Revisione Registro PPAA a seguito dell’art. 28 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76: attenzione alle notifiche via PEC alle PP.AA.

Revisione Registro PPAA a seguito dell’art. 28 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76: attenzione alle notifiche via PEC alle PP.AA.

Sono state oggi pubblicate alcune nuove specifiche tecniche per il processo civile telematico, relative ai depositi telematici da parte dei funzionari delle PP.AA., che presagiscono ripercussioni  sulle attività degli avvocati, con particolare riferimento alle notificazioni ai sensi dell’art. 3-bis della L. 53/1994.

Si ricorda che con l’art. 28 del DL 76 del 16 luglio 2020 il Legislatore è intervenuto al riguardo su due fronti, sopprimendo per un verso dall’art. 16, comma 12, cit. le parole “30 novembre 2014” e con l’aggiunta della previsione della possibilità (comma 1 lett. “a”) per le pubbliche amministrazioni di «comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio».  Al comma 2, veniva previsto inoltre che  «…con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo».

Anche in via transitoria, in attesa delle necessarie modifiche da apportare al Registro PP.AA. è stato consentito ai fini delle notificazioni telematiche dell’avvocato di considerare pubblico registro anche quello previsto dall’art. 6-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale, dovendosi adoperare l’indirizzo “primario” in caso di presenza di più indirizzi oppure quello corrispondente all’articolazione territoriale del medesimo, ove sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni.

Con le modifiche al Registro PP.AA. di cui al documento pubblicato oggi, il DGSIA ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 28, co. 2, DL 76/2020, prevedendosi in sostanza che per le articolazioni e per le aree organizzative omogenee della Pubblica Amministrazione “centrale” viene introdotto un ulteriore identificativo, il codice univoco di 11 caratteri, che si affianca al codice fiscale dell’Amministrazione “centrale” per individuare le articolazioni. Quindi ogni articolazione dovrà essere individuata dalla coppia composta da:
– Codice fiscale
– Codice univoco

In sostanza, si pone fine alla ragione tecnica per la quale enti pubblici (quali l’INPS, prima d’ogni altro) aveva sinora omesso di dare comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro PP.AA..

In attesa dell’effettivo popolamento di tale registro, continua ad aver valore la disposizione contenuta nell’art. 16-ter, comma 1-ter, del DL 179/2012, introdotto dalla norma d’urgenza qui in esame: « Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni».

Conclusivamente, gli avvocati possono continuare ad adoperare l’IPA come elenco sussidiario per le notificazioni, ma attenzione agli aggiornamenti del Registro PP.AA. dacché l’eventuale inserimento degli indirizzi PEC delle PP.AA. sinora inadempienti renderebbe inutilizzabile il primo.

 

 

robertoarcella

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