Quesiti e risposte: il decreto ingiuntivo notificato a mezzo UG al mio cliente non sembra una “copia” estratta da pst ed è privo di attestazione…

Quesiti e risposte: il decreto ingiuntivo notificato a mezzo UG al mio cliente non sembra una “copia” estratta da pst ed è privo di attestazione…

D: Salve, è stato notificato ad un mio assistito un decreto ingiuntivo telematico non estratto dal fascicolo informatico e senza attestazione di conformità.

Più precisamente è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario il decreto ingiuntivo firmato digitalmente dall’avvocato unitamente alla procura ma non estratti dal fascicolo informatico, infatti non riportano la relativa coccardina , ma vi è semplicemente apposta la firma digitale. Inoltre è allegato il decreto di accoglimento scaricato dal fascicolo informatico in quanto riportante la coccardina laterale ed attestazione di conformità solo del decreto di accoglimento su foglio separato Poichè la notifica di tale atto non è conforme a quanto previsto dalla legge in materia di notificazioni di atti telematici, vorrei proporre opposizione al decreto ingiuntivo. Ma quali sono effettivamente le conseguenze di tali errori? Nullità della notifica oppure nullità proprio del decreto ingiuntivo?  Grazie

R: Esistono orientamenti oscillanti relativamente agli effetti della notificazione di una copia “semplice” (i.e.: priva dell’attestazione di conformità) di un  decreto ingiuntivo. Recentemente, il Tribunale di Torino (sez. III civile, sentenza 11/03/2015 n° 1179) ha ritenuto trattarsi di causa di nullità (sanabile) della notifica, da far valere con l’opposizione, mentre per Cass. civ., sez. lav., 19 maggio 1997, n. 4454 si tratta di vera e propria inesistenza della notificazione con la conseguenza che, nel caso del decreto ingiuntivo, si determinerebbe la necessità di ricorrere non all’opposizione a decreto ingiuntivo ma allo speciale rimedio ex art. 188 disp. att. c.p.c.

Segnalo, peraltro, che esiste anche un orientamento meno severo: Cass. 16317/2004; e Cass. 12996/2004 hanno infatti ritenuto che la notificazione di un provvedimento giudiziale privo dell’attestazione di conformità determinasse mera irregolarità della notificazione e che, nel caso di notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve, tale effetto si determinerebbe comunque.

Quanto all’altra parte del quesito, nel quale paventi la possibilità che si tratti di atti non estratti dal fascicolo informatico, su questo nutro qualche dubbio: da fine marzo 2015, infatti, è possibile da remoto estrarre dai registri informatici anche i duplicati dei provvedimenti che sono pertanto privi sia della “coccardina” che delle annotazioni di protocollo in blue.

Ciò, però, non significa che tali documenti, se stampati, non possano essere autenticati ed utilizzati per le notificazioni tradizionali: essi, infatti, costituiscono pur sempre “copie analogiche” dei documenti informatici estratti dai registri informatici: in altri termini, per effettuare una copia analogica di un decreto ingiuntivo (o di altro provvedimento del Giudice) è preferibile avvalersi della funzione di estrazione di “copia”, dacché questa è arricchita dei ricordati particolari significativi dell’esistenza in origine di una firma digitale e delle annotazioni di protocollo, ma di certo l’aver generato una stampa da un duplicato non integra vizio alcuno.

Alla luce di ciò ritengo che l’errore verosimilmente commesso dal Collega che ha richiesto la notifica del d.i. in parola sia stato quello di ritenere che la stampa (copia analogica) di un documento informatico estratto come duplicato non necessitasse di attestazione di conformità.

V’è poi un errore di anche da parte Tua, irrilevante ai fini del procedimento ma che è comunque un errore concettuale, laddove affermi che “è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario il decreto ingiuntivo firmato digitalmente dall’avvocato unitamente alla procura ma non estratti dal fascicolo informatico, infatti non riportano la relativa coccardina , ma vi è semplicemente apposta la firma digitale“: la firma digitale, infatti, non è in alcun modo validamente replicabile sui documenti cartacei!

robertoarcella

5 commenti

Erika Capasso Scritto il17:48 - 12 Ottobre 2015

La ringrazio per la celere risposta, ma preciso che il decreto ingiuntivo notificato non è un duplicato informatico, ma semplicemente una copia dello stesso, stampato in pdf.signed ( mi scusi se uso tale termine, ma non sono molto pratica). E’ come se mi avesse notificato un decreto ingiuntivo senza la conformità della cancelleria, ma semplicemente una copia.
Grazie ancora

    robertoarcella Scritto il20:45 - 12 Ottobre 2015

    Ripeto: stampa su carta e pdf signed sono due concetti che non possono convivere

Giovanni Scritto il10:38 - 9 Novembre 2015

In riferimento al quesito da Lei analizzato, vorrei chiederLe una delucidazione.
Un collega notificava il ricorso per emissione decreto ingiuntivo, estratto telematicamente, privo della procura in calce, con allegato decreto del Giudice, ma con attestazione di conformità limitata al decreto ingiuntivo.
Nella relata, invece, il collega dichiara che la notifica riguarda il ricorso ed il decreto in copia autenticata, l’uff. giudiziario, nonostante la discrasia, effettuava la notifica.
Ebbene, per il sottoscritto tale notifica è in radice inesistente o, in alternativa, affetta da nullità insanabile.
Tuttavia, mi piacerebbe avere una Sua opinione.
La ringrazio anticipatamente per la Sua disponibilità.

AV Scritto il16:33 - 20 Ottobre 2016

Quesito: mi è stato notificato un Decreto Ingiuntivo Telematico privo di una pagina.
Quali sono le conseguenze per il collega derivanti dalla difformità tra originale e atto notificato, stante l’attestazione ex artt. 16 decies e 16 undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, e art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014?
Ringrazio per disponibilità e collaborazione.

Marco Scritto il11:02 - 19 Marzo 2017

Buongiorno, mi è stata notificata a mezzo pec una opposizione a decreto ingiuntivo contenente una opposizione relativa ad altro procedimento, peraltro innanzi al tribunale non al gdp come nel caso di specie, e dunque non al Decreto Ingiuntivo da me proposto.
Ora per caso scopro che il collega si è costituito innanzi al gdp depositando la copia dell’atto di opposizione corretta ma allegando le ricevute della pec a me inviata, ove invece mi ha allegato altro atto. Si può parlare in questo caso di inesistenza della notifica o cmq nullità insanabile, con conseguente decadenza dei termini per opposizione e conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua statuizione. Attendo cortese riscontro ed invio un cordiale saluto.

Lascia un commento