D: Se l’obbligo di legge che impone il deposito in via telematica riguarda solo gli atti endoprocedimentali significa che nessun tribunale può rifiutarsi di accettare il deposito dell’atto citazione formato tradizionalmente in un fascicolo cartaceo. Ad esempio nel protocollo del Tribunale di Torino a p. 4 si legge: “Ogni atto diverso da quelli contemplati nel suesteso elenco non è al momento depositabile telematicamente: è pertanto privo di valore legale – tra gli altri – il deposito degli atti introduttivi nel procedimento ordinario (atto di citazione, comparsa di costituzione e risposta, interventi autonomi).”
R: Per la verità, la domanda non è chiarissima. Cercherò pertanto di interpretarla: è vero che il deposito telematico (col correlativo “doppio binario” ex DL 90/2014) riguarda gli atti endoprocessuali, per tali intesi i depositi di atti e documenti ad opera del difensore della parte “già precedentemente costituita” in giudizio. Ciò significa che sono esclusi dal novero degli atti depositabili quelli che implicano la costituzione in giudizio (dell’attore ex art. 165 c.p.c.; del convenuto con comparsa di risposta; del terzo interventore; del ricorrente in giudizi che non siano quelli monitori).
Ciò detto, è evidente che il deposito di un atto introduttivo potrà avvenire ad opera della parte già precedentemente costituita, purché tale deposito non implichi la costituzione di quella parte (chiedo scusa per il riferimento tautologico).
In altri termini potrai depositare un atto di citazione già depositato in giudizio, per esempio, cartaceamente, al fine di implementare il fascicolo di ufficio ovvero per far fronte ad un obbligo processuale: mi viene in mente il deposito di un atto di chiamata in causa, oppure il caso dell’iscrizione a ruolo avvenuta con “velina”: potrai in tal caso depositare telematicamente l’atto introduttivo che non ti sia stato restituito dall’Ufficiale Giudiziario in tempo utile per l’iscrizione a ruolo.
Voglio aggiungere che, anche alla luce della Circolare Ministeriale del 27/6/2014, qualsiasi deposito andrà accettato dal Cancelliere, perché è stato ivi chiarito che “non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11“.
Tieni presente che il deposito telematico di un atto processuale che implica costituzione della parte dà luogo ad inammissibilità (secondo l’orientamento giurisprudenziale che sta prendendo piede e sul quale daremo aggiornamenti): per cui l’attore che decidesse per la costituzione telematica vedrebbe “sfumare” il contributo unificato versato ed il convenuto che si costituisse telematicamente rischierebbe di incorrere in decadenze!
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