Quesiti e risposte: deposito di atto notificato via pec mediante allegazione delle ricevute eml, ma non riesco ad aprirle

Quesiti e risposte: deposito di atto notificato via pec mediante allegazione delle ricevute eml, ma non riesco ad aprirle

D: Gent.mi Colleghi, nel ringraziarvi del servizio reso a noi tutti, il mio quesito è il seguente: ai fini dell’istanza di esecutorietà di d.i., occorre allegare, unitamente all’istanza, le ricevute  di accettazione e consegna (la notifica del d.i. è stata eseguita a mezzo pec). Ho quindi provveduto a salvare le due ricevute dalla casella pec al disco rigido, così da predisporre la busta. E’ normale, vi chiedo, che non riesca più ad aprire i due file corrispondenti? Il formato delle due ricevute è .eml, ancorchè siano entrambi contraddistinti da un’icona pdf (ma con Acrobat Reader non riesco in ogni caso a “leggerli”)
R: I files eml possono essere aperti e letti con un client di posta elettronica, che sia Windows Mail o Thunderbird o il più antiquato Outlook Express (usi Outlook oppure la webmail per leggere la posta, vero?). Se non hai installato alcuno di questi client, è normale che Windows non riesca ad associare a quell’estensione alcun software. Il fatto che compaia l’icona corrispondente ad un  PDF dipende dal fatto che, probabilmente, hai cercato di aprire i file con tasto destro -> “apri con” ed hai selezionato Acrobat Reader.
Procedi in questo modo: scarica Thunderbird ed installalo. Dopo averlo installato i files eml dovrebbero aprirsi automaticamente con questo programma, dopo averlo installato, clicca su uno dei file col tasto destro, usa “apri con” e scegli Thunderbird.
N.B.: alla prima apertura, Thunderbird Ti chiede di associare un account di posta ad esso.

robertoarcella

1 commento finora

Katia Scritto il12:47 - 16 Dicembre 2014

Egr. Colleghi,
vorrei sapere come posso salvare le ricevute di accettazione e consegna messaggio pec sul pc.
Vi chiedo anche se queste ricevute, unitamente agli allegati notificati, devono essere comunicate in cancelleria solo in caso di istanza di esecutorietà.

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