Processo civile telematico

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Il nuovo DM sul processo penale telematico: triplo binario e nuova scansione temporale della fase transitoria

E’ stato pubblicato nella G.U. di ieri, 30/12/2024 n. 304 il d.m. 27/12/2024 n. 206, con il quale il Ministero della Giustizia ha optato per un’implementazione graduale della disciplina del processo telematico penale, strutturata secondo una duplice direttrice:

  1. Sotto il profilo temporale, attraverso una scansione progressiva delle fasi di attuazione;
  2. Sotto il profilo soggettivo, mediante una differenziazione dei destinatari (uffici giudiziari, soggetti interni e soggetti esterni) della normativa.

    Si riporta, a questo link, il testo integrale del decreto legislativo in esame.

    Ad integrazione dello stesso, si fornisce un prospetto sinottico articolato secondo i seguenti criteri :

    • tipologia degli atti processuali interessati dalla novella;
    • tempistica di decorrenza dell’obbligo di deposito mediante modalità telematiche;
    • disciplina transitoria afferente alla facoltà di deposito mediante modalità cartacea e a mezzo PEC.

    Detta rappresentazione schematica è finalizzata a fornire un quadro organico delle innovazioni procedurali introdotte dal legislatore, con particolare riferimento alla scansione temporale della loro efficacia e alle modalità alternative di deposito consentite nella fase transitoria.

Pillole di Correttivo Cartabia: l’area web per le notifiche sul PST

Il Portale dei Servizi Telematici (PST) ha implementato (con piena funzionalità da martedì 26/11/2024) una nuova area web per dare attuazione all’art. 3-ter, comma 2, della Legge 53/1994, che disciplina le modalità di perfezionamento delle notifiche telematiche in caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario. Tale norma prevede che quando un avvocato tenta una notifica a mezzo PEC e questa non va a buon fine per causa imputabile al destinatario (ad esempio, casella PEC piena o indirizzo inesistente), il procedimento notificatorio dev’essere perfezionato attraverso il deposito nell’area web del PST. In questo caso, la notifica si considera perfezionata per il mittente al momento del deposito nell’area web e per il destinatario con il decorso di dieci giorni dal momento del deposito.

Va sottolineato che lo strumento deve essere utilizzato solo quando la mancata notifica a mezzo PEC sia  imputabile al destinatario (al riguardo, il portale richiederà una dichiarazione dell’avvocato resa mediante una spunta che attesta la sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter, co. 2). Negli altri casi, quando cioè la mancata notifica non sia  imputabile al destinatario, l’avvocato dovrà procedere con i mezzi ordinari di notificazione (UNEP, notifica postale).

Accesso e Funzionalità Principali

L’accesso all’area web avviene attraverso i servizi riservati del Portale PST, utilizzando le credenziali di autenticazione già note agli utenti: SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’acecsso, si avranno a disposizione tre aree principali:

  1. Notifiche non perfezionate: dove consultare le notifiche ricevute ma non ancora perfezionate
  2. Predisponi notifica: per inserire nuove notifiche non andate a buon fine
  3. Notifiche predisposte e certificazioni: per gestire e monitorare le notifiche inserite

È importante notare che le sezioni “Predisponi notifica” e “Notifiche predisposte e certificazioni” sono accessibili esclusivamente agli utenti registrati come Avvocato, AvvocatoEntePubblico o Cassazionista nel REGINDE.

Chi Può Ricevere le Notifiche

Possono essere destinatari delle notifiche attraverso l’area web tutti i soggetti che dispongono di un domicilio digitale iscritto in uno dei pubblici elenchi previsti dall’art. 16-ter d.l. 179/2012, incluso l’INAD. Si ricorda che l’area web non può essere utilizzata per i destinatari che abbiano eletto un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 4-quinquies del CAD.

Il prerequisito fondamentale è che la casella PEC del destinatario abbia generato una ricevuta di mancata consegna per cause imputabili al destinatario stesso, come ad esempio:

  • Casella PEC piena
  • Indirizzo PEC inesistente (seppur iscritto in un pubblico elenco)
  • Indicazione errata di un indirizzo PEO invece di PEC

Sono esclusi da questo sistema i soggetti che hanno indicato nel processo un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005.

Processo di Notifica: Come Funziona

Per gli Avvocati che Devono Notificare

  1. Accesso e Predisposizione: In caso di mancata consegna PEC, l’avvocato può accedere alla sezione “Predisponi notifica” del portale.
  2. Inserimento Dati: È necessario fornire:
    • Codice fiscale del destinatario
    • Oggetto della notifica
    • Atto da notificare (in formato PDF o EML)
    • Dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. legge 53/94
  3. Documentazione Aggiuntiva: Vanno allegati:
    • Relata di notifica (PDF)
    • Ricevuta di mancata notifica (EML)
    • Eventuali documenti supplementari (fino a 3 file)

Ogni file non può superare i 10MB di dimensione.

Per i Destinatari

I destinatari possono consultare le notifiche non perfezionate attraverso l’apposita sezione, utilizzando filtri per data di inserimento e codice fiscale del mittente. Per ogni notifica sono visibili:

  • Numero di protocollo
  • Data di inserimento
  • Codice fiscale del mittente
  • Oggetto della notifica
  • Documenti allegati scaricabili

Certificazione della Notifica

Un aspetto particolarmente importante del sistema è la generazione automatica della certificazione di avvenuta notifica. Questa viene prodotta automaticamente dal sistema dopo 10 giorni dall’inserimento della notifica e può essere scaricata dalla sezione “Notifiche predisposte e certificazioni“. La certificazione è firmata digitalmente e costituisce prova dell’avvenuta notificazione.

Pillole di Correttivo Cartabia: addio all’indicazione del numero di fax negli atti del processo

Con il D.Lgs. 164/2024 viene meno l’obbligo per il difensore di indicare il proprio numero di fax nel corpo degli atti del processo. Nell’art. 125 c.p.c. vengono, infatti, soppresse le parole “Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”.  Si ricorda che l’omissione di tale indicazione era sanzionata dall’art. 13, co. 3-bis, TUSG (DPR 115/2002) con un aumento pari alla metà del contributo unificato. Coerentemente con la ratio legis della novella in parola, anche il comma 3-bis dell’art. 13 cit.  è stato fatto oggetto di modifica, essendo state ivi soppresse le parole “il proprio numero di fax ai sensi dell’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e”.

La modifica in parola segue, a distanza di oltre dieci anni, quella intervenuta con la legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014, che eliminò l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC negli atti processuali, in precedenza imposto dall’art. 125 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), come modificato dall’articolo 25 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

All’esito della riforma introdotta con il Correttivo Cartabia, pertanto, come causa di aumento della metà del contributo unificato residua, nel processo civile, la sola mancata indicazione del codice fiscale.

Attenzione, però: il D.lgs. 164/2024 non ha modificato il rito tributario nel quale  la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata è ancora sanzionata con l’odiato aumento del c.u.