Quesiti e risposte: deposito ricorso di fallimento “in proprio”

Quesiti e risposte: deposito ricorso di fallimento “in proprio”

D: Devo depositare telematicamente un ricorso per dichiarazione di fallimento in proprio (c.d. autofallimento) ai sensi degli artt.6 e 14 l.fall, utilizzando il software SLpct. Ho inserito, quale richiedente, la società che chiede il proprio fallimento; quando inserisco, come controparte, la stessa società che chiede il fallimento, il software mi segnala come errore (codice Fiscale: valore già presente) impedendomi la prosecuzione della procedura di creazione della busta. Come posso fare? Esiste una diversa procedura per predisporre telematicamente l’istanza? Grazie

R: Da ricerche effettuate tra gli schemi xsd disponibili per i redattori, quanto al ricorso di fallimento allo stato esiste solo quello per il ricorso di fallimento su richiesta del creditore (http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/file/XSD/Atti/siecic_v3/Introduttivi-siecic-concorsuali.xsd): in questo schema risultano obbligatori non solo i dati del debitore ma anche quelli del creditore. Il vincolo, peraltro, non risulta peraltro aggirabile, perché lo schema blocca l’inserimento (fittizio) dell’anagrafica identica per creditore e debitore.

Eppure, dal manuale SIECIC (l’applicativo in uso alle Cancellerie),  a pag. 163 si legge che “Se parte istante è il debitore medesimo (cd. istanza in proprio) si richiede ovviamente l’inserimento dei soli dati di quest’ultimo“.

Abbiamo chiesto pertanto lumi allo Staff PCT che ci ha risposto, confermando che “al momento non è disponibile l’xsd per l’iscrizione telematica del ricorso di fallimento ‘in proprio’ del debitore; comunque sarà analizzata al fine di una eventuale prossima evoluzione del sistema“.

Da test effettuati, è tuttavia possibile – con uno stratagemma non del tutto ortodosso – procedere egualmente al deposito in modalità telematica. Nel concreto, si indicherà sia nella maschera “creditore” che in quella “debitore” lo stesso soggetto. Nella maschera “creditore”, tuttavia, andrà indicato un codice fiscale fittizio o parzialmente errato, ad esempio cambiando l’ultimo numero/lettera del codice fiscale.

robertoarcella

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