Certificati ANPR: come funzionerà – Controlli su eventuali abusi rimessi al CNF ed agli Ordini territoriali

Certificati ANPR: come funzionerà – Controlli su eventuali abusi rimessi al CNF ed agli Ordini territoriali

Pare davvero imminente la pubblicazione dell’atteso decreto del Ministero dell’Interno che consentirà agli Avvocati di accedere all’ANPR al fine di estrarre le certificazioni anagrafiche. Vediamo schematicamente come funzionerà e quali controlli sono previsti per prevenire eventuali abusi.

  1. Accesso al Servizio:
    • Il servizio è disponibile sul sito www.anagrafenazionale.interno.it.
    • L’accesso richiede identificazione informatica con credenziali di sicurezza di livello almeno pari a 2, come definito dall’articolo 64 del CAD.
    • È necessaria la verifica dell’iscrizione dell’avvocato all’albo o elenco (art. 15, commi 1, lettere a e b, della legge n. 247/2012).
    • La verifica dell’iscrizione è compiuta dall’ANPR mediante servizi forniti dal CNF, secondo l’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia del 16 agosto 2016, n. 178, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del CAD (art. 2, commi 1 e 2).
  2. Disponibilità e Limitazioni dei Certificati:
    • Il certificato è immediatamente disponibile sul sito ANPR dopo conferma dell’avvocato dell’uso per finalità professionali (art. 2, comma 4).
    • Gli avvocati possono richiedere fino a trenta certificati al giorno (art. 2, comma 6).
  3. Controlli e Verifiche:
    • Ogni sei mesi, l’ANPR estrae un campione di avvocati, soprattutto quelli con oltre cento richieste di certificati semestrali, per il controllo delle attività (art. 2, comma 7).
    • Il campione viene inviato al CNF, che a sua volta lo trasmette ai Consigli dell’ordine per verificare la legittimità degli accessi secondo la legge n. 247/2012, art. 29, lettera f. L’esito è comunicato al Ministero dell’Interno entro sei mesi. In caso di esito negativo, il servizio viene sospeso per gli avvocati coinvolti (art. 2, comma 8).
  4. Disposizioni Normative Supplementari:
    • Le richieste di certificato devono essere puntuali, senza possibilità di consultazione diretta o estrazione di elenchi (art. 5, par. 1, lett. a, d.P.R. n. 223/1989).
    • Deve essere omessa informazione su paternità e maternità nei certificati specifici, salvo casi determinati (legge 31 ottobre 1955, n. 1064).
    • Sono esclusi i certificati di godimento dei diritti politici, rilasciabili solo con presupposti specifici (decreto del Ministero dell’interno del 17 ottobre 2022).
  5. Verifica dell’Iscrizione e Meccanismi di Controllo:
    • L’iscrizione all’albo o elenco è presupposto per la richiesta di certificati attraverso l’ANPR.
    • La verifica professionale avviene tramite servizi del CNF e la PDND (art. 50-ter CAD).
    • Sono previsti meccanismi di verifica a campione su percentuale adeguata di richieste di certificati, estratti periodicamente da ANPR.
robertoarcella

4 commenti

francesco fusco Scritto il06:38 - 23 Novembre 2023

Ministero dell’Interno, decreto del 06 ottobre 2023

Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR),
al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalita’ connesse
all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalita’ telematica resi disponibili tramite l’ANPR.

fonte: G.U. – s.g. – n. 273 del 22.11.23

francesco fusco Scritto il06:33 - 6 Dicembre 2023

C.N.F., Accesso ad ANPR, la Guida operativa, operativa dal 11.12.23

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-233

Roberto Scritto il12:41 - 6 Aprile 2024

Sbaglio o tutto ciò è solo una inutile complicazione burocratica?
Sbaglio o l’art. 1 comma 4 della L. 1954 n. 1228 statuisce che «Gli atti anagrafici sono atti PUBBLICI»?
Di conseguenza: sbaglio o nessuno dovrebbe aver bisogno di autorizzazioni, visti, decreti, licenze, permessi, lasciapassare, ecc. per accedere ed estrarre copia dei certificati anagrafici?
Ah, dimenticavo: sbaglio o l’esclusione del certificato storico di residenza e di quello di morte dal novero degli scaricabili non ha il minimo motivo (recte: senso logico)?

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