In tema di intimazione di licenza o sfratto, l’adempimento previsto nell’ultimo comma dell’art. 660 cod. proc. civ., secondo il quale, se l’intimazione non è stata notificata a mani proprie occorre spedire avviso all’intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell’intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell’intimato. Tale adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell’intimato, va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi, ivi compresa la notificazione eseguita in proprio dall’avvocato con modalità telematica presso l’indirizzo elettronico del destinatario risultante da pubblici elenchi, che appunto non costituisce una “notifica a mani”.
(Tribunale di Modena (Marconi A.L.), ordinanza del 23 luglio 2014)
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