Quesiti e risposte: il Giudice mi ha ordinato la rinotifica “contestando” officiosamente la corrispondenza dell’indirizzo del destinatario a quella risultante dai pubblici registri

Quesiti e risposte: il Giudice mi ha ordinato la rinotifica “contestando” officiosamente la corrispondenza dell’indirizzo del destinatario a quella risultante dai pubblici registri

D: oggi in udienza il giudice nel verificare l ”indirizzo pec risultante dal registro da me indicato ha rilevato la sua non conformità con quello oggetto della notifica. Ha dichiarato la nullità della notifica ordinando la rinnovazione. Tutto giusto se non fosse che ALL’ EPOCA l’ indirizzo era quello da me indicato e poi modificato. Certo avrei potuto stampare la pagina e conservarla ma con che valore visto soprattutto che non è previsto un simile onere per il notificante  ? nessun valore hanno avuto le mie rimostranze sulla fede pivilegiata della mia attestazione.  E allora come difendersi dai repentini cambi di indirizzo pec ?

R: Direi senz’altro che la contestazione officiosa di un atto fidefacente qual è la relata di notifica dell’Avvocato ex art. 3 bis L. 53/94 è contra legem: per l’art. 6, comma 1, L. 53/1994, infatti, “L’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto“.

Il Giudice, quindi, dovrebbe prendere atto del contenuto della relata ed arrestarsi al  “quia sunt”. 

In realtà, il controllo storico degli indirizzi PEC risultanti dai pubblici registri esiste, ma il relativo accesso non è aperto a tutti. Ad esempio, per inipec c’è un’apposita pagina, accessibile ai soli responsabili degli Ordini e dei Collegi, raggiungibile da qui, dov’è possibile operare tali verifiche. L’accesso da parte di soggetti diversi, ancorché muniti di firma digitale, restituisce questo avviso

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La cosa, del resto, si spiega proprio alla luce dell’eccezionalità dei controlli “storici”, eccezionalità che è conseguenza proprio dell’efficacia fidefacente della relata dell’Avvocato.

robertoarcella

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