Quesiti e risposte: la mia controparte ha depositato due atti distinti e ritiene di poter far valere quello che le è più congeniale…..

Quesiti e risposte: la mia controparte ha depositato due atti distinti e ritiene di poter far valere quello che le è più congeniale…..

D: Deposito telematicamente presso il Tribunale di Milano un foglio di PC, il giorno successivo controllo a Polisweb se anche controparte abbia depositato telematicamente e costato il deposito di ben due atti, tra l’altro difformi tra loro. Cerco di capire, leggendo i rispettivi file datiatto.xml, quale dei due è stato temporalmente depositato per prima, ma i dati inclusi in detti file non mi aiutano a scoprirlo.
Contesto in udienza tale evenienza, ma il collega si scusa dicendo che trattasi di errore che purtroppo ha commesso la segretaria in fase di deposito telematico e consegna la copia cartacea a lui più congeniale al giudice che accetta il deposito.
A nulla sono valse le mie rimostranze, ma mi riservo ovviamente di dedurre nella memoria conclusionale.
Questa situazione mi ha posto un dubbio difficile da risolvere.
Nel PCT c’è una regola oppure una norma che regoli o vieti il deposito plurimo dello stesso atto? Nel caso non ci fossero né regole e neppure norme com’è possibile capire dalla lettura del datiatto.xml o da altri strumenti quando è stato depositato il primo atto cui secondo me bisognerebbe far assolutamente riferimento?
Nel ringraziarVi invio i miei migliori saluti.

R: Il PCT non ha in linea generale introdotto un nuovo rito, per cui nel caso di un doppio deposito valgono le stesse regole che valgono per i depositi cartacei, salvi gli “aggiustamenti” tecnici necessari quali, ad esempio, quello relativo ai depositi multipli indispensabili per completare una documentazione che superi i peso informatico dei 30 Mb.
In linea di principio, quindi, il secondo deposito sarà inefficace ogni qual volta il primo abbia determinato una consunzione della facoltà processuale (penso ad esempio alle impugnazioni: una volta esercitato il diritto di impugnazione, una seconda impugnazione sarebbe inammissibile). Va verificato di volta in volta come tale principio possa essere applicato ad atti endoprocessuali.

robertoarcella

2 commenti

Avv. Giovanni Citro Scritto il10:10 - 26 Novembre 2014

Buongiorno, questa stessa situazione mi è capitata in un giudizio di opposizione a d.i., nel quale la controparte, in sede di deposito memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., 2° termine, ha depositato telematicamente un atto che non aveva nulla a che vedere con la causa in corso; un paio di giorni dopo, resosi conto dell’errore ma prima della scadenza del termine, ha depositato, sempre telematicamente, un secondo atto corretto. Come regolarsi ai fini di eventuali invalidità?
Grazie

    Avv. M.R.R. Scritto il12:26 - 26 Novembre 2014

    Se il collega ha depositato la memoria (seconda) ex art. 183 VI c.p.c. corretta nei termini, nulla quaestio.

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