D: è regolare la notifica via P.E.C. di atto di citazione per chiamata in causa di terzo, dove viene omessa la procura alle liti, anche se richiamata nel corpo dell’atto, perchè rilasciata dal cliente e allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo precedentemente depositata agli atti del giudizio? Se si, basta creare il “PDF” dell’atto così predisposto e inviarlo?
R: La necessità di allegare la procura al messaggio p.e.c. di notifica ex L. 53/94 discende dal fatto che l’art. 1 di tale legge prescrive la preesistenza della procura (“l’avvocato munito di procura….“): se si allega al messaggio la procura, allora questa necessariamente preesiste alla notifica.
In tutti i casi in cui la certezza della preesistenza della procura può essere ricavata aliunde, l’allegazione non è a mio modo di vedere necessaria. Basterà infatti richiamare la procura avente data certa anteriore alla notifica (come nel tuo caso perché rilasciata a margine di un precedente atto processuale già depositato) perché questa sia regolare.
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