{"id":4355,"date":"2015-10-23T12:56:55","date_gmt":"2015-10-23T10:56:55","guid":{"rendered":"https:\/\/avvocatotelematico.wordpress.com\/?p=4355"},"modified":"2015-10-23T12:56:55","modified_gmt":"2015-10-23T10:56:55","slug":"news-circolare-23-ottobre-2015-adempimenti-di-cancelleria-relativi-al-processo-civile-telematico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avvocatotelematico.studiolegalearcella.it\/public_html\/2015\/10\/23\/news-circolare-23-ottobre-2015-adempimenti-di-cancelleria-relativi-al-processo-civile-telematico\/","title":{"rendered":"NEWS: Circolare 23 ottobre 2015 &#8211; Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;contentId=SDC1187\">Circolare 23 ottobre 2015 &#8211; Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico<\/a><\/strong><\/p>\n<p>23 ottobre 2015<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione Ai Sigg.ri Presidenti di Corte d\u2019Appello Ai Sigg.ri Presidenti di Tribunale LORO SEDI e p.c. Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ROMA ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti d\u2019appello ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali LORO SEDI<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Al Sig. Capo di Gabinetto SEDE<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Oggetto: adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>AVVERTENZA: la presente circolare aggiorna e sostituisce le precedenti circolari di questa Direzione Generale del 27.6.2014 e del 28.10.2014 in materia. Essa costituisce un testo consolidato che, rispettando l\u2019articolazione in paragrafi delle precedenti versioni, si propone di fornire uno strumento di agevole consultazione. A tal fine, i paragrafi di nuova introduzione, al pari di quelli che hanno subito rilevanti modifiche o integrazioni, sono segnalati nei rispettivi titoli.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong>Sommario<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align:justify;\">\n<li><u>Ricognizione delle novit\u00e0 normative<\/u> (testo aggiornato)<\/li>\n<li><u>Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo<\/u><\/li>\n<li><u>Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio<\/u><\/li>\n<li><u>Copie informali<\/u> (<em>testo integrato<\/em>)<\/li>\n<li><u>Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie<\/u> (<em>testo integrato<\/em>)<\/li>\n<li><u>Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica<\/u><\/li>\n<li><u>Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico<\/u> 7.1 <u>Conseguenze dell\u2019iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato<\/u> (<em>paragrafo di nuova introduzione<\/em>)<\/li>\n<li><u>Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell\u2019ambito della procedura monitoria<\/u> 8.1 <u>Domanda di ingiunzione di pagamento europea<\/u> (<em>paragrafo di nuova introduzione<\/em>)<\/li>\n<li><u>Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore<\/u><\/li>\n<li><u>Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice<\/u><\/li>\n<li><u>Accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti<\/u><\/li>\n<li><u>Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d\u2019udienza e al caso del verbale di conciliazione<\/u><\/li>\n<li><u>Iscrizione di professionisti al REGINDE<\/u><\/li>\n<li><u>Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalit\u00e0 alternative di pagamento<\/u><\/li>\n<li><u>Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico<\/u><\/li>\n<li><u>Applicabilit\u00e0 ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90\/2014<\/u><\/li>\n<li><u>Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore<\/u><\/li>\n<li><u>Inserimento, nei registri di cancelleria, dell\u2019intero collegio giudicante<\/u> (<em>paragrafo di nuova introduzione<\/em>) 18.1<u> Inserimento, nei registri di cancelleria, dell\u2019intero collegio difensivo, compreso l\u2019eventuale domiciliatario<\/u> (<em>paragrafo di nuova introduzione<\/em>)<\/li>\n<li><u>Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d\u2019appello<\/u> (<em>paragrafo di nuova introduzione<\/em>)<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>1<\/u><\/strong><strong>. Ricognizione delle novit\u00e0 normative<\/strong> (testo aggiornato) <u>\u25b2<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Come noto, a decorrere dal 31 dicembre 2014 sono pienamente operative, con riferimento a tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, indipendentemente dalla data di loro instaurazione, le disposizioni di cui all\u2019art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179\/2012, come convertito dalla legge n. 221\/2012, a mente del quale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche. Ai sensi dell\u2019art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179\/2012, come novellato dal d.l. n. 132\/2014, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito, nei procedimenti di espropriazione forzata, della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Come disposto dall\u2019art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179\/2012, come novellato dal d.l. n. 90\/2014, a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d\u2019appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche. A seguito dell\u2019entrata in vigore delle disposizioni da ultimo richiamate, dal 30 giugno 2015 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, nelle cause pendenti avanti alle corti d\u2019appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Vale la pena di sottolineare che, diversamente da quanto avvenuto per i procedimenti avanti al tribunale, per i quali \u00e8 stato previsto un regime transitorio di obbligatoriet\u00e0 dell\u2019invio telematico di atti in relazione ai soli procedimenti di nuova instaurazione, ci\u00f2 non \u00e8 previsto per quanto concerne i procedimenti avanti alla corte d\u2019appello. Pertanto, dal 30 giugno 2015, il deposito degli atti endoprocessuali nei procedimenti pendenti avanti alle corti d\u2019appello avverr\u00e0 esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche, indipendentemente dalla data di instaurazione della controversia.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Con l\u2019art. 19 del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 1 dell\u2019art. 16-bis d.l. n. 179\/12, \u00e8 stato introdotto il comma 1-bis, a mente del quale \u201cNell\u2019ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello \u00e8 sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Alla luce delle richiamate novit\u00e0, il regime della modalit\u00e0 del deposito degli atti processuali di parte \u00e8 il seguente:<\/p>\n<table style=\"height:680px;\" width=\"617\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><strong>Tipo atto<\/strong><\/td>\n<td><strong>Regime del deposito<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tribunale<\/td>\n<td>Atto introduttivo \/ primo atto difensivo<\/td>\n<td>Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo \u00e8 l&#8217;unico a perfezionarsi)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Corte d&#8217;appello<\/td>\n<td>Atto introduttivo \/ primo atto difensivo<\/td>\n<td>Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di deposito telematico, questo \u00e8 l&#8217;unico a perfezionarsi)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tribunale<\/td>\n<td>Atto endoprocessuale<\/td>\n<td>Esclusivamente telematico<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Corte d&#8217;appello<\/td>\n<td>Atto endoprocessuale<\/td>\n<td>Esclusivamente telematico<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>2<\/u><\/strong><strong>. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16-bis, pu\u00f2 sorgere la necessit\u00e0, per la cancelleria, di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalit\u00e0 previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Se \u00e8 vero, infatti, che l\u2019art. 9 d.m. n. 44\/2011 statuisce che \u201cla tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d\u2019ufficio su supporto cartaceo\u201d, la norma stessa fa salvi \u201cgli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell\u2019amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Tale disposizione mantiene la propria validit\u00e0 anche dopo la piena entrata in vigore delle disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali posto che, in linea generale, permane per le parti la facolt\u00e0 di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Cos\u00ec come rimane, per il giudice, la facolt\u00e0 di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell\u2019ambito del procedimento monitorio), salvo l\u2019onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dir\u00e0 infra.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Inoltre, il deposito dell\u2019originale cartaceo di documenti gi\u00e0 depositati mediante invio telematico potr\u00e0, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Ci si riferisce, in particolare, all\u2019ipotesi di cui all\u2019art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179\/2012, a mente del quale il giudice pu\u00f2 ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di \u201ccopia cartacea di singoli atti e documenti\u201d, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Tale atto sar\u00e0 oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sar\u00e0 inserito nel fascicolo cartaceo del processo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si pu\u00f2 portare, poi, a titolo di esempio, la necessit\u00e0 di produrre l\u2019originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte gi\u00e0 costituita a mezzo di un difensore, l\u2019obbligo di invio telematico, il disconoscimento operato dalla controparte onererebbe colui che avesse interesse ad avvalersi di tale documento al deposito dell\u2019originale cartaceo, al fine di dare corso al subprocedimento di verificazione (come del resto avveniva anche in passato, essendo prassi che le parti depositassero i documenti in copia e non in originale). Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell\u2019ipotesi di disconoscimento della conformit\u00e0 all\u2019originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedr\u00e0, nel prosieguo, anche l\u2019ipotesi del verbale di conciliazione. L\u2019elencazione appena fatta non \u00e8, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>3<\/u><\/strong><strong>. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">L\u2019art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che \u201cil cancelliere non deve consentire che s\u2019inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d\u2019ufficio e per gli altri componenti il collegio\u201d. Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all\u2019esito delle pi\u00f9 recenti novit\u00e0 normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la cancelleria di un ufficio giudiziario. Se per\u00f2, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nel momento stesso in cui l\u2019atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l\u2019atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed \u00e8 visibile a tutte le altre parti, oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell\u2019art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del codice dell\u2019amministrazione digitale, che sembra soddisfare l\u2019esigenza, sottesa all\u2019art. 111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Le cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>4<\/u><\/strong><strong>. Copie informali <\/strong>(testo integrato)<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell\u2019art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179\/2012, \u00e8 la copia cartacea informale dell\u2019atto o documento depositati telematicamente.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non pu\u00f2 essere oggetto di statuizioni imperative, n\u00e9, in generale, di eterodeterminazione: giova qui sottolineare soltanto che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce n\u00e9 si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalit\u00e0 pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Pertanto le copie in questione non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Laddove, tuttavia, gli atti e documenti cos\u00ec messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il cancelliere non dovr\u00e0 apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Corre infine l\u2019obbligo di aggiungere che, in considerazione dell\u2019eccezionalit\u00e0 del momento ed anche a prescindere dall\u2019esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovr\u00e0 essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di \u2018file\u2019 di grandi dimensioni.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">A seguito dell\u2019introduzione dell\u2019art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179\/2012, come si \u00e8 visto, \u00e8 stata definitivamente chiarita la questione circa la validit\u00e0 ed efficacia del deposito dell\u2019atto introduttivo o del primo atto difensivo con modalit\u00e0 telematica, a prescindere da qualsiasi provvedimento ministeriale in merito.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">A tale proposito si evidenzia che, qualora sia necessaria l\u2019assegnazione, da parte del Presidente, di procedimenti introdotti con modalit\u00e0 telematiche, quest\u2019ultimo deve essere posto in grado di esaminare il contenuto dell\u2019atto introduttivo. Poich\u00e9 tuttavia, allo stato, la visione degli atti di causa \u00e8 consentita soltanto al giudice designato alla trattazione del singolo procedimento, e non al Presidente, in attesa dell\u2019introduzione nel sistema informatico di tale possibilit\u00e0, nonch\u00e9 fatta salva l\u2019esistenza, all\u2019interno del singolo ufficio giudiziario, di disposizioni organizzative diverse, la cancelleria dovr\u00e0 sempre provvedere alla stampa dell\u2019atto introduttivo depositato con modalit\u00e0 telematiche, rendendola disponibile al Presidente ai fini dell\u2019assegnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>5<\/u><\/strong><strong>. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie<\/strong> (testo integrato)<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Dall\u2019esclusivit\u00e0, o anche dalla mera facolt\u00e0 del deposito telematico deriva l\u2019esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L\u2019urgenza di provvedere a tale incombente \u00e8 massima, poich\u00e9 solo con l\u2019accettazione del deposito da parte del cancelliere l\u2019atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione normativa o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (\u00e8 il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c.), \u00e8 evidente come il ritardo nell\u2019accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un\u2019automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). \u00c8 dunque assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si ritiene, pertanto, consigliabile che l\u2019accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all\u2019invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Ci\u00f2 si dica anche con riferimento ai verbali di udienza redatti dal giudice attraverso lo strumento della consolle del magistrato, in quanto gli stessi non sono visibili dalle parti processuali al momento del loro deposito telematico da parte del giudice, bens\u00ec solo dopo che il cancelliere li ha accettati nel sistema.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">A tale scopo gli uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestivit\u00e0 della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attivit\u00e0 di \u2018back office\u2019 rispetto a quelle di \u2018front office\u2019, in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">In tale contesto si colloca la modifica dell\u2019art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ad opera dell\u2019art. 51 d.l. n. 90\/2014, come convertito in legge.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l\u2019orario di apertura giornaliera delle cancellerie pu\u00f2 essere ridotto da 5 a 4 ore.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">La riduzione dell\u2019orario di apertura al pubblico &#8211; a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ci\u00f2 non determini disservizi per l\u2019utenza &#8211; consentir\u00e0 alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la riduzione dell\u2019orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incrementassero la quantit\u00e0 di tempo dedicata all\u2019accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a quella della riduzione dell\u2019orario di apertura.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>6<\/u><\/strong><strong>. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">L\u2019art. 51, comma 2, d.l. n. 90\/2014 aggiunge, al termine dell\u2019art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179\/2012, un periodo volto a rimuovere l\u2019incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l\u2019invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell\u2019ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">A seguito della modifica in esame, \u00e8 definitivamente chiarito che \u201cil deposito \u00e8 tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna \u00e8 generata entro la fine del giorno di scadenza\u201d. La norma in esame aggiunge, inoltre, che \u201csi applicano le disposizioni di cui all\u2019art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile\u201d. In tal modo si chiarisce che si applica anche all\u2019ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si rammenta, altres\u00ec, che, ai sensi dell\u2019art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179\/2012, come modificato dall\u2019art. 51, comma 2, d.l. n. 90\/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti pu\u00f2 essere tempestivamente eseguito mediante l\u2019invio di pi\u00f9 messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare pi\u00f9 buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>7<\/u><\/strong><strong>. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">L\u2019art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all\u2019art. 34 d.m. n. 44\/2011) prevede che, all\u2019esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l\u2019accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l\u2019accettazione, e, dunque, l\u2019entrata dell\u2019atto o del documento nel fascicolo processuale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all\u2019anomalia riscontrata. A tal fine \u00e8 fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalit\u00e0 di segnalazione degli errori il pi\u00f9 possibile efficaci e complete.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>7.1<\/u><\/strong><strong>. Conseguenze dell\u2019iscrizione della causa in un registro diverso da quello di pertinenza ai fini del versamento del contributo unificato<\/strong> (paragrafo di nuova introduzione)<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Come noto, nell\u2019ipotesi di iscrizione di una causa in un registro diverso da quello di pertinenza all\u2019interno dello stesso ufficio (ad esempio nel caso in cui una causa di lavoro venga erroneamente iscritta al ruolo civile), il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall\u2019uno all\u2019altro registro.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Di conseguenza, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalit\u00e0 operative finalizzate a superare detta criticit\u00e0 e consentire l\u2019effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato dal Presidente come tabellarmente competente.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">In tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potr\u00e0 richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si \u00e8 visto, nell\u2019ipotesi sopra descritta \u00e8 solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l\u2019eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversit\u00e0 del rito.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>8<\/u><\/strong><strong>. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell\u2019ambito della procedura monitoria<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Ai sensi del comma 4 dell\u2019art. 16-bis d.l. n. 179\/2012, le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui libro IV, titolo I, capo I, non potranno ricevere il deposito dei provvedimenti redatti dal magistrato con modalit\u00e0 diverse da quelle telematiche di cui all\u2019art. 16-bis. I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria (provvedimenti di \u201csospensione\u201d o rigetto cui all\u2019art. 640 c.p.c., nonch\u00e9 decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), dunque, potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si invitano i capi degli uffici a valutare la possibilit\u00e0 di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>8.1<\/u><\/strong><strong> Domanda di ingiunzione di pagamento europea<\/strong> (paragrafo di nuova introduzione)<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Diverso dal procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile, \u00e8 quello relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. A tale proposito si rammenta che l\u2019art. 7, \u00a7 5, del regolamento (CE) n. 1896\/2006 espressamente dispone che \u201cla domanda \u00e8 presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d\u2019origine e di cui dispone il giudice d\u2019origine\u201d. L\u2019Italia, peraltro, ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell\u2019art. 29 del citato regolamento, che \u201cil mezzo di comunicazione accettato ai fini dell\u2019ingiunzione (\u2026) \u00e8 il supporto cartaceo\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">La previsione della facolt\u00e0 di deposito cartaceo dell\u2019istanza \u00e8, peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilit\u00e0 di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall\u2019art. 24 del regolamento. Le cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>9<\/u><\/strong><strong>. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Viceversa, allo stato attuale della normativa, non sono tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell\u2019art. 16-bis, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 179\/2012, aggiunto dall\u2019art. 44, comma 2, d.l. n. 90\/2014, \u201cper difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Per tali funzionari, dunque, non sussiste, n\u00e9 attualmente, n\u00e9, a normativa invariata, sussister\u00e0 in futuro, l\u2019obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>10<\/u><\/strong><strong>. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, \u00e8 necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all\u2019obbligo di cui all\u2019art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall\u2019art. 16 d.l. n. 179\/2012. La norma richiamata, infatti, cos\u00ec dispone: \u201cIl biglietto contiene in ogni caso l\u2019indicazione dell\u2019ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa \u00e8 assegnata, dell\u2019istruttore se \u00e8 nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l\u2019affare \u00e8 iscritto e del ruolo dell\u2019istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato\u201d. Solo l\u2019integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento cartaceo del giudice consente, infatti, l\u2019invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l\u2019impugnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si ricorda, a tal proposito, che l\u2019art. 45, lett. b), d.l. n. 90\/2014, ha modificato la formulazione dell\u2019art. 133 c.p.c., introducendo l\u2019obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non pi\u00f9 il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, cos\u00ec armonizzando le due disposizioni in questione.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>11<\/u><\/strong><strong>. Accesso al fascicolo informatico del procedimento monitorio da parte di soggetti non costituiti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Poich\u00e9 gli atti e i documenti del procedimento monitorio devono essere depositati in forma esclusivamente telematica, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l\u2019eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalit\u00e0 organizzative al fine di consentire alle parti l\u2019esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l\u2019estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">A tale proposito si segnala che il 25 giugno 2014, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l\u2019accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessit\u00e0 di un accesso fisico ai locali di cancelleria.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Ulteriori informazioni sul punto sono reperibili in apposita sezione del <strong><a href=\"http:\/\/pst.giustizia.it\/PST\/it\/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&amp;contentId=NEW1290\"><u>Portale dei Servizi Telematici<\/u><\/a><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>12<\/u><\/strong><strong>. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d\u2019udienza e al caso del verbale di conciliazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">L\u2019art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90\/2014 ha modificato l\u2019art. 126 c.p.c., eliminando la necessit\u00e0 della sottoscrizione del verbale d\u2019udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, ha soppresso all\u2019art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole \u201cche le sottoscrive\u201d. In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l\u2019interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la consolle del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Diverso \u00e8, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l\u2019art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale \u201cla convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore \u00e8 raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere\u201d. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficolt\u00e0 in sede di trascrizione, sicch\u00e9 \u00e8 altamente probabile che, in questi casi, il giudice provveder\u00e0 a stampare su carta il separato verbale di conciliazione in modo da consentire alle parti di sottoscriverlo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>13<\/u><\/strong><strong>. Iscrizione di professionisti al REGINDE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Come noto, sempre ai sensi dell\u2019art 16-bis d.l. n. 179\/2012, anche i professionisti nominati dal giudice devono depositare i propri atti esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche. Ancora oggi, tuttavia, una vasta platea di professionisti non \u00e8 censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al d.m. n. 44\/2011.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Dal 30 giugno 2014, nei casi in cui sussiste l\u2019obbligo di cui al citato art. 16-bis, le cancellerie non possono pi\u00f9 accettare il deposito di atti e documenti cartacei provenienti da professionisti nominati dal giudice. \u00c8, quindi, necessario che gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi coi professionisti, e comunque all\u2019atto del deposito, segnalino l\u2019assoluta necessit\u00e0 di curare la propria iscrizione al REGINDE da parte loro, laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. Si richiama, sul punto, la nota di questa Direzione Generale del 6 giugno 2014, prot. n. 80939.U.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>14<\/u><\/strong><strong>. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalit\u00e0 alternative di pagamento<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">A seguito dell\u2019entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusivit\u00e0 del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, si \u00e8 evidenziata la problematica connessa alle modalit\u00e0 con le quali gli uffici giudiziari devono provvedere all\u2019annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l\u2019assolvimento del contributo unificato.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Sul punto deve ritenersi condivisibile, e anzi doverosa, la prassi, gi\u00e0 adottata da taluni uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell\u2019apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l\u2019ufficio giudiziario in modo da consentirne l\u2019annullamento.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poich\u00e9, ai sensi dell\u2019art. 12 T.U. n. 642\/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalit\u00e0 che le norme sul PCT non hanno modificato n\u00e9 abrogato.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall\u2019informatizzazione del procedimento, potr\u00e0 valersi delle ulteriori modalit\u00e0 di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C\/C postale, modello F23).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l\u2019esistenza di un\u2019apposita sezione del sito dell\u2019<strong><a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/wps\/content\/Nsilib\/Nsi\/Home\/CosaDeviFare\/Versare\/Versamento+Contributo+unificato+VER_CONTR_UNIF\/SchedaI+VER_CONTR_UNIF\/Come+si+paga+VER_CONTR_UNIF\/\"><u>Agenzia delle Entrate<\/u><\/a><\/strong> contenente informazioni utili a tal fine, nonch\u00e9 la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente <strong><a href=\"http:\/\/pst.giustizia.it\/PST\/en\/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_8&amp;contentId=SPR382\"><u>il pagamento telematico del contributo unificato<\/u><\/a><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>15<\/u><\/strong><strong>. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Come noto, l\u2019art. 52 d.l. n. 90\/2014, convertito in legge n. 114\/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell\u2019art. 16-bis d.l. n. 179\/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facolt\u00e0 di \u201cestrarre con modalit\u00e0 telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti\u201d contenuti nel fascicolo informatico, nonch\u00e9 il potere di \u201cattestare la conformit\u00e0 delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Alcuni uffici hanno dubitato che la facolt\u00e0 e il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e provvedimenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell\u2019entrata in vigore della norma stessa, o comunque depositati in epoca anteriore.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Al riguardo, si deve affermare che un\u2019eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale n\u00e9 sulla ratio dell\u2019introduzione del potere di autenticazione, che \u00e8 quella di sgravare gli uffici giudiziari da attivit\u00e0 materiali a basso contenuto intellettuale e, nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilit\u00e0 offerte dall\u2019utilizzo dello strumento informatico. Tenuto conto di tale ratio, \u00e8 da ritenersi che il potere di autenticazione si estenda a tutti gli atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>16<\/u><\/strong><strong>. Applicabilit\u00e0 ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90\/2014<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Come noto, il d.l. n. 90\/2014, convertito in legge n. 114\/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del contributo unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall\u2019introduzione del processo civile telematico.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">In ragione del fatto che non tutti gli uffici giudiziari sono attualmente interessati dall\u2019obbligatoriet\u00e0 del processo civile telematico, \u00e8 stata sollevata questione circa l\u2019applicabilit\u00e0 degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso uffici, come quelli del Giudice di pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Sul punto va osservato come nessuna distinzione \u00e8 consentita, sulla base del testo di legge, circa l\u2019applicabilit\u00e0 degli adeguamenti, tra uffici interessati dal PCT e uffici non interessati.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Del resto va osservato che, alla luce delle vigenti norme processuali, \u00e8 ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un procedimento instaurato presso il giudice di pace confluiscano, poi, nel fascicolo informatico del procedimento stesso, in grado di appello, determinando, cos\u00ec, possibili minori introiti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>17<\/u><\/strong><strong>. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si sono registrate, presso diversi uffici giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (cd. comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facolt\u00e0 attribuitagli dall\u2019art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179\/2012, introdotto dall\u2019art. 52 d.l. n. 90\/2014, come convertito in legge.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Ci si chiede, quindi, se la cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalit\u00e0 di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all\u2019estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformit\u00e0 all\u2019originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o se, piuttosto, sia possibile per il difensore provvedere in autonomia all\u2019estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla cancelleria solo per l\u2019apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Questa Direzione generale ritiene che tale ultima modalit\u00e0 operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall\u2019art. 153 disp. att. c.p.c. &#8211; norma che non \u00e8 stata interessata da alcuna recente modifica &#8211; che mantiene in capo alla cancelliere l\u2019attivit\u00e0 di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell\u2019Ufficio legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014, ha chiarito che \u201cle attivit\u00e0 di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">A tale interpretazione vorranno attenersi gli uffici di cancelleria, astenendosi dall\u2019apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell\u2019art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179\/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Ne consegue che, per il rilascio della copia in forma esecutiva di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all\u2019art. 268 d.P.R. n. 115\/2002.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>18<\/u><\/strong><strong>. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell\u2019intero collegio giudicante <\/strong>(paragrafo di nuova introduzione)<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Dal 30 giugno 2015, come si \u00e8 visto, il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, nelle cause pendenti avanti alle corti d\u2019appello, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Pertanto, fatta salva l\u2019adozione di prassi locali tese a garantire ai magistrati la possibilit\u00e0 di ottenere una copia cartacea degli atti e documenti processuali, l\u2019unica modalit\u00e0 di consultazione del fascicolo processuale diverr\u00e0, anche nei giudizi avanti alla corte d\u2019appello, l\u2019utilizzo della consolle del magistrato. Come noto, tale software consente la consultazione dei singoli fascicoli soltanto ai magistrati assegnatari, e non ad altri.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si ha notizia che sia invalsa, presso taluni uffici, la prassi di inserire nei registri di cancelleria, per ciascun procedimento, il solo nominativo del giudice relatore e non quello degli altri membri del collegio. Come \u00e8 evidente, tale prassi non agevola l\u2019esame degli atti e documenti di causa degli altri membri del collegio.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si raccomanda, quindi, alle cancellerie una particolare attenzione nell\u2019inserire correttamente i dati in questione nei registri elettronici, tenendo conto delle gravi conseguenze che omissioni, anche apparentemente di scarso rilievo, nell\u2019espletamento di tali attivit\u00e0 possono recare al regolare esercizio della giurisdizione e al diritto di difesa delle parti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>18.1<\/u><\/strong><strong>. Inserimento, nei registri di cancelleria, dell\u2019intero collegio difensivo, compreso l\u2019eventuale domiciliatario<\/strong> (paragrafo di nuova introduzione)<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Si ha notizia che, presso numerosi uffici giudiziari, sia invalsa la prassi di non inserire nei registri informatici di cancelleria (si tratti del sistema SICID o del SIECIC) i nominativi di tutti i difensori costituiti, ma di inserire, a seconda dei casi, solo alcuni di essi o anche del solo domiciliatario, quando presente. Si tratta di una prassi che, a fronte del risparmio di pochi secondi al momento dell\u2019iscrizione a ruolo della causa, pu\u00f2 determinare, successivamente, seri inconvenienti. L\u2019inserimento di un solo difensore, ad esempio, preclude agli altri l\u2019accesso al fascicolo informatico. Inoltre, posto che tutti i difensori della parte hanno diritto alla comunicazione e non soltanto taluni di essi, la prassi appena indicata pu\u00f2 ostacolare la speditezza del processo quando si verifichino inconvenienti tecnici che interessino l\u2019unico difensore inserito come tale nei registri. Si raccomanda, pertanto, che il personale di cancelleria presti particolare attenzione a tale aspetto operativo, assicurandosi che i nominativi difensori e gli eventuali domiciliatari delle parti vengano sempre inseriti in maniera corretta e senza tralasciarne alcuno.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\"><strong><u>19<\/u><\/strong><strong>. Trasmissione del fascicolo del processo di primo grado alla corte d\u2019appello (<\/strong>paragrafo di nuova introduzione<strong>)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">La progressiva entrata in vigore dell\u2019obbligo, o, a seconda dei casi, della facolt\u00e0 di deposito telematico di atti e documenti processuali ha determinato la formazione di fascicoli processuali \u201cibridi\u201d, contenenti, cio\u00e8, sia atti su supporto cartaceo che atti digitali. Ci\u00f2 \u00e8 vero tanto con riguardo ai processi instaurati prima del 30 giugno 2014 che con riguardo a quelli instaurati successivamente: con riferimento ai primi, infatti, il 30 giugno 2014 \u00e8 stato reso facoltativo il deposito telematico degli atti endoprocessuali, mentre dal 30 dicembre 2014 tale modalit\u00e0 di deposito \u00e8 divenuta, sempre per gli atti endoprocessuali, l\u2019unica consentita; con riferimento ai secondi, invece, il deposito cartaceo \u00e8 tuttora consentito con riferimento agli atti introduttivi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Nella presente fase di transizione, dunque, vi sar\u00e0 un\u2019alta percentuale di casi di impugnazione di sentenze pronunciate all\u2019esito di giudizi nel corso dei quali erano stati depositati sia atti su supporto cartaceo che atti \u201ctelematici\u201d, con la conseguenza che potrebbe rivelarsi estremamente difficoltosa, per il giudice dell\u2019impugnazione, la ricostruzione della sequenza degli atti e dei documenti depositati nella precedente fase del giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Pertanto, al fine di consentire al giudice d\u2019appello di conoscere pienamente i fatti di causa, \u00e8 necessario che le cancellerie dei tribunali, nel caso di impugnazione della sentenza e in adempimento delle prescrizioni di cui all\u2019art. 347, comma 3, c.p.c., trasmettano agli omologhi uffici delle corti d\u2019appello, oltre al fascicolo telematico del giudizio di primo grado (utilizzando l\u2019apposita funzionalit\u00e0 presente negli applicativi ministeriali), anche gli atti e i verbali redatti su supporto cartaceo presenti nel fascicolo d\u2019ufficio, nonch\u00e9 una stampa su carta del registro \u201cstorico\u201d del processo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify;\">Roma, 23 ottobre 2015<\/p>\n<h5 style=\"text-align:justify;\">IL DIRETTORE GENERALE<\/h5>\n<h5 style=\"text-align:justify;\">Marco Mancinetti<\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Circolare 23 ottobre 2015 &#8211; Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico 23 ottobre 2015 Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Al Sig. 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