In un precedente articolo sui questo forum ho affermato che, a mio modo di vedere una costituzione in mora ex art. 1219 c.c. (che notoriamente richiede la forma scritta) può essere validamente inviata via PEC, anche in assenza di sottoscrizione digitale del creditore o del suo procuratore. Ho indicato, quale riferimento normativo, l’art. 48, comma
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