In G.U. del 31/8/2016 il DL n. 168 per l'efficienza degli uffici giudiziari e per la giustizia amministrativa: prime riflessioni

In G.U. del 31/8/2016 il DL n. 168 per l'efficienza degli uffici giudiziari e per la giustizia amministrativa: prime riflessioni

E’ stato pubblicato nella tarda serata di ieri sulla G.U.  n. 203, il DL 168/2016 recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonche’ per la giustizia amministrativa.

I primi sei articoli del provvedimento  prevedono la possibilità di applicare i magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo con anzianita’ di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità (art. 1); l’estensione agli uffici della Corte di Cassazione ed alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione  della norma sulla formazione  dei giovani laureati di cui all’art. 73 DL 69/2013 ed altre disposizioni volte alla più celere copertura delle vacanze nell’organico degli uffici  (art. 2); l’aumento da tre a quattro anni del termine di cui all’articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in tema di tramutamenti successivi dei magistrati (art. 3);  altre disposizioni per l’efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (art. 4); la proroga al 31 dicembre 2017 del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione che  non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta’ alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017 e la modifica del limite di eta’ per il conferimento di funzioni direttive di legittimita’ (art. 5).

Del processo amministrativo si occupano invece gli articoli da  7 a 10: di questi, gli ultimi tre riguardano misure organizzative degli uffici mentre desta particolare interesse l’art. 7, che contiene novità normative in materia di PAT.

Partendo dalla “coda” di tale norma, appare evidente la mancanza di un chiaro disegno legislativo, sol se si consideri che il comma 8 della norma in esame abroga il comma 1 bis del D.L. 117/2016, introdotto dalla relativa legge di conversione del 12/8/2016 (n. 161): l’infanticidio normativo – che  toglie vita alla norma che prevedeva il c.d. “doppio binario” nel PAT sino al 31/3/2017 (“Al fine di consentire l’avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto“) – si compie nel nome della previsione generalizzata dell’obbligo di deposito di una copia di cortesia conformizzata degli atti processuali (art. 13 bis comma 4 delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), a corredo dei depositi telematici effettuati nel periodo sino all’1/1/2018: anche se, a ben vedere, la norma abrogata era ispirata evidentemente a sopperire ad eventuali difficoltà di gestione dei depositi telematici nel primo breve periodo, mentre la seconda appare funzionale ad una fruizione degli atti anche in modalità cartacea a beneficio dei soli Magistrati.

Non poche perplessità suscita la riesumazione di varie ipotesi in cui viene consentito il deposito in formato analogico, in particolare nei  “casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia” (novella dell’art. 136, comma 2,, DLT 2 luglio 2010, n. 104).   Tale norma desta, già ad una prima lettura, non poche preoccupazioni interpretative con particolare riferimento al richiamo alla natura della controversia, che per un verso è dato estremamente generico e per altro verso apre la strada alla creazione di una casistica giurisprudenziale ammissiva di depositi in formato analogico in relazione alla materia trattata, con buona pace di qualsivoglia progetto di totale informatizzazione del processo. Del tutto incomprensibile risulta invece  il riferimento alle esigenze di riservatezza, che sottintendono l’inveritiera equazione “digitale = pericolo di violazione privacy“.

Altra novità rilevante è contenuta nella introduzione dell’art. 13-bis, comma 1,  delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 della norma transitoria valida per tre anni a decorrere dall’1/1/2017 che prevede la rimessione all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato delle questioni  sull’interpretazione e l’applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico abbia gia’ dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato: norma questa suscettibile di provocare sensibili rallentamenti nella decisione delle controversie proprio per effetto alla previsione del procedimento incidentale dinanzi al CdS.

Passando in rapida rassegna le ulteriori novità, queste consistono:

a) nella previsione del domicilio digitale nel PAT, per effetto della dichiarata applicazione dell’art. 16 sexies dl 179/2012 e dell’introduzione dei commi 1-bis ed 1-ter dell’art. 25dlt 104/2010: “1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico“;

b) nella previsione (art. 25, comma 2-ter) del potere-dovere di attestazione di conformità in capo ai difensori degli atti in formato digitale costituenti copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme: “2-ter. Quando il difensore depositi con modalita’ telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformita’ della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell’attestazione di conformita’ equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformita’ di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali“;

c) la riproposizione nella norma primaria di quanto già previsto dallart. 9 delle RT circa la tempestività dei depositi telematici (“E’ assicurata la possibilita’ di depositare con modalita’ telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito e’ tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e’ generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo“): al riguardo, va sottolineata la errata formulazione (anche) di tale norma, in considerazione del fatto che, per convenzione, il giorno inizia alle ore 00:00  (0 24:00 che dir si voglia – cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Giorno) e termina alle 23:59:59, di tal che la scadenza del termine per i depositi sarebbe di fatto anticipata all’inizio del giorno di scadenza, piuttosto che alla “fine” di esso (come più esattamente previsto dall’omologa norma per il processo civile telematico);

d) dalla strana previsione introdotta con il comma 1 quater dell’art. 13 delle  norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che sembrerebbe attribuire  ai soli domiciliatari (e non anche ai difensori: sic!) “anche se non iscritto all’Albo degli Avvocati” il potere di depositare  telematicamente gli atti del processo:  “Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario“.

Di positivo, in tale quadro estremamente incerto, c’è  che le norme entreranno in vigore nel concreto solo dopo la scadenza del termine per la conversione del d.l. qui in esame, di tal che è auspicabile un ampio ed importante intervento correttivo  in sede legislativa.

robertoarcella

3 commenti

leonegatti Scritto il16:55 - 1 Settembre 2016

art. 12 dice che entano in vigore il 31.8.2016, non dopo la legge di conversione.

    robertoarcella Scritto il21:55 - 1 Settembre 2016

    Ma gli effetti si produrranno, quanto al PAT, solo nel periodo successivo al 31/1/2017 e, quindi, prima di tale data, l’art 7 sarà suscettibile di modifiche senza alcun impatto sul processo della norma così come varata ieri.

Pubblicata in G.U. la legge di conversione del d.l. per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonche’ per la giustizia amministrativa | Avvocati Telematici Scritto il20:09 - 29 Ottobre 2016

[…] oggi 29 Ottobre 2016,  la Legge 25 ottobre 2016, n. 197  di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per […]

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