Quesiti e risposte: il Cancelliere ha scannerizzato il ricorso con la NIR in un solo documento ed il mio fascicolo di parte in un altro. Cosa estraggo ai fini della notifica?

Quesiti e risposte: il Cancelliere ha scannerizzato il ricorso con la NIR in un solo documento ed il mio fascicolo di parte in un altro. Cosa estraggo ai fini della notifica?

D:  Ho iscritto a ruolo un art. 702 bis in maniera tradizionale presso il Tribunale di Potenza il quale ha provveduto a scannerizzare tutto il fascicolo. In un file ha racchiuso tutti i documenti ed in un altro la nota d’iscrizione a ruolo con il ricorso in copia senza mandato (quella d’ufficio per intendersi). Vorrei notificare a mezzo pec alla controparte, attestandone la conformità, il ricorso con il decreto di fissazione dell‘udienza. Le alternative per me sarebbero 2: 1 notifcare l’atto cosi come è, che però sarebbe una anomalia in quanto andrei ad inviare anche la nota d’iscrizione a ruolo 2 stampare il file con il ricorso e la nota, riscanirizzare solo il ricorso e poi notificarlo, correndo il rischio che sia sollevata l’eccezione di non conformità del file a quello esistente sul polisweb. La procura essendo a margine dell’originale del ricorso depositata in cancelleria non la allegherei alla pec.

R: Giova muovere, a mio parere, dall’attenta lettura del comma 9 bis dell’art. 16 bis DL 179/2014, come introdotto dal DL 90/2014:  

<<Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma,equivalgono all’originale>>.

L’attività consentita all’Avvocato è quindi quella della sola “estrazione con modalità telematica” delle copie: il tenore della norma, che ha natura eccezionale, consente quindi all’Avvocato di estrarre solo copia del documento digitale così com’è, ed di attestare la conformità della copia ai corrispondenti contenuti del fascicolo informatico.

Non può quindi frapporre tra queste due attività legislativamente previste altre attività, come quella di manipolazione (analogica o digitale) dei documenti estratti e successivamente autenticare (“”..attestare la conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti” ..).

Va quindi, a mio modo di vedere, esclusa ogni attività di interpolazione dei  documenti informatici perché ciò che l’Avvocato può attestare conforme è solo il documento estratto per intero a quello presente nel fascicolo informatico: ovviamente può però estrarre più documenti ed unirli tra loro attestando che ciascuno di essi è conforme ai corrispondenti atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico (es.: ricorso + procura + decreto ingiuntivo).

Nel Tuo caso, non ti resta che scaricare il ricorso (anche se privo della procura a margine: l’importante è che la procura preesista alla notifica ex L. 53/94, che mi pare Tu voglia eseguire, e sia stata regolarmente depositata), anche con la NIR, il decreto di fissazione, e procedere quindi all’autentica ed alla notifica.

robertoarcella

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