Processo civile telematico

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Procura “Affari civili” nel PCT: in arrivo il deposito telematico di nulla osta e autorizzazioni (negoziazione assistita)

La Direzione generale per i servizi applicativi del Ministero della Giustizia, con nota tecnica del 9 ottobre 2025, ha diffuso la versione aggiornata degli schemi XSD SICI relativi al registro “Procura Civile”, introducendo due nuovi tracciati: AccordiNegoziazione, destinato agli atti introduttivi, e DepositoDocumentiProcura, riferito agli atti in corso di causa.
Si tratta di un passaggio di rilievo, perché segna l’avvio dell’infrastruttura tecnica necessaria per consentire agli avvocati il deposito telematico delle istanze di nulla osta o di autorizzazione al Procuratore della Repubblica previste dall’art. 6 del d.l. 132/2014, in materia di negoziazione assistita, superando definitivamente l’attuale fase di trasmissione per PEC o consegna cartacea.

La riforma “Cartabia” aveva già imposto, al comma 2-bis dell’articolo citato, che l’accordo di negoziazione fosse trasmesso “con modalità telematiche” alla Procura della Repubblica competente per il rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione. Tuttavia, in assenza di un canale strutturato nel Processo Civile Telematico, le Procure avevano elaborato soluzioni disomogenee, spesso fondate su prassi locali e su canali informali di comunicazione. L’aggiornamento degli schemi XSD, che verrà presto recepito nei redattori d’atti e nelle specifiche ministeriali di produzione, colma finalmente questo vuoto operativo.

Una volta che i nuovi schemi saranno integrati nei sistemi, l’avvocato potrà predisporre una normale busta telematica PCT – con atto principale, allegati e firma digitale – e inviarla tramite redattore all’Ufficio di Procura competente. L’istanza sarà registrata nel fascicolo telematico “Procura Civile” e verrà processata secondo le ordinarie modalità del PCT, con emissione automatica delle ricevute di accettazione, consegna e controllo formale

In G.U. la nuova legge italiana sull’intelligenza artificiale: equilibrio tra innovazione, diritti e regole per professioni, giustizia e sicurezza

Scarica qui il testo della legge

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 della legge 23 settembre 2025, n. 132, l’ordinamento italiano si è dotato di una disciplina organica in materia di intelligenza artificiale, che si affianca ed integra il quadro regolatorio delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689. La nuova legge non introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli europei (art. 3, co. 5), ma stabilisce principi e criteri volti ad assicurare che ricerca, sviluppo, adozione e impiego dei sistemi e modelli di IA avvengano in un contesto rispettoso dei diritti fondamentali, della trasparenza, della sicurezza e della proporzionalità (artt. 1 e 3). La dimensione antropocentrica, la vigilanza sui rischi economici e sociali e la garanzia di un controllo umano effettivo restano precondizioni imprescindibili (art. 3, co. 3).

Un’attenzione specifica è riservata al ruolo che l’intelligenza artificiale può svolgere nelle professioni intellettuali e nel sistema giustizia. L’articolo 13 prevede che l’impiego di sistemi automatizzati sia consentito esclusivamente per attività strumentali e di supporto, ribadendo la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione (art. 13, co. 1). È fatto obbligo al professionista di informare il cliente sull’uso delle tecnologie adottate, con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, così da garantire piena trasparenza e preservare il rapporto fiduciario (art. 13, co. 2). L’automazione, dunque, non può sostituire l’apporto critico e creativo del professionista, ma può affiancarlo, accrescendone efficienza e precisione.

L’articolo 15 affronta il tema dell’impiego dell’IA nella funzione giurisdizionale. Viene sancito che l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione dei provvedimenti spettano esclusivamente al magistrato (art. 15, co. 1). L’IA è ammessa solo come strumento organizzativo o di semplificazione delle attività amministrative e accessorie (art. 15, co. 2), e la sua sperimentazione, sino alla piena attuazione del Regolamento europeo, è subordinata ad autorizzazione ministeriale (art. 15, co. 3). Il Ministero della giustizia è inoltre investito del compito di disciplinare gli impieghi consentiti e di promuovere programmi di formazione per magistrati e personale amministrativo (art. 15, co. 4), al fine di coniugare innovazione tecnologica con consapevolezza dei limiti e dei rischi connessi.

Il legislatore ha poi dedicato ampio spazio al bilanciamento fra promozione dell’innovazione e tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti. Sono affermati i principi di correttezza, non discriminazione, inclusione delle persone con disabilità e cybersicurezza lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi (art. 3, co. 6-7). È ribadita la compatibilità dell’uso dell’IA con le libertà di informazione ed espressione e con la protezione dei dati personali, inclusa la tutela dei minori (art. 4). Lo Stato, al contempo, si impegna a sostenere la creazione di un mercato aperto e competitivo, a favorire la ricerca collaborativa e a privilegiare soluzioni tecnologiche che assicurino localizzazione e sicurezza dei dati strategici (art. 5).

Un ampio capitolo è riservato agli ambiti settoriali. In campo sanitario, l’IA è riconosciuta come strumento di supporto nella prevenzione, diagnosi e cura, senza sostituire il decisore clinico (art. 7, co. 5), con obblighi di affidabilità, aggiornamento e trasparenza (art. 7, co. 6). È promosso lo sviluppo di tecnologie a beneficio delle persone con disabilità (art. 7, co. 4). Sono dichiarati di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati personali destinati alla ricerca e alla sperimentazione per fini medici (art. 8, co. 1), ed è istituita una piattaforma nazionale in capo ad AGENAS per fornire supporto a professionisti, medici e utenti (art. 10). In materia lavoristica, l’IA deve migliorare le condizioni dei lavoratori senza ledere la dignità e i diritti inviolabili (art. 11), mentre presso il Ministero del lavoro viene istituito un Osservatorio per monitorare l’impatto sul mercato e promuovere la formazione (art. 12). Nella pubblica amministrazione, l’IA è impiegata come strumento di efficienza, sempre a supporto dell’attività provvedimentale e con responsabilità residua in capo ai funzionari (art. 14).

La legge attribuisce inoltre al Governo ampie deleghe per disciplinare i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati nell’addestramento dei sistemi (art. 16), nonché per adeguare la normativa nazionale agli illeciti connessi all’uso improprio dell’IA, introducendo sanzioni civili, amministrative e penali e nuove fattispecie di reato (art. 24). Sono previsti investimenti fino a un miliardo di euro per sostenere imprese innovative nei settori dell’IA, della cybersicurezza e delle tecnologie quantistiche (art. 23), e si rafforza la strategia nazionale attraverso il coordinamento della Presidenza del Consiglio (art. 19). Viene designata l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) insieme all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità competenti per la promozione, la vigilanza e la sperimentazione, in raccordo con Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per i profili di mercato (art. 20).

Infine, la legge interviene in materia di diritto d’autore, riconoscendo tutela alle opere generate con l’ausilio di IA purché frutto del lavoro intellettuale dell’autore umano (art. 25, lett. a), e disciplinando i limiti per l’estrazione di testo e dati a fini di addestramento (art. 25, lett. b). Sul piano penale, l’uso dell’IA può costituire circostanza aggravante comune (art. 26, lett. a), aggravare la pena in caso di sequestro di persona (art. 26, lett. b) e integrare nuove fattispecie, come l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati artificialmente (art. 26, lett. c).

Privacy Avanzata su WhatsApp: tra utili funzionalità e notizie false sui social

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità denominata “Privacy Avanzata”, pensata per offrire agli utenti un maggiore controllo sulla riservatezza delle proprie conversazioni. Tuttavia, come spesso accade con le novità che riguardano le piattaforme di messaggistica più diffuse, l’introduzione di questo strumento è stata accompagnata da una serie di notizie parzialmente false e fuorvianti che circolano sui social network, generando confusione e allarmismi ingiustificati.

La funzione “Privacy Avanzata” è un’opzione che può essere attivata all’interno di singole chat, sia individuali che di gruppo. Il suo scopo principale è quello di limitare la condivisione e la portabilità dei contenuti al di fuori della conversazione stessa. Una volta attivata, questa modalità introduce alcune restrizioni per tutti i partecipanti alla chat:

– Blocco dell’Esportazione della Chat: Viene disabilitata la possibilità di esportare la cronologia della conversazione. Questo impedisce che l’intero contenuto della chat, inclusi messaggi e file multimediali, possa essere salvato in un file di testo e condiviso altrove.

– Disattivazione del Download Automatico dei Media: Le foto, i video e i documenti inviati nella chat non verranno più salvati automaticamente nella galleria del telefono dei destinatari. Sarà comunque possibile visualizzarli all’interno della conversazione.

– Esclusione dall’Addestramento delle Intelligenze Artificiali di Meta: I messaggi scambiati in una chat con la “Privacy Avanzata” attiva non verranno utilizzati per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale di Meta, la società madre di WhatsApp.

È importante sottolineare che tutti i con una notifica quando questa modalità viene attivata, garantendo la massima trasparenza.

In concomitanza con il rilascio di questa nuova funzione, hanno iniziato a diffondersi sui social media, in particolare attraverso catene di Sant’Antonio, messaggi che ne travisano lo scopo. La principale e più diffusa notizia falsa sostiene che la “Privacy Avanzata” serva a impedire a WhatsApp e a Meta di “leggere” il contenuto delle chat per scopi di intelligenza artificiale.

Questa affermazione è fuorviante e gioca su un timore diffuso ma infondato. Le chat di WhatsApp, infatti, sono protette da crittografia end-to-end per impostazione predefinita. Questo significa che solo il mittente e il destinatario possono leggere i messaggi. Né WhatsApp, né Meta, né terze parti possono accedere al contenuto delle conversazioni private.

La disinformazione sta nel presentare la “Privacy Avanzata” come una sorta di scudo contro una presunta “intrusione” da parte dell’intelligenza artificiale nelle chat, che in realtà non avviene grazie alla crittografia. La nuova funzione, come spiegato, ha uno scopo differente: non protegge dalla “lettura” (già impedita dalla crittografia), ma dalla “esportazione” e dall’utilizzo dei dati per l’addestramento dei modelli IA.

È fondamentale che gli utenti comprendano la reale utilità degli strumenti a loro disposizione. La “Privacy Avanzata” è un passo avanti per la protezione della privacy, offrendo un controllo più granulare sulla diffusione delle informazioni condivise in chat particolarmente sensibili.

Tuttavia, è altrettanto importante non cadere preda di allarmismi ingiustificati, spesso alimentati da una scarsa comprensione del funzionamento tecnologico delle piattaforme che utilizziamo quotidianamente. Prima di condividere messaggi e catene di Sant’Antonio che riguardano la privacy e la sicurezza, è sempre consigliabile verificare le informazioni attraverso i canali ufficiali di WhatsApp o tramite fonti giornalistiche affidabili.

La vera difesa contro le minacce alla privacy passa, come sempre, da un uso consapevole e informato della tecnologia.

 

 

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