Quesiti e risposte: notifica telematica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutorietà

Quesiti e risposte: notifica telematica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutorietà

D: a) Ho ritirato una formula esecutiva di un decreto ingiuntivo in materia previdenziale richiesta depositando il ricorso unitamente al decreto, alla procura, alla relata, alle ricevute di spedizione accettazione e consegna ed alla attestazione di conformità. A tutto questo il giudice ha aggiunto la formula esecutiva.  Pertanto mi ritrovo il TITOLO che è composto da tutto quanto depositato più la formula esecutiva.

b) Orbene ho scannerizzato di nuovo il tutto con una NUOVA relata e ho firmato digitalmente il tutto spedendolo nuovamente a mezzo pec.  E’ dunque corretto in sede di eventuale pignoramento consegnare il titolo (così come sopra composto) unitamente alla copia notificata ?

 

R: Tutto bene per quanto hai descritto al punto a). Al punto b) descrivi però  un’attività che é necessaria solo per la materia previdenziale ed in tutti i casi in cui sia debitrice una P.A, occorrendo per l’esecuzione la previa notifica del titolo all’Ente ex art. 14 dl 669/96. Nei casi ordinari, sarebbe invece inutile,  perché, per l’art. 654 c.p.c  “Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula“.

robertoarcella

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