Interessante (ma, oseremmo dire, scontata) pronuncia della S.C (Sez. Lav. 15070/2014) secondo la quale la notificazione a mezzo pec (nella specie una comunicazione di Cancelleria relativa ad un decreto di fissazione d’udienza) si ha per compiuta e perfetta nel momento in cui il messaggio perviene nella casella del destinatario, indipendentemente dall’effettiva “apertura” della posta e dalla lettura del messaggio: “ Dal complesso di tale disciplinasi desume -si legge in sentenza – …che una volta ottenuta da parte dell’ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze.
Il testo integrale della pronuncia é reperibile qui.
Un grazie al Collega Paolo Alfano per la segnalazione.
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