Quesiti e risposte: copia auto-asseverata dall'Avvocato anche per i d.i. provvisoriamente esecutivi?

Quesiti e risposte: copia auto-asseverata dall'Avvocato anche per i d.i. provvisoriamente esecutivi?

D: Ho richiesto ed ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo. Ho estratto copia del ricorso, della procura e del decreto ingiuntivo provvisorimente esecutivo dal fascicolo informatico e del tutto ho attestato la conformità agli originali digitali contenuti nel fascicolo informatico ai sensi del D.L. n. 90/14. “Ingenuamente” mi sono recato prima nella cancelleria del giudice emittente e poi all’ufficio cronologico ritenendo che l’apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo già esecutivo fosse una mera formalità, avendo già io attestato la conformità delle predette copie agli originali come per legge. Invece mi è stato riferito che per l’apposizione della formula esecutiva anche in presenza di titolo già esecutivo, si segue la prassi tradizionale (nulla in merito è cambiato!): solita richiesta cartacea di copie esecutive del provvedimento rilasciate poi dal cancelliere con apposizione altresì dei diritti di copia! Mi e Vi chiedo, nel pieno rispetto delle funzioni del cancelliere ma anche della nuova normativa ex D.L. n. 90/14 e della sua ratio, se non sia a questo punto legittimo che l’avvocato eserciti il suo potere di autentica e che il cancelliere “si limiti” solo ad apporre la formula esecutiva sulla copia già autenticata…soluzione ottima per noi operatori del diritto!
R: L’apposizione della formula esecutiva, com’è noto, non può ritenersi limitata alla mera apposizione del timbro del “comandiamo”. Ciò per l’evidente ragione che il rilascio della copia esecutiva necessita dell’annotazione nei registri informatici del relativo rilascio, a garanzia dell’unicità del titolo e, soprattutto, perché la spedizione in forma esecutiva della copia esecutiva del titolo richiede un’attività di controllo, ex art. 153 disp. att. c.p.c., da parte del Cancelliere che è particolarmente intensa, sia nella forma (completezza del titolo) sia nella valutazione del contenuto del titolo stesso (per es.: contenuto della pronuncia di condanna, distrazione delle spese => diritto al rilascio di due copie esecutive).
Da sottolineare, perlato, che il tenore letterale dell’art. 153 disp.att.cpc parrebbe escludere la possibilità ex art.52 dl 90/14 laddove prescrive che “La copia (esecutiva) deve essere munita del sigillo della cancelleria”.
Ciò posto, la valutazione che se n’è fatta  – anche in termini di ricerca delle pratiche ottimali per la gestione dei servizi di Cancelleria – è che ai fini del rilascio della formula esecutiva la Cancelleria continui a “rilasciare” e certificare le copie (salvo il caso dei decreti ingiuntivi che divengano esecutivi per mancata opposizione, per i quali é indispensabile l’apposizione della formula sulla copia adoperata ai fini della relativa notificazione e, quindi – in questo caso – sulla copia asseverata dall’Avvocato).

robertoarcella

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