019utilizzo di un originale informatico per l\u2019atto autoprodotto dall\u2019avvocato):<\/p>\n<p>\u201c<em>Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF<\/em>\u201d .<\/p>\n<p>L\u2019art. 18, comma 4, DM 44\/2011 prevede poi che<\/p>\n<p>\u201c<em>L&#8217;avvocato che estrae copia informatica per immagine dell&#8217;atto formato su supporto analogico, compie l&#8217;asseverazione prevista dall&#8217;articolo 22, comma 2, del codice dell&#8217;amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita&#8217; all&#8217;originale nella relazione di notificazione, a norma dell&#8217;articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53<\/em>\u201d<\/p>\n<p>mentre l\u2019art. 3 bis comma 2,\u00a0 prescrive:<\/p>\n<p>\u201c<em>Quando l&#8217;atto\u00a0 da\u00a0 notificarsi\u00a0 non\u00a0 consiste\u00a0 in\u00a0 un\u00a0 documentoinformatico,\u00a0 l&#8217;avvocato\u00a0 provvede\u00a0 ad\u00a0 estrarre\u00a0 copia\u00a0\u00a0 informatica dell&#8217;atto formato su supporto analogico, attestandone la\u00a0 conformita&#8217; all&#8217;originale\u00a0 a\u00a0 norma\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 22,\u00a0 comma\u00a0 2,\u00a0 del\u00a0\u00a0 decreto legislativo 7 marzo 2005, n.\u00a0 82.\u00a0 La\u00a0 notifica\u00a0 si\u00a0 esegue\u00a0 mediante allegazione\u00a0 dell&#8217;atto\u00a0 da\u00a0 notificarsi\u00a0\u00a0 al\u00a0\u00a0 messaggio\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 posta elettronica certificata<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Ed il comma 5, alla lettera g) prescrive infine che nella relata debba, a pena di nullit\u00e0 rilevabile d\u2019ufficio, essere inclusa l&#8217;attestazione di conformita&#8217; di cui al comma 2.<\/p>\n<p>Passando al contenuto dell\u2019art. 4 del dpcm del 13\/11\/2014, il primo comma della norma non implica particolari problemi interpretativi, dettando un principio generale applicabile anche al processo telematico, vale a dire quello secondo cui una copia \u00e8 tale se prodotta con \u201c<em>processi o strumenti che assicurino che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui \u00e8 tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo\u2026<\/em>\u201d: detto volgarmente, scansiono l\u2019atto cartaceo e, <em>de visu<\/em>, controllo che la copia digitale abbia contenuto e forma identici all\u2019originale.<\/p>\n<p>Il comma 2 prevede la <span style=\"text-decoration:underline;\">possibilit\u00e0<\/span> che la copia sia sottoscritta con firma digitale o elettronica del soggetto che\u00a0 effettua la copia: ed anche sul punto <em>nulla quaestio.<\/em><\/p>\n<p>Il comma 3 prevede invece che:<\/p>\n<p>\u201c<strong><em><span style=\"text-decoration:underline;\">Laddove richiesta dalla natura dell&#8217;attivita&#8217;<\/span><\/em><\/strong><em>, l&#8217;attestazione di conformita&#8217; delle copie per immagine su supporto\u00a0 informatico\u00a0 di\u00a0 un documento analogico di cui all&#8217;art. 22, comma\u00a0 2,\u00a0 del\u00a0 Codice,\u00a0 <strong><span style=\"text-decoration:underline;\">puo&#8217;<\/span><\/strong> essere inserita nel documento informatico\u00a0 contenente\u00a0 la\u00a0 copia\u00a0 per immagine. Il documento informatico cosi&#8217; formato e&#8217; sottoscritto\u00a0 con firma digitale del notaio o con firma digitale\u00a0 o\u00a0 firma\u00a0 elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio&#8217; autorizzato. L&#8217;attestazione di conformita&#8217; delle copie per immagine su\u00a0 supporto\u00a0 informatico\u00a0 di uno o piu&#8217; documenti analogici <strong><span style=\"text-decoration:underline;\">puo&#8217;<\/span><\/strong>\u00a0 essere\u00a0 altresi&#8217;\u00a0 prodotta\u00a0 come documento informatico separato contenente un riferimento temporale\u00a0 e l&#8217;impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi&#8217; prodotto e&#8217; sottoscritto con firma digitale del notaio\u00a0 o\u00a0 con\u00a0 firma digitale o firma elettronica qualificata\u00a0 del\u00a0 pubblico\u00a0 ufficiale\u00a0 a cio&#8217; autorizzato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Balzano immediatamente agli occhi il multiplo utilizzo del verbo deontico e l\u2019iniziale clausola \u201c<em>laddove richiesta dalla natura dell\u2019attivit\u00e0<\/em>\u201d, che si contrappongono nettamente al contenuto precettivo ed alle connesse sanzioni contenute negli artt. 3 bis ed 11 L. 53\/1994. Il che appare decisamente tranquillizzante, nel senso che, poich\u00e9 le modalit\u00e0 di notificazione via posta certificata offrono pi\u00f9 che sufficienti garanzie di integrit\u00e0 ed immodificabilit\u00e0 dei documenti trasmessi: si pensi al fatto che, in siffatte notifiche, concorrono sia la firma digitale che la trasmissione a mezzo posta certificata che l\u2019art. 3, comma 4, lettere a) e c) del dpcm 13\/11\/2014 considera anche da sole idonee a garantire le caratteristiche di immodificabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Nulla vieta, ovviamente, di arricchire la relata di notifica con \u201c<em>un <strong>riferimento temporale<\/strong>\u00a0 e <strong>l&#8217;impronta di ogni copia per immagin<\/strong>e<\/em>\u201d come prescritto dall\u2019art. 4.<\/p>\n<p>Il primo dato viene definito, nell\u2019allegato 1 del dpcm 13\/11\/2014, come l\u2019 \u201c<em>informazione contenente la data e l\u2019ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione \u00e8 responsabile il soggetto che forma il documento<\/em>\u201d: il tempo coordinato universale, conosciuto anche come tempo civile e abbreviato con la sigla UTC (compromesso tra l&#8217;inglese <em>Coordinated Universal Time<\/em> e il francese <em>Temps universel coordonn\u00e9<\/em>), \u00e8 il fuso orario di riferimento da cui sono calcolati tutti gli altri fusi orari del mondo (fonte <a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Tempo_coordinato_universale\">Wikipedia<\/a>).<\/p>\n<p>L\u2019 <strong><em>impronta di un file<\/em><\/strong> \u00e8 invece \u201c<em>\u00e8 una sequenza alfanumerica o stringa di bit di lunghezza prefissata che identifica un certo file con le caratteristiche intrinseche stesse del file. Il riconoscimento e l&#8217;autenticit\u00e0 del file vengono garantite confrontando l'&#8221;impronta&#8221; del file con una base di dati in cui precedentemente era stata gi\u00e0 memorizzata; se il confronto ha esito positivo allora il file \u00e8 autentico<\/em>\u201d (fonte: <a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Fingerprint\">Wikipedia<\/a>), che sequenza che viene calcolata secondo diversi sistemi o algoritmi.<\/p>\n<p>Posto che il dato UTC appare inutile nelle notificazioni via PEC, per le quali rilevano, rispettivamente per il notificante ed il notificato, le indicazioni cronologiche e di orario quali emergono rispettivamente dalla ricevuta d\u2019accettazione e da quella di avvenuta consegna (art. 3 <em>bis<\/em>, comma 3, L. 53\/94), si pu\u00f2 osservare banalmente che \u00e8 possibile aggiungere nella relata di notifica una indicazione di <em>aaaa-mm-gg<\/em> seguito dalla lettera \u201cT\u201d (time) e dall\u2019orario, nel formato <em>hh:mm:ss<\/em> come nell\u2019esempio che segue:<\/p>\n<p><strong><em>Riferimento temporale UTC: <\/em><\/strong><em>2015-02-04T11:58:32Z\u00a0<a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[2]<\/a><\/em><\/p>\n<p>ed aggiungere la stringa relativa all\u2019impronta dei file teletrasmessi.<\/p>\n<p>Mi piace a tale scopo segnalare la preziosa <a href=\"http:\/\/apps.dirittopratico.it\/notifica.html\">webapp<\/a> creata dal Collega Avv. Claudio De Stasio, del Foro di Grosseto, rinvenibile su apps.dirittopratico.it che, mediante una semplice operazione di <em>upload <\/em>dei documenti informatici, permette di generare una relata di notifica completa sia del riferimento temporale sia delle stringhe alfanumeriche costituenti l\u2019impronta <em>hash <\/em>dei files, calcolata come SHA256.<\/p>\n<p>Ma, giova ribadirlo, si tratta di indicazioni sovrabbondanti rispetto alle garanzie di integrit\u00e0 gi\u00e0 assicurate <em>ex se<\/em> dalla norma tecnica dettata <em>ad hoc<\/em> per le notificazioni via p.e.c..<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc410815994\"><\/a>6.\u00a0\u00a0 Le copie ed estratti informatici di documenti informatici<\/h2>\n<p>L\u2019art. 6 del dpcm del 13\/11\/2014 \u00e8 quello che, probabilmente, ha maggiori probabilit\u00e0 di attinenza con l\u2019attivit\u00e0 che l\u2019Avvocato compie grazie all\u2019art. 52 del D.L. 90\/2014, allorch\u00e9 estrae copia informatica di atti e provvedimenti dalle \u201ccopie\u201d (che la norma equipara agli originali) dei corrispondenti documenti versati nei registri informatici dei Tribunali. A ben vedere, infatti, il comma 9 bis dell\u2019art. 16 bis D.L. 179\/2012, introdotto dal ricordato art. 52, non \u00e8 sorretto da alcuna \u201cregola tecnica\u201d che disciplini le modalit\u00e0 autenticazione degli atti e dei provvedimenti oggetto di estrazione da remoto.<\/p>\n<p>Intanto, il comma 1 della norma non crea alcun problema applicativo, dacch\u00e9 dispone che le copie sono prodotte attraverso l\u2019utilizzo di processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell\u2019estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine: sul punto, non registriamo problema applicativo alcuno, dacch\u00e9 la \u201ccertificazione\u201d di equivalenza della copia che si scarica dal <em>Polisweb<\/em> rispetto all\u2019originale \u00e8 garantita dallo stesso art. 52 DL 90\/2014, nella parte in cui dispone che \u201c<em>le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonch\u00e9 dei provvedimenti di quest&#8217;ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all&#8217;originale\u2026<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 l\u2019Avvocato estrae la sua copia dalla copia che la legge equipara all\u2019originale, per propriet\u00e0 transitiva la corrispondenza \u00e8 assicurata: se A = B e B = C, allora A = C.<\/p>\n<p>Mentre il terzo comma riecheggia l\u2019analoga disposizione contenuta nell\u2019art. 4 (\u201c<em>Laddove richiesta dalla natura dell\u2019attivit\u00e0, l\u2019attestazione di conformit\u00e0\u2026 pu\u00f2\u2026<\/em>\u201d, riconducendoci alle considerazioni poc\u2019anzi svolte a proposito della copia informatica di documenti analogici, il <strong>secondo comma dell\u2019art. 6 <\/strong>offre una comoda via d\u2019uscita per l\u2019attestazione di conformit\u00e0, laddove prevede che<\/p>\n<p>\u201c<em>La copia o l&#8217;estratto di uno o piu&#8217; documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale\u00a0 o\u00a0 firma\u00a0 elettronica qualificata\u00a0 da\u00a0 chi\u00a0 effettua\u00a0 la\u00a0 copia\u00a0 ha\u00a0 la\u00a0 stessa\u00a0\u00a0 efficacia probatoria dell&#8217;originale, salvo che la conformita&#8217; allo\u00a0 stesso\u00a0 non sia espressamente disconosciuta<\/em>\u201d:<\/p>\n<p>vale a dire che la norma prevede una sorta di attestazione di conformit\u00e0 \u201cimplicita\u201d, nel senso che la stessa si ha per effettuata con la sola apposizione della firma digitale di chi effettua la copia sulla copia stessa. Ovviamente, cautela impone che l\u2019attestazione \u201cespressa\u201d, che richiami il procedimento eseguito ex art. 52 DL 90\/2014, sia contenuta nella relata di notifica, in analogia a quanto prescritto dall\u2019art. 3 bis comma 2 L. 53\/94 per le copie informatiche di documenti analogici.<\/p>\n<p>In alternativa, la mancanza della regola tecnica <em>ad hoc<\/em> per le copie scaricate dal <em>Polisweb<\/em> autorizza l\u2019utilizzo del metodo di cui al terzo comma: e qui sovviene ancora una volta in aiuto la utilissima webapp creata dall\u2019Avv. De Stasio, al quale vanno i miei personali ringraziamenti, che unisco alla manifestazione di gratitudine verso i Colleghi (in rigoroso ordine alfabetico) Stefano Bogini, Valentina Carollo, Nicola Gargano, Francesco Paolo Micozzi, Francesco Minazzi, Peppe Napolitano, Andrea Pontecorvo, Maurizio Reale, Fabio Salomone, Leonardo Scinto, Luca Sileni, Giuseppe Vitrani e Fabrizio Testa per i proficui scambi di idee.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Il World Wide Web Consortium (W3C) \u00e8 di un consorzio di aziende del settore informatico che si occupa di stabilire gli standard di riferimento per il Web e sviluppa tecnologie che garantiscono l&#8217;interoperabilit\u00e0 massima tra i sistemi.<\/p>\n<p><em><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[2]<\/a>\u00a0\u00a0<\/em>L&#8217; UTC \u00a0pu\u00f2 essere in realt\u00e0 indicato in due modi: \u00a0l&#8217;UTC puro non tiene conto del fuso orario quindi deve essere specificato come orario GMT (orario di Greenwich) con suffisso lettera Z, oppire indicando l&#8217;orario locale ma aggiungendo l&#8217;offset del fuso orario\u00a0(per alcuni\u00a0esempi vedasi\u00a0<a href=\"http:\/\/www.w3.org\/TR\/NOTE-datetime\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">http:\/\/www.w3.org\/TR\/NOTE-datetime<\/a>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Download della versione in pdf Le ragioni per cui l\u201911 febbraio non sar\u00e0 un &#8220;11 settembre&#8221; \u00a0per il PCT \u00a0 di Roberto Arcella Avvocato del Foro di Napoli Sommario Premessa.\u00a0 Le norme richiamate dalla tesi che propende per l\u2019applicabilit\u00e0 del dpcm 13\/11\/2014 al PCT.\u00a0 La tecnica normativa in materia di dematerializzazione e di processo telematico<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2015\/02\/04\/le-regole-tecniche-sui-documenti-informatici-e-limpatto-delle-stesse-sulle-regole-del-processo-civile-telematico\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"sfsi_plus_gutenberg_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_show_text_before_share":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_type":"","sfsi_plus_gutenberg_icon_alignemt":"","sfsi_plus_gutenburg_max_per_row":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-2254","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.1.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Download della versione in pdf Le ragioni per cui l\u201911 febbraio non sar\u00e0 un &quot;11 settembre&quot; per il PCT di Roberto Arcella Avvocato del Foro di Napoli Sommario Premessa. 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