Giurisprudenza: convenuto che si costituisce telematicamente é contumace

Giurisprudenza: convenuto che si costituisce telematicamente é contumace

Riportiamo qui il link ad un’ordinanza del Tribunale di Padova del 28.8.2014‘ segnalataci via Twitter dal collega Paolo Alfano, secondo cui, in assenza di decreto autorizzativo ex art. 35 dm 44/2011, il convenuto che si costituisca telematicamente lo fa irregolarmente, sì da dover essere considerato “contumace”, dacché quel deposito va considerato alla stregua della trasmissione postale dell’atto di costituzione, che la legge prevede solo per il giudizio di cassazione e per quello tributario: “Il decreto ex art. 35 di cui è stato destinatario il Tribunale di Padova datato 3 giugno 2014 prevede l’attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di replica, alle memorie autorizzate dal Giudice e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro.
Questo elemento di valutazione porta inevitabilmente a ritenere non legittimo l’invio telematico della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35 pur se tecnicamente possibile.
A tale conclusione si giunge da un lato osservando che la comparsa di costituzione non è un atto che possa essere inviato telematicamente con valore legale mancando tale atto nell’autorizzazione citata e dall’altro osservando che se l’atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione.
Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli artt. 166 e 167 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell’attore e del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al Processo Civile Telematico.
Quei due articoli prevedono che l’atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere “depositati” in cancelleria.
Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo depositare fa ritenere che qualcuno fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al Cancelliere l’atto sul quale apporre il timbro di depositato.
“.

robertoarcella

3 commenti

Maurizio Reale Scritto il16:43 - 8 Settembre 2014

Mio commento critico qui: http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683

Svonc Scritto il01:40 - 28 Settembre 2014

Il Decreto DGSIA per il Tribunale di Padova permette il deposito di seguito indicato:
– Atti e documenti di parte: Comparsa conclusionale, etc…..;
– Procedimenti: Contenzioso civile e Lavoro.
Non c’è scritto da nessuna parte che gli Atti elencati nel 1° punto si riferiscono ai Procedimenti riportati al 2° punto.
Quindi a Padova dal 3.6.2014 è possibile depositare per i Procedimenti elencati al 2° punto tutti gli atti dall’iscrizione alla sentenza.
Se non fosse cosi, in molti Tribunali fino al 30.6.2014 non sarebbe stata lecita neanche l’iscrizione del Decreto Ingiuntivo.

robertoarcella Scritto il06:23 - 28 Settembre 2014

Ti stai riferendo solo agli ultimi due decreti ex art. 35 per Padova: prima di quelli c’è ne sono altri due, uno del dicembre 2008, che abilità l’intero procedimento di ingiunzione e l’altro, di dicembre 2009, per le esecuzioni. Quanto ai decreti di giugno 2014, é abbastanza evidente che la seconda specificazione (“procedimenti”) é riferita alla prima (“atti e documenti di parte”) e che non sono due indicazioni distinte.

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Giurisprudenza: convenuto che si costituisce telematicamente é contumace

Riportiamo qui il link ad un’ordinanza del Tribunale di Padova del 28.8.2014‘ segnalataci via Twitter dal collega Paolo Alfano, secondo cui, in assenza di decreto autorizzativo ex art. 35 dm 44/2011, il convenuto che si costituisca telematicamente lo fa irregolarmente, sì da dover essere considerato “contumace”, dacché quel deposito va considerato alla stregua della trasmissione postale dell’atto di costituzione, che la legge prevede solo per il giudizio di cassazione e per quello tributario: “Il decreto ex art. 35 di cui è stato destinatario il Tribunale di Padova datato 3 giugno 2014 prevede l’attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di replica, alle memorie autorizzate dal Giudice e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro.
Questo elemento di valutazione porta inevitabilmente a ritenere non legittimo l’invio telematico della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35 pur se tecnicamente possibile.
A tale conclusione si giunge da un lato osservando che la comparsa di costituzione non è un atto che possa essere inviato telematicamente con valore legale mancando tale atto nell’autorizzazione citata e dall’altro osservando che se l’atto inviato telematicamente non trova una specifica copertura normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di costituzione inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due mezzi di comunicazione.
Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli artt. 166 e 167 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell’attore e del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al Processo Civile Telematico.
Quei due articoli prevedono che l’atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere “depositati” in cancelleria.
Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo depositare fa ritenere che qualcuno fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al Cancelliere l’atto sul quale apporre il timbro di depositato.
“.

robertoarcella

3 commenti

Maurizio Reale Scritto il16:43 - 8 Settembre 2014

Mio commento critico qui: http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683

Svonc Scritto il01:40 - 28 Settembre 2014

Il Decreto DGSIA per il Tribunale di Padova permette il deposito di seguito indicato:
– Atti e documenti di parte: Comparsa conclusionale, etc…..;
– Procedimenti: Contenzioso civile e Lavoro.
Non c’è scritto da nessuna parte che gli Atti elencati nel 1° punto si riferiscono ai Procedimenti riportati al 2° punto.
Quindi a Padova dal 3.6.2014 è possibile depositare per i Procedimenti elencati al 2° punto tutti gli atti dall’iscrizione alla sentenza.
Se non fosse cosi, in molti Tribunali fino al 30.6.2014 non sarebbe stata lecita neanche l’iscrizione del Decreto Ingiuntivo.

robertoarcella Scritto il06:23 - 28 Settembre 2014

Ti stai riferendo solo agli ultimi due decreti ex art. 35 per Padova: prima di quelli c’è ne sono altri due, uno del dicembre 2008, che abilità l’intero procedimento di ingiunzione e l’altro, di dicembre 2009, per le esecuzioni. Quanto ai decreti di giugno 2014, é abbastanza evidente che la seconda specificazione (“procedimenti”) é riferita alla prima (“atti e documenti di parte”) e che non sono due indicazioni distinte.