Abstract. Con la sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Terza Sezione della Corte di cassazione ha stabilito che l’iscrizione a ruolo dell’espropriazione immobiliare e presso terzi esige il deposito, entro termine perentorio, di copie attestate conformi dall’avvocato, a pena di inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo, senza possibilità di sanatoria. La pronuncia, condivisibile nella sua premessa, lascia tuttavia impregiudicata una questione che la diffusione della trasmissione telematica all’ufficiale giudiziario rende oggi ricorrente: quella del deposito non di una copia, ma del duplicato informatico degli atti, restituito dall’ufficio notificazioni come documento nativo digitale o come copia già munita di un’attestazione di conformità apposta dall’ufficiale giudiziario. Muovendo dalla distinzione tracciata dal Codice dell’amministrazione digitale fra copia e duplicato e dall’orientamento di legittimità formatosi in ogni altro comparto del processo civile telematico, si argomenta, nelle pagine che seguono, che il deposito del duplicato informatico soddisfa l’onere di legge senza necessità di attestazione di conformità, della quale difetta in radice il presupposto.
Sommario: 1. Il problema: l’iscrizione a ruolo nell’età della trasmissione telematica all’ufficiale giudiziario. – 2. Copia e duplicato nel Codice dell’amministrazione digitale: due statuti a confronto. – 3. L’attestazione di conformità come istituto proprio delle copie. – 4. Il deposito di «copie conformi» negli artt. 543, 557 e 518 c.p.c.: genesi e ratio di una formula. – 5. L’orientamento di legittimità sul duplicato informatico. – 6. Cass. n. 28513/2025: l’oggetto della decisione e i suoi confini. – 7. Il duplicato restituito dall’ufficio notificazioni e l’assolvimento dell’onere. – 8. Profili di rinforzo: strumentalità delle forme, qualità pubblicistica della relata, difetto di pregiudizio. – 9. Obiezioni e replica. – 10. Conclusioni.
1. Il problema: l’iscrizione a ruolo nell’età della trasmissione telematica all’ufficiale giudiziario
La sentenza con cui la Terza Sezione della Corte di cassazione, su rinvio pregiudiziale, ha ricostruito il regime dell’attestazione di conformità nell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo merita piena adesione nella premessa da cui muove e induce, nondimeno, a un supplemento di riflessione su ciò che essa, per i limiti del proprio oggetto, non ha potuto affrontare.[1] Il principio affermato è di sicuro rigore: nell’espropriazione immobiliare e in quella presso terzi l’iscrizione a ruolo va effettuata, nel termine perentorio fissato dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo; non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi oltre tale termine, neppure mediante deposito tardivo delle attestazioni mancanti.
L’assunto è incontestabile finché si discorre di copie: è solo l’attestazione a conferire alla copia il valore dell’atto che essa riproduce, sicché una copia non attestata equivale, sul piano funzionale, a un atto non depositato. Resta però aperto un interrogativo che la progressiva estensione della trasmissione telematica delle richieste all’ufficiale giudiziario rende oggi quotidiano. Conclusa la notificazione, l’ufficiale giudiziario non restituisce più al creditore l’originale cartaceo dell’atto, ma gli rende, attraverso la piattaforma e l’invio di un messaggio di posta certificata, i documenti del procedimento notificatorio in veste nativa digitale: gli atti di parte che il difensore aveva trasmesso già firmati digitalmente, e che gli ritornano come duplicati informatici di ciò che egli stesso ha formato, nonché la relazione di notificazione, atto nativo digitale sottoscritto con firma digitale dallo stesso ufficiale giudiziario. Che cosa accade, allora, quando il creditore non deposita una copia, ma il duplicato informatico di tali atti?
La tesi che si intende fondare è che, in questa ipotesi, l’attestazione di conformità non sia dovuta, perché ne difetta in radice il presupposto: non vi è alcuna copia da rendere conforme all’originale, bensì l’equivalente ope legis dell’originale stesso. La dimostrazione non può fondarsi, evidentemente, su un precedente specifico relativo al deposito del duplicato in sede esecutiva, che non risulta esistere; essa procede, piuttosto, dalla ricostruzione sistematica del diritto del documento informatico e dal consolidato indirizzo di legittimità formatosi, in ogni altro settore del processo civile telematico, sul deposito del duplicato in luogo della copia conforme.
2. Copia e duplicato nel Codice dell’amministrazione digitale: due statuti a confronto
Il punto di partenza è la distinzione, di ordine ontologico prima ancora che giuridico, posta dal Codice dell’amministrazione digitale.[2] La «copia informatica di documento informatico» è il documento avente contenuto identico a quello da cui è tratto, ma «su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari»; il «duplicato informatico» è il documento ottenuto mediante la memorizzazione «della medesima sequenza di valori binari del documento originario». La copia ha, dunque, lo stesso contenuto ma una diversa sequenza di bit: è un documento altro, che riproduce il primo e che, proprio per questo, richiede un atto idoneo a garantirne la conformità. Il duplicato ha la medesima sequenza di bit: non riproduce l’originale, ma con esso si identifica, risultandone informaticamente indistinguibile.
A tale diversità di natura corrisponde una diversità di regime, scolpita nell’art. 23-bis CAD.[3] I duplicati informatici «hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti», a condizione che siano prodotti in conformità alle Linee guida; le copie e gli estratti, invece, acquistano la stessa efficacia probatoria dell’originale soltanto «se la loro conformità all’originale […] è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta». Il valore del duplicato è attribuito direttamente dalla legge, senza intermediazione di alcuna attestazione, il cui unico presupposto è quello tecnico dell’identità della sequenza binaria; solo per le copie l’efficacia dell’originale presuppone, in alternativa, l’attestazione del pubblico ufficiale o il mancato disconoscimento.
3. L’attestazione di conformità come istituto proprio delle copie
Il diritto processuale è coerente con tale impianto. Le disposizioni che disciplinavano i poteri di certificazione del difensore, già contenute negli artt. 16-decies e 16-undecies del d.l. n. 179 del 2012, sono state abrogate dalla riforma Cartabia e trasfuse, senza soluzione di continuità di contenuto, negli artt. 196-octies, 196-decies e 196-undecies disp. att. c.p.c.[4] In tutte queste norme l’attestazione di conformità è riferita, immancabilmente, alla copia: l’art. 196-octies, pur ammettendo che il difensore estragga «duplicati, copie analogiche o informatiche», àncora l’attestazione alle sole «copie estratte» e, per il duplicato, si limita a prescrivere il requisito tecnico dell’identità della sequenza di bit; l’art. 196-decies presuppone la trasmissione della «copia informatica […] di un atto […] formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme»; l’art. 196-undecies disciplina le modalità dell’attestazione «della copia analogica» e «di una copia informatica».
L’attestazione di conformità è, dunque, per scelta sistematica del legislatore, istituto strutturalmente proprio delle copie. Predicarla del duplicato significherebbe chiedere all’interprete – e prima ancora al difensore – di certificare l’identità di un documento con sé stesso: un adempimento privo di oggetto, perché non vi è alcuno scarto fra il duplicato e l’originale che l’attestazione dovrebbe colmare.
4. Il deposito di «copie conformi» negli artt. 543, 557 e 518 c.p.c.: genesi e ratio di una formula
Su questo sfondo si collocano le norme dell’esecuzione. L’art. 543, comma 4, c.p.c. prevede che, eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegni «senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione» e che il creditore iscriva a ruolo «depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto», la cui «conformità […] è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»; disposizione di identico tenore detta l’art. 557, comma 2, c.p.c. per l’espropriazione immobiliare e l’art. 518, comma 6, c.p.c. per quella mobiliare.[5]
È essenziale cogliere la genesi storica di tali previsioni. Esse furono concepite, nel 2014, per un contesto tecnico nel quale l’ufficiale giudiziario restituiva al creditore l’originale cartaceo dell’atto notificato, sicché il deposito telematico imponeva di trasporre quel cartaceo in una copia informatica per immagine, copia che per definizione necessitava di attestazione.[6] La formula «copie conformi […] attestate dall’avvocato» è, cioè, la fotografia normativa di un preciso assetto della tecnica: quello in cui il difensore detiene un originale analogico e ne forma una copia. Mutato l’assetto tecnico – e segnatamente quando ciò che il difensore detiene non è un originale cartaceo, ma il duplicato informatico di un nativo digitale – la formula non può essere applicata in modo meccanico, ma va interpretata alla luce del valore che il CAD attribuisce al duplicato.
5. L’orientamento di legittimità sul duplicato informatico
Sulla duplice base – ontologica e funzionale – appena richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha edificato, in ogni comparto del processo civile telematico, un indirizzo del tutto consolidato, scomponibile in tre proposizioni.
La prima è di ordine concettuale: duplicato e copia sono figure distinte. La copia informatica di un documento nativo digitale reca i segni grafici, generati dai sistemi ministeriali, che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale; il duplicato consiste invece nella memorizzazione della medesima sequenza di valori binari, e la sua corrispondenza all’originale «non emerge dall’uso di segni grafici […] ma dall’uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l’impronta del “file” originario con il duplicato».[7]
La seconda proposizione attiene al valore: il duplicato vale come l’originale e ne assolve la funzione anche dove la legge esiga una «copia autentica». Il principio è stato affermato proprio sul terreno più rigoroso, quello del deposito a pena di improcedibilità del provvedimento impugnato, ritenendosi l’onere assolto «non solo dal deposito della relativa copia informatica […] ma anche dal deposito del duplicato informatico […], il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico».[8] L’indirizzo è stato da ultimo ribadito.[9] Il dato logico è di portata generale: dove la legge richiede una «copia autentica» – e l’autenticazione altro non è che l’attestazione di conformità – il deposito del duplicato soddisfa comunque l’onere, perché il duplicato è già, per legge, l’originale; il requisito dell’attestazione, riferito alla copia, diviene privo di oggetto rispetto al duplicato.
La terza proposizione è la più direttamente trasferibile al nostro problema: il deposito del nativo digitale non richiede alcuna attestazione di conformità. Si è infatti statuito che, ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali – quali la notificazione a mezzo PEC, gli allegati e l’attestazione di consegna – avvenga per allegazione al fascicolo in modalità telematica, «non è necessaria la relativa attestazione di conformità all’originale da parte del difensore», per la dirimente ragione che non si deposita una copia, ma l’atto nativo digitale stesso.[10] A completare il quadro, va ricordato che persino la mancanza di attestazione di una copia è temperata, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, dal regime di sanatoria fondato sul mancato disconoscimento: se anche l’omissione relativa alla copia è sanabile, a fortiori non può essere fonte di alcuna decadenza il deposito di un duplicato, che dell’attestazione non ha bisogno.[11]
6. Cass. n. 28513/2025: l’oggetto della decisione e i suoi confini
Letta su questo sfondo, la sentenza n. 28513/2025 non smentisce ma conferma la ricostruzione proposta, una volta che se ne delimiti con esattezza l’oggetto. La Corte si è pronunciata su una fattispecie nella quale il creditore aveva depositato, all’iscrizione a ruolo, le copie di precetto e pignoramento prive dell’attestazione di conformità; e l’intero ragionamento muove dalla premessa, esplicitata in motivazione, secondo cui, «dato che il deposito degli atti in questione avviene di necessità in via telematica, il deposito della copia del titolo, del precetto e del pignoramento non avrebbe potuto che essere accompagnato dalla attestazione di conformità da parte dell’avvocato». L’equiparazione sanzionata è quella fra copie prive di attestazione e mancato deposito degli atti validi.[12]
L’oggetto della decisione è, dunque, la copia non attestata. In tutta la sua estensione motivazionale la sentenza non menziona mai il duplicato informatico, né l’art. 23-bis CAD, né gli artt. 196-octies e seguenti disp. att. c.p.c. nella parte in cui distinguono duplicato e copia; del CAD richiama soltanto le norme sul non disconoscimento, e ciò unicamente per disattendere la tesi della sanatoria. La Corte, in altri termini, ha deciso il caso della copia, non quello del duplicato, e lo ha deciso muovendo dalla premessa – vera per la copia ma non per il duplicato – che ciò che si deposita sia necessariamente una copia bisognosa di attestazione.
Ne discende un confine preciso. Il principio di diritto enunciato presuppone, nel suo stesso enunciato, che oggetto del deposito sia una copia; là dove oggetto del deposito sia un duplicato informatico, l’enunciato non trova applicazione, non perché lo si voglia eludere, ma perché difetta il suo elemento costitutivo. La sentenza governa l’omessa attestazione di una copia; non governa, e non poteva governare, l’ipotesi del deposito di un atto nativo digitale che dell’attestazione non necessita.
7. Il duplicato restituito dall’ufficio notificazioni e l’assolvimento dell’onere
Mutato l’iter materiale presupposto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., gli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario al creditore si presentano, sul piano informatico, in duplice veste: da un lato gli atti di parte – titolo, precetto, atto di pignoramento – che il difensore aveva trasmesso già come copie attestate conformi (il titolo) o come nativi digitali sottoscritti digitalmente (es. il precetto) e che gli ritornano quali duplicati informatici di ciò che egli stesso ha formato; dall’altro la relazione di notificazione, atto nativo digitale formato e sottoscritto con firma digitale dallo stesso ufficiale giudiziario, pubblico ufficiale. In nessuno di tali documenti vi è una «copia»: il difensore non detiene un originale cartaceo da cui trarre una riproduzione per immagine, ma il duplicato informatico dell’originale, con identico valore giuridico ai sensi dell’art. 23-bis, comma 1, CAD.
Quando egli iscrive a ruolo depositando il duplicato dell’atto di pignoramento e della relata di notifica sottoscritta digitalmente dall’ufficiale giudiziario, non deposita «copie conformi» bisognose di attestazione, ma adempie – e supera – l’onere che la legge esprimeva, nel linguaggio della tecnica cartacea, come deposito di «copie conformi». L’attestazione di conformità, in questo contesto, non è omessa: è priva di oggetto, perché non sussiste alcuno scarto fra il documento depositato e l’originale che essa dovrebbe colmare. La conclusione discende dal concorso di tre rationes già affermate dalla giurisprudenza di legittimità: il duplicato assolve l’onere di deposito anche dove la legge esiga una «copia autentica», perché vale come l’originale; il deposito telematico dell’atto nativo digitale non richiede attestazione di conformità; il valore del duplicato è attribuito direttamente dalla legge. Applicate all’iscrizione a ruolo dell’esecuzione, tali proposizioni convergono nel risultato che il deposito del duplicato informatico del titolo, del precetto, del pignoramento e della relata soddisfa il requisito degli artt. 543, 557 e 518 c.p.c. senza necessità di attestazione.
8. Profili di rinforzo: strumentalità delle forme, qualità pubblicistica della relata, difetto di pregiudizio
La conclusione trova conforto in tre ulteriori ordini di argomenti. Il primo attiene alla strumentalità delle forme: l’attestazione di conformità non è un fine, ma un mezzo, diretto a garantire la corrispondenza del documento depositato all’originale; quando il documento depositato è, informaticamente, l’originale, perché ne condivide l’impronta di hash verificabile da chiunque con strumenti ordinari, lo scopo è raggiunto a monte e in modo più sicuro di quanto qualsiasi attestazione potrebbe assicurare. Non a caso la giurisprudenza ha ripetutamente privilegiato il principio di strumentalità delle forme «senza vuoti formalismi», in coerenza con il rilievo costituzionale ed eurounitario dell’effettività della tutela.[13]
Il secondo argomento concerne la natura della relata. La relazione di notificazione restituita dall’ufficio è formata e sottoscritta digitalmente dall’ufficiale giudiziario, pubblico ufficiale: si tratta di documento informatico nativo, assistito da fede privilegiata, il cui duplicato vale come l’originale. Pretendere che l’avvocato «attesti la conformità» di un atto pubblico nativo digitale, di cui non è autore e che possiede nella sua identità informatica, sarebbe non solo superfluo, ma addirittura incongruo, poiché l’attestazione del difensore è prevista per la trasmissione di una copia di un atto da lui detenuto, non per la veicolazione del duplicato di un atto pubblico.
Il terzo argomento si colloca sul piano rimediale. Anche a voler ipotizzare un’irregolarità, il vizio meramente formale dedotto in sede di opposizione agli atti esecutivi è inammissibile se l’opponente non alleghi un concreto pregiudizio difensivo.[14] Nel caso del duplicato informatico un pregiudizio è strutturalmente inconfigurabile: il debitore e il terzo dispongono di un documento la cui impronta è verificabile e che coincide con l’originale, sicché nessuna lesione del diritto di difesa è predicabile rispetto a un atto informaticamente identico a quello formato.
9. Obiezioni e replica
Si potrebbe obiettare che gli artt. 543 e 557 c.p.c. impongono testualmente il deposito di «copie conformi» «attestate dall’avvocato», sicché la lettera della legge esigerebbe sempre l’attestazione. L’obiezione prova troppo. La formula normativa, come si è visto, è la trascrizione di un assetto tecnico nel quale il deposito telematico non poteva che avvenire per copia, e va interpretata in conformità al CAD e alla gerarchia di valore da esso stabilita: dove la tecnica non produce una copia ma un duplicato, l’onere si intende assolto in forma equipollente e rafforzata. È la medesima operazione ermeneutica già compiuta sull’onere di deposito della «copia autentica» del provvedimento impugnato, ritenuto soddisfatto dal deposito del duplicato: se la richiesta di «copia autentica» è appagata dal duplicato, lo è a maggior ragione quella di «copia conforme».
Si potrebbe replicare, inoltre, che la sentenza n. 28513/2025 ha escluso ogni sanatoria. Ma il rilievo non coglie il punto: la sanatoria attiene all’ipotesi di un onere esistente e non adempiuto – la copia non attestata –; nella fattispecie del duplicato, all’opposto, l’onere è assolto ab origine, sicché non vi è nulla da sanare. La rigidità affermata dalla Corte presuppone, e conferma, che oggetto del deposito sia una copia; trasferirla al duplicato significherebbe estendere il principio oltre la sua premessa logica.
10. Conclusioni
La ricostruzione consente di affermare che, quando gli atti dell’espropriazione e la relazione di notificazione siano restituiti al creditore quali duplicati informatici – documenti nativi digitali identici, per sequenza di bit, agli originali –, il deposito di tali duplicati ai fini dell’iscrizione a ruolo ex artt. 543, 557 e 518 c.p.c. soddisfa il requisito di legge senza necessità di alcuna attestazione di conformità, perché il duplicato ha, ex art. 23-bis, comma 1, CAD, il medesimo valore giuridico dell’originale ad ogni effetto di legge, e l’attestazione di conformità è istituto strutturalmente proprio delle copie.
Tale conclusione non confligge con la pronuncia n. 28513/2025, ma ne rispetta i confini: la sentenza sanziona l’omessa attestazione di copie, presupponendo che il deposito avvenga per copia, e non si pronuncia – né poteva pronunciarsi – sul deposito di duplicati, rispetto ai quali l’attestazione difetta di oggetto. Si tratta, beninteso, di una ricostruzione interpretativa che, in assenza di un arresto specifico sul deposito del duplicato in sede esecutiva, suggerisce una cautela operativa: accompagnare comunque il deposito con l’espressa indicazione della natura di duplicato informatico degli atti, così da consentire al giudice dell’esecuzione la verifica e da prevenire automatismi sanzionatori fondati sulla mera apparenza di una «copia non attestata»..
[1] Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513 (ud. 12 settembre 2025), Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Milano in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c. Il principio di diritto è così formulato: «l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; […] il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo; […] non è, pertanto, suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».
[2] D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, CAD), art. 1, comma 1: «i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».
[3] Art. 23-bis CAD: «1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida. 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta».
[4] Gli artt. 16-decies e 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. l. 17 dicembre 2012, n. 221) sono stati abrogati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e il loro contenuto trasfuso negli artt. 196-decies e 196-undecies disp. att. c.p.c., applicabili dal 28 febbraio 2023. L’art. 196-octies disp. att. c.p.c. prevede che il difensore possa estrarre «duplicati, copie analogiche o informatiche» degli atti contenuti nel fascicolo informatico, riferendo l’attestazione di conformità alle sole «copie estratte» e disponendo, per il duplicato, che esso «deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto […] contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine»; l’art. 196-undecies disciplina le modalità dell’attestazione «della copia analogica» e «di una copia informatica», stabilendo che, se la copia informatica è destinata alla notifica, «l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione».
[5] Art. 543, comma 4, c.p.c.: «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo». In termini corrispondenti l’art. 557, comma 2, c.p.c. per l’espropriazione immobiliare (deposito entro quindici giorni di «copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione») e l’art. 518, comma 6, c.p.c. per l’espropriazione mobiliare.
[6] L’attuale formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c. quanto all’iscrizione a ruolo risale al d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (conv. l. 10 novembre 2014, n. 162), concepito in un assetto nel quale l’ufficiale giudiziario restituiva al creditore l’originale cartaceo dell’atto notificato.
[7] Cass. civ., Sez. VI-1, 19 settembre 2022, n. 27379, Rv. 665895-01, che ha ritenuto la notificazione della sentenza «mediante duplicato informatico» idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione pur in assenza di segni grafici relativi alla sottoscrizione del giudice.
[8] Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2024, n. 12971, Rv. 671148-01. La medesima decisione (Rv. 671148-02) precisa, a contrario, che ove si depositi una copia analogica tratta dal duplicato informatico l’onere è assolto «tramite l’attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore»: l’attestazione, dunque, accede alla copia, non al duplicato.
[9] Cass. civ., Sez. III, 18 maggio 2025, n. 13198, Rv. 674683-01, secondo cui dal mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l’improcedibilità «qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica […] o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell’originale informatico».
[10] Cass. civ., Sez. VI-5, 16 gennaio 2023, n. 981, Rv. 666523-01: «ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali, quali la notificazione a mezzo pec del ricorso, degli allegati e dell’attestazione di consegna, avvenga mediante allegazione al fascicolo processuale in modalità telematica, non è necessaria la relativa attestazione di conformità all’originale da parte del difensore». In senso conforme, sul versante della notificazione, Cass. civ., Sez. V, 19 dicembre 2023, n. 35541, Rv. 669868-01.
[11] Cass. civ., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438, Rv. 650462-01, secondo cui il deposito di copia analogica del ricorso nativo digitale senza attestazione di conformità «non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente […] non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005»; principio esteso da Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312, Rv. 653597-01 ss. Sulla nullità sanabile per raggiungimento dello scopo dell’atto nativo digitale privo di firma, v. Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2024, n. 6477, Rv. 670581-01.
[12] Cass. n. 28513/2025, cit., in motivazione: «dato che il deposito degli atti in questione avviene di necessità in via telematica, il deposito della copia del titolo, del precetto e del pignoramento non avrebbe potuto che essere accompagnato dalla attestazione di conformità da parte dell’avvocato»; e ancora: «il deposito di semplici copie prive di attestazione di conformità agli originali non può essere “sanato” dal deposito tardivo delle attestazioni di conformità: in sostanza, risolvendosi il deposito di tali semplici copie nel mancato deposito degli atti validi». La sentenza richiama, fra i precedenti, Cass., Sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3494 (violazione del termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. ed estinzione ex art. 630 c.p.c.).
[13] Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2024, n. 6583, Rv. 670511-01, che, valorizzando «il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi» e il rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta di Nizza e 111 Cost. all’effettività della tutela, ha escluso l’improcedibilità dell’appello pur in presenza di omesso deposito «degli originali o duplicati telematici» dell’atto di impugnazione e della relativa notificazione.
[14] Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2024, n. 29962, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi valorizzando «la mancata deduzione del pregiudizio che sarebbe derivato alla ricorrente dal deposito di atti non conformi agli originali», in applicazione del consolidato principio per cui l’opposizione che censuri un vizio meramente formale è inammissibile se l’opponente non deduce la lesione del proprio diritto di difesa (ivi richiamandosi Cass., Sez. III, 26 settembre 2023, n. 27424, Rv. 669114-01, e Cass., Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 903, Rv. 669741-01).