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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 della legge 23 settembre 2025, n. 132, l’ordinamento italiano si è dotato di una disciplina organica in materia di intelligenza artificiale, che si affianca ed integra il quadro regolatorio delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689. La nuova legge non introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli europei (art. 3, co. 5), ma stabilisce principi e criteri volti ad assicurare che ricerca, sviluppo, adozione e impiego dei sistemi e modelli di IA avvengano in un contesto rispettoso dei diritti fondamentali, della trasparenza, della sicurezza e della proporzionalità (artt. 1 e 3). La dimensione antropocentrica, la vigilanza sui rischi economici e sociali e la garanzia di un controllo umano effettivo restano precondizioni imprescindibili (art. 3, co. 3).
Un’attenzione specifica è riservata al ruolo che l’intelligenza artificiale può svolgere nelle professioni intellettuali e nel sistema giustizia. L’articolo 13 prevede che l’impiego di sistemi automatizzati sia consentito esclusivamente per attività strumentali e di supporto, ribadendo la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione (art. 13, co. 1). È fatto obbligo al professionista di informare il cliente sull’uso delle tecnologie adottate, con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, così da garantire piena trasparenza e preservare il rapporto fiduciario (art. 13, co. 2). L’automazione, dunque, non può sostituire l’apporto critico e creativo del professionista, ma può affiancarlo, accrescendone efficienza e precisione.
L’articolo 15 affronta il tema dell’impiego dell’IA nella funzione giurisdizionale. Viene sancito che l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione dei provvedimenti spettano esclusivamente al magistrato (art. 15, co. 1). L’IA è ammessa solo come strumento organizzativo o di semplificazione delle attività amministrative e accessorie (art. 15, co. 2), e la sua sperimentazione, sino alla piena attuazione del Regolamento europeo, è subordinata ad autorizzazione ministeriale (art. 15, co. 3). Il Ministero della giustizia è inoltre investito del compito di disciplinare gli impieghi consentiti e di promuovere programmi di formazione per magistrati e personale amministrativo (art. 15, co. 4), al fine di coniugare innovazione tecnologica con consapevolezza dei limiti e dei rischi connessi.
Il legislatore ha poi dedicato ampio spazio al bilanciamento fra promozione dell’innovazione e tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti. Sono affermati i principi di correttezza, non discriminazione, inclusione delle persone con disabilità e cybersicurezza lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi (art. 3, co. 6-7). È ribadita la compatibilità dell’uso dell’IA con le libertà di informazione ed espressione e con la protezione dei dati personali, inclusa la tutela dei minori (art. 4). Lo Stato, al contempo, si impegna a sostenere la creazione di un mercato aperto e competitivo, a favorire la ricerca collaborativa e a privilegiare soluzioni tecnologiche che assicurino localizzazione e sicurezza dei dati strategici (art. 5).
Un ampio capitolo è riservato agli ambiti settoriali. In campo sanitario, l’IA è riconosciuta come strumento di supporto nella prevenzione, diagnosi e cura, senza sostituire il decisore clinico (art. 7, co. 5), con obblighi di affidabilità, aggiornamento e trasparenza (art. 7, co. 6). È promosso lo sviluppo di tecnologie a beneficio delle persone con disabilità (art. 7, co. 4). Sono dichiarati di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati personali destinati alla ricerca e alla sperimentazione per fini medici (art. 8, co. 1), ed è istituita una piattaforma nazionale in capo ad AGENAS per fornire supporto a professionisti, medici e utenti (art. 10). In materia lavoristica, l’IA deve migliorare le condizioni dei lavoratori senza ledere la dignità e i diritti inviolabili (art. 11), mentre presso il Ministero del lavoro viene istituito un Osservatorio per monitorare l’impatto sul mercato e promuovere la formazione (art. 12). Nella pubblica amministrazione, l’IA è impiegata come strumento di efficienza, sempre a supporto dell’attività provvedimentale e con responsabilità residua in capo ai funzionari (art. 14).
La legge attribuisce inoltre al Governo ampie deleghe per disciplinare i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati nell’addestramento dei sistemi (art. 16), nonché per adeguare la normativa nazionale agli illeciti connessi all’uso improprio dell’IA, introducendo sanzioni civili, amministrative e penali e nuove fattispecie di reato (art. 24). Sono previsti investimenti fino a un miliardo di euro per sostenere imprese innovative nei settori dell’IA, della cybersicurezza e delle tecnologie quantistiche (art. 23), e si rafforza la strategia nazionale attraverso il coordinamento della Presidenza del Consiglio (art. 19). Viene designata l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) insieme all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità competenti per la promozione, la vigilanza e la sperimentazione, in raccordo con Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per i profili di mercato (art. 20).
Infine, la legge interviene in materia di diritto d’autore, riconoscendo tutela alle opere generate con l’ausilio di IA purché frutto del lavoro intellettuale dell’autore umano (art. 25, lett. a), e disciplinando i limiti per l’estrazione di testo e dati a fini di addestramento (art. 25, lett. b). Sul piano penale, l’uso dell’IA può costituire circostanza aggravante comune (art. 26, lett. a), aggravare la pena in caso di sequestro di persona (art. 26, lett. b) e integrare nuove fattispecie, come l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati artificialmente (art. 26, lett. c).