D: Verso la fine di luglio iscrivo a ruolo un DI telematico presso il Trib. SMCV, rispettando tutti i passaggi ed inserendo tramite SLPCT sia il numero che la scansione del contributo unificato, sia la scansione dei diritti di segreteria in allegato semplice. Oggi mi arriva questa comunicazione sulla PEC:
“TRIBUNALE CIVILE S. Maria C.V.. Comunicazione di cancelleria Sezione: Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: ****/2014
Giudice:
Attore principale: ******** Conv. principale: ****
Oggetto: ANNOTAZIONE
Descrizione: INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: richiesta dep. c.u. e
Ricordo tuttavia che in tutti i corsi che abbiamo svolto si era detto che il CU e i diritti si versavano all’atto della richiesta delle copie esecutive? Che senso ha fare il un DI telematico se poi, prima di avere il provvedimento e di far assegnare il fascicolo al giudice dobbiamo passare a versare il contributo in cancelleria?
R: Quella da Te descritta è evidentemente di una prassi puramente locale di Santa Maria C.V.: l’avvenuta indicazione del numero identificativo delle marche (da euro 27 e del c.u.) in DatiAtto.xml è ritenuta (al momento) a Napoli e nella stragrande maggioranza dei Tribunali della Repubblica sufficiente per la regolare iscrizione del fascicolo. Del resto, in linea puramente astratta – e pur volendo equiparare per assurdo il versamento a mezzo marche scansionate all’omesso pagamento – solo il mancato versamento della marca da 27 euro determina l’irricevibilità del deposito, ex art., 285, comma 45, dpr 115/2002 (ma il tuo deposito è stato evidentemente accettato), mentre il mancato versamento del contributo unificato implica semplicemente l’attivazione della procedura per il recupero. La prima ipotesi (irricevibilità) va esclusa, perché, come detto, al fascicolo è stato attribuito il numero di R.G.: non sussiste alcun presupposto, quindi, che legittimi il Cancelliere a non procedere all’assegnazione del fascicolo al Magistrato.
Per la precisione, vogliamo evidenziare che nei vari corsi di formazione abbiamo ricordato la prassi (partenopea) di consegnare le marche all’atto della richiesta delle copie (non soltanto al momento della richiesta delle copie esecutive): è anche vero peraltro che, dopo il DL 90/2014 – col venir meno della necessità di chiedere le copie conformi – tale prassi è stata nel concreto azzoppata.
E’ indubbio, anche in conseguenza di ciò, che sussistano difficoltà delle Cancellerie di gestire i contributi unificati a mezzo marche nelle procedure monitorie telematiche, per la lapalissiana considerazione che, non essendovi fascicolo cartaceo nel procedimento per ingiunzione, non v’è modo di associare fisicamente (leggi: “incollare”) le marche da nessuna parte, tant’è che è stata ventilata l’ipotesi di abolire tale forma di pagamento di contributo e marca ex art. 30 per il PCT.
Allo stato, perciò, possiamo consigliarTi solo di sentire telefonicamente la Cancelleria e/o i referenti informatici del COA di Santa Maria.
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