Processo civile telematico

Questo sito eredita i contenuti del blog avvocatotelematico.wordpress.com che, raggiunti i quai 8 milioni di visite, necessitava di un restyling e di una rivisitazione tecnica. Il sito è ora ospitato in un sottodominio del sito www.studiolegalearcella.it ed è privo di inserzioni pubblicitarie

Notifiche telematiche

Teoria "basic" per le notificazioni telematiche dell'avvocato

"AvvocatoTelematico"

Articoli, "quesiti e risposte" e tutto quanto già pubblicato su "AvvocatoTelematico"

Modelli e formule

Modelli di attestazioni di conformità, relate di notifica ed altro

Raccolta normativa

La raccolta normativa sul PCT in pdf interattivo

Comunicazioni di cancelleria

Tutto (o quasi) c'è da sapere sulle comunicazioni di cancelleria

FAQ sul PCT (FIIF)

Risposte a domande frequenti sul PCT (dal sito FIIF)

Ultimi articoli pubblicati

CIE come mezzo di identificazione elettronica: come recuperare PIN e PUK per accedere a servizi online (PST compreso)

La Carta d’Identità Elettronica non è soltanto il documento che ha progressivamente sostituito la tradizionale carta d’identità cartacea. E’, però, anche un mezzo di identificazione elettronica, attraverso il quale il titolare può identificarsi e autenticarsi nell’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti che ammettono tale modalità di accesso.

Si tratta di una funzione particolarmente rilevante anche per gli avvocati e, più in generale, per chi utilizza i servizi telematici della giustizia.

La CIE può essere utilizzata, ad esempio, per accedere all’area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST). Il Portale contempla infatti la Carta d’Identità Elettronica tra gli strumenti utilizzabili per l’identificazione informatica richiesta per l’accesso ai servizi riservati, fra i quali rientrano la consultazione dei registri e del fascicolo informatico e i servizi di consultazione relativi alla Corte di cassazione.

La medesima possibilità è prevista negli altri comparti della giustizia digitale. Nel Processo Tributario Telematico, l’accesso ai servizi del S.I.Gi.T. può avvenire mediante CIE; anche i nuovi Portali Esterni della Giustizia Amministrativa, destinati ad avvocati, cittadini e ausiliari del giudice, consentono l’autenticazione mediante Carta d’Identità Elettronica, oltre che attraverso gli altri strumenti ammessi.

L’utilità della CIE, dunque, va ben oltre la sua funzione di documento di riconoscimento. Essa costituisce un mezzo di identificazione elettronica utilizzabile per accedere a un numero crescente di servizi online, compresi quelli che interessano direttamente l’attività professionale dell’avvocato. Proprio per questo, lo smarrimento dei codici associati alla carta può diventare un problema concreto, soprattutto quando ci si accorge di non averli più a disposizione nel momento in cui occorre autenticarsi a un servizio.

PIN e PUK della CIE: cosa sono

Alla Carta d’Identità Elettronica sono associati due distinti codici di sicurezza, entrambi composti da otto cifre: il PIN (Personal Identification Number) e il PUK (Personal Unblocking Number).

Il PIN è il codice personale utilizzato, in particolare, nelle operazioni che richiedono l’impiego fisico della carta e un livello di autenticazione più elevato.

Il PUK consente invece di impostare nuovamente il PIN qualora quest’ultimo sia stato dimenticato o bloccato. Il blocco del PIN interviene dopo tre inserimenti consecutivi errati. Il PUK è inoltre utilizzato in alcune delle procedure relative all’attivazione delle credenziali CIE.

Una delle ragioni per cui questi codici vengono frequentemente smarriti deriva dalle stesse modalità con cui sono consegnati. Al momento della richiesta della CIE, infatti, la prima metà del PIN e del PUK viene riportata sulla ricevuta rilasciata dall’operatore comunale o consolare. La seconda metà viene invece consegnata successivamente insieme alla carta, nella relativa lettera di accompagnamento.

Per ottenere il PIN e il PUK completi occorre pertanto unire le rispettive due parti. È facile comprendere come, a distanza di mesi o anni dal rilascio, possa accadere di avere ancora la CIE perfettamente valida ma di non riuscire più a reperire uno o entrambi i codici.

Ho perso il PIN ma possiedo ancora il PUK

È la situazione più semplice da risolvere.

Se si dispone ancora del PUK, non è necessario recuperare il precedente PIN: è possibile impostarne uno nuovo.

L’operazione può essere effettuata attraverso l’app ufficiale CieID, utilizzando le funzioni dedicate alla gestione e allo sblocco della carta, oppure da computer mediante il Software CIE.

Occorre quindi precisare che, in questo caso, parlare di “recupero del PIN” non è del tutto esatto. Il vecchio codice non viene comunicato nuovamente al titolare: attraverso il PUK viene invece consentita l’impostazione di un nuovo PIN.

La stessa procedura consente di risolvere il problema derivante dal blocco conseguente all’inserimento, per tre volte consecutive, di un PIN errato.

Cosa fare se è stato smarrito anche il PUK

La situazione diventa leggermente più complessa quando non si dispone più neppure del PUK, ma non comporta necessariamente la richiesta di una nuova Carta d’Identità Elettronica.

Il Ministero dell’Interno ha infatti introdotto nell’app CieID una specifica funzione di “Recupero PUK”, attraverso la quale è possibile ottenere nuovamente il codice senza recarsi presso gli uffici comunali, purché ricorrano le condizioni previste.

La procedura può essere utilizzata se, al momento della richiesta della CIE, sono stati comunicati al Comune (o al Consolato un numero di cellulare oppure un indirizzo di posta elettronica. )Possono essere utilizzati anche i recapiti successivamente associati alla carta attraverso le procedure previste dal sistema CIE.

Occorre inoltre disporre di uno smartphone dotato di tecnologia NFC e dell’app CieID aggiornata.

Avviata l’app, si seleziona la funzione “Recupero PUK” e si seguono le indicazioni visualizzate. Sarà necessario avvicinare la Carta d’Identità Elettronica allo smartphone e fornire i dati richiesti dalla procedura, compreso il numero di serie della CIE, riportato sulla carta e caratterizzato dall’inizio con le lettere “CA”.

Il PUK non viene recuperato immediatamente: occorrono 48 ore

Un aspetto della procedura merita particolare attenzione.

La richiesta effettuata tramite CieID non determina l’immediata comunicazione del PUK. Per ragioni di sicurezza è previsto un intervallo di 48 ore.

Decorso tale termine, il titolare riceve, attraverso il recapito associato alla CIE, la comunicazione necessaria per completare la procedura e visualizzare il PUK.

Una volta recuperato quest’ultimo, sarà possibile utilizzarlo per sbloccare la carta e, se necessario, impostare un nuovo PIN.

Se non erano stati comunicati e-mail o numero di cellulare

La procedura attraverso l’app presuppone che alla CIE sia associato almeno uno dei recapiti necessari.

Chi, al momento della richiesta della carta, non abbia comunicato un numero di cellulare o un indirizzo e-mail, oppure non disponga più dei recapiti originariamente comunicati, può rivolgersi agli uffici comunali per procedere all’aggiornamento dei contatti e alle operazioni necessarie per il recupero dei codici.

Secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, per queste operazioni è possibile rivolgersi anche a un Comune diverso da quello presso il quale era stata originariamente richiesta la CIE.

È una possibilità particolarmente utile per le carte rilasciate alcuni anni fa, quando possono essere stati indicati un indirizzo e-mail ormai inutilizzato o un numero telefonico successivamente sostituito.

Attenzione ai tentativi: PIN e PUK non si comportano allo stesso modo

Occorre prestare particolare attenzione quando non si è certi dei codici ricordati.

Dopo tre inserimenti consecutivi errati del PIN, quest’ultimo viene bloccato. Il problema è tuttavia reversibile: disponendo del PUK è possibile sbloccare la carta e impostare un nuovo PIN.

Più serie sono invece le conseguenze dell’inserimento ripetutamente errato del PUK.

Le indicazioni ufficiali del Ministero dell’Interno precisano che, dopo dieci inserimenti consecutivi di un PUK errato, la CIE viene bloccata irreversibilmente per quanto riguarda le funzionalità di autenticazione ai servizi online. Il documento continua a essere valido come documento di identità, ma per ripristinarne le funzionalità elettroniche occorre richiedere una nuova CIE.

Se non si è sicuri del PUK, è dunque decisamente preferibile utilizzare la procedura ufficiale di recupero anziché procedere per tentativi.

Non sempre occorre utilizzare fisicamente la carta

Un altro aspetto ancora poco conosciuto riguarda i diversi livelli con i quali il sistema CIE consente l’accesso ai servizi online.

Il sistema contempla tre livelli di autenticazione, caratterizzati da un grado crescente di sicurezza.

Il livello 1 si basa sulle credenziali dell’utente. Il livello 2 aggiunge un ulteriore fattore di autenticazione, ad esempio attraverso un codice temporaneo o le modalità messe a disposizione dall’app CieID. Il livello 3, infine, richiede l’impiego della Carta d’Identità Elettronica e la sua lettura attraverso uno smartphone dotato di NFC oppure un apposito lettore collegato al computer.

La distinzione ha conseguenze pratiche importanti. Una volta attivate le credenziali CIE di livello 1 e 2, per accedere ai servizi che richiedono uno di tali livelli non è necessario leggere ogni volta fisicamente la carta mediante NFC.

La CIE può quindi essere utilizzata con modalità diverse a seconda del livello di sicurezza richiesto dal singolo servizio.

 

Il testo scritto dall’IA avrà una firma invisibile: il watermark di Claude e il nuovo problema dell’autorialità digitale

Anthropic ha annunciato l’introduzione di sistemi destinati a rendere riconoscibili i contenuti generati da Claude. La novità assume un interesse particolare per i testi, perché la marcatura non si presenta al lettore come un’avvertenza, un simbolo o una dicitura apposta al documento. Si tratta di un meccanismo pensato per consentire l’identificazione automatica dell’origine artificiale del contenuto senza modificarne la normale leggibilità.

Il tema del watermarking dei testi generati dall’intelligenza artificiale è da tempo oggetto di ricerca e Anthropic vi ha dedicato specifica attenzione anche nella propria documentazione sulla trasparenza dei modelli. La questione è divenuta oggi più concreta anche per effetto della disciplina europea, che impone ai fornitori di determinati sistemi di IA obblighi diretti a rendere identificabili, anche in formato leggibile automaticamente, i contenuti generati o manipolati artificialmente.

Per comprendere la portata della soluzione occorre anzitutto liberarsi dall’immagine tradizionale del watermark. Non stiamo parlando della filigrana che compare sopra una fotografia, né, per quanto riguarda il testo, di un’informazione semplicemente registrata nelle proprietà di un file. Un testo generato in una chat può essere copiato in Word, inserito in una e-mail, pubblicato su un sito o trasferito in qualsiasi altro ambiente. Se l’informazione sulla sua origine fosse affidata esclusivamente ai metadati del file, questo passaggio sarebbe normalmente sufficiente a interrompere il collegamento con il sistema che lo ha prodotto.

Il watermark testuale cerca di affrontare proprio questo problema. Il segnale viene associato al processo di generazione in modo che possa essere ricercato nel testo anche dopo il trasferimento in un altro ambiente. Anthropic non ha reso pubblici tutti i dettagli tecnici necessari per ricostruire il funzionamento del proprio sistema e sarebbe quindi improprio attribuirgli, allo stato, caratteristiche algoritmiche non espressamente documentate. È però noto il principio sul quale si fondano le principali tecniche di watermarking studiate per i modelli linguistici.

Un modello come Claude costruisce il testo progressivamente. Per ciascun passaggio valuta una pluralità di token possibili e attribuisce loro differenti probabilità. Il processo di generazione può essere orientato, entro margini sufficientemente piccoli da non compromettere la qualità del risultato, affinché la successione delle scelte presenti determinate proprietà statistiche. Su una quantità adeguata di testo, tali proprietà possono essere successivamente ricercate da un sistema appositamente predisposto.

Il lettore continuerebbe quindi a leggere un testo del tutto normale. Non occorrerebbe inserire strani caratteri Unicode, spazi invisibili o sequenze nascoste facilmente eliminabili. Il segnale potrebbe dipendere dalla stessa successione delle scelte linguistiche operate durante la generazione.

Questo spiega perché il semplice copia e incolla non costituisca necessariamente un mezzo per eliminare la marcatura. Se viene conservata la sequenza testuale, vengono conservate anche le caratteristiche sulle quali si basa la sua eventuale rilevazione. Il discorso cambia quando il testo viene modificato in maniera significativa. Una parafrasi estesa, una traduzione, la riscrittura di numerosi periodi o una nuova elaborazione mediante un altro modello possono incidere sul segnale originario e ridurne o impedirne la rilevabilità.

Occorre perciò molta cautela quando si parla di “firma” dell’intelligenza artificiale. L’espressione è efficace per spiegare il fenomeno, ma rischia di suggerire proprietà che un watermark statistico non possiede.

Una firma digitale consente di verificare mediante strumenti crittografici l’integrità di un documento e il collegamento con il certificato utilizzato per sottoscriverlo. La modifica del documento produce conseguenze tecnicamente verificabili sulla firma. Il watermark di un testo generato da un modello opera su un piano diverso: può fornire un’indicazione circa la provenienza del contenuto o l’intervento di un determinato sistema generativo, nei limiti di affidabilità propri della tecnologia utilizzata.

Ed è qui che la questione diventa particolarmente interessante per il giurista.

Si immagini un avvocato che utilizzi Claude per predisporre una prima bozza di un atto. Il professionista verifica le fonti, modifica l’impostazione, elimina alcuni argomenti, ne aggiunge altri, riscrive parti del testo e infine sottoscrive l’atto assumendone integralmente la responsabilità professionale. L’eventuale presenza di una marcatura riconducibile al modello potrebbe indicare che Claude ha partecipato alla formazione del testo. Non consentirebbe, da sola, di ricostruire quale sia stato il contributo effettivo dell’intelligenza artificiale né, soprattutto, quale parte dell’elaborazione intellettuale appartenga al professionista.

La situazione sarebbe completamente diversa nel caso di un atto integralmente generato dal modello, non verificato e depositato così come prodotto. Tra questi due estremi esistono poi tutte le possibili forme intermedie di utilizzazione dell’IA: ricerca, sintesi documentale, organizzazione degli argomenti, controllo della coerenza, revisione linguistica, formulazione di obiezioni, predisposizione di singoli passaggi o rielaborazione di testi già scritti dal professionista.

Ridurre situazioni tanto diverse alla constatazione che un documento “è stato scritto dall’IA” finirebbe per fornire un’informazione solo apparentemente precisa.

L’autorialità di un testo non coincide infatti con la provenienza materiale di ogni singola frase. Un professionista può utilizzare strumenti molto sofisticati senza rinunciare alla paternità intellettuale del lavoro, quando rimangano suoi la selezione delle questioni, il ragionamento, la verifica delle fonti, le conclusioni e l’assunzione di responsabilità sul risultato. Allo stesso modo, la semplice sottoscrizione umana non trasforma in elaborazione professionale un contenuto prodotto automaticamente e recepito senza alcun controllo.

La questione acquista ulteriore rilievo alla luce dell’AI Act. L’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 prevede specifici obblighi di trasparenza e richiede ai fornitori di sistemi di IA che generano contenuti sintetici di assicurare che gli output siano contrassegnati in un formato leggibile automaticamente e rilevabili come artificialmente generati o manipolati. La norma guarda dunque anche alla possibilità tecnica di identificare il contenuto, senza affidare la trasparenza esclusivamente a una dichiarazione visibile resa dall’utilizzatore.

L’applicazione di queste tecnologie potrebbe avere conseguenze ancora più interessanti sul terreno probatorio. È facile immaginare che, una volta disponibili strumenti affidabili di rilevazione, il risultato dell’analisi venga prodotto per sostenere che un documento, una relazione, un elaborato accademico o persino un atto giudiziario siano stati generati mediante un determinato modello.

In quel momento non basterà sapere che il detector ha restituito un risultato positivo. Occorrerà conoscere il metodo utilizzato, il margine di errore, la percentuale di falsi positivi e di falsi negativi, la quantità minima di testo necessaria per ottenere un risultato attendibile, la capacità del sistema di resistere alle successive modificazioni e le condizioni nelle quali la rilevazione è stata effettuata. Sarà inoltre necessario distinguere l’identificazione di una traccia riconducibile al modello dall’attribuzione dell’intero documento alla sua attività generativa.

Un esito probabilistico non potrebbe essere trasformato, senza ulteriori verifiche, nell’affermazione categorica che un determinato soggetto non sia autore del testo esaminato. Tanto meno potrebbe bastare a ricostruire il procedimento attraverso il quale quel testo è stato elaborato.

Il watermarking apre quindi un problema che va ben oltre Claude. La regolamentazione europea e le scelte dei principali produttori sembrano muovere verso un ambiente digitale nel quale i contenuti sintetici conserveranno sempre più spesso informazioni sulla propria origine. Per le immagini e i contenuti audiovisivi questo processo è già in corso attraverso tecnologie di provenienza e autenticazione; per il linguaggio scritto presenta difficoltà maggiori, perché il testo viene continuamente copiato, corretto, tradotto, sintetizzato e rielaborato.

Sapere che un modello ha contribuito alla produzione di alcune parole può essere utile. Non dice però quanto abbia contribuito alla formazione del pensiero che quelle parole esprimono.

Per il diritto, e soprattutto per le professioni intellettuali, sarà questo il punto da affrontare. La questione non sarà stabilire soltanto se sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale, ma comprendere come sia stata utilizzata, quale parte del processo intellettuale le sia stata affidata, quali controlli siano stati effettuati e chi abbia assunto la responsabilità del risultato finale.

Fonte: How Claude marks AI-generated content | Claude Help Center https://share.google/7KlDwbhvOPtQDRBlz

La finta notifica DocuSign che arriva da un mittente vero

Anatomia di una truffa che non si riconosce guardando il mittente – e che prende di mira, in modo tutt’altro che casuale, gli studi legali. Arrivata, non per caso, nei giorni delle partenze.

Le prime settimane di agosto sono il momento più pericoloso dell’anno per la posta elettronica di uno studio legale. Non perché gli attacchi aumentino – anche se aumentano – ma perché cambia il modo in cui leggiamo.

Si controlla la casella di sfuggita, dal telefono, con lo schermo che riflette il sole e metà dell’attenzione occupata altrove. Si scorre in piedi aspettando un caffè, sotto l’ombrellone, la sera prima di cena. La soglia si abbassa: si apre la posta per liberarla, non per esaminarla. In più si è soli – il collega a cui si sarebbe detto «guarda un attimo questa» è in ferie anche lui – e sullo schermo di un telefono l’indirizzo di destinazione di un collegamento non si vede, a meno di andarlo a cercare apposta.

Chi costruisce queste campagne lo sa, e calibra il calendario di conseguenza. Vale la pena tenerlo a mente leggendo quel che segue.

Il 4 agosto 2026 è arrivata nella casella dello Studio una email che, a un controllo distratto, non presentava alcuna anomalia: mittente reale, dominio esistente, nessun allegato sospetto, tutti i controlli di autenticazione superati. In cima, il riquadro blu e il pulsante giallo di DocuSign: «You have been sent a document to review and sign». Sotto, una conversazione commerciale in inglese lunga decine di schermate, con firme aziendali, loghi, importi e citazioni annidate.

Quella email era una truffa. Ma non nel modo in cui siamo abituati a immaginarla, e per questo merita di essere raccontata nel dettaglio: è il modello di attacco che oggi funziona meglio contro gli studi professionali.

In breve

Un’email autentica, inviata da una casella davvero compromessa, con dentro una vera conversazione d’affari rubata e cinque righe di esca aggiunte in cima. Nessun allegato infetto: l’unico pericolo è un collegamento. Chi lo apre e inserisce le proprie credenziali consegna la casella di posta dello studio – e con essa la corrispondenza di tutti i clienti.

 

  1. Il punto che cambia tutto: il mittente non era falsificato

La prima regola che tutti abbiamo imparato – «controlla l’indirizzo del mittente» – qui non serve a nulla. L’email non era spedita da un indirizzo somigliante a quello vero: era spedita dall’indirizzo vero.

L’analisi tecnica delle intestazioni lo dimostra senza margini di dubbio. Tutti i protocolli di autenticazione della posta risultano superati: SPF (il server di invio era autorizzato dal dominio), DKIM (il messaggio era firmato con la chiave crittografica privata del dominio mittente), ARC (la catena di inoltro era integra). Il Message-ID ha il formato nativo di Gmail e il messaggio è transitato dal relay che Google riserva agli utenti già autenticati.

Sono condizioni che un falsificatore non può riprodurre: per firmare con DKIM occorre possedere la chiave privata del dominio. La conclusione obbligata è che qualcuno aveva effettuato l’accesso a quella casella aziendale e inviava dall’interno.

Perché conta

Nessun filtro antispam può bloccare in modo affidabile un messaggio correttamente autenticato che proviene da un dominio con buona reputazione. Le difese basate sul «chi scrive» sono cieche davanti a questa tecnica: l’unica difesa che resta è il comportamento di chi legge.

 

  1. Anatomia: il 99,7% del messaggio è autentico

La tecnica si chiama thread hijacking, dirottamento di conversazione. Chi controlla la casella violata non scrive un messaggio nuovo: pesca nell’archivio una discussione reale e ancora aperta, vi antepone poche righe di esca e la rispedisce.

Fig. 1 – La struttura del messaggio: cinque righe di esca sopra 62.689 caratteri di corrispondenza autentica sottratta alla casella violata. Nomi e riferimenti delle società coinvolte sono stati oscurati.

Nel caso esaminato il rapporto è impressionante: l’esca occupa cinque righe, lo 0,3% del messaggio. Tutto il resto – 62.689 caratteri – è corrispondenza vera fra una società di spedizioni e i suoi corrispondenti: solleciti per fatture scadute da 85 giorni, un pagamento di 7.257 euro, l’apertura di un conto presso una banca asiatica, verifiche antiriciclaggio, firme con loghi e condizioni generali di trasporto.

È esattamente quel materiale a rendere credibile l’esca. Il destinatario scorre, riconosce il tono e la grana di una corrispondenza d’affari reale – perché reale è – e non pensa a mettere in discussione le cinque righe in cima.

  1. L’unico pericolo è un collegamento

Il messaggio non conteneva allegati eseguibili, macro, script o codice di alcun tipo: la verifica tecnica sul file lo esclude. Le uniche immagini presenti erano loghi aziendali legittimi, integri, senza dati nascosti. Il vettore d’attacco era uno solo, e richiedeva la collaborazione della vittima: il pulsante.

Fig. 2 – Il riquadro come appare al destinatario. La grafica è perfetta perché i loghi sono prelevati dal server ufficiale di DocuSign. Il collegamento, però, porta altrove.

Il pulsante «Review Documents Here» puntava a http://ud.xgcswix.com/. Un dominio che non ha alcuna relazione con DocuSign, i cui indirizzi legittimi sono docusign.com e docusign.net. Si noti anche il protocollo: http in chiaro, mentre DocuSign usa esclusivamente https.

La grafica, però, era autentica in senso letterale: i loghi non erano imitazioni, ma le immagini originali richiamate direttamente dal server ufficiale di DocuSign. Un espediente che rende il riquadro visivamente indistinguibile da una notifica vera – e che, va detto con chiarezza, non implica alcun coinvolgimento o responsabilità di DocuSign, il cui marchio è qui la parte lesa insieme ai destinatari.

Che cosa ci sarebbe stato dall’altra parte

Al momento dell’analisi il sottodominio era già stato disattivato: la pagina viene tolta dopo poche ore, per sfuggire alle segnalazioni. Ma i domini «gemelli» della stessa infrastruttura, ancora documentati negli archivi pubblici di scansione, ospitavano pagine di autenticazione contraffatte – finti accessi Microsoft 365 o Google.

Attenzione: l’autenticazione a due fattori non basta più

Le pagine di questo tipo funzionano sempre più spesso come ponte in tempo reale: mentre la vittima digita, i dati vengono ritrasmessi al sito autentico. La pagina chiede anche il codice OTP, lo inoltra e ottiene in cambio il cookie di sessione. Da quel momento l’aggressore è dentro la casella senza dover più superare alcun secondo fattore. Cambiare la password, da sola, non lo estromette: occorre revocare le sessioni attive.

 

  1. Dietro non c’è un truffatore, c’è un’industria

Vale la pena di guardare l’infrastruttura, perché spiega perché questi attacchi non si esauriscono e perché i sistemi di blocco arrivano sempre un passo indietro.

Fig. 3 – I domini della stessa infrastruttura, con data e ora di registrazione. Tutti sullo stesso server e sugli stessi nameserver.

Il dominio dell’attacco era stato registrato il 2 luglio 2026: aveva 33 giorni di vita quando l’email è partita. Non è solo: risiede su un server negli Emirati Arabi Uniti insieme a una dozzina di altri domini con lo stesso schema di denominazione – due lettere di sottodominio e una sequenza casuale di consonanti – e tutti appoggiati agli stessi nameserver.

Il dettaglio decisivo sono gli orari di registrazione: due domini acquistati a ventidue secondi di distanza, altri due nello stesso identico secondo. Sono acquisti automatizzati in blocco. Il ricambio continuo dei nomi a dominio serve proprio a stare davanti alle liste di blocco: quando un indirizzo viene segnalato, la campagna successiva ne usa già un altro.

  1. Perché lo studio legale è un bersaglio privilegiato

La scelta dei destinatari non è casuale. Un avvocato riunisce in una sola casella caratteristiche che, per chi conduce questo tipo di frode, valgono molto più della media.

  • Il pretesto è credibile: firmare documenti per via telematica è la normalità, non un’eccezione che desta sospetto. Una richiesta di sottoscrizione elettronica è l’esca perfetta perché è verosimile.
  • Il contenuto vale: l’archivio contiene corrispondenza coperta da segreto professionale, atti non ancora depositati, strategie difensive, dati giudiziari di terzi. È materiale che ha valore sia per la rivendita sia per l’estorsione.
  • Il denaro passa di lì: lo studio movimenta somme altrui – acconti, fondi spese, somme recuperate per il cliente, transazioni. Chi legge la posta può attendere il momento in cui si concorda un bonifico e inserirsi con coordinate diverse.
  • La rubrica è preziosa: una email che arriva dal legale ha un’autorevolezza che nessun altro mittente possiede. Una casella professionale compromessa diventa una rampa di lancio verso clienti, controparti, colleghi e uffici giudiziari.

Non a caso, la conversazione rubata in questo messaggio riguardava proprio pagamenti internazionali, fatture insolute e apertura di conti correnti. È il materiale che questi gruppi cercano sistematicamente.

  1. I danni concreti, in ordine di gravità
  2. Accesso permanente e silenzioso alla casella: qualcuno legge in silenzio la posta dello studio, spesso per settimane. Vengono create regole di inoltro automatico nascoste che duplicano i messaggi verso l’esterno. Non c’è alcun segnale visibile.
  3. Deviazione dei pagamenti: è il danno economicamente più rilevante. L’aggressore attende una trattativa in cui è previsto un pagamento e interviene con un messaggio credibilissimo che comunica «nuove coordinate». Il bonifico parte verso un conto controllato dai truffatori e il recupero, se non immediato, è raro.
  4. Violazione del segreto professionale: una casella professionale violata espone atti, pareri e corrispondenza riservata di soggetti che non hanno alcun rapporto con l’attacco. Il pregiudizio non ricade solo sullo studio.
  5. Effetto domino: l’accesso alla posta permette la reimpostazione delle password di servizi collegati e l’invio di nuove ondate di messaggi ai contatti in rubrica, che a loro volta vedranno arrivare un’email autentica dall’avvocato di fiducia.
  6. Obblighi verso il Garante e verso i clienti: la compromissione della casella comporta la valutazione di una violazione di dati personali, con i termini stringenti che ne conseguono. Sul punto si torna più avanti.
  7. Come si riconosce: i segnali che restano

Poiché mittente e autenticazione non aiutano, occorre spostare l’attenzione altrove. In questo messaggio i segnali c’erano tutti.

SEGNALE COME SI VERIFICA
Il collegamento non porta al dominio del marchio Passare il puntatore sul pulsante senza cliccare e leggere l’indirizzo in basso. Su telefono, tenere premuto per far comparire l’anteprima.
Protocollo http in chiaro Nessun servizio di firma elettronica seria usa http. Se manca la «s», è già sufficiente per fermarsi.
Destinatari nascosti Il campo «A:» riportava undisclosed-recipients e la consegna è avvenuta in copia nascosta: un invio massivo, non una comunicazione indirizzata a noi.
Nessun rapporto in corso Lo Studio non era parte di quella conversazione né aveva mai avuto contatti con il mittente. Un documento da firmare non arriva dal nulla.
Oggetto duplicato e formule generiche L’oggetto era ripetuto due volte e il testo si apriva con un «Dear Sir» privo di qualunque riferimento personale o di pratica.
Nome visualizzato incoerente Il nome mostrato richiamava un settore diverso da quello del dominio mittente: una discrepanza che si coglie solo se ci si sofferma.

 

La regola che vale sempre

Non si valuta un’email dall’aspetto, ma dal punto in cui porta. E soprattutto: non si raggiunge mai un servizio partendo da un collegamento ricevuto. Se davvero c’è un documento da firmare, lo si trova accedendo al portale digitandone l’indirizzo, oppure dai preferiti.

 

  1. Le contromisure da adottare nello studio

Misure organizzative – le più efficaci e a costo zero

  • Doppio canale sui pagamenti: nessuna variazione di IBAN comunicata via email va eseguita senza una verifica telefonica su un numero già in rubrica – mai su quello indicato nel messaggio che annuncia il cambio. Vale per i clienti, per i colleghi, per i fornitori e per i domiciliatari. È la misura che previene il danno più grave.
  • Regola del dubbio legittimo: chi in studio riceve un’email con richiesta di firma o di accesso deve poter chiedere una verifica senza sentirsi rallentato o giudicato. La fretta è l’alleato principale di questi attacchi.
  • Procedura di segnalazione: prevedere che un sospetto venga segnalato subito a un referente identificato. Il tempo di reazione, in caso di credenziali già inserite, si misura in minuti.
  • Formazione di tutti, non solo dei titolari: una sessione annuale con esempi reali, come quello qui descritto, vale più di qualunque circolare. Vanno coinvolti anche praticanti e personale di segreteria, che spesso sono i primi destinatari.

Misure tecniche

  • Autenticazione a più fattori su tutte le caselle: indispensabile, anche se non risolutiva da sola. Da preferire le app di autenticazione o le chiavi fisiche rispetto al codice via SMS.
  • Controllo delle regole di inoltro: verificare periodicamente che nella casella non compaiano regole di inoltro o filtri non impostati da noi. È il primo segno di una compromissione in corso e si controlla in un minuto.
  • Protezione del proprio dominio: configurare SPF, DKIM e soprattutto DMARC in modalità restrittiva sul dominio dello studio. Non impedisce di ricevere messaggi come questo, ma impedisce a terzi di spacciarsi per noi verso i nostri clienti. Il dominio compromesso in questa vicenda ne era privo.
  • Riscrittura dei link e banner sui messaggi esterni: molte soluzioni di posta consentono di riscrivere i collegamenti in ingresso e di segnalare in modo evidente i messaggi provenienti dall’esterno.
  • Separazione dei canali: distinguere la posta ordinaria dalla PEC nell’uso quotidiano riduce la superficie esposta e aiuta a percepire come anomala una richiesta arrivata sul canale sbagliato.
  1. Se qualcuno ha già cliccato

La differenza fra un incidente contenuto e un danno grave sta nella rapidità. Nell’ordine:

  1. Cambiare immediatamente la password da un dispositivo diverso da quello usato per cliccare.
  2. Revocare tutte le sessioni attive: è il passaggio che quasi tutti dimenticano ed è il più importante: il cookie rubato continua a funzionare anche dopo il cambio della password. Tutte le principali piattaforme offrono la funzione di disconnessione globale.
  3. Ispezionare le impostazioni della casella: regole di inoltro automatico, filtri, deleghe, applicazioni autorizzate, indirizzi di recupero. L’aggressore li modifica per conservare l’accesso.
  4. Esaminare la cronologia degli accessi, verificando accessi da paesi o dispositivi mai usati.
  5. Avvisare i contatti che potrebbero aver ricevuto messaggi partiti dalla casella, usando un canale diverso dalla posta.
  6. Documentare per iscritto data e ora della violazione, delle categorie di dati coinvolte e delle misure adottate. È la base su cui si fonda ogni valutazione successiva.
  7. I profili giuridici da non trascurare

La compromissione della casella di uno studio legale non è soltanto un problema tecnico. L’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 impone al titolare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, e l’adeguatezza si valuta anche alla luce della natura dei dati trattati: quelli di uno studio legale comprendono di regola dati giudiziari e categorie particolari.

Se l’accesso abusivo si concretizza, si è in presenza di una violazione di dati personali: scatta l’obbligo di notifica al Garante ai sensi dell’art. 33 GDPR entro settantadue ore dalla conoscenza, salvo che sia improbabile un rischio per i diritti e le libertà degli interessati; e, quando il rischio è elevato, la comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 34. Trattandosi di corrispondenza difensiva, la soglia del rischio elevato è raggiunta con facilità.

Sul piano deontologico, il dovere di segretezza e riservatezza – art. 13 del codice deontologico forense, che rinvia all’art. 28 per la disciplina di dettaglio – non si esaurisce nel non divulgare: implica anche la custodia diligente delle informazioni ricevute. Una casella priva di autenticazione a più fattori, oggi, è difficile da qualificare come custodia diligente.

Va inoltre ricordato che la mera ricezione di un messaggio come quello descritto non costituisce, di per sé, una violazione di dati: se nessuno ha aperto il collegamento e inserito credenziali, non vi è alcunché da notificare. È la verifica di quel presupposto – non l’allarme – il primo adempimento.

In conclusione

Questa email non conteneva virus, non sfruttava alcuna vulnerabilità informatica e non violava alcun sistema di protezione. Ha superato indenne ogni controllo automatico perché era, sotto il profilo tecnico, perfettamente in regola. Contava su una cosa sola: che il destinatario, vedendo un mittente reale e una conversazione vera, cliccasse senza guardare dove portava il pulsante.

È questo il punto da portare a casa. Contro un attacco costruito sull’autenticità, la difesa non può essere solo tecnologica: è l’abitudine, in studio, di verificare la destinazione di un collegamento prima di aprirlo e di non fidarsi mai di una richiesta di pagamento che arrivi per posta elettronica senza conferma su un secondo canale. Due gesti che costano pochi secondi e prevengono la quasi totalità del danno.

Con un’avvertenza finale, che è poi il motivo per cui questo articolo esce ad agosto: sono anche i due gesti che per primi si saltano quando si legge la posta con il telefono in mano, un occhio solo e la testa già altrove. La distrazione delle ferie non è una colpa. È però, puntualmente, la finestra che questi attacchi aspettano – e sapere che esiste è già metà della difesa.

 

Nota metodologica

Il messaggio è stato esaminato in ambiente isolato, con analisi statica del file e verifiche esclusivamente passive sui registri pubblici dei nomi a dominio. Il collegamento non è mai stato aperto e nessun contenuto è stato eseguito. I nomi delle società e delle persone coinvolte nella conversazione sottratta sono stati omessi: sono anch’esse parti lese e la loro identificazione non aggiunge nulla alla finalità informativa di questo articolo. Gli indirizzi dell’infrastruttura malevola sono invece riportati per esteso, perché possano essere inseriti nelle liste di blocco.

 

Panoramica privacy

Questo sito utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e permettono al sistema di riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web ed ci aiutano a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.